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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GRANATA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Piazza Colonna N. 370 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Tar Sardegna - Cagliari - Via Sassari N. 17 09124 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 261 2025 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 770/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 - Ricorrente_2 rappr.ti e difesi come in atti: -
annullare l'invito al pagamento del contributo unificato impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Resistente: Giustizia Amministrativa Tar Sardegna - Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
il ricorso in esame sia respinto in quanto infondato, con vittoria di spese.
Resistente: Ministeri Presidenza del Consiglio dei Ministri - Non Costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso gli odierni ricorrenti hanno impugnato l'invito al pagamento n. 261/2025, notificato in data 20 giugno 2025, relativo al presunto mancato versamento del contributo unificato dovuto per il deposito, avvenuto il 30 maggio 2025, di motivi aggiunti nell'ambito del ricorso giurisdizionale R.G. n. 520/2024 proposto dinanzi al T.A.R. Sardegna.
I ricorrenti contestano la violazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli artt. 24 e 113 della Costituzione, nonché degli artt. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre che degli artt. 32 e 43 del c.p.a., sostenendo che i motivi aggiunti proposti non comporterebbero l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato.
In fatto, parte ricorrente ha instaurato il predetto giudizio amministrativo per l'annullamento dei seguenti atti adottati dalla Regione Autonoma della Sardegna:
· la deliberazione della Giunta regionale n. 4/118 del 15 febbraio 2024, recante ad oggetto «Indirizzi operativi per la gestione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative nelle coste della Sardegna. Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), art. 40 – Demanio marittimo»;
· la determinazione dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 1262 (prot. d'uscita n.
1055) del 21 marzo 2024, avente ad oggetto «Gestione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative nelle coste della Sardegna. Indirizzi operativi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 4/118 del 15 febbraio 2024»;
· la nota RAS AOO 04-01-00 prot. uscita n. 14137 del 5 aprile 2024, relativa alla concessione n. 29/ DM/ST/2010 del 6 luglio 2010 rilasciata alla Ricorrente_2;
· la concessione provvisoria ex art. 10 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, alla quale il ricorrente ha aderito con riserva di impugnazione.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento dei seguenti ulteriori atti:
· la deliberazione della Giunta regionale n. 54/9 del 30 dicembre 2024, recante ad oggetto «Indirizzi operativi per la gestione delle concessioni demaniali marittime nelle coste della Sardegna. Art. 1 del D.L.
16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166»;
· la determinazione RAS AOO 04-01-00 n. 1049 (prot. uscita n. 9088) del 13 marzo 2025 (doc. n. 15), avente ad oggetto «Rimodulazione del cronoprogramma per il rinnovo delle concessioni demaniali di cui alla D.G.R. 54/9 del 30 dicembre 2024 – Rideterminazione del termine di scadenza delle concessioni provvisorie ex art. 10 del Regolamento C.d.N. – Provincia Nord-Est Gallura – Finalità turistico-ricreative»;
· la concessione provvisoria ex art. 10 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, di cui all'allegato alla suddetta determinazione n. 1049 del 13 marzo 2025.
La Segreteria del T.A.R., riscontrata l'omissione del versamento, ha quindi comunicato l'invito al pagamento n. 261/2025 del 20 giugno 2025, avverso il quale l'odierno ricorrente ha proposto ricorso tributario. Tale impugnazione è fondata sulla contestazione della stessa debenza del contributo unificato in relazione all'atto di motivi aggiunti oggetto di tassazione, sul presupposto che l'impugnazione con esso introdotta non avrebbe determinato, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, l'obbligo di versamento di un nuovo contributo unificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre richiamare le coordinate normative che regolano la materia.
L'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto negli importi ivi indicati, precisando, per quanto qui rileva, che «ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove» (comma 6-bis.1).
La norma distingue, pertanto, tra:
· i motivi aggiunti che si limitano a introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, e
· i motivi aggiunti che introducono domande nuove, purché connesse a quelle originarie.
Nel primo caso si è in presenza della fattispecie classica di ampliamento del thema decidendum sotto il profilo della causa petendi, mediante l'articolazione di ulteriori censure avverso i medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Nel secondo caso, invece, i motivi aggiunti determinano un ampliamento ben più incisivo dell'oggetto del giudizio, poiché introducono una nuova domanda annullatoria (o di accertamento o di condanna) diretta contro atti nuovi e diversi, ancorché connessi a quelli originariamente gravati, con conseguente estensione del petitum. Il concetto di “domande nuove” cui fa riferimento l'art. 13, comma 6-bis.1, è dunque strettamente collegato, nel processo amministrativo, alla proposizione di una azione distinta, in quanto riferita a un diverso provvedimento lesivo ovvero a una diversa tipologia di tutela rispetto a quella originariamente azionata.
La possibilità di introdurre tali domande mediante motivi aggiunti, anziché con un autonomo ricorso, risponde a esigenze di economicità e semplificazione processuale, consentendo la concentrazione in un unico giudizio di impugnazioni distinte ma connesse. Tale impostazione è coerente con l'art. 43, comma 3, c.p.a., che prevede la riunione dei giudizi qualora la domanda nuova sia proposta con separato ricorso dinanzi allo stesso tribunale.
In tale prospettiva si colloca anche la definizione di “ricorso” fornita dall'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n.
115/2002, che, ai fini fiscali, equipara al ricorso principale sia il ricorso incidentale sia i motivi aggiunti che introducono domande nuove, la cui individuazione deve avvenire applicando le regole del codice del processo amministrativo.
Questo assetto risponde a una logica coerente anche sotto il profilo tributario: se da un lato è consentita la concentrazione delle impugnazioni, dall'altro si preserva l'invarianza del carico fiscale, assoggettando a contribuzione anche la domanda nuova introdotta tramite motivi aggiunti.
In linea con tali principi, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con circolare n. 20766/2015, ha chiarito che «ogni volta che con i motivi aggiunti si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già sottoposto al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore “oggetto” del giudizio».
La Corte di Giustizia dell'Unione europea (Quinta Sezione), con sentenza 6 ottobre 2015, causa C-61/14
(Orizzonte Salute), ha affermato che la normativa europea non osta a una disciplina nazionale che imponga il versamento di tributi giudiziari multipli né al pagamento di contributi aggiuntivi per la proposizione di motivi aggiunti. Ha tuttavia precisato che, in caso di contestazione, spetta al giudice nazionale verificare se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi dedotti siano effettivamente distinti o comportino un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia, dispensando dal pagamento solo ove tale ampliamento non sussista.
Dall'esame complessivo della decisione, confermata dall'ordinanza 7 aprile 2016, causa C-495/14, emerge che il concetto di “ampliamento considerevole” deve essere inteso in senso qualitativo, e coincide con l'impugnazione di un atto nuovo, non già gravato con il ricorso principale.
Ne consegue che, quando i motivi aggiunti investono un provvedimento ulteriore, si è in presenza di un distinto oggetto del giudizio e, dunque, di un ampliamento del petitum pienamente idoneo a integrare il presupposto del tributo.
La giurisprudenza tributaria più recente ha costantemente riconosciuto la debenza del contributo unificato per il deposito dei motivi aggiunti (tra le molte: CGT II° Molise, sent. 22 febbraio 2023; CTP Roma, sentt. nn. 2969/40/22 e 3187/31/22; CTR Lazio, sent. n. 524/1/2022; CTR Lombardia, sentt. nn. 2484/2021 e
710/50/2015; CTR Campania, sent. n. 170/18/2018; CGT di Cagliari sent. n.319/2/2025).
Tale orientamento è stato autorevolmente confermato dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. trib., 27 ottobre
2020, nn. 23528, 23529 e 23530), la quale ha chiarito che la valutazione circa la debenza del contributo può essere condotta anche alla luce del criterio della connessione, distinguendo tra connessione “forte” e connessione “debole”.
Secondo la Suprema Corte:
· solo la connessione “forte”, fondata su un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra atti, può giustificare l'esenzione dal contributo;
· la connessione “debole”, di tipo fattuale o causale, pur consentendo la trattazione congiunta, non esclude l'obbligo di pagamento, poiché gli atti restano formalmente e sostanzialmente autonomi e dotati di distinta efficacia lesiva.
L'unicità o pluralità delle domande, ai fini del contributo unificato, dipende esclusivamente dal numero dei provvedimenti autonomamente lesivi impugnati, come chiarito anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (27 aprile 2015, n. 5).
Tale indirizzo è stato ribadito da successive pronunce di legittimità (Cass. nn. 23873/2020; 16288/2021;
31151/2021; 30273 e 30274/2022; 29047/2024).
Alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali richiamate, la fattispecie in esame rientra pienamente nell'ambito applicativo dell'art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002.
È infatti incontestabile che, rispetto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti abbiano esteso l'impugnazione a provvedimenti ulteriori, non precedentemente gravati.
In particolare:
· con il ricorso introduttivo sono stati impugnati la deliberazione n. 4/118 del 15 febbraio 2024, la determinazione n. 1262 del 21 marzo 2024, la nota prot. n. 14137 del 5 aprile 2024 e la concessione provvisoria ex art. 10 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione;
· con i successivi motivi aggiunti sono stati impugnati la deliberazione n. 54/9 del 30 dicembre 2024, la determinazione n. 1049 del 13 marzo 2025 e la relativa concessione provvisoria.
Risulta dunque integrato il primo presupposto del tributo, consistente nella proposizione di più domande riferite a distinti provvedimenti autonomamente lesivi.
Parimenti, deve escludersi la sussistenza di una connessione “forte” tra gli atti originari e quelli impugnati con i motivi aggiunti. Questi ultimi, infatti, non costituiscono esito necessario e inevitabile dei primi, ma derivano da intervenute modifiche normative, cui l'amministrazione ha dato autonoma attuazione.
Tale alterità evidenzia l'autonoma potenzialità lesiva dei nuovi provvedimenti e comporta un oggettivo ampliamento del petitum e del thema decidendum, con conseguente insorgenza di una distinta obbligazione tributaria.
Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, sussistono eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, in considerazione della peculiarità e complessità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari in composizione monocratica rigetta il ricorso e dichiara intergralmente compensate le spese del giudizio tra le parti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GRANATA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Piazza Colonna N. 370 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Tar Sardegna - Cagliari - Via Sassari N. 17 09124 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 261 2025 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 770/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 - Ricorrente_2 rappr.ti e difesi come in atti: -
annullare l'invito al pagamento del contributo unificato impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Resistente: Giustizia Amministrativa Tar Sardegna - Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
il ricorso in esame sia respinto in quanto infondato, con vittoria di spese.
Resistente: Ministeri Presidenza del Consiglio dei Ministri - Non Costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso gli odierni ricorrenti hanno impugnato l'invito al pagamento n. 261/2025, notificato in data 20 giugno 2025, relativo al presunto mancato versamento del contributo unificato dovuto per il deposito, avvenuto il 30 maggio 2025, di motivi aggiunti nell'ambito del ricorso giurisdizionale R.G. n. 520/2024 proposto dinanzi al T.A.R. Sardegna.
I ricorrenti contestano la violazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli artt. 24 e 113 della Costituzione, nonché degli artt. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre che degli artt. 32 e 43 del c.p.a., sostenendo che i motivi aggiunti proposti non comporterebbero l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato.
In fatto, parte ricorrente ha instaurato il predetto giudizio amministrativo per l'annullamento dei seguenti atti adottati dalla Regione Autonoma della Sardegna:
· la deliberazione della Giunta regionale n. 4/118 del 15 febbraio 2024, recante ad oggetto «Indirizzi operativi per la gestione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative nelle coste della Sardegna. Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), art. 40 – Demanio marittimo»;
· la determinazione dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 1262 (prot. d'uscita n.
1055) del 21 marzo 2024, avente ad oggetto «Gestione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative nelle coste della Sardegna. Indirizzi operativi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 4/118 del 15 febbraio 2024»;
· la nota RAS AOO 04-01-00 prot. uscita n. 14137 del 5 aprile 2024, relativa alla concessione n. 29/ DM/ST/2010 del 6 luglio 2010 rilasciata alla Ricorrente_2;
· la concessione provvisoria ex art. 10 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, alla quale il ricorrente ha aderito con riserva di impugnazione.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento dei seguenti ulteriori atti:
· la deliberazione della Giunta regionale n. 54/9 del 30 dicembre 2024, recante ad oggetto «Indirizzi operativi per la gestione delle concessioni demaniali marittime nelle coste della Sardegna. Art. 1 del D.L.
16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166»;
· la determinazione RAS AOO 04-01-00 n. 1049 (prot. uscita n. 9088) del 13 marzo 2025 (doc. n. 15), avente ad oggetto «Rimodulazione del cronoprogramma per il rinnovo delle concessioni demaniali di cui alla D.G.R. 54/9 del 30 dicembre 2024 – Rideterminazione del termine di scadenza delle concessioni provvisorie ex art. 10 del Regolamento C.d.N. – Provincia Nord-Est Gallura – Finalità turistico-ricreative»;
· la concessione provvisoria ex art. 10 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, di cui all'allegato alla suddetta determinazione n. 1049 del 13 marzo 2025.
La Segreteria del T.A.R., riscontrata l'omissione del versamento, ha quindi comunicato l'invito al pagamento n. 261/2025 del 20 giugno 2025, avverso il quale l'odierno ricorrente ha proposto ricorso tributario. Tale impugnazione è fondata sulla contestazione della stessa debenza del contributo unificato in relazione all'atto di motivi aggiunti oggetto di tassazione, sul presupposto che l'impugnazione con esso introdotta non avrebbe determinato, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, l'obbligo di versamento di un nuovo contributo unificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre richiamare le coordinate normative che regolano la materia.
L'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto negli importi ivi indicati, precisando, per quanto qui rileva, che «ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove» (comma 6-bis.1).
La norma distingue, pertanto, tra:
· i motivi aggiunti che si limitano a introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, e
· i motivi aggiunti che introducono domande nuove, purché connesse a quelle originarie.
Nel primo caso si è in presenza della fattispecie classica di ampliamento del thema decidendum sotto il profilo della causa petendi, mediante l'articolazione di ulteriori censure avverso i medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Nel secondo caso, invece, i motivi aggiunti determinano un ampliamento ben più incisivo dell'oggetto del giudizio, poiché introducono una nuova domanda annullatoria (o di accertamento o di condanna) diretta contro atti nuovi e diversi, ancorché connessi a quelli originariamente gravati, con conseguente estensione del petitum. Il concetto di “domande nuove” cui fa riferimento l'art. 13, comma 6-bis.1, è dunque strettamente collegato, nel processo amministrativo, alla proposizione di una azione distinta, in quanto riferita a un diverso provvedimento lesivo ovvero a una diversa tipologia di tutela rispetto a quella originariamente azionata.
La possibilità di introdurre tali domande mediante motivi aggiunti, anziché con un autonomo ricorso, risponde a esigenze di economicità e semplificazione processuale, consentendo la concentrazione in un unico giudizio di impugnazioni distinte ma connesse. Tale impostazione è coerente con l'art. 43, comma 3, c.p.a., che prevede la riunione dei giudizi qualora la domanda nuova sia proposta con separato ricorso dinanzi allo stesso tribunale.
In tale prospettiva si colloca anche la definizione di “ricorso” fornita dall'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n.
115/2002, che, ai fini fiscali, equipara al ricorso principale sia il ricorso incidentale sia i motivi aggiunti che introducono domande nuove, la cui individuazione deve avvenire applicando le regole del codice del processo amministrativo.
Questo assetto risponde a una logica coerente anche sotto il profilo tributario: se da un lato è consentita la concentrazione delle impugnazioni, dall'altro si preserva l'invarianza del carico fiscale, assoggettando a contribuzione anche la domanda nuova introdotta tramite motivi aggiunti.
In linea con tali principi, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con circolare n. 20766/2015, ha chiarito che «ogni volta che con i motivi aggiunti si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già sottoposto al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore “oggetto” del giudizio».
La Corte di Giustizia dell'Unione europea (Quinta Sezione), con sentenza 6 ottobre 2015, causa C-61/14
(Orizzonte Salute), ha affermato che la normativa europea non osta a una disciplina nazionale che imponga il versamento di tributi giudiziari multipli né al pagamento di contributi aggiuntivi per la proposizione di motivi aggiunti. Ha tuttavia precisato che, in caso di contestazione, spetta al giudice nazionale verificare se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi dedotti siano effettivamente distinti o comportino un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia, dispensando dal pagamento solo ove tale ampliamento non sussista.
Dall'esame complessivo della decisione, confermata dall'ordinanza 7 aprile 2016, causa C-495/14, emerge che il concetto di “ampliamento considerevole” deve essere inteso in senso qualitativo, e coincide con l'impugnazione di un atto nuovo, non già gravato con il ricorso principale.
Ne consegue che, quando i motivi aggiunti investono un provvedimento ulteriore, si è in presenza di un distinto oggetto del giudizio e, dunque, di un ampliamento del petitum pienamente idoneo a integrare il presupposto del tributo.
La giurisprudenza tributaria più recente ha costantemente riconosciuto la debenza del contributo unificato per il deposito dei motivi aggiunti (tra le molte: CGT II° Molise, sent. 22 febbraio 2023; CTP Roma, sentt. nn. 2969/40/22 e 3187/31/22; CTR Lazio, sent. n. 524/1/2022; CTR Lombardia, sentt. nn. 2484/2021 e
710/50/2015; CTR Campania, sent. n. 170/18/2018; CGT di Cagliari sent. n.319/2/2025).
Tale orientamento è stato autorevolmente confermato dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. trib., 27 ottobre
2020, nn. 23528, 23529 e 23530), la quale ha chiarito che la valutazione circa la debenza del contributo può essere condotta anche alla luce del criterio della connessione, distinguendo tra connessione “forte” e connessione “debole”.
Secondo la Suprema Corte:
· solo la connessione “forte”, fondata su un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra atti, può giustificare l'esenzione dal contributo;
· la connessione “debole”, di tipo fattuale o causale, pur consentendo la trattazione congiunta, non esclude l'obbligo di pagamento, poiché gli atti restano formalmente e sostanzialmente autonomi e dotati di distinta efficacia lesiva.
L'unicità o pluralità delle domande, ai fini del contributo unificato, dipende esclusivamente dal numero dei provvedimenti autonomamente lesivi impugnati, come chiarito anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (27 aprile 2015, n. 5).
Tale indirizzo è stato ribadito da successive pronunce di legittimità (Cass. nn. 23873/2020; 16288/2021;
31151/2021; 30273 e 30274/2022; 29047/2024).
Alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali richiamate, la fattispecie in esame rientra pienamente nell'ambito applicativo dell'art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002.
È infatti incontestabile che, rispetto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti abbiano esteso l'impugnazione a provvedimenti ulteriori, non precedentemente gravati.
In particolare:
· con il ricorso introduttivo sono stati impugnati la deliberazione n. 4/118 del 15 febbraio 2024, la determinazione n. 1262 del 21 marzo 2024, la nota prot. n. 14137 del 5 aprile 2024 e la concessione provvisoria ex art. 10 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione;
· con i successivi motivi aggiunti sono stati impugnati la deliberazione n. 54/9 del 30 dicembre 2024, la determinazione n. 1049 del 13 marzo 2025 e la relativa concessione provvisoria.
Risulta dunque integrato il primo presupposto del tributo, consistente nella proposizione di più domande riferite a distinti provvedimenti autonomamente lesivi.
Parimenti, deve escludersi la sussistenza di una connessione “forte” tra gli atti originari e quelli impugnati con i motivi aggiunti. Questi ultimi, infatti, non costituiscono esito necessario e inevitabile dei primi, ma derivano da intervenute modifiche normative, cui l'amministrazione ha dato autonoma attuazione.
Tale alterità evidenzia l'autonoma potenzialità lesiva dei nuovi provvedimenti e comporta un oggettivo ampliamento del petitum e del thema decidendum, con conseguente insorgenza di una distinta obbligazione tributaria.
Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, sussistono eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, in considerazione della peculiarità e complessità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari in composizione monocratica rigetta il ricorso e dichiara intergralmente compensate le spese del giudizio tra le parti.