Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 11/06/2025, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04386/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02316/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2316 del 2022, proposto da
TO NO, GI NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Bonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati TO Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ingiunzione a demolire del Comune di Napoli, Area Urbanistica – Servizio Antiabusivismo e condono edilizio – Settore antiabusivismo edilizio – Disposizione dirigenziale n. 535/A del 24.12.21 – Contenzioso Amministrativo 626-2021, notificata ai ricorrenti in data 18.2.2022;
b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso, per quanto occorra, il verbale di sopralluogo n. 123076/PG/2021/757388/ED del 19.10.21.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano l’ordinanza di demolizione n. 535/A del 24.12.2021, riguardante abusi edilizi realizzati in via comunale Selva Cafaro n. 128, così specificati: “pavimentazione dell’area e recinzione con muri perimetrali sormontati da ringhiera metallica; piscina entroterra a pianta irregolare occupante una superficie di mq. 100,00; manufatto in legno e tegole occupante una superficie di mq. 45,00 ad h. variabile mt. 2,90-mt. 3,20; manufatto in muratura occupante una superficie di mq. 10,00 uso w.c.; manufatto uso spogliatoio occupante una superficie di mq. 30,00 in legno e tegole ad h. variabile da mt. 2,20 a mt. 2,70; tettoia in legno occupante una superficie di mq. 2,00 x 2,40 di h. media”.
Resiste il Comune di Napoli.
Il ricorso va respinto.
Infondati sono il primo ed il quinto motivo, tra loro connessi, dove si deduce l’assenza di responsabilità in ordine alla realizzazione degli abusi, il lungo tempo decorso dall’esecuzione delle opere contestate, l’assenza di un interesse pubblico prevalente alla rimozione e la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
In proposito, è sufficiente affermare per un verso che, per loro stessa ammissione, i ricorrenti sono proprietari iure successionis del terreno dove sorgono gli abusi, il che legittima l’adozione dell’ordine nei loro confronti (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 20/01/2025, n. 497) e, per altro verso, che l’ordinanza di demolizione ha natura rigidamente vincolata, il che esclude sia la necessità di ogni motivazione ulteriore rispetto alla descrizione dell’abuso, sia la comunicazione d’avvio del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22/04/2020, n. 2557).
Infondati sono il secondo e terzo motivo, tra loro connessi, dove si rappresenta trattarsi di opere, alcune delle quali di remota costruzione e comunque non soggette a permesso di costruire.
Esse, al contrario, creando nuove superfici e nuovi volumi, sono nella loro unitarietà soggette al rilascio del predetto titolo.
Le opere, inoltre, sono alquanto recenti, posto che il raffronto dalla piattaforma digitale Google Earth ha permesso al Comune di datarle tra il giugno 2013 e l’aprile 2021.
Le stesse, infine, non costituiscono pertinenze dell’immobile principale, ma semmai della piscina interrata di circa 100 mq., la quale, tuttavia, per le sue rilevanti dimensioni, non può configurarsi come pertinenza dell’immobile principale (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. IV, 3 febbraio 2025, n. 288), atteso, inoltre, che non è stato nemmeno dimostrato che il volume di tutte le opere assertivamente pertinenziali sia contenuto nel limite legale del 20% del volume dell’immobile principale.
Infondato, infine, è il quarto motivo, che lamenta l’omessa indicazione dell’esatta entità dei beni soggetti ad acquisizione, con la necessaria analitica indicazione dei dati catastali e della quantità delle opere da acquisire e dell’area pertinenziale assoggettata ad acquisizione.
Invero, nell’ordinanza impugnata, tale indicazione è correttamente fornita col riferimento all’intera area dove sono ubicati i beni abusivi.
Le spese del processo, in dispositivo, restano regolate sul principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO