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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa GI HI
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 5737/2022 vertente tra:
quale procuratrice della Controparte_1 Parte_1
attrice in riassunzione/creditore procedente
e Controparte_2 convenuta in riassunzione/creditrice intervenuta
Controparte_3 convenuta in riassunzione/creditrice intervenuta
per essa, quale mandataria, Controparte_4 CP_5
convenuta in riassunzione/creditrice intervenuta
e Controparte_6 Controparte_7 convenuti in riassunzione/debitori esecutati
e Controparte_8 Controparte_9 convenuti in riassunzione/comproprietari non esecutati
, per essa, quale mandataria la Controparte_10 Controparte_11 interventrice ex art. 111 c.p.c.
[...]
Controparte_12 convenute in riassunzione non costituite
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
GI HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5737/2022 R.G., vertente tra quale procuratrice della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9; attrice in riassunzione/creditore procedente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Adolfini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Marcantonio Colonna n. 43; convenuta in riassunzione/creditrice intervenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giustina Ifrigerio, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, P.tta Matilde Serao, n. 7; convenuta in riassunzione/creditrice intervenuta
e per essa, quale mandataria, in persona del Controparte_4 CP_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Petrella, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Caserta, Corso Trieste n. 170; convenuta in riassunzione/creditrice intervenuta
2 e , rappresentati e difesi dall'Avv. CA De GE, Controparte_6 Controparte_7 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Caserta, Via Caduti sul Lavoro, n. 31; convenuti in riassunzione/debitori esecutati
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aldo Natale e Davide Controparte_8 Controparte_9
Natale, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Casagiove, Via Arcivescovo
Pontillo n. 75; convenuti in riassunzione/comproprietari non esecutati
, per essa, quale mandataria la Controparte_10 Controparte_11 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca
Massimei, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, Via Della Beverara
19; interventrice ex art. 111 c.p.c.
[...]
Controparte_12 convenute in riassunzione non costituite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 21.11.2018, trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 20.12.2028 (Reg. gen. N. 42892 Reg. part. n. 33353) la e per essa la pignorava in danno di Controparte_13 CP_14 Parte_2
i seguenti beni immobili:
1. bene sito in Casapulla, distinto al NCEU al foglio 3 particella 26, sub 15;
2. bene sito in Casapulla, distinto al NCEU al foglio 3 particella 26, sub 16;
3. bene sito in San Nicola La Strada, distinto al N.C.E.U. al foglio 4 particella 5182, sub 290;
4. bene sito in San Nicola La Strada, distinto al N.C.E.U. foglio 4 particella 5182, sub 281;
5. bene sito in San Nicola La Strada, distinto al N.C.E.U. al foglio 4 particella 5182, sub 55;
6. bene sito in Caserta distinto al NCEU al foglio 52 particella 1553, sub 306;
7. bene sito in Caserta distinto al NCEU al foglio 52 particella 1553, sub 234.
Per i beni sopra indicati sub 3, 4 e 5 (costituenti il LOTTO 3 di cui alla perizia di stima) veniva dichiarata l'inefficacia parziale del pignoramento (cfr. ordinanza del 18.11.2021).
3 Per i beni sopra indicati sub 1, 6 e 7 (costituenti i e 4 di cui alla perizia di stima) – in piena Pt_3 proprietà dell'esecutato – veniva disposta la delega delle operazioni di vendita (cfr. ordinanza del
31.5.2022); essi venivano aggiudicati e trasferiti (cfr. decreti di trasferimento del 18.5.2023 e
5.10.2023).
Per il bene sopra indicato sub 2 (costituente il LOTTO 2 di cui alla perizia di stima) – in titolarità dell'esecutato per la quota di ½ - veniva disposta la sospensione parziale della espropriazione ai sensi dell'art. 601 c.p.c. (cfr. ordinanza del 31.5.2022).
Instaurato il presente procedimento, avente dunque ad oggetto la divisione endoesecutiva del solo bene pignorato costituente il lotto 2, si costituivano in giudizio: , ed Parte_2 Controparte_6
la ; la Controparte_7 Controparte_2 Controparte_4 per essa, quale mandataria, la CP_5 Controparte_3 CP_8
e .
[...] Controparte_9
In sede di udienza figurata del 11.4.2023, stante la dichiarazione del decesso di ad Parte_2 opera del difensore costituito, la scrivente dichiarava l'interruzione del giudizio.
A fronte della tempestiva riassunzione di esso ad opera della quale procuratrice Controparte_1 della veniva fissata l'udienza del 14.5.2024, con onere della parte istante di notificare il Parte_1 ricorso entro l'11.1.2024 (cfr. decreto del 23.11.2023).
All'esito di essa udienza, la scrivente – rilevato che il ricorso in riassunzione veniva notificato alla sola “quale unica erede del Sig. , come da nota di deposito del CP_12 Parte_2
21.3.2024 – ordinava alla parte attrice in riassunzione l'integrazione del contraddittorio ex art. 102
c.p.c. nei confronti di tutti i soggetti litisconsorti necessari del giudizio di divisione endoesecutiva entro il termine del 7.6.2024, al contempo onerando la parte attrice in riassunzione della allegazione di documentazione comprovante la assunta qualità di erede universale di in capo a Parte_2
. CP_12
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle seguenti parti convenute in riassunzione:
e CP_12 Controparte_12
Sempre in via preliminare va evidenziato che, nelle more del giudizio, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata telematicamente in data 10.9.2024, si costituiva la , Controparte_10 per essa, nella sua qualità di mandataria la nelle vesti di Controparte_11 cessionaria della Pt_1 Pt_1
Questa circostanza non è stata tempestivamente ed univocamente contestata.
4 Ciò posto, occorre stabilire quali sono gli effetti: come noto, l'art. 111 c.p.c stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
Ad avviso del Tribunale, ne deriva che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie,
(cfr.sul punto, Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22727, secondo cui in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti;
né peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto).
Ciò posto, come accennato, con provvedimento assunto all'esito della udienza figurata del
14.5.2024 (fissata a fronte della riassunzione del giudizio ad opera della quale Controparte_1 procuratrice della , veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti Parte_1
i soggetti litisconsorti necessari del presente giudizio di divisione endoesecutiva, entro il 7.6.2024; ciò sulla base del fatto che il ricorso in riassunzione veniva notificato alla sola CP_12 individuata quale erede universale di e non anche degli altri soggetti nei confronti dei Parte_2 quali il giudizio doveva essere proseguito (già costituitisi precedentemente alla interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.), in quanto soggetti litisconsorti necessari.
Ed invero, è noto che al giudizio di divisione endoesecutiva debbano prendere parte non solo la parte procedente e quella esecutata, ma altresì i creditori intervenuti in sede di espropriazione, i comproprietari, i creditori iscritti, i soggetti che abbiano trascritto domande giudiziali, sequestri conservativi o pignoramenti e coloro che hanno acquistato in forza di atti trascritti diritti sull'immobile o dei loro eredi o successori a titolo particolare nella titolarità delle quote sempre in virtù di un titolo trascritto.
Quanto poi alla richiesta di riscontro in ordine alla assunta qualità di erede universale di CP_12
la parte odierna istante ribadiva – sulla base del “rintraccio eredi” già allegato agli atti in data
[...]
5 26.6.2023 – la qualità di erede universale del de cuius (cfr. note scritte depositate in Parte_2 data 3.9.2024).
Tale affermazione veniva contestata dalla difesa di e che, Controparte_6 Controparte_7 invocando l'estinzione del presente giudizio, poneva in rilievo che proprio dal sopra detto documento emergeva la presenza di altra erede ) e che, in ogni caso, ve ne erano ulteriori altri Controparte_9 non menzionati nel documento allegato (cfr. note scritte del 9.9.2024).
Tanto chiarito in punto di fatto, il Tribunale reputa debba pronunciarsi l'estinzione del presente giudizio di divisione endoesecutiva, afferente il LOTTO 2 del compendio pignorato nella esecuzione immobiliare distinta con Rg n. 405/2018.
Ed invero, sulla scorta degli elementi agli atti di causa, complessivamente considerati, si reputa che la parte istante/creditrice procedente non abbia provveduto agli adempimenti necessari, funzionali alla corretta instaurazione del contraddittorio, nel termine perentorio all'uopo assegnato con ordinanza del 14.5.2024.
In particolare, l'onere di individuazione dei soggetti che siano subentrati nell'universum ius del defunto (cfr. Cass. 8.10.2014, n. 21227), incombente sulla parte che procede in riassunzione, non è stato assolto: la stessa produzione documentale della parte attrice in riassunzione deponeva nel senso della presenza di altro erede ) che, però, non veniva evocata in giudizio. Controparte_9
Non vale a mutare i termini della questione il fatto che la predetta fosse già costituita – peraltro già prima del decesso di – quale comproprietaria del bene oggetto di divisione. Parte_2
Le considerazioni che precedono si reputano già dirimenti, ed assorbono ogni ulteriore questione prospettata.
A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, la individuazione degli eredi del de cuius non è avvenuta in maniera compiuta: il documento denominato “rintraccio eredi” - in disparte qualsivoglia valutazione di rilevanza probatoria di esso – risulta del tutto inidoneo al fine indicato, laddove dalla copia del certificato di stato di famiglia storico di allegato agli atti figurano ulteriori soggetti Parte_2 non evocati in giudizio.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma III c.p.c., non potendo dare corso alla richiesta di rimessione in termini avanzata dal difensore presente nell'interesse della parte cessionaria del credito, formulata in sede di udienza del 11.3.2025.
Posta la perentorietà del termine assegnato ex art. 102 c.p.c., nella specie non sono configurabili i presupposti dell'istituto giuridico invocato che postula – come noto - la dimostrazione che la decadenza sia avvenuta per cause di forza maggiore o impedimenti assoluti e non imputabili.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, stante la natura decisoria di essa modalità di
6 definizione del procedimento, si reputa vada resa con sentenza.
Ed, invero, benché l'art. 308 c.p.c. si riferisca alla “ordinanza che dichiara l'estinzione” deve osservarsi quanto segue: nelle controversie in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica vi è sostanziale coincidenza - nella medesima persona fisica - del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. che, al II comma, prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”.
Tali considerazioni, ad avviso dello scrivente magistrato, inducono a ritenere che, nelle altre ipotesi, diverse da quella appena indicata, l'estinzione vada dichiarata con sentenza, proprio al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
A conforto di quanto appena detto, occorre peraltro evidenziare che la Cassazione è orientata nel considerare il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale di natura decisoria e, dunque, sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto, con conseguente appellabilità della pronuncia (cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. I, (ud. 19/01/2007) 15-03-2007, n. 6023; Cass. civ. Sez. I, (ud. 14/02/2006) 06-
04-2006, n. 8041; Cass. civ. Sez. I, (ud. 17/12/2003) 28-04-2004, n. 8092); allo stesso modo, anche i
Tribunali di merito (cfr. Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219; Tribunale Torino, sez. II,
03 dicembre 2005; Tribunale Torino, 20 novembre 2003).
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale reputa che – nei rapporti tra quale procuratrice della ed i convenuti in riassunzione Controparte_1 Parte_1
e , da un lato, e e , dall'altro – Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 esse debbano seguire la soccombenza della prima e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4, D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Nei rapporti tra la quale procuratrice della e le restanti parti del Controparte_1 Parte_1 giudizio, il Tribunale reputa sussistano i presupposti per dichiararle intergralmente compensate ai sensi dell'art. 92, comma II c.p.c., tenuto conto della sostanziale carenza di contrapposizione tra di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto con n. Rg 5737/2022, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
7 - dichiara la contumacia delle seguenti parti convenute in riassunzione: e CP_12
Controparte_12
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- condanna la quale procuratrice della al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite nei confronti della parte e nonché della parte Controparte_6 Controparte_7
e che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata Controparte_8 Controparte_9 in parte motiva) in € 4.117,00 per ciascuna delle sopra indicate 2 parti, di cui € 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva, € 2.127,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore dei procuratori costituiti delle parti convenute in riassunzione per quanto di competenza, Avv.
CA De GE e Avv.ti Aldo e Davide Natale, dichiaratisi antistatari;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le altre parti del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa GI HI
8
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa GI HI
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 5737/2022 vertente tra:
quale procuratrice della Controparte_1 Parte_1
attrice in riassunzione/creditore procedente
e Controparte_2 convenuta in riassunzione/creditrice intervenuta
Controparte_3 convenuta in riassunzione/creditrice intervenuta
per essa, quale mandataria, Controparte_4 CP_5
convenuta in riassunzione/creditrice intervenuta
e Controparte_6 Controparte_7 convenuti in riassunzione/debitori esecutati
e Controparte_8 Controparte_9 convenuti in riassunzione/comproprietari non esecutati
, per essa, quale mandataria la Controparte_10 Controparte_11 interventrice ex art. 111 c.p.c.
[...]
Controparte_12 convenute in riassunzione non costituite
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
GI HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5737/2022 R.G., vertente tra quale procuratrice della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9; attrice in riassunzione/creditore procedente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Adolfini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Marcantonio Colonna n. 43; convenuta in riassunzione/creditrice intervenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giustina Ifrigerio, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, P.tta Matilde Serao, n. 7; convenuta in riassunzione/creditrice intervenuta
e per essa, quale mandataria, in persona del Controparte_4 CP_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Petrella, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Caserta, Corso Trieste n. 170; convenuta in riassunzione/creditrice intervenuta
2 e , rappresentati e difesi dall'Avv. CA De GE, Controparte_6 Controparte_7 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Caserta, Via Caduti sul Lavoro, n. 31; convenuti in riassunzione/debitori esecutati
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aldo Natale e Davide Controparte_8 Controparte_9
Natale, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Casagiove, Via Arcivescovo
Pontillo n. 75; convenuti in riassunzione/comproprietari non esecutati
, per essa, quale mandataria la Controparte_10 Controparte_11 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca
Massimei, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, Via Della Beverara
19; interventrice ex art. 111 c.p.c.
[...]
Controparte_12 convenute in riassunzione non costituite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 21.11.2018, trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 20.12.2028 (Reg. gen. N. 42892 Reg. part. n. 33353) la e per essa la pignorava in danno di Controparte_13 CP_14 Parte_2
i seguenti beni immobili:
1. bene sito in Casapulla, distinto al NCEU al foglio 3 particella 26, sub 15;
2. bene sito in Casapulla, distinto al NCEU al foglio 3 particella 26, sub 16;
3. bene sito in San Nicola La Strada, distinto al N.C.E.U. al foglio 4 particella 5182, sub 290;
4. bene sito in San Nicola La Strada, distinto al N.C.E.U. foglio 4 particella 5182, sub 281;
5. bene sito in San Nicola La Strada, distinto al N.C.E.U. al foglio 4 particella 5182, sub 55;
6. bene sito in Caserta distinto al NCEU al foglio 52 particella 1553, sub 306;
7. bene sito in Caserta distinto al NCEU al foglio 52 particella 1553, sub 234.
Per i beni sopra indicati sub 3, 4 e 5 (costituenti il LOTTO 3 di cui alla perizia di stima) veniva dichiarata l'inefficacia parziale del pignoramento (cfr. ordinanza del 18.11.2021).
3 Per i beni sopra indicati sub 1, 6 e 7 (costituenti i e 4 di cui alla perizia di stima) – in piena Pt_3 proprietà dell'esecutato – veniva disposta la delega delle operazioni di vendita (cfr. ordinanza del
31.5.2022); essi venivano aggiudicati e trasferiti (cfr. decreti di trasferimento del 18.5.2023 e
5.10.2023).
Per il bene sopra indicato sub 2 (costituente il LOTTO 2 di cui alla perizia di stima) – in titolarità dell'esecutato per la quota di ½ - veniva disposta la sospensione parziale della espropriazione ai sensi dell'art. 601 c.p.c. (cfr. ordinanza del 31.5.2022).
Instaurato il presente procedimento, avente dunque ad oggetto la divisione endoesecutiva del solo bene pignorato costituente il lotto 2, si costituivano in giudizio: , ed Parte_2 Controparte_6
la ; la Controparte_7 Controparte_2 Controparte_4 per essa, quale mandataria, la CP_5 Controparte_3 CP_8
e .
[...] Controparte_9
In sede di udienza figurata del 11.4.2023, stante la dichiarazione del decesso di ad Parte_2 opera del difensore costituito, la scrivente dichiarava l'interruzione del giudizio.
A fronte della tempestiva riassunzione di esso ad opera della quale procuratrice Controparte_1 della veniva fissata l'udienza del 14.5.2024, con onere della parte istante di notificare il Parte_1 ricorso entro l'11.1.2024 (cfr. decreto del 23.11.2023).
All'esito di essa udienza, la scrivente – rilevato che il ricorso in riassunzione veniva notificato alla sola “quale unica erede del Sig. , come da nota di deposito del CP_12 Parte_2
21.3.2024 – ordinava alla parte attrice in riassunzione l'integrazione del contraddittorio ex art. 102
c.p.c. nei confronti di tutti i soggetti litisconsorti necessari del giudizio di divisione endoesecutiva entro il termine del 7.6.2024, al contempo onerando la parte attrice in riassunzione della allegazione di documentazione comprovante la assunta qualità di erede universale di in capo a Parte_2
. CP_12
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle seguenti parti convenute in riassunzione:
e CP_12 Controparte_12
Sempre in via preliminare va evidenziato che, nelle more del giudizio, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata telematicamente in data 10.9.2024, si costituiva la , Controparte_10 per essa, nella sua qualità di mandataria la nelle vesti di Controparte_11 cessionaria della Pt_1 Pt_1
Questa circostanza non è stata tempestivamente ed univocamente contestata.
4 Ciò posto, occorre stabilire quali sono gli effetti: come noto, l'art. 111 c.p.c stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
Ad avviso del Tribunale, ne deriva che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie,
(cfr.sul punto, Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22727, secondo cui in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti;
né peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto).
Ciò posto, come accennato, con provvedimento assunto all'esito della udienza figurata del
14.5.2024 (fissata a fronte della riassunzione del giudizio ad opera della quale Controparte_1 procuratrice della , veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti Parte_1
i soggetti litisconsorti necessari del presente giudizio di divisione endoesecutiva, entro il 7.6.2024; ciò sulla base del fatto che il ricorso in riassunzione veniva notificato alla sola CP_12 individuata quale erede universale di e non anche degli altri soggetti nei confronti dei Parte_2 quali il giudizio doveva essere proseguito (già costituitisi precedentemente alla interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.), in quanto soggetti litisconsorti necessari.
Ed invero, è noto che al giudizio di divisione endoesecutiva debbano prendere parte non solo la parte procedente e quella esecutata, ma altresì i creditori intervenuti in sede di espropriazione, i comproprietari, i creditori iscritti, i soggetti che abbiano trascritto domande giudiziali, sequestri conservativi o pignoramenti e coloro che hanno acquistato in forza di atti trascritti diritti sull'immobile o dei loro eredi o successori a titolo particolare nella titolarità delle quote sempre in virtù di un titolo trascritto.
Quanto poi alla richiesta di riscontro in ordine alla assunta qualità di erede universale di CP_12
la parte odierna istante ribadiva – sulla base del “rintraccio eredi” già allegato agli atti in data
[...]
5 26.6.2023 – la qualità di erede universale del de cuius (cfr. note scritte depositate in Parte_2 data 3.9.2024).
Tale affermazione veniva contestata dalla difesa di e che, Controparte_6 Controparte_7 invocando l'estinzione del presente giudizio, poneva in rilievo che proprio dal sopra detto documento emergeva la presenza di altra erede ) e che, in ogni caso, ve ne erano ulteriori altri Controparte_9 non menzionati nel documento allegato (cfr. note scritte del 9.9.2024).
Tanto chiarito in punto di fatto, il Tribunale reputa debba pronunciarsi l'estinzione del presente giudizio di divisione endoesecutiva, afferente il LOTTO 2 del compendio pignorato nella esecuzione immobiliare distinta con Rg n. 405/2018.
Ed invero, sulla scorta degli elementi agli atti di causa, complessivamente considerati, si reputa che la parte istante/creditrice procedente non abbia provveduto agli adempimenti necessari, funzionali alla corretta instaurazione del contraddittorio, nel termine perentorio all'uopo assegnato con ordinanza del 14.5.2024.
In particolare, l'onere di individuazione dei soggetti che siano subentrati nell'universum ius del defunto (cfr. Cass. 8.10.2014, n. 21227), incombente sulla parte che procede in riassunzione, non è stato assolto: la stessa produzione documentale della parte attrice in riassunzione deponeva nel senso della presenza di altro erede ) che, però, non veniva evocata in giudizio. Controparte_9
Non vale a mutare i termini della questione il fatto che la predetta fosse già costituita – peraltro già prima del decesso di – quale comproprietaria del bene oggetto di divisione. Parte_2
Le considerazioni che precedono si reputano già dirimenti, ed assorbono ogni ulteriore questione prospettata.
A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, la individuazione degli eredi del de cuius non è avvenuta in maniera compiuta: il documento denominato “rintraccio eredi” - in disparte qualsivoglia valutazione di rilevanza probatoria di esso – risulta del tutto inidoneo al fine indicato, laddove dalla copia del certificato di stato di famiglia storico di allegato agli atti figurano ulteriori soggetti Parte_2 non evocati in giudizio.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma III c.p.c., non potendo dare corso alla richiesta di rimessione in termini avanzata dal difensore presente nell'interesse della parte cessionaria del credito, formulata in sede di udienza del 11.3.2025.
Posta la perentorietà del termine assegnato ex art. 102 c.p.c., nella specie non sono configurabili i presupposti dell'istituto giuridico invocato che postula – come noto - la dimostrazione che la decadenza sia avvenuta per cause di forza maggiore o impedimenti assoluti e non imputabili.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, stante la natura decisoria di essa modalità di
6 definizione del procedimento, si reputa vada resa con sentenza.
Ed, invero, benché l'art. 308 c.p.c. si riferisca alla “ordinanza che dichiara l'estinzione” deve osservarsi quanto segue: nelle controversie in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica vi è sostanziale coincidenza - nella medesima persona fisica - del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. che, al II comma, prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”.
Tali considerazioni, ad avviso dello scrivente magistrato, inducono a ritenere che, nelle altre ipotesi, diverse da quella appena indicata, l'estinzione vada dichiarata con sentenza, proprio al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
A conforto di quanto appena detto, occorre peraltro evidenziare che la Cassazione è orientata nel considerare il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale di natura decisoria e, dunque, sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto, con conseguente appellabilità della pronuncia (cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. I, (ud. 19/01/2007) 15-03-2007, n. 6023; Cass. civ. Sez. I, (ud. 14/02/2006) 06-
04-2006, n. 8041; Cass. civ. Sez. I, (ud. 17/12/2003) 28-04-2004, n. 8092); allo stesso modo, anche i
Tribunali di merito (cfr. Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219; Tribunale Torino, sez. II,
03 dicembre 2005; Tribunale Torino, 20 novembre 2003).
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale reputa che – nei rapporti tra quale procuratrice della ed i convenuti in riassunzione Controparte_1 Parte_1
e , da un lato, e e , dall'altro – Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 esse debbano seguire la soccombenza della prima e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4, D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Nei rapporti tra la quale procuratrice della e le restanti parti del Controparte_1 Parte_1 giudizio, il Tribunale reputa sussistano i presupposti per dichiararle intergralmente compensate ai sensi dell'art. 92, comma II c.p.c., tenuto conto della sostanziale carenza di contrapposizione tra di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto con n. Rg 5737/2022, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
7 - dichiara la contumacia delle seguenti parti convenute in riassunzione: e CP_12
Controparte_12
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- condanna la quale procuratrice della al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite nei confronti della parte e nonché della parte Controparte_6 Controparte_7
e che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata Controparte_8 Controparte_9 in parte motiva) in € 4.117,00 per ciascuna delle sopra indicate 2 parti, di cui € 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva, € 2.127,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore dei procuratori costituiti delle parti convenute in riassunzione per quanto di competenza, Avv.
CA De GE e Avv.ti Aldo e Davide Natale, dichiaratisi antistatari;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le altre parti del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa GI HI
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