Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e L'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' il secondo Protocollo aggiunto, concluso a Vienna il 29 maggio 1952.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e L'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' il secondo Protocollo aggiunto, concluso a Vienna il 29 maggio 1952.