Sentenza 25 ottobre 1972
Massime • 2
La mancata notificazione ai procuratori delle parti del provvedimento del giudice delegato (nella specie, giudice francese), che fissa la data ed il luogo per l'assunzione della prova per testimoni, non comporta nullita della prova testimoniale raccolta, qualora risulti che i procuratori delle parti siano stati in qualsiasi modo posti in grado di assistere all'udienza fissata. ( V 151'69, mass n 338061; 3341'68, mass n 336351).*
Il giudice che ritenga a lui nota una questione, anche se di natura tecnica, non e tenuto ad ammettere consulenza tecnica sulla questione medesima. ( nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto che per il trasporto di gelati dall' Italia alla Francia, durante il periodo estivo, fosse insufficiente la temperatura di dieci gradi sotto zero all'interno dell'autofrigo, necessitando almeno - venti o - venticinque gradi per la conservazione dei gelati, ed aveva escluso la necessita di una consulenza tecnica su tale punto. La suprema Corte ha ritenuto corretto ed incensurabile tale apprezzamento).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/1972, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1972 |
Testo completo
La mancata notificazione ai procuratori delle parti del provvedimento del giudice delegato (nella specie, giudice francese), che fissa la data ed il luogo per l'assunzione della prova per testimoni, non comporta nullita della prova testimoniale raccolta, qualora risulti che i procuratori delle parti siano stati in qualsiasi modo posti in grado di assistere all'udienza fissata. ( V 151'69, mass n 338061; 3341'68, mass n 336351).*