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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 18.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1581/2024 r.g. sez. lav.,
TRA
, in persona del l.r.p.t., Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Rosa Maria Siciliano, come da procura in atti
APPELLANTE
e
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Maria Ciceraro, come da procura in atti
APPELLATA SVLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 11.6.2024, l
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 1938/23, Pt_2 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 30.12.2023, che Parte aveva accolto il ricorso proposto dalla odierna appellata. L con un unico motivo di gravame, riteneva che la sentenza impugnata non era stata sufficientemente motivata, evidenziando che “il Giudice di prime cure riconosce il diritto al pagamento della indennità chilometrica, per l'attuale appellato, per il semplice motivo di aver partecipato al progetto “criticità assistenziale rianimatoria domiciliare” senza tener conto del fatto che “il rapporto "spazio/ tempo" resta il fulcro dell'indennizzo per cui è causa, secondo tutte e tre le proposte progettuali” datate 6.3.2013, 23.5.2013 e 5.7.2013.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva CP_1
che - eccepita l'inammissibilità dell'appello, nonché la sua
[...] infondatezza nel merito – ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La Corte, disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha deciso come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, atteso che - al di là dell'uso di formule Parte sacramentali- le doglianze dell sono perfettamente comprensibili ed attengono direttamente all'uso del materiale istruttorio ed all'interpretazione offerta dal primo giudice alla documentazione allegata. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito espressi.
Come già osservato da questa Corte in altre condivisibili pronunce (sentenza n. 3606/2023, rel. Cons. Stefania Basso;
n. 914/2024 rel. Agostinacchio;
n. 2389/2024 rel. ; n.62/2025 rel. Del Per_1
Prete) – il ricorso aveva ad oggetto la domanda di adempimento relativa al pagamento di una indennità ulteriore ed aggiuntiva rispetto alla già percepita retribuzione correlata all'espletamento della prestazione di assistenza domiciliare ospedaliera nell'area nolana.
A fondamento del diritto, vengono richiamati taluni progetti specifici: con la proposta di rimodulazione organizzativa dell'assistenza domiciliare rianimatoria dell'area Nolana datata 5 - 6 marzo 2013 era testualmente stabilito che “L'estensione geografica dell prevede spostamenti dalla sede Parte_2 ospedaliera al domicilio del paziente, in andata e ritorno, anche fino a 54 Km e di durata anche fino ad un'ora. E' opportuno quindi prevedere il riconoscimento di un rimborso forfettario aggiuntivo del 10% della tariffa stessa per spostamenti fino a 10 Km e del 20% per spostamenti oltre i 10 Km, o in alternativa, istituzionalizzare l'uso di auto aziendali.”
Le tariffe erano prese dal Decreto regionale n. 1 del 7/1/2013.
La prima “proposta di rimodulazione organizzativa dell'assistenza domiciliare rianimatoria” dell'area Nolana individuava un rimborso forfettario aggiuntivo rispetto al trattamento retributivo.
Con la seconda proposta dello stesso Direttore della Struttura Complessa “Anestesia e Rianimazione” dell
[...] del 23/5/2013, si decideva Parte_3 quanto segue: “Il progetto intende stabilire una quota integrativa della competenza economica per accesso che compensi l'attività assistenziale prestata in località particolarmente distanti dalla sede di appartenenza degli operatori e che richiedono un tempo dedicato ulteriore. Si prevede, pertanto, di seguire lo schema sotto riportato per individuare il tempo impiegato per percorrere un numero di Km ulteriore. Le aliquote sono determinate prendendo a riferimento il decreto 1 nel rispetto delle qualifiche”. Lo schema prevedeva che 10 chilometri equivalevano a 10 minuti di percorrenza, con aliquota aggiuntiva pari ad € 2,70 per gli infermieri. Con la terza proposta del 5/7/2013, il Direttore della Struttura Complessa “Anestesia e Rianimazione” del P.O. di
, che si sarebbe dovuta protrarre dal mese Parte_3 di agosto 2013 al mese di dicembre 2014, veniva riportato uno schema identico a quello della proposta precedente, con l'unica differenza di prevedere un'aliquota aggiuntiva per ogni 10 minuti di percorrenza pari ad € 2,50 per gli infermieri.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta in via principale, valorizzando esclusivamente la partecipazione dei lavoratori al progetto “criticità assistenziale rianimatoria domiciliare”, senza in alcun modo tener conto della documentazione prodotta a sostegno della domanda.
Sul punto deve, infatti, evidenziarsi che l'odierna appellata, con il ricorso introduttivo affermava di aver “effettuato una serie di accessi provati altresì dalla documentazione versata in atti da cui è dato evincere sia il numero di accessi, sia la data di svolgimento degli accessi sia i KM impiegati per il raggiungimento del domicilio di ciascun paziente assistito e quindi i minuti necessari ( 1 KM= 1 Minuto), nonché gli importi da corrispondere” ed allegava, altresì, i minuti impiegati per ciascun mese negli accessi effettuati.
Tale allegazione, che nulla indica sui numeri di chilometri di fatto percorsi ai fini degli spostamenti, si rivela in ogni caso carente trattandosi di un dato mensile cumulativo, dal quale non è dato comprendere né il numero di minuti giornaliero, né - per ogni giornata lavorativa - il numero di minuti impiegati, per ciascuno spostamento, nel percorso di andata tra il luogo di inizio della prestazione ed il domicilio dell'assistito e ritorno (tempo dal quale andava poi detratto quello dedicato all'intervento assistenziale vero e proprio, che è stato oggetto di apposita retribuzione erogata e non richiesta in questa sede, essendone, per altro, pacifica la circostanza). D'altro canto, la stessa documentazione prodotta in primo grado neppure corrobora la pur carente allegazione.
Invero, con riguardo a quest'ultimo profilo, le schede prodotte e riferite agli accessi eseguiti lasciano emergere soltanto i seguenti dati: nome e cognome dell'assistito; città/meta dell'intervento assistenziale;
data; tipo di intervento eseguito;
ora di inizio e di fine (dell'intervento), con relativo minutaggio (cfr. schede di accesso domiciliare infermieristico prodotte in primo grado).
Inoltre, i prospetti mensili delle prestazioni di cure domiciliari non coprono l'intero periodo oggetto di questo giudizio.
Va, poi, sottolineato che tali prospetti sono stati compilati dallo stesso dipendente che ha effettuato gli accessi e recano le sole firme dei pazienti (o dei loro familiari), finalizzate semplicemente ad attestare lo svolgimento della prestazione domiciliare nell'orario ivi indicato (circostanza che non è in contestazione nell'odierno giudizio).
Tali prospetti non sono né sottoscritti, né certificati dal Dirigente preposto al controllo ed al coordinamento.
Trattasi, dunque, di documenti formati unilateralmente dalla parte e invocati in giudizio a proprio vantaggio, non riscontrati dal datore di lavoro e non validati secondo le necessarie procedure predeterminate.
Non possono, pertanto, avere alcuna efficacia probatoria a favore degli attori.
In proposito, basti leggere la seconda proposta progettuale del 23.5.2013 (munita del "nulla osta (N.O)" del direttore generale Parte dell e la terza proposta del 5.7.2013 (munita del "parere Parte favorevole" del direttore generale dell' ), entrambi rilevanti quale causa petendi, avendo gli appellati domandato l'indennità a partire dal maggio 2013.
Nella proposta progettuale del 23.5.2013 al paragrafo "VERIFICA ED INVIO REPORTS” si legge: “Il dott. Persona_2 responsabile del progetto, congiuntamente al dott. Per_3 delegato dalla Direzione strategica per ADo di rianimazione, controlleranno i turni mensili proposti dalle U.O. e valideranno i reports mensili delle prestazioni erogate da trasmettere con proposta di determina al GCP ai fini della liquidazione" . Pressochè analoga la previsione contenuta nella successiva proposta di delibera del 5-7-2013 che proroga il medesimo progetto (sia pure con tariffa legata ai soli minuti di percorrenza), venuto a scadenza trimestrale, sino al dicembre 2014.
A tale tranciante aspetto circa l'inidoneità probatoria della documentazione fornita, va aggiunto che in tali prospetti - oltre ai nominativi dei pazienti, alle località, alla data di intervento e agli orari di inizio e fine degli interventi domiciliari- compaiono aggiunti, senza alcuna precisazione, alcuni numeri, che non hanno alcun significato certo, tantomeno in termini di Km percorsi, e che, quindi, non rilevano ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio nel giudizio. Peraltro, anche a voler ritenere che alludano ai km percorsi, i dati ivi riportati risultano ictu oculi errati in quanto emerge una indebita moltiplicazione dei medesimi km percorsi, i quali vengono registrati e computati per più volte: in relazione alla medesima località, raggiunta nella stessa giornata, per le cure di diversi pazienti vengono riportati i (presunti) km percorsi, tante volte quanti sono i pazienti domiciliati nella detta località, pur essendo palese che l'infermiere abbia percorso quel giorno, una sola volta, la tratta per raggiungere dal luogo di partenza il paese ove erano domiciliati i vari pazienti e per, poi, all'esito del giro delle visite, tornare da esso.
In sintesi, dalle allegazioni di cui al ricorso e dalla documentazione prodotta (schede di intervento e prospetti, relativi questi ultimi a sole alcune mensilità) non sono comprovati i dati la cui rilevanza emerge proprio dalla lettura dei progetti/proposte deliberati Parte dall appellante.
Quindi, come giustamente evidenziato dall'appellante, “il rapporto "spazio/ tempo" resta il fulcro dell'indennizzo per cui è causa, secondo tutte e tre le proposte progettuali”.
E dunque, l'allegazione e la documentazione in atti appaiono del tutto inidonei a fondare il riconoscimento della pretesa del lavoratore appellato che, lo si ribadisce, per l'attività lavorativa prestata ha già percepito la dovuta retribuzione – circostanza pacifica tra le parti. Non è possibile pretendere che la Corte possa procedere in via induttiva e possa ritenere sufficiente un conteggio cumulativo dei minuti di percorrenza, dato che -dall'interpretazione delle Deliberazioni sopra richiamate- emerge che la prestazione oggetto del presente giudizio era finalizzata a remunerare la particolare penosità del viaggio di lunga percorrenza: in tale logica risultava indispensabile precisare i singoli spostamenti, essendo logico che uno spostamento inferiore ai 54 chilometri (indicati quale esempio di lunga percorrenza) non poteva dare luogo alla erogazione di alcun compenso aggiuntivo.
La lacuna assertiva, prima ancora che istruttoria, quindi induce a disattendere l'istanza che peraltro non può essere basata su meri prospetti interni privi di specifiche indicazioni circa i chilometri percorsi, che come già si è detto costituiscono il fulcro e la ratio del trattamento accessorio previsto nei progetti che il ricorrente invocava a fondamento della propria istanza.
L'appello va, pertanto, accolto con conseguente rigetto della domanda dell'appellata proposta in primo grado.
Le oscillazioni giurisprudenziali riscontratesi nei giudizi di prime cure giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda originaria della parte appellata.
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 16.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 18.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1581/2024 r.g. sez. lav.,
TRA
, in persona del l.r.p.t., Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Rosa Maria Siciliano, come da procura in atti
APPELLANTE
e
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Maria Ciceraro, come da procura in atti
APPELLATA SVLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 11.6.2024, l
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 1938/23, Pt_2 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 30.12.2023, che Parte aveva accolto il ricorso proposto dalla odierna appellata. L con un unico motivo di gravame, riteneva che la sentenza impugnata non era stata sufficientemente motivata, evidenziando che “il Giudice di prime cure riconosce il diritto al pagamento della indennità chilometrica, per l'attuale appellato, per il semplice motivo di aver partecipato al progetto “criticità assistenziale rianimatoria domiciliare” senza tener conto del fatto che “il rapporto "spazio/ tempo" resta il fulcro dell'indennizzo per cui è causa, secondo tutte e tre le proposte progettuali” datate 6.3.2013, 23.5.2013 e 5.7.2013.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva CP_1
che - eccepita l'inammissibilità dell'appello, nonché la sua
[...] infondatezza nel merito – ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La Corte, disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha deciso come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, atteso che - al di là dell'uso di formule Parte sacramentali- le doglianze dell sono perfettamente comprensibili ed attengono direttamente all'uso del materiale istruttorio ed all'interpretazione offerta dal primo giudice alla documentazione allegata. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito espressi.
Come già osservato da questa Corte in altre condivisibili pronunce (sentenza n. 3606/2023, rel. Cons. Stefania Basso;
n. 914/2024 rel. Agostinacchio;
n. 2389/2024 rel. ; n.62/2025 rel. Del Per_1
Prete) – il ricorso aveva ad oggetto la domanda di adempimento relativa al pagamento di una indennità ulteriore ed aggiuntiva rispetto alla già percepita retribuzione correlata all'espletamento della prestazione di assistenza domiciliare ospedaliera nell'area nolana.
A fondamento del diritto, vengono richiamati taluni progetti specifici: con la proposta di rimodulazione organizzativa dell'assistenza domiciliare rianimatoria dell'area Nolana datata 5 - 6 marzo 2013 era testualmente stabilito che “L'estensione geografica dell prevede spostamenti dalla sede Parte_2 ospedaliera al domicilio del paziente, in andata e ritorno, anche fino a 54 Km e di durata anche fino ad un'ora. E' opportuno quindi prevedere il riconoscimento di un rimborso forfettario aggiuntivo del 10% della tariffa stessa per spostamenti fino a 10 Km e del 20% per spostamenti oltre i 10 Km, o in alternativa, istituzionalizzare l'uso di auto aziendali.”
Le tariffe erano prese dal Decreto regionale n. 1 del 7/1/2013.
La prima “proposta di rimodulazione organizzativa dell'assistenza domiciliare rianimatoria” dell'area Nolana individuava un rimborso forfettario aggiuntivo rispetto al trattamento retributivo.
Con la seconda proposta dello stesso Direttore della Struttura Complessa “Anestesia e Rianimazione” dell
[...] del 23/5/2013, si decideva Parte_3 quanto segue: “Il progetto intende stabilire una quota integrativa della competenza economica per accesso che compensi l'attività assistenziale prestata in località particolarmente distanti dalla sede di appartenenza degli operatori e che richiedono un tempo dedicato ulteriore. Si prevede, pertanto, di seguire lo schema sotto riportato per individuare il tempo impiegato per percorrere un numero di Km ulteriore. Le aliquote sono determinate prendendo a riferimento il decreto 1 nel rispetto delle qualifiche”. Lo schema prevedeva che 10 chilometri equivalevano a 10 minuti di percorrenza, con aliquota aggiuntiva pari ad € 2,70 per gli infermieri. Con la terza proposta del 5/7/2013, il Direttore della Struttura Complessa “Anestesia e Rianimazione” del P.O. di
, che si sarebbe dovuta protrarre dal mese Parte_3 di agosto 2013 al mese di dicembre 2014, veniva riportato uno schema identico a quello della proposta precedente, con l'unica differenza di prevedere un'aliquota aggiuntiva per ogni 10 minuti di percorrenza pari ad € 2,50 per gli infermieri.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta in via principale, valorizzando esclusivamente la partecipazione dei lavoratori al progetto “criticità assistenziale rianimatoria domiciliare”, senza in alcun modo tener conto della documentazione prodotta a sostegno della domanda.
Sul punto deve, infatti, evidenziarsi che l'odierna appellata, con il ricorso introduttivo affermava di aver “effettuato una serie di accessi provati altresì dalla documentazione versata in atti da cui è dato evincere sia il numero di accessi, sia la data di svolgimento degli accessi sia i KM impiegati per il raggiungimento del domicilio di ciascun paziente assistito e quindi i minuti necessari ( 1 KM= 1 Minuto), nonché gli importi da corrispondere” ed allegava, altresì, i minuti impiegati per ciascun mese negli accessi effettuati.
Tale allegazione, che nulla indica sui numeri di chilometri di fatto percorsi ai fini degli spostamenti, si rivela in ogni caso carente trattandosi di un dato mensile cumulativo, dal quale non è dato comprendere né il numero di minuti giornaliero, né - per ogni giornata lavorativa - il numero di minuti impiegati, per ciascuno spostamento, nel percorso di andata tra il luogo di inizio della prestazione ed il domicilio dell'assistito e ritorno (tempo dal quale andava poi detratto quello dedicato all'intervento assistenziale vero e proprio, che è stato oggetto di apposita retribuzione erogata e non richiesta in questa sede, essendone, per altro, pacifica la circostanza). D'altro canto, la stessa documentazione prodotta in primo grado neppure corrobora la pur carente allegazione.
Invero, con riguardo a quest'ultimo profilo, le schede prodotte e riferite agli accessi eseguiti lasciano emergere soltanto i seguenti dati: nome e cognome dell'assistito; città/meta dell'intervento assistenziale;
data; tipo di intervento eseguito;
ora di inizio e di fine (dell'intervento), con relativo minutaggio (cfr. schede di accesso domiciliare infermieristico prodotte in primo grado).
Inoltre, i prospetti mensili delle prestazioni di cure domiciliari non coprono l'intero periodo oggetto di questo giudizio.
Va, poi, sottolineato che tali prospetti sono stati compilati dallo stesso dipendente che ha effettuato gli accessi e recano le sole firme dei pazienti (o dei loro familiari), finalizzate semplicemente ad attestare lo svolgimento della prestazione domiciliare nell'orario ivi indicato (circostanza che non è in contestazione nell'odierno giudizio).
Tali prospetti non sono né sottoscritti, né certificati dal Dirigente preposto al controllo ed al coordinamento.
Trattasi, dunque, di documenti formati unilateralmente dalla parte e invocati in giudizio a proprio vantaggio, non riscontrati dal datore di lavoro e non validati secondo le necessarie procedure predeterminate.
Non possono, pertanto, avere alcuna efficacia probatoria a favore degli attori.
In proposito, basti leggere la seconda proposta progettuale del 23.5.2013 (munita del "nulla osta (N.O)" del direttore generale Parte dell e la terza proposta del 5.7.2013 (munita del "parere Parte favorevole" del direttore generale dell' ), entrambi rilevanti quale causa petendi, avendo gli appellati domandato l'indennità a partire dal maggio 2013.
Nella proposta progettuale del 23.5.2013 al paragrafo "VERIFICA ED INVIO REPORTS” si legge: “Il dott. Persona_2 responsabile del progetto, congiuntamente al dott. Per_3 delegato dalla Direzione strategica per ADo di rianimazione, controlleranno i turni mensili proposti dalle U.O. e valideranno i reports mensili delle prestazioni erogate da trasmettere con proposta di determina al GCP ai fini della liquidazione" . Pressochè analoga la previsione contenuta nella successiva proposta di delibera del 5-7-2013 che proroga il medesimo progetto (sia pure con tariffa legata ai soli minuti di percorrenza), venuto a scadenza trimestrale, sino al dicembre 2014.
A tale tranciante aspetto circa l'inidoneità probatoria della documentazione fornita, va aggiunto che in tali prospetti - oltre ai nominativi dei pazienti, alle località, alla data di intervento e agli orari di inizio e fine degli interventi domiciliari- compaiono aggiunti, senza alcuna precisazione, alcuni numeri, che non hanno alcun significato certo, tantomeno in termini di Km percorsi, e che, quindi, non rilevano ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio nel giudizio. Peraltro, anche a voler ritenere che alludano ai km percorsi, i dati ivi riportati risultano ictu oculi errati in quanto emerge una indebita moltiplicazione dei medesimi km percorsi, i quali vengono registrati e computati per più volte: in relazione alla medesima località, raggiunta nella stessa giornata, per le cure di diversi pazienti vengono riportati i (presunti) km percorsi, tante volte quanti sono i pazienti domiciliati nella detta località, pur essendo palese che l'infermiere abbia percorso quel giorno, una sola volta, la tratta per raggiungere dal luogo di partenza il paese ove erano domiciliati i vari pazienti e per, poi, all'esito del giro delle visite, tornare da esso.
In sintesi, dalle allegazioni di cui al ricorso e dalla documentazione prodotta (schede di intervento e prospetti, relativi questi ultimi a sole alcune mensilità) non sono comprovati i dati la cui rilevanza emerge proprio dalla lettura dei progetti/proposte deliberati Parte dall appellante.
Quindi, come giustamente evidenziato dall'appellante, “il rapporto "spazio/ tempo" resta il fulcro dell'indennizzo per cui è causa, secondo tutte e tre le proposte progettuali”.
E dunque, l'allegazione e la documentazione in atti appaiono del tutto inidonei a fondare il riconoscimento della pretesa del lavoratore appellato che, lo si ribadisce, per l'attività lavorativa prestata ha già percepito la dovuta retribuzione – circostanza pacifica tra le parti. Non è possibile pretendere che la Corte possa procedere in via induttiva e possa ritenere sufficiente un conteggio cumulativo dei minuti di percorrenza, dato che -dall'interpretazione delle Deliberazioni sopra richiamate- emerge che la prestazione oggetto del presente giudizio era finalizzata a remunerare la particolare penosità del viaggio di lunga percorrenza: in tale logica risultava indispensabile precisare i singoli spostamenti, essendo logico che uno spostamento inferiore ai 54 chilometri (indicati quale esempio di lunga percorrenza) non poteva dare luogo alla erogazione di alcun compenso aggiuntivo.
La lacuna assertiva, prima ancora che istruttoria, quindi induce a disattendere l'istanza che peraltro non può essere basata su meri prospetti interni privi di specifiche indicazioni circa i chilometri percorsi, che come già si è detto costituiscono il fulcro e la ratio del trattamento accessorio previsto nei progetti che il ricorrente invocava a fondamento della propria istanza.
L'appello va, pertanto, accolto con conseguente rigetto della domanda dell'appellata proposta in primo grado.
Le oscillazioni giurisprudenziali riscontratesi nei giudizi di prime cure giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda originaria della parte appellata.
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 16.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Totaro