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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 231/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Pima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
dott.ssa Arianna Carimati Giudice
dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 231/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. DE LUCA MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(CS) il 27/11/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. FARRIS STEFANIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 19/02/2025).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/02/2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione personale nei confronti di Controparte_1
in relazione al matrimonio celebrato in Bregano in data 27/03/2010, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2010; da tale unione sono nati i figli Persona_1
il 26/09/2014, C.F.: , e il 12/08/2019,
[...] C.F._3 Persona_2
C.F.: . C.F._4
Attivato il contraddittorio, si è regolarmente costituita la parte resistente e sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione 20/05/2025, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e riservata ogni valutazione istruttoria, la causa è stata rimessa al
Collegio per la pronuncia sullo status.
***********
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._2
contratto matrimonio in Bregano in data 27/03/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2010.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata anche all'udienza di comparizione, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
Poiché le parti hanno formulato plurime domande inerenti le condizioni di cui alla richiesta separazione personale, anche in relazione alla prole minorenne, in uno alle istanze istruttorie insistite, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudicante al fine di procedere con la trattazione e l'istruttoria delle stesse.
pagina 2 di 3 Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il
[...] C.F._2
27/11/1981, i quali hanno contratto matrimonio in Bregano in data 27/03/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2010;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) SPESE DI LITE al definitivo;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
La Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Pima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
dott.ssa Arianna Carimati Giudice
dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 231/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. DE LUCA MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(CS) il 27/11/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. FARRIS STEFANIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 19/02/2025).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/02/2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione personale nei confronti di Controparte_1
in relazione al matrimonio celebrato in Bregano in data 27/03/2010, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2010; da tale unione sono nati i figli Persona_1
il 26/09/2014, C.F.: , e il 12/08/2019,
[...] C.F._3 Persona_2
C.F.: . C.F._4
Attivato il contraddittorio, si è regolarmente costituita la parte resistente e sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione 20/05/2025, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e riservata ogni valutazione istruttoria, la causa è stata rimessa al
Collegio per la pronuncia sullo status.
***********
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._2
contratto matrimonio in Bregano in data 27/03/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2010.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata anche all'udienza di comparizione, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
Poiché le parti hanno formulato plurime domande inerenti le condizioni di cui alla richiesta separazione personale, anche in relazione alla prole minorenne, in uno alle istanze istruttorie insistite, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudicante al fine di procedere con la trattazione e l'istruttoria delle stesse.
pagina 2 di 3 Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il
[...] C.F._2
27/11/1981, i quali hanno contratto matrimonio in Bregano in data 27/03/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2010;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) SPESE DI LITE al definitivo;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
La Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3