Decreto cautelare 13 marzo 2023
Ordinanza collegiale 7 aprile 2023
Ordinanza cautelare 23 giugno 2023
Sentenza breve 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 26/10/2023, n. 15907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15907 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2023
N. 15907/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04386/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4386 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per gli Accertamenti Psico-Fisici, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “INIDONEA” al “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto “-OMISSIS- con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015 n. 207” e in quanto “-OMISSIS-”;
- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un -OMISSIS-;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante “modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO
del diritto dell'odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/5/2023:
- del decreto del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- nonché per l'annullamento, previa sospensione, degli atti già gravati con ricorso introduttivo del giudizio
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il giudizio del -OMISSIS- della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici, che l’ha ritenuta inidonea al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, in quanto “ha riportato-OMISSIS-”.
Avverso l’impugnato provvedimento di esclusione l’interessata ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dell’accertamento fisico, irragionevolezza, violazione del principio del giusto procedimento, sostenendo la non sussistenza, nella specie, della causa di inidoneità.
2. Con decreto n. -OMISSIS- è stata accolta la richiesta cautelare e la ricorrente è stata ammessa con riserva alle successive fasi concorsuali;
3.Vista la documentazione medica depositata dalla parte ricorrente e rilevata la discordanza tra l’altezza registrata dall’amministrazione e quella emersa dagli atti prodotti dalla ricorrente, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata disposta una verificazione tesa ad accertare la sussistenza o meno della causa di inidoneità oggetto del provvedimento impugnato, incaricando la Commissione di II° Istanza del Comando Logistico dell’Esercito, con sede a Roma.
4. In data 17 maggio 2023 l’organo verificatore ha depositato agli atti la relazione di verificazione da cui è risultato che, stante l’altezza della ricorrente misurata in sede di verificazione -OMISSIS- e il peso rilevato in sede di visita concorsuale (-OMISSIS-), il valore di IMC calcolato in base ai predetti parametri risulta pari a -OMISSIS-determinando l’idoneità della ricorrente al concorso in oggetto.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 23.05.2023 e notificato ad un controinteressato, la ricorrente ha impugnato, altresì, la graduatoria finale di merito del concorso de quo , nella parte in cui non conteneva il nominativo della ricorrente medesima nell’elenco degli idonei.
6. All’esito della verificazione, con ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, è stata disposta l’ammissione con riserva della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Amministrazione. Dell’esecuzione di tale incombente la ricorrente ha dato riscontro mediante deposito documentale del 6.7.2023.
7. Alla Camera di Consiglio del 25 ottobre 2023 il Collegio, verificata l’integrità del contradittorio, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione alle parti, come da verbale.
8. Il ricorso è fondato e va accolto.
8.1. La ricorrente contesta il provvedimento di esclusione che, nell'ambito della procedura concorsuale in epigrafe, l’ha giudicata inidonea in quanto “ha riportato -OMISSIS-”.
E, invero, la verificazione disposta dalla Sezione, i cui esiti sono stati depositati agli atti in data 17 maggio 2023, ha ritenuto che non sussistesse la predetta infermità concludendo con un giudizio di “idoneità” della ricorrente al concorso de quo .
Dagli esiti della predetta verificazione il Collegio non ha motivo di discostarsi e la discrepanza tra i risultati dell’accertamento svolto dalla Commissione medica al momento della visita concorsuale rispetto al momento della ripetizione ex novo da parte del verificatore induce a ritenere fondate le relative doglianze di parte, con conseguente accoglimento delle stesse.
9. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, visto l’esito positivo della verificazione – valido “ora per allora” –, il ricorso, può essere accolto, attesa, altresì, la corretta integrazione del contraddittorio.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione e la graduatoria impugnati, quest’ultima nella parte in cui non include la ricorrente e per quanto di interesse.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del 15% e rimborso del contributo unificato, con attribuzione delle stesse al procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell’Amministrazione soccombente il pagamento del compenso dell’organo verificatore, come temporaneamente disposto con ordinanza n.-OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.