Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2
- Legge 19 ottobre 1999, n. 422
Articolo 3 della Legge 19 ottobre 1999, n. 422
Versione
17 novembre 1999
17 novembre 1999
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