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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1993/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1993 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.3.2025, vertente su Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Mariangela Malcangio, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Montenevoso, 1, elettivamente domicilia;
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Iacobone Annalisa, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia, Piazza Terme, 11, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Canosa di Puglia in data 04.02.2021, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2021, n. 3, parte I, serie A, e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 25.10.2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 1815/2023, resa in data 21.11.2023 e pubblicata il
14.12.2023 (R.G. n. 3021/2023), emessa dal Tribunale di Trani, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione non sono nati figli, hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme inderogabili e imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Canosa di Puglia in data
04.02.2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2021, n. 3, parte I, serie
A, tra e alle condizioni indicate in ricorso, che si dichiarano Parte_1 Controparte_1 efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 03.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1993 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.3.2025, vertente su Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Mariangela Malcangio, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Montenevoso, 1, elettivamente domicilia;
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Iacobone Annalisa, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia, Piazza Terme, 11, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Canosa di Puglia in data 04.02.2021, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2021, n. 3, parte I, serie A, e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 25.10.2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 1815/2023, resa in data 21.11.2023 e pubblicata il
14.12.2023 (R.G. n. 3021/2023), emessa dal Tribunale di Trani, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione non sono nati figli, hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme inderogabili e imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Canosa di Puglia in data
04.02.2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2021, n. 3, parte I, serie
A, tra e alle condizioni indicate in ricorso, che si dichiarano Parte_1 Controparte_1 efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 03.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli