Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 22910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22910 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22910/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07405/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7405 del 2022, proposto da
IA OR, OS D'IO, ET IU LI, SI AL, NG OR, IC GL, rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Lofrese e Alessandro De Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1. dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento agli identici quesiti previsti dal questionario, precisamente ai n.n. 1-12-19-21-28-37-45 del questionario somministrato alla sig.ra RI IA; ai n.n. 3-5-8-10 del questionario somministrato alla sig.ra D''ARMINIO OS SE; ai n.n. 2-12-20-21-30-37-49 del questionario somministrato alla sig.ra IC SI; ai n.n. 3-7-10-17-22-36-45 del questionario somministrato alla sig.ra IP ET IU; ai n.n. 3-24-27-34-37-46-48 del questionario somministrato alla sig.ra RE IM; ai n.n. 1-15-29-34-37-44-49 del questionario somministrato alla sig.ra NO NG; ai n.n. 3-9-14-23-26-27-50 del questionario somministrato alla sig.ra TA IC; in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti redatti dalla Commissione nazionale di cui all''art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell''art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
2. del correttore e del foglio risposte relativi ai questionari di cui al punto n. 1;
3. dell''esito della prova scritta del « Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 », sostenuta da parte ricorrente in data 11 aprile 2022, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
4. del punteggio numerico assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta svolta in data 11 aprile 2022, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
5. dei verbali di correzione, ancorché non noti e conosciuti all''atto della proposizione del presente ricorso, di estremi non conosciuti della prova scritta di parte ricorrente;
6. ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
7. dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all''art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell''art. 3 del decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022;
8. ove esistente e per quanto non noto e non conosciuto all''atto della proposizione del presente ricorso, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;
9. ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
10. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto e con riserva di impugnare tali atti con apposito atto di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 il dott. AG PE AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le sig. OR, D’IO, LI, AL, OR, IL e GL hanno partecipato al « Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado », di cui ai decreti 21 aprile 2020, n. 499, 3 giugno 2020, n. 649 e 1° luglio 2020, n. 749, in relazione alla classe di concorso A058 Tecnica della danza contemporanea, per le regioni Marche, Campania, Calabria, Puglia, Campania, Toscana e Campania e ne sono risultate escluse in ragione del mancato superamento della prova scritta (per non aver totalizzato il punteggio minimo di 70 punti richiesto dal bando al fine dell’ammissione alla prova orale successiva).
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio le stesse hanno quindi contestato la loro esclusione, evidenziando che il loro risultato era « dipeso in maniera esclusiva dalla presenza, all’interno della prova scritta somministrata in data 11 aprile 2022, di dodici quesiti certamente erronei e/o fuorvianti la cui risposta – così come fornita – era stata ritenuta erroneamente non corretta » e chiedendo conseguentemente a questo Tar di disporre l’annullamento di tutti gli atti indicati in epigrafe (nella parte in cui avevano condotto alla loro esclusione dalla procedura) e la loro ammissione alle prove orali, anche a mezzo di opportuno provvedimento cautelare.
A sostegno delle loro domande le ricorrenti hanno articolato un unico motivo di diritto in cui hanno argomentato « sull’erronea formulazione di dodici quesiti del questionario di parte ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio », lamentando l’illegittimità degli atti impugnati per « violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa; difetto dei presupposti di fatto e di diritto; irrazionalità, inadeguatezza e violazione del principio di par condicio tra i candidati; violazione ed errata applicazione del bando di concorso e del giusto procedimento; difetto di motivazione; eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e carenza di motivazione; violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione; violazione del principio dell’affidamento e della buona fede; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione e vizi del procedimento [nonché per] contraddittorietà, manifesta irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa ».
3. In data 30 giugno 2022 l’amministrazione si è costituita in giudizio, senza svolgere difese.
4. Con ordinanza Tar Lazio, III- bis , 14 luglio 2022, n. 4480 questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare, osservando che « il ricorso in oggetto non appare rispettare i requisiti entro i quali è consentita la proposizione di ricorso collettivo e cumulativo tanto più che si tratta di quesiti differenziati e la parte non indica, anche ai fini della verifica della prova di resistenza, quali domande i singoli candidati contestino e se tutti o solo alcuni di essi siano interessati a impugnare tutte le domande descritte nel ricorso ».
5. All’udienza straordinaria svoltasi il 24 ottobre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, previo avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza di possibili profili di inammissibilità del « ricorso collettivo » e di possibili profili di improcedibilità dello stesso « per mancata impugnazione della graduatoria ».
6. Il ricorso è infondato e va respinto, sicché il Collegio ritiene di poter prescindere da ogni considerazione circa i profili di inammissibilità e improcedibilità dello stesso rilevati in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
7. In via preliminare, va rilevato che se da un lato è vero che la giurisprudenza ha in più occasioni avuto modo di evidenziare che « ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV, 2 luglio 2024, n. 5840, nonché III, 1° agosto 2022, n. 6756) e che « rientra pienamente nei poteri del g.a. verificare la riconducibilità dei quesiti effettivamente somministrati all’alveo delle materie che l’amministrazione stessa ha discrezionalmente indicato negli atti concorsuali » (cfr. Tar Lazio, I- quater , 24 giugno 2024, n. 12750); dall’altro, è parimenti vero che la stessa giurisprudenza è consolidata nell’affermare che poiché le valutazioni sui quesiti investono profili di discrezionalità tecnica, il sindacato giurisdizionale in materia è possibile solo nei casi di palese irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici ovvero in presenza di veri e propri errori accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 26 gennaio 2022, n. 531 e 29 marzo 2022, n. 2296) e che è comunque onere di chi contesta in sede giurisdizionale i quesiti dedurre e produrre apprezzabili elementi in relazione alla ritenuta erroneità degli stessi.
8. Tanto chiarito in termini generali, nessuna delle doglianze articolate dalle ricorrenti avverso i dodici quesiti contestati appare meritevole di accoglimento.
8.1. Non possono accogliersi innanzitutto le doglianze articolate avverso i quesiti indicati nel ricorso ai nn. 2 e 3 che appaiono fondate solo su generiche deduzioni (del tutto sfornite di apprezzabile supporto probatorio) circa l’inapplicabilità del « concetto di riscaldamento o warm up delle discipline sportive alla danza ».
8.2. Parimenti – alla luce dei generali principi sopra richiamati – non possono trovare accoglimento le censure spiegate avverso i quesiti indicati nel ricorso ai nn. 4, 5, 6, 7 e 8 per la cui risoluzione, secondo la prospettazione dei candidati, erano necessarie « conoscenze didattiche e manualistiche … di difficilissimo reperimento »: non può non notarsi, infatti, che (in disparte ogni altra considerazione) tali doglianze si risolvono in una contestazione di merito sulla difficoltà dei quesiti, estranea al perimetro entro cui questo Tribunale può svolgere il proprio sindacato.
8.3. Analogamente non possono trovare accoglimento le censure spiegate nel ricorso introduttivo avverso i quesiti nn. 10 e 11, che si fondano su una relazione tecnica che tuttavia non è stata mai versata in atti.
8.4. Ancora non appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento neppure le doglianze rivolte dalle ricorrenti al quesito indicato nel ricorso al n. 12, atteso che le generiche deduzioni svolte nel gravame circa « la possibilità di cancellare alcuni files del sistema operativo » non appaiono idonee a scalfire la sostanziale correttezza dell’assunto (sotteso alla risposta individuata dalla p.a. come corretta) secondo cui non è possibile « cancellare parte del sistema operativo … per liberare spazio sul disco ».
8.5. Non possono accogliersi neppure le censure spiegate avverso il quesito indicato sub 9 (con cui le ricorrenti hanno lamentato, in sostanza, che tale quesito esulava dalle competenze richieste ai candidati dalle regole della procedura): al riguardo va infatti notato che – in disparte la circostanza che le ricorrenti non hanno prodotto il quadro di valutazione che richiamano nel ricorso – la domanda contestata non appare ascrivibile solo alla materia « produzione coreografica del novecento », apparendo la stessa coerente anche con altre tematiche su cui potevano vertere i quesiti (su tutte la « storia della danza »).
8.6. Infine, deve ritenersi che neppure le argomentazioni spese dalle ricorrenti al fine di contestare il quesito indicato al n. 1 (più articolate di quelle delle altre censure, ma anch’esse non supportate da alcuna produzione documentale) siano idonee a far ritenere che il quesito predisposto dall’amministrazione fosse « certamente fuorviante» e che la risposta individuata dalla p.a. resistente come esatta fosse « erronea o comunque incompleta» .
9. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va rigettato.
10. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compreso il fatto che la p.a. non ha sostanzialmente svolto difese – possono essere compensate eccezionalmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL AT, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
AG PE AM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG PE AM | LL AT |
IL SEGRETARIO