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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/07/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4615/2023 R.G. promossa da
, qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
GARAMBONE LUSIANNA come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 3.7.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza sulla base del verbale della commissione medica del 31.7.2019 con decorrenza dal
30.11.2018 limitatamente alle mensilità di luglio e settembre 2021.
L' ha eccepito la decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 e dedotto l'assenza di CP_1
documentazione attestante lo svolgimento di trattamento riabilitativo per i mesi oggetto di giudizio, essendo stata allegata dal ricorrente un'autorizzazione A.S.L. valida dal
06/01/2021 per 180 giorni.
2. Va rigettata l'eccezione di decadenza dall'azione formulata dall' risultando dagli CP_1
atti di causa che la parte ha presentato domanda di ricostituzione in data 8.7.2022 e ricorso in sede giurisdizionale in data 13.4.2023.
3. Passando al merito, essendo stato già accertato in sede amministrativa il requisito sanitario, è necessario verificare se la parte abbia effettivamente fornito adeguato riscontro probatorio in ordine a tutti gli ulteriori elementi costituivi del diritto.
Si osserva in generale che per i minori, per i quali siano state riconosciute le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età nonchè per i minori ipoacusici con particolare deficit uditivo la legge 11.10.90 n. 289 concede una indennità di frequenza
(si noti non cumulabile con la indennità di accompagnamento di cui alle leggi 406/68,
18/80 e 508/88 e di importo pari all'assegno di cui all'art. 13 L.118/71 ed alle medesime condizioni reddituali), ove sussista il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, e ciò sia per la frequenza scolastica ovvero di centri di formazione o addestramento professionale che per la frequenza di centri ambulatoriali ovvero di centri diurni , purchè in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. 2 L'art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289 prevede espressamente: “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo
o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990”.Il secondo comma del citato articolo prevede poi che “la concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Il terzo comma dispone altresì che “l'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”, precisandosi al comma quarto che “il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.” Da un esame testuale delle disposizioni in precedenza trascritte emerge che l'indennità di frequenza è concessa non solo in presenza del requisito sanitario (o fisiopsichico), bensì ove ricorra altresì l'effettiva frequentazione, da parte dell'assistibile, di centri terapeutici ovvero di riabilitazione quanto meno in via periodica (secondo comma) ovvero di scuole o centri di formazione o addestramento professionale. Pur avendo il legislatore ammesso a godere del beneficio i minori che frequentino le strutture terapeutico-riabilitative anche in via soltanto periodica, ha però indicato tali strutture in quei centri ambulatoriali o centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, comunque specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. La disposizione normativa persegue il fine di accordare una assistenza al minore che a seguito della infermità debba essere aiutato nel reinserimento scolastico e che venga considerato bisognoso e meritevole dell'assistenza per essere la infermità appunto
3 suscettibile di ulteriore cura ed emenda sotto il profilo sanitario, come dimostrato in concreto dalla sussistenza, almeno periodica, di tali trattamenti terapeutici.
Naturalmente, il beneficio spetti al minore soltanto per i periodi in cui risultano sussistere tutti i requisiti posti dalla legge e la prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo all'inizio del corso e termina alla fine del mese di frequenza (v., in tal senso, Cass. n. 7847 del 04/04/2006).
Nella fattispecie in esame, risulta oggetto di contestazione unicamente la frequenza a del trattamento riabilitativo nei mesi di luglio e settembre 2021. Quanto alla dimostrazione del ricorso continuo a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della minorazione ovvero alla la cd. frequenza scolastica (cfr. comma quarto art.1 legge 289/90), dalla documentazione prodotta è emerso che il minore ha regolarmente frequentato presso il centro Meth Center il trattamento riabilitativo (logopedia e psicomotricità) nei mesi di luglio e settembre 2021 (cfr. certificati di frequenza depositati con il ricorso ed autorizzazioni ai trattamenti depositate in data 19.6.2025) e tale documentazione non è stata contestata dall' CP_1
La domanda va pertanto accolta con conseguente condanna dell al pagamento dei CP_1 ratei maturati in favore del minore a titolo di indennità di frequenza per i mesi di luglio e settembre 2021 nella misura di legge e per i suindicati periodi, oltre accessori previsti dalla legge.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi in favore del difensore ex art 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente, in qualità di genitore CP_1
esercenti la potestà sul minore dei ratei maturati a titolo di Persona_1
indennità di frequenza in misura di legge per i mesi di luglio e settembre 2021 oltre accessori di legge;
4 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in CP_1
complessivi € 350,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art
93 c.p.c.
Aversa, 4.7.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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