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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
, Presidente BOLOGNESI MAURO PARENTINI MIRKO, Relatore
, UD SC ANGELO
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 872/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259004909569/000 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1126/2025 depositato il 11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Esposizione dei motivi del ricorso e delle controdeduzioni. La sig.ra Ricorrente_1 , con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 04820120000488676000 e della correlata cartella di pagamento n. 04820120000488676000. A sostegno della domanda deduce che, tra la cartella di pagamento – avvenuta in data 14 febbraio 2012 – e la notifica della predetta intimazione di pagamento – avvenuta in data 19 giugno 2025 – sarebbero decorsi oltre dieci anni con conseguente estinzione per prescrizione della pretesa tributaria sottesa alla cartella e all'intimazione stessa. Inoltre deduce che la cartella e, conseguentemente, l'intimazione impugnata sarebbero illegittime poiché, riguardando l'imposta una cessione/donazione, avvenuta nel lontano 2010, tra due società, ovvero la Società_1 srl e la Società 2 Società 2, la sig.ra Ricorrente_1, quale legale rappresentante della Società_1 srl, non avrebbe potuto esserne personalmente chiamata a rispondere in forza di quanto stabilito dall'art. 2462 comma 1 c.c. il quale, come noto, prevede che “nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova – si costituiva chiedendo nelle proprie controdeduzioni la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 8 comma 3 e 21 comma 1 D.lgs. 546/92 per non aver ritualmente impugnato la contribuente nel termine di legge né la cartella né i seguenti atti (emessi prima dell'intimazione ivi impugnata) tutti diretti alla riscossione coattiva della stessa:
− 03/09/2013 04880201300001094000 Preavviso di Fermo
− 24/02/2017 04820169010645212000 Intimazione di pagamento
− 02/03/2023 04820229003902089000 Intimazione di pagamento.
2. Motivazione Con il primo motivo di ricorso la sig.ra Ricorrente_1 eccepisce che la pretesa tributaria, di cui alla cartella n. 04820120000488676000 si sarebbe estinta per prescrizione poiché il primo atto utile per l'interruzione della prescrizione sarebbe stata l'intimazione ivi impugnata emessa oltre dieci anni dopo la notificazione della cartella. Nel merito l'eccezione è infondata poiché la prescrizione della cartella è stata validamente interrotta dalle notificazioni del preavviso di fermo e di due intimazioni di pagamento idonee ad interrompere la prescrizione. Quanto alla carenza di legittimazione passiva si osserva che attiene a vizio proprio della cartella che, dunque, avrebbe dovuto essere sollevato mediante la rituale impugnazione della stessa nel termine di decadenza previsto dalla legge.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di causa liquidate in euro 1.500,00 in favore di ciascun Resistente costituito. Genova 9.12.2025
Il UD relatore Il Presidente (dr. Mirko Parentini) (dr. Mauro Bolognesi)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
, Presidente BOLOGNESI MAURO PARENTINI MIRKO, Relatore
, UD SC ANGELO
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 872/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259004909569/000 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1126/2025 depositato il 11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Esposizione dei motivi del ricorso e delle controdeduzioni. La sig.ra Ricorrente_1 , con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 04820120000488676000 e della correlata cartella di pagamento n. 04820120000488676000. A sostegno della domanda deduce che, tra la cartella di pagamento – avvenuta in data 14 febbraio 2012 – e la notifica della predetta intimazione di pagamento – avvenuta in data 19 giugno 2025 – sarebbero decorsi oltre dieci anni con conseguente estinzione per prescrizione della pretesa tributaria sottesa alla cartella e all'intimazione stessa. Inoltre deduce che la cartella e, conseguentemente, l'intimazione impugnata sarebbero illegittime poiché, riguardando l'imposta una cessione/donazione, avvenuta nel lontano 2010, tra due società, ovvero la Società_1 srl e la Società 2 Società 2, la sig.ra Ricorrente_1, quale legale rappresentante della Società_1 srl, non avrebbe potuto esserne personalmente chiamata a rispondere in forza di quanto stabilito dall'art. 2462 comma 1 c.c. il quale, come noto, prevede che “nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova – si costituiva chiedendo nelle proprie controdeduzioni la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 8 comma 3 e 21 comma 1 D.lgs. 546/92 per non aver ritualmente impugnato la contribuente nel termine di legge né la cartella né i seguenti atti (emessi prima dell'intimazione ivi impugnata) tutti diretti alla riscossione coattiva della stessa:
− 03/09/2013 04880201300001094000 Preavviso di Fermo
− 24/02/2017 04820169010645212000 Intimazione di pagamento
− 02/03/2023 04820229003902089000 Intimazione di pagamento.
2. Motivazione Con il primo motivo di ricorso la sig.ra Ricorrente_1 eccepisce che la pretesa tributaria, di cui alla cartella n. 04820120000488676000 si sarebbe estinta per prescrizione poiché il primo atto utile per l'interruzione della prescrizione sarebbe stata l'intimazione ivi impugnata emessa oltre dieci anni dopo la notificazione della cartella. Nel merito l'eccezione è infondata poiché la prescrizione della cartella è stata validamente interrotta dalle notificazioni del preavviso di fermo e di due intimazioni di pagamento idonee ad interrompere la prescrizione. Quanto alla carenza di legittimazione passiva si osserva che attiene a vizio proprio della cartella che, dunque, avrebbe dovuto essere sollevato mediante la rituale impugnazione della stessa nel termine di decadenza previsto dalla legge.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di causa liquidate in euro 1.500,00 in favore di ciascun Resistente costituito. Genova 9.12.2025
Il UD relatore Il Presidente (dr. Mirko Parentini) (dr. Mauro Bolognesi)