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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00376/2025REG.PROV.COLL.
N. 04902/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4902 del 2024, proposto da
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale per il Governo di Vibo Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Carnovale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 835/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. La -OMISSIS- è stata colpita da un’informativa interdittiva antimafia prot. -OMISSIS- (che ha impugnato e che è tuttora sub iudice).
Ha presentato -OMISSIS- istanza di riesame ex art. 91, comma 5, D. Lgs. n. 159/2011, integrata in data -OMISSIS-, rappresentando l’assenza del requisito dell’attualità del pericolo sulla scorta di una serie di elementi, tra cui l’ammissione al controllo giudiziario, l’adozione del Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e la nomina di un Organismo di Vigilanza in data -OMISSIS-.
Il Prefetto di Vibo Valentia con provvedimento prot. -OMISSIS-, ha confermato l’informativa interdittiva antimafia prot. -OMISSIS- con la seguente motivazione “Con riferimento a quanto in oggetto, in riscontro alla richiesta formulata con nota -OMISSIS- da -OMISSIS-, si conferma il provvedimento interdittivo -OMISSIS-, non sussistendo valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con il sopra richiamato provvedimento”.
La ricorrente ha quindi adito il Tar Catanzaro per l’annullamento del suddetto provvedimento deducendo l’illegittimità dell’avversata determinazione per omessa motivazione, violazione dell’art. 91, comma 5, D. Lgs. n. 150/2011 e vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
1.2. La Prefettura di Vibo Valentia e il Ministero dell’Interno si sono costituiti in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame, ritenendo l’atto privo di lesività in quanto “meramente confermativo”, e insistendo comunque per il rigetto nel merito del ricorso.
1.3. Con sentenza n.835 del 27 maggio 2024 il Tar Catanzaro ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale ed ha accolto il ricorso con succinta motivazione ritenendo che il provvedimento impugnato “… privo di una minima esternazione delle ragioni alla conferma dell’informativa interdittiva, risulta lesivo delle basilari regole di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa, cristallizzate nell’obbligo di motivazione del provvedimento ex art. 3 L. n. 241/1990, obbligo stringente in ipotesi in cui, come nella specie, l’atto della p.a. comprime la sfera giuridica del destinatario e quest’ultimo ha dedotto sopravvenienze rispetto al momento dell’adozione dell’informativa interdittiva -OMISSIS-”.
2.1 Con atto notificato il 18 giugno 2024 la Prefettura di Vibo Valentia e il Ministero dell’Interno hanno appellato la sentenza n.835/2024.
Il gravame è affidato alle seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91, 92 e del d.lgs. n. 159 del 2011– Erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto – vizio di motivazione.
II) Inammissibilità dell’avverso ricorso - Natura di atto meramente confermativo del provvedimento impugnato.
2.2. Si è costituita in giudizio la -OMISSIS- chiedendo respingersi l’appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2.3. Con ordinanza -OMISSIS- la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dal Ministero appellante ritenendo il ricorso in appello assistito da significativi elementi di fondatezza, in quanto: “il provvedimento impugnato in primo grado ha respinto un’istanza non di aggiornamento ma di riesame dell’informativa antimafia;
la sollecitazione del potere di autotutela non prevede, per giurisprudenza pacifica, un obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi, trattandosi di potere ampiamente discrezionale anche nell’an (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 8566/2023);
a fortiori, deve ritenersi che l’onere motivatorio su di essa gravante ove intenda adottare - in riscontro all’istanza di autotutela - un atto meramente confermativo, ben può limitarsi ad “una motivazione incentrata sulla immodificabilità della precedente valutazione” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4751/2021)”.
2.4. Successivamente, con ordinanza -OMISSIS- la Sezione ha rigettato l’istanza di revocazione dell’ordinanza cautelare -OMISSIS- proposta dalla difesa della -OMISSIS-.
2.5. Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. La difesa erariale articola in sostanza un unico motivo di appello (il primo, in realtà, costituisce una mera premessa introduttiva al secondo motivo) con il quale deduce la natura di atto meramente confermativo del provvedimento impugnato, riproponendo in sostanza l’eccezione di inammissibilità del ricorso argomentata in primo grado e respinta dal TAR.
Deduce, dunque, l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che: “- è infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, poiché il provvedimento impugnato è qualificabile alla stregua di conferma propria e non di mera conferma, avendo l’amministrazione procedente esaminato le circostanze comunque dedotte dall’esponente in sede di presentazione dell’istanza di aggiornamento;- ad opinare diversamente, ove il mancato aggiornamento dell’informativa interdittiva dovesse coincidere sistematicamente con una conferma mera della stessa, di fatto l’impresa destinataria della determinazione afflittiva si troverebbe sfornita di un vaglio di legittimità in sede giurisdizionale del sostanziale diniego oppostole dall’amministrazione procedente all’istanza di aggiornamento” .
3.1. In particolare la difesa erariale ribadisce l’inammissibilità del ricorso di primo grado sul rilievo dell’assoluta carenza di autonoma lesività del provvedimento impugnato (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. III, 08/03/2023, n. 2454) ossia la nota Prot. Uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Vibo Valentia, riscontrando l’istanza di aggiornamento – ex art. 91, co. 5, d. lgs. 159/2011 – avanzata dal ricorrente in data -OMISSIS-, comunicava l’assenza di condizioni per l’aggiornamento, con conseguente mera conferma del provvedimento interdittivo originario, emesso -OMISSIS-.
Sostiene la difesa erariale come l’atto impugnato risulti privo di autonoma lesività, con la conseguenza della sua non autonoma impugnabilità, in quanto si limita a prendere atto dell’assenza di significativi elementi di novità nell’istanza di aggiornamento, confermando il provvedimento interdittivo già esistente, così come emesso -OMISSIS-, la cui legittimità è, comunque, per come pure ex adverso affermato, ancora sub iudice (R.G. n. 1288/2021 – TAR Catanzaro).
4. L’appello è fondato.
4.1 Con il gravame, infatti, viene impugnata la nota Prot. Uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Vibo Valentia, riscontrando l’istanza di aggiornamento – ex art. 91, co. 5, d. lgs. 159/2011 – avanzata dal ricorrente in data -OMISSIS-, comunicava l’assenza di condizioni per l’aggiornamento, con conseguente mera conferma del provvedimento interdittivo originario, emesso -OMISSIS-.
4.2. Orbene, dalla relazione prefettizia e dai relativi allegati (depositati dalla difesa erariale nel fascicolo di primo grado), emerge che nelle more del giudizio tuttora pendente, avente ad oggetto l’interdittiva antimafia emessa dall’UTG -OMISSIS-:
- -OMISSIS- ha formulato istanza di ammissione al controllo giudiziario che è stata, dapprima, accolta con provvedimento -OMISSIS- del Tribunale di Catanzaro;
- in esecuzione del predetto decreto del Tribunale di Catanzaro la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto l’iscrizione del-OMISSIS- nella cd. white list con provvedimento -OMISSIS-; e con successivo provvedimento prefettizio -OMISSIS- ha poi disposto la permanenza della ditta nella white list in esecuzione del decreto -OMISSIS- con il quale il Tribunale di Catanzaro ha disposto la proroga del controllo giudiziario;
- successivamente, con provvedimento -OMISSIS- il Tribunale di Catanzaro ha disposto la revoca del controllo giudiziario a seguito di un rapporto del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dal quale, tra l’altro, sono emersi nella fase dello stesso controllo giudiziario, ulteriori rapporti di cointeressenza con una ditta già destinataria di informazione interdittiva, che erano già stati evidenziati nel provvedimento interdittivo -OMISSIS-;
- conseguentemente con provvedimento -OMISSIS- la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto “il ripristino degli effetti del provvedimento di carattere interdittivo -OMISSIS- e la cancellazione della ditta dalla white list”.
4.3. Ricostruita così la vicenda in punto di fatto il Collegio rileva che:
- il provvedimento -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto “il ripristino degli effetti del provvedimento di carattere interdittivo -OMISSIS- e la cancellazione della ditta dalla white list” ha indubbia natura provvedimentale, immediatamente lesiva per la -OMISSIS-;
- detto provvedimento non è stato impugnato dal-OMISSIS-.
4.4. Va a questo punto rilevato che la nota -OMISSIS-, con cui -OMISSIS-, a distanza di circa sette mesi dall'emissione dell'ultimo provvedimento interdittivo, ha presentato istanza di aggiornamento del provvedimento interdittivo -OMISSIS-, non ha apportato nuovi elementi di valutazione, limitandosi con essa a evidenziare che “il titolare del-OMISSIS- riconosce di aver instaurato erroneamente rapporti lavorativi con soggetti non idonei ad intrattenere rapporti con la P.A.” nella fase del controllo giudiziario.
La Prefettura, pertanto, con l’impugnata nota prefettizia -OMISSIS-, ha emesso un atto meramente confermativo (insuscettibile di autonoma impugnazione), limitandosi a ribadire la precedente decisione, senza procedere ad una nuova istruttoria e ad una nuova valutazione, non essendoci valide ragioni e nuovi elementi per la riapertura del procedimento recentemente conclusosi con la conferma dell’interdittiva.
4.5. Da quanto precede si evince, pertanto, la natura meramente confermativa del provvedimento impugnato, risultando che la ditta non ha invece impugnato il provvedimento effettivamente lesivo -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto “il ripristino degli effetti del provvedimento di carattere interdittivo -OMISSIS- e la cancellazione della ditta dalla white list”.
In definitiva, ha errato il TAR ad attribuire natura provvedimentale ad un atto meramente confermativo di un precedente provvedimento interdittivo, omettendo di considerare come rilevanti le circostanze emerse a seguito della revoca del controllo giudiziario ad opera del Tribunale di Catanzaro – Misure di Prevenzione, sfociate nel più recente provvedimento prefettizio -OMISSIS- non impugnato dall’appellante.
Come rilevato già in sede cautelare, il provvedimento impugnato in primo grado ha respinto un’istanza non di aggiornamento, ma di riesame dell’informativa antimafia; e tuttavia la sollecitazione del potere di autotutela non prevede, per giurisprudenza pacifica, un obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi, trattandosi di potere ampiamente discrezionale anche nell’ an (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 8566/2023).
Tenuto conto del provvedimento della Prefettura -OMISSIS-, deve a maggior ragione ritenersi che l’onere motivatorio su di essa gravante ove intenda adottare – in riscontro all’istanza di autotutela - un atto meramente confermativo, ben può limitarsi ad “una motivazione incentrata sulla immodificabilità della precedente valutazione” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4751/2021).
Nell’atto impugnato, infatti, l’Amministrazione comunica che “si conferma il provvedimento interdittivo… non sussistendo valide ragioni di riapertura del procedimento…” perché la fattispecie è priva delle necessarie circostanze, nuove e significative, tali da consentire l’apertura di una nuova istruttoria, tesa a raccogliere e verificare elementi ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento dell’informativa precedente; con la conseguenza che esso è atto privo di autonoma capacità lesiva e, come tale, non impugnabile ex se .
5. Conclusivamente, per i surriferiti motivi, l’appello è fondato e va accolto e, per l’effetto, va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto dalla -OMISSIS-.
6. Sussistono giustificati motivi, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso di primo grado proposto dalla -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche contemplate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.