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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
XERRA NICOLO', RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1803/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6303/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70301013542020 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1966/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ricorrente_1 ha presentato appello (R.G.A. 1803/2024)per la riforma della sentenza n.6303/2023, pronunciata il 25/10/2023 dalla sezione quinta della Corte di Giustizia tributaria di Reggio
Calabria, con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla suddetta società, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TD7030101354, emesso dall'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso dell'Ufficio suddetto è derivato da un processo verbale, redatto dalla Guardia di Finanza Nucleo
p.t. di Matera, che ha constatato irregolarità di carattere fiscale, elencate, nello stesso verbale e, successivamente, nell'avviso suddetto.
L'Agenzia delle Entrate ,sempre sulla base dei risultati della verifica, ha recuperato a tassazione un importo per debiti non estinti , pari ad euro 186.630,00, da riportare l'anno successivo secondo il regime cash accounting;
il mancato rispetto , da parte della società ricorrente(oggi appellante) ha comportato la violazione del principio della neutralità dell'imposta ( fondamentale e precipuo in materia di IVA).
La società ha ,avverso il suddetto avviso, eccepito le seguenti eccezioni il cui accoglimento avrebbero comportato, a suo parere, l'invalidità dell'avviso medesimo:
difetto di motivazione;
infondatezza ,nel merito, del suddetto recupero a tassazione dell'importo citato di euro 186.630.00.
L'Agenzia delle Entrate , costituendosi in giudizio, ha ,invece, specificato che l'avviso è derivato dall'esame della contabilità e, pertanto, lo stesso è stato basato su dati non contestabili.
I primi Giudici hanno vagliato le eccezioni della società e respingendole hanno affermato :
adeguatezza della motivazione congrua e sufficiente, indicativa di autonoma valutazione dell'Ufficio fiscale, con condivisione del risultato dei verificatori;
nel merito, gli stessi Giudici hanno constatato l'indebita detrazione dell'IVA sugli acquisti,.
La società ha , con il presente appello, formulato le stesse eccezioni, sollevate in primo grado, già vagliate e rigettate dai primi Decidenti.
Questa Corte ritiene , uniformandosi alla sentenza di primo grado ,di non riscontrare alcun difetto di motivazione, essendo stato l'avviso, proprio nel rispetto dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art.7 della legge 212/2000, ampiamente motivato in modo da consentire all'appellante la conoscenza dell'an e del quantum debeatur.
Relativamente al merito, è di tutta evidenza la validità del recupero dell'Agenzia di euro 186.630,00 ,avendo la società violato il principio del cash accounting che, come già sopra detto , si collega a quello della neutralità in materia. L'avviso dell'Ufficio ,quindi, è stato emesso, applicando l'art.54 del DPR 633/1972 e l'art.39, comma 1, del
DPR 600
Per la prima norma, l'Ufficio procede alla rettifica della dichiarazione quando ritiene che l'imposta dichiarata sia inferiore a quella dovuta o che vi sia stata un'eccedenza non detraibile o rimborsabile;
per la l'atra norma,
l'Ufficio procede alla rettifica delle dichiarazioni quando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risultano dall'ispezione dall' ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art.33 dello stesso decreto ,ovvero dal controllo della completezza , esattezza, veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa.
Questa Corte constata , tendo conto delle disposizioni citate, che l'Agenzia ha agito in conformità alla normativa vigente mentre l'appellante, non riuscendo a contestare , in alcun modo, il recupero effettuato, si
è limitato a formulare, sia in primo che in secondo grado, eccezioni del tutto dilatorie che non hanno intaccato la validità del provvedimento dell'Ufficio nonché della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in favore di controparte in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
XERRA NICOLO', RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1803/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6303/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70301013542020 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1966/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ricorrente_1 ha presentato appello (R.G.A. 1803/2024)per la riforma della sentenza n.6303/2023, pronunciata il 25/10/2023 dalla sezione quinta della Corte di Giustizia tributaria di Reggio
Calabria, con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla suddetta società, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TD7030101354, emesso dall'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso dell'Ufficio suddetto è derivato da un processo verbale, redatto dalla Guardia di Finanza Nucleo
p.t. di Matera, che ha constatato irregolarità di carattere fiscale, elencate, nello stesso verbale e, successivamente, nell'avviso suddetto.
L'Agenzia delle Entrate ,sempre sulla base dei risultati della verifica, ha recuperato a tassazione un importo per debiti non estinti , pari ad euro 186.630,00, da riportare l'anno successivo secondo il regime cash accounting;
il mancato rispetto , da parte della società ricorrente(oggi appellante) ha comportato la violazione del principio della neutralità dell'imposta ( fondamentale e precipuo in materia di IVA).
La società ha ,avverso il suddetto avviso, eccepito le seguenti eccezioni il cui accoglimento avrebbero comportato, a suo parere, l'invalidità dell'avviso medesimo:
difetto di motivazione;
infondatezza ,nel merito, del suddetto recupero a tassazione dell'importo citato di euro 186.630.00.
L'Agenzia delle Entrate , costituendosi in giudizio, ha ,invece, specificato che l'avviso è derivato dall'esame della contabilità e, pertanto, lo stesso è stato basato su dati non contestabili.
I primi Giudici hanno vagliato le eccezioni della società e respingendole hanno affermato :
adeguatezza della motivazione congrua e sufficiente, indicativa di autonoma valutazione dell'Ufficio fiscale, con condivisione del risultato dei verificatori;
nel merito, gli stessi Giudici hanno constatato l'indebita detrazione dell'IVA sugli acquisti,.
La società ha , con il presente appello, formulato le stesse eccezioni, sollevate in primo grado, già vagliate e rigettate dai primi Decidenti.
Questa Corte ritiene , uniformandosi alla sentenza di primo grado ,di non riscontrare alcun difetto di motivazione, essendo stato l'avviso, proprio nel rispetto dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art.7 della legge 212/2000, ampiamente motivato in modo da consentire all'appellante la conoscenza dell'an e del quantum debeatur.
Relativamente al merito, è di tutta evidenza la validità del recupero dell'Agenzia di euro 186.630,00 ,avendo la società violato il principio del cash accounting che, come già sopra detto , si collega a quello della neutralità in materia. L'avviso dell'Ufficio ,quindi, è stato emesso, applicando l'art.54 del DPR 633/1972 e l'art.39, comma 1, del
DPR 600
Per la prima norma, l'Ufficio procede alla rettifica della dichiarazione quando ritiene che l'imposta dichiarata sia inferiore a quella dovuta o che vi sia stata un'eccedenza non detraibile o rimborsabile;
per la l'atra norma,
l'Ufficio procede alla rettifica delle dichiarazioni quando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risultano dall'ispezione dall' ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art.33 dello stesso decreto ,ovvero dal controllo della completezza , esattezza, veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa.
Questa Corte constata , tendo conto delle disposizioni citate, che l'Agenzia ha agito in conformità alla normativa vigente mentre l'appellante, non riuscendo a contestare , in alcun modo, il recupero effettuato, si
è limitato a formulare, sia in primo che in secondo grado, eccezioni del tutto dilatorie che non hanno intaccato la validità del provvedimento dell'Ufficio nonché della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in favore di controparte in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.