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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/12/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 6.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5950/23 RG
TRA
Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di eredi di Parte_3
rappresentati e difesi dagli avvocati Persona_1
SI ST e GI RO come in atti Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore contumace FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2023 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno intimato in giudizio la al CP_1 fine di vedersi riconosciuto, in qualità di eredi di Per_1
, il diritto a percepire il TFR e le spettanze di fine
[...] rapporto non liquidate alla de cuis; in particolare deducevano che la Sig.ra moglie e madre dei Persona_1 ricorrenti, aveva lavorato alle dipendenze della ed CP_1 era stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 1° novembre 2020, con le mansioni di cuoca ed inquadramento nel livello 4 del CCNL Turismo Confcommercio;
che il rapporto di lavoro era cessato il 28
1 dicembre 2021 per superamento del periodo di comporto e che alla cessazione del rapporto non era stato corrisposto il TFR né le ulteriori indennità; che in data 12 giugno 2022 la Sig.ra decedeva e che i tentativi degli eredi di Per_1 ottenere dalla società la liquidazione del credito erano stati vani. Tanto premesso convenivano in giudizio la per CP_1 vedersi accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento, in qualità di eredi della signora Per_1
al pagamento della somma lorda di € 3.842,41,
[...] per i titoli di cui al ricorso;
per l'effetto 2) condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento della suddetta somma o della somma di diversa entità ritenuta di giustizia;
3) con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) con vittoria di spese e compenso professionale”.
Instauratosi il contraddittorio la società resistente non si costituiva per tanto ne veniva dichiarata la contumacia. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale la pena premettere che nel rito del lavoro trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore. Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle
2 proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800). In caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera, dunque, la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente ex art. 115 c.p.c. e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. lavoro, 27/04/2022, n. 1245).
Ebbene parte ricorrente ha fornito prova documentale del rapporto di lavoro tra la de cuis e la (cfr. lettera di CP_1 assunzione versata in atti); è ugualmente provata la data di cessazione del rapporto (cfr. lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto). E' dunque incontestabile l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rapporto cessato in data 28 dicembre 2021 momento a partire dal quale è sorto il diritto all'erogazione del TFR e delle spettanze di fine rapporto;
è altresì provata la legittimazione dei ricorrenti quali eredi della Sig.ra , essendo versato in atti il certificato di Per_1 morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione.
Ciò premesso, non v'è dubbio che, tra la Sig.ra e la Per_1 sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, CP_1 circostanza che si ricava per tabulas dalla documentazione depositata da parte ricorrente. (cfr. contratto di lavoro); parte ricorrente ha inoltre dedotto che alcunchè è stato percepito a titolo di TFR, allegazione d'inadempimento che si accompagna al riscontro degli elementi costitutivi del relativo diritto ex art. 2120 c.c., ossia l'esistenza e la conclusione di un rapporto di lavoro. Deve dunque essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti iure ereditatis a percepire il TFR ed le ulteriori indennità di fine rapporto avendo fornito la prova dell'esistenza del credito
3 reclamato;
inoltre essendo contumace parte resistente non vi è contestazione né prova di avvenuti pagamenti.
Occorre, a questo punto, procedere a determinare il quantum del credito vantato. L'importo del T.F.R. si determina ai sensi dell'art. 2120 co. 1 c.c., da rivalutare ex art. 2120, 4° co. cod. civ.. Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639). Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Sull'importo del credito può farsi riferimento ai conteggi di cui al ricorso introduttivo, elaborati sulla base delle ultime buste paga disponibili da cui risulta un credito per spettanze di fine rapporto - rol, ex festività ferie maturate e non godute
– per l'importo pari ad € 1.828,74.o a cui va aggiunto il credito per TFR maturato - calcolato tenendo conto anche dei ratei di tredicesima e quattordicesima non liquidati in busta e delle spettanze di fine rapporto - pari ad € 2.013,67 lordi. I conteggi su cui si basa la domanda attrice appaiono precisi e dettagliati, trovano riscontro nella documentazione esibita e in considerazione della contumacia non sono oggetto di specifica contestazione per cui possono essere posti a base della relativa liquidazione. Tutte le somme in questa sede liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639). Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente
4 rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo. In conclusione, alla luce delle motivazioni innanzi illustrate il ricorso va e accolto e la parte resistente condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti della somma di complessiva di 3.842,41, a titolo di TFR ed ulteriori indennità di fine rapporto non liquidate Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla liquidazione del TFR e delle ulteriori indennità di fine rapporto iure ereditatis e per l'effetto condanna la l pagamento della somma complessiva CP_1 pari ad euro 3.842,41, al lordo di trattenute oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Cos' decido in Torre Annunziata il 2 dicembre 2025 Si comunichi Il Giudice Paola Galdo
5
Il Giudice, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 6.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5950/23 RG
TRA
Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di eredi di Parte_3
rappresentati e difesi dagli avvocati Persona_1
SI ST e GI RO come in atti Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore contumace FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2023 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno intimato in giudizio la al CP_1 fine di vedersi riconosciuto, in qualità di eredi di Per_1
, il diritto a percepire il TFR e le spettanze di fine
[...] rapporto non liquidate alla de cuis; in particolare deducevano che la Sig.ra moglie e madre dei Persona_1 ricorrenti, aveva lavorato alle dipendenze della ed CP_1 era stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 1° novembre 2020, con le mansioni di cuoca ed inquadramento nel livello 4 del CCNL Turismo Confcommercio;
che il rapporto di lavoro era cessato il 28
1 dicembre 2021 per superamento del periodo di comporto e che alla cessazione del rapporto non era stato corrisposto il TFR né le ulteriori indennità; che in data 12 giugno 2022 la Sig.ra decedeva e che i tentativi degli eredi di Per_1 ottenere dalla società la liquidazione del credito erano stati vani. Tanto premesso convenivano in giudizio la per CP_1 vedersi accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento, in qualità di eredi della signora Per_1
al pagamento della somma lorda di € 3.842,41,
[...] per i titoli di cui al ricorso;
per l'effetto 2) condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento della suddetta somma o della somma di diversa entità ritenuta di giustizia;
3) con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) con vittoria di spese e compenso professionale”.
Instauratosi il contraddittorio la società resistente non si costituiva per tanto ne veniva dichiarata la contumacia. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale la pena premettere che nel rito del lavoro trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore. Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle
2 proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800). In caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera, dunque, la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente ex art. 115 c.p.c. e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. lavoro, 27/04/2022, n. 1245).
Ebbene parte ricorrente ha fornito prova documentale del rapporto di lavoro tra la de cuis e la (cfr. lettera di CP_1 assunzione versata in atti); è ugualmente provata la data di cessazione del rapporto (cfr. lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto). E' dunque incontestabile l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rapporto cessato in data 28 dicembre 2021 momento a partire dal quale è sorto il diritto all'erogazione del TFR e delle spettanze di fine rapporto;
è altresì provata la legittimazione dei ricorrenti quali eredi della Sig.ra , essendo versato in atti il certificato di Per_1 morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione.
Ciò premesso, non v'è dubbio che, tra la Sig.ra e la Per_1 sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, CP_1 circostanza che si ricava per tabulas dalla documentazione depositata da parte ricorrente. (cfr. contratto di lavoro); parte ricorrente ha inoltre dedotto che alcunchè è stato percepito a titolo di TFR, allegazione d'inadempimento che si accompagna al riscontro degli elementi costitutivi del relativo diritto ex art. 2120 c.c., ossia l'esistenza e la conclusione di un rapporto di lavoro. Deve dunque essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti iure ereditatis a percepire il TFR ed le ulteriori indennità di fine rapporto avendo fornito la prova dell'esistenza del credito
3 reclamato;
inoltre essendo contumace parte resistente non vi è contestazione né prova di avvenuti pagamenti.
Occorre, a questo punto, procedere a determinare il quantum del credito vantato. L'importo del T.F.R. si determina ai sensi dell'art. 2120 co. 1 c.c., da rivalutare ex art. 2120, 4° co. cod. civ.. Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639). Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Sull'importo del credito può farsi riferimento ai conteggi di cui al ricorso introduttivo, elaborati sulla base delle ultime buste paga disponibili da cui risulta un credito per spettanze di fine rapporto - rol, ex festività ferie maturate e non godute
– per l'importo pari ad € 1.828,74.o a cui va aggiunto il credito per TFR maturato - calcolato tenendo conto anche dei ratei di tredicesima e quattordicesima non liquidati in busta e delle spettanze di fine rapporto - pari ad € 2.013,67 lordi. I conteggi su cui si basa la domanda attrice appaiono precisi e dettagliati, trovano riscontro nella documentazione esibita e in considerazione della contumacia non sono oggetto di specifica contestazione per cui possono essere posti a base della relativa liquidazione. Tutte le somme in questa sede liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639). Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente
4 rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo. In conclusione, alla luce delle motivazioni innanzi illustrate il ricorso va e accolto e la parte resistente condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti della somma di complessiva di 3.842,41, a titolo di TFR ed ulteriori indennità di fine rapporto non liquidate Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla liquidazione del TFR e delle ulteriori indennità di fine rapporto iure ereditatis e per l'effetto condanna la l pagamento della somma complessiva CP_1 pari ad euro 3.842,41, al lordo di trattenute oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Cos' decido in Torre Annunziata il 2 dicembre 2025 Si comunichi Il Giudice Paola Galdo
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