Articolo 11 della Legge 16 marzo 1972, n. 106
Articolo 10Articolo 12
Versione
19 aprile 1972
Art. 11.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, della sanita', del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1971, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 19 aprile 1972