Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00334/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00569/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Di Carlo e Alessio Brancaleone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo - Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 184;
per l’annullamento
– del decreto prefettizio prot. -OMISSIS-, di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta;
– delle note prot. -OMISSIS-, della Questura di Palermo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, la documentazione e la memoria difensiva dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare -OMISSIS-;
Vista la dichiarazione di rinuncia depositata in data 16 dicembre 2025 da parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna AT;
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO
Con atto notificato e depositato il 26 aprile 2024, il ricorrente in epigrafe ha impugnato il decreto prot. -OMISSIS-, notificato il 16 aprile 2024, con cui la Prefettura di Palermo ha disposto la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare; tale ordinanza non è stata appellata.
Successivamente, con atto depositato il 16 dicembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile, producendo altresì la dichiarazione personale del ricorrente.
All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La dichiarazione di rinuncia depositata dal difensore di parte ricorrente, non essendo stata notificata alla controparte costituita, né accettata dalla stessa, non integra una rinuncia rituale ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e non determina l’estinzione del giudizio.
Essa tuttavia esprime in modo univoco la volontà della parte ricorrente di non coltivare ulteriormente il ricorso, come confermato dalla dichiarazione personale prodotta, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla natura sopravvenuta della causa di improcedibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna AT, Presidente FF, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
SA EL, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.