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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/10/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2075 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 08/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. CIRRINCIONE PATRICK il quale ha chiesto “- respingere, poiché infondata in fatto ed in diritto, la richiesta di controparte di dichiarare inammissibile per assenza di interesse concreto ed attuale il ricorso. Secondo costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09.05.2024, n. 12733, in CED Cassazione, 2024), l'interesse ad agire va valutato al momento della proposizione della domanda. Orbene, alla data di notifica del ricorso: l non aveva comunicato CP_1 alcuna rettifica della C.U., nonostante le plurime istanze (autotutela 11.2.2025 e ricorso amministrativo 5.3.2025); l' e l' avevano già emesso provvedimenti Controparte_2 Controparte_3 di diniego, confermando la perdurante validità dell'accertamento e dell'avviso di presa in carico;
sul portale
nella posizione personale del ricorrente, la C.U. risultava semplicemente “non presente in archivio”, CP_1 senza alcuna esplicita indicazione dell'intervenuto annullamento (circostanza che, come noto, non equivale a comunicazione formale e non consente di inferire l'avvenuta correzione). Ne consegue che l'interesse del Sig. alla data della presentazione del ricorso era pienamente concreto e attuale, poiché egli era esposto ad Pt_1 un procedimento di riscossione coattiva per redditi inesistenti. - a seguito della comunicazione avvenuta nel presente procedimento da parte dell dell'intervenuto annullamento della C.U.-certificazione unica- CP_1
2020, dichiarare la cessazione della materia del contendere. L sostiene che la C.U. non sia un atto CP_1 recettizio, bensì un flusso telematico indirizzato all' Ebbene, al contrario, si osserva, Controparte_2 che la C.U. è un atto amministrativo di rilevanza esterna che incide direttamente e immediatamente sulla sfera giuridica del contribuente, ad esempio condizionando l'attività accertativa e impositiva dell'
[...]
Ne discende che l'ente previdenziale, quale sostituto d'imposta, ha l'obbligo non solo di CP_2 predisporre correttamente la certificazione ma anche di porre il contribuente in condizione di conoscere ogni rettifica successiva, in ossequio: all'art. 10, L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente: obbligo di collaborazione e buona fede); al D.Lgs. n. 33/2013 (principio di trasparenza amministrativa) e all'art. 97 Cost. (principio di buon andamento), cosa che l in violazione del principio di buona fede ha omesso di CP_1 fare. - applicando il criterio della “soccombenza virtuale”, condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te pro-tempore, al pagamento delle spese e del compenso professionale”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha dedotto “il CP_4 ricorso è inammissibile per carenza di interesse in quanto la certificazione unica era stata già corretta prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso medesimo”;
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2075 /2025 R.G.L. oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
vertente tra
nato a [...] il [...] CF , in giudizio Parte_2 C.F._1
con l'avv. CIRRINCIONE PATRICK giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in atti, CP_1 P.IVA_1 CP_4
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto nel merito “
1. accertare e dichiarare l'erroneità della Certificazione Unica 2020, emessa dall relativa all'anno 2019, CP_1
nella parte in cui indica la corresponsione al ricorrente di redditi da pensione pari ad € 6.610,00; 2. per
l'effetto, ordinare all' la rettifica della suddetta Certificazione Unica, con indicazione di redditi pari ad CP_1
€ 0,00, e la trasmissione del documento corretto all' affinché la stessa emetta provveda Controparte_2
ad annullare l'avviso di accertamento TXMTXMM000047 comunicandone lo sgravio all'
[...]
che così potrà, a sua volta, provvedere all'annullamento dell'avviso di presa in carico N. Controparte_3
29977202500000541000 del 22/01/2025.” Costituitosi in giudizio l' ha chiesto “Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile per CP_1
assenza di interesse concreto ed attuale, ovvero in subordine rigettarlo nel merito, con vittoria di spese di lite non sussistendo causa di esonero nè motivi per una loro compensazione”.
All'udienza odierna le parte hanno dedotto come da verbale che precede.
Costituendosi in Giudizio l' ha evidenziato che “come risulta dalla ricevuta che si CP_1
produce (formata dal sistema telematico dell , l' ha provveduto in Controparte_2 CP_5
data 3.4.2025 ad annullare la CU – certificazione fiscale in precedenza emessa per l'anno 2019 e trasmettere tale annullamento all ” e che “sia l'accertamento dell'erroneità Controparte_2
della CU, sia la sua correzione e trasmissione all , sono state … risolte Controparte_2
dall' in data ben antecedente sia alla notifica dell'odierno ricorso giudiziario, sia alla sua CP_1
stessa iscrizione a ruolo”.
Ha quindi eccepito la mancanza di interesse ad agire del ricorrente.
L'eccezione è fondata nei limiti di seguito specificati.
L'interesse ad agire postula che colui che agisce in giudizio si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto, poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (vd. Cass. n. 12893 e 16262 del 2015, n. 13556 del 2008).
Se non l'attualità, è necessaria, tuttavia, l'esistenza della lesione, dovendo l'interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato (vd. Cass. n. 9201/2021; SU n. 10553/2017).
Nel caso di specie è indubbio che detto interesse sussisteva al momento della proposizione della domanda atteso da una parte che nonostante le formali e documentate istanze (cfr. allegati ricorso introduttivo) inoltrate sia al resistente che all'agente della riscossione rispettivamente per la rettifica della certificazione Unica 2020 relativa all'anno 2019 e per l'annullamento dell'avviso di accertamento TXMTXMM000047 (con il quale gli era stata “contestata l'omessa dichiarazione di
€6.610,00 per redditi da pensione INPS asseritamente non dichiarati) nessun riscontro esso ricorrente aveva ottenuto;
dall'latra che al ricorrente era stata inoltrata la nota con la quale CP_6
comunicava che “in data 10.01.2025 l i) ha affidato, per l'avvio dell'attività Controparte_2
di riscossione, le somme richieste” con il suddetto avviso di accertamento.
L'interesse del quale si discute non può dirsi però sussistente al momento della decisione pacifico essendo che l' ha provveduto ad annullare l'atto contestato dandone comunicazione CP_1
alla . Controparte_2
La sopravvenuta carenza dell'interessa determina la inammissibilità del ricorso non avendo più le parti interesse ad una pronuncia di merito.
Sul punto appare opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere (oggi formulata dal ricorrente) va considerata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse ad una pronunzia di merito (cfr. Cass. Sez. L, ord. 15295/ 2025)
Quanto alle spese del giudizio esse seguono la soccombenza seppure virtuale, e vanno poste a carico del resistente la cui condotta (mancata comunicazione al ricorrente dell'avvenuto annullamento della CU, nonostante il ricorso amministrativo dallo stesso presentato) appare non conforme ai principi di buon andamento ed efficienza anche in considerazione ad esempio, del contenuto della circolare 62/25 dell'Istituto la quale espressamente prevede che l'avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all'interessato mediante comunicazione inviata dall'Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure accedendo ai
Servizi Fiscali presenti all'interno della propria area personale “MyINPS”, attraverso il seguente percorso di navigazione sul sito istituzionale www.inps.it: “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da > “Comunicazioni Fiscali”, modalità che non sussistono CP_1
argomentate ragioni per ritenere non applicabili anche alle Certificazioni degli anni pregressi.
Dette spese si liquidano visto il DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso, applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto, tenuto conto dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, del mancato espletamento della fase istruttoria, della condotta processuale, nonché la riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di diritto e del 50% per essere stata la controversia definita in rito, in complessivi € 943,25 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovute ed
€ 43,00 per esborsi.
.
PQM
l Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_1
del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 943,25 oltre accessori di legge se dovuti ed
€43,00 per esborsi.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del dì 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 2075 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 08/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. CIRRINCIONE PATRICK il quale ha chiesto “- respingere, poiché infondata in fatto ed in diritto, la richiesta di controparte di dichiarare inammissibile per assenza di interesse concreto ed attuale il ricorso. Secondo costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09.05.2024, n. 12733, in CED Cassazione, 2024), l'interesse ad agire va valutato al momento della proposizione della domanda. Orbene, alla data di notifica del ricorso: l non aveva comunicato CP_1 alcuna rettifica della C.U., nonostante le plurime istanze (autotutela 11.2.2025 e ricorso amministrativo 5.3.2025); l' e l' avevano già emesso provvedimenti Controparte_2 Controparte_3 di diniego, confermando la perdurante validità dell'accertamento e dell'avviso di presa in carico;
sul portale
nella posizione personale del ricorrente, la C.U. risultava semplicemente “non presente in archivio”, CP_1 senza alcuna esplicita indicazione dell'intervenuto annullamento (circostanza che, come noto, non equivale a comunicazione formale e non consente di inferire l'avvenuta correzione). Ne consegue che l'interesse del Sig. alla data della presentazione del ricorso era pienamente concreto e attuale, poiché egli era esposto ad Pt_1 un procedimento di riscossione coattiva per redditi inesistenti. - a seguito della comunicazione avvenuta nel presente procedimento da parte dell dell'intervenuto annullamento della C.U.-certificazione unica- CP_1
2020, dichiarare la cessazione della materia del contendere. L sostiene che la C.U. non sia un atto CP_1 recettizio, bensì un flusso telematico indirizzato all' Ebbene, al contrario, si osserva, Controparte_2 che la C.U. è un atto amministrativo di rilevanza esterna che incide direttamente e immediatamente sulla sfera giuridica del contribuente, ad esempio condizionando l'attività accertativa e impositiva dell'
[...]
Ne discende che l'ente previdenziale, quale sostituto d'imposta, ha l'obbligo non solo di CP_2 predisporre correttamente la certificazione ma anche di porre il contribuente in condizione di conoscere ogni rettifica successiva, in ossequio: all'art. 10, L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente: obbligo di collaborazione e buona fede); al D.Lgs. n. 33/2013 (principio di trasparenza amministrativa) e all'art. 97 Cost. (principio di buon andamento), cosa che l in violazione del principio di buona fede ha omesso di CP_1 fare. - applicando il criterio della “soccombenza virtuale”, condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te pro-tempore, al pagamento delle spese e del compenso professionale”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha dedotto “il CP_4 ricorso è inammissibile per carenza di interesse in quanto la certificazione unica era stata già corretta prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso medesimo”;
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2075 /2025 R.G.L. oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
vertente tra
nato a [...] il [...] CF , in giudizio Parte_2 C.F._1
con l'avv. CIRRINCIONE PATRICK giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in atti, CP_1 P.IVA_1 CP_4
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto nel merito “
1. accertare e dichiarare l'erroneità della Certificazione Unica 2020, emessa dall relativa all'anno 2019, CP_1
nella parte in cui indica la corresponsione al ricorrente di redditi da pensione pari ad € 6.610,00; 2. per
l'effetto, ordinare all' la rettifica della suddetta Certificazione Unica, con indicazione di redditi pari ad CP_1
€ 0,00, e la trasmissione del documento corretto all' affinché la stessa emetta provveda Controparte_2
ad annullare l'avviso di accertamento TXMTXMM000047 comunicandone lo sgravio all'
[...]
che così potrà, a sua volta, provvedere all'annullamento dell'avviso di presa in carico N. Controparte_3
29977202500000541000 del 22/01/2025.” Costituitosi in giudizio l' ha chiesto “Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile per CP_1
assenza di interesse concreto ed attuale, ovvero in subordine rigettarlo nel merito, con vittoria di spese di lite non sussistendo causa di esonero nè motivi per una loro compensazione”.
All'udienza odierna le parte hanno dedotto come da verbale che precede.
Costituendosi in Giudizio l' ha evidenziato che “come risulta dalla ricevuta che si CP_1
produce (formata dal sistema telematico dell , l' ha provveduto in Controparte_2 CP_5
data 3.4.2025 ad annullare la CU – certificazione fiscale in precedenza emessa per l'anno 2019 e trasmettere tale annullamento all ” e che “sia l'accertamento dell'erroneità Controparte_2
della CU, sia la sua correzione e trasmissione all , sono state … risolte Controparte_2
dall' in data ben antecedente sia alla notifica dell'odierno ricorso giudiziario, sia alla sua CP_1
stessa iscrizione a ruolo”.
Ha quindi eccepito la mancanza di interesse ad agire del ricorrente.
L'eccezione è fondata nei limiti di seguito specificati.
L'interesse ad agire postula che colui che agisce in giudizio si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto, poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (vd. Cass. n. 12893 e 16262 del 2015, n. 13556 del 2008).
Se non l'attualità, è necessaria, tuttavia, l'esistenza della lesione, dovendo l'interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato (vd. Cass. n. 9201/2021; SU n. 10553/2017).
Nel caso di specie è indubbio che detto interesse sussisteva al momento della proposizione della domanda atteso da una parte che nonostante le formali e documentate istanze (cfr. allegati ricorso introduttivo) inoltrate sia al resistente che all'agente della riscossione rispettivamente per la rettifica della certificazione Unica 2020 relativa all'anno 2019 e per l'annullamento dell'avviso di accertamento TXMTXMM000047 (con il quale gli era stata “contestata l'omessa dichiarazione di
€6.610,00 per redditi da pensione INPS asseritamente non dichiarati) nessun riscontro esso ricorrente aveva ottenuto;
dall'latra che al ricorrente era stata inoltrata la nota con la quale CP_6
comunicava che “in data 10.01.2025 l i) ha affidato, per l'avvio dell'attività Controparte_2
di riscossione, le somme richieste” con il suddetto avviso di accertamento.
L'interesse del quale si discute non può dirsi però sussistente al momento della decisione pacifico essendo che l' ha provveduto ad annullare l'atto contestato dandone comunicazione CP_1
alla . Controparte_2
La sopravvenuta carenza dell'interessa determina la inammissibilità del ricorso non avendo più le parti interesse ad una pronuncia di merito.
Sul punto appare opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere (oggi formulata dal ricorrente) va considerata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse ad una pronunzia di merito (cfr. Cass. Sez. L, ord. 15295/ 2025)
Quanto alle spese del giudizio esse seguono la soccombenza seppure virtuale, e vanno poste a carico del resistente la cui condotta (mancata comunicazione al ricorrente dell'avvenuto annullamento della CU, nonostante il ricorso amministrativo dallo stesso presentato) appare non conforme ai principi di buon andamento ed efficienza anche in considerazione ad esempio, del contenuto della circolare 62/25 dell'Istituto la quale espressamente prevede che l'avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all'interessato mediante comunicazione inviata dall'Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure accedendo ai
Servizi Fiscali presenti all'interno della propria area personale “MyINPS”, attraverso il seguente percorso di navigazione sul sito istituzionale www.inps.it: “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da > “Comunicazioni Fiscali”, modalità che non sussistono CP_1
argomentate ragioni per ritenere non applicabili anche alle Certificazioni degli anni pregressi.
Dette spese si liquidano visto il DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso, applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto, tenuto conto dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, del mancato espletamento della fase istruttoria, della condotta processuale, nonché la riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di diritto e del 50% per essere stata la controversia definita in rito, in complessivi € 943,25 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovute ed
€ 43,00 per esborsi.
.
PQM
l Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_1
del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 943,25 oltre accessori di legge se dovuti ed
€43,00 per esborsi.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del dì 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo