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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17059 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa LI Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 43021/2023 pervenuta all'udienza del 13 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Daniele Berardi Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
residente in [...], contumace Controparte_1
APPELLATO
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Nicola Palombi CP_2 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 4026/2023 pubblicata il 15.2.2023 – RCA
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti ,della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
L'appello, proposto in conformità al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 15.2.2023- atto di citazione in appello notificato il 15.9.2023 e iscrizione a ruolo del
25.9.2023, tenuto conto della sospensione dei termini processuali per il periodo 1-31 agosto), è inammissibile per violazione dei requisiti indicati all'art. 342 c.p.c. e tale va dichiarato .
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. (forma dell'appello) esige infatti che l'appello sia motivato .
La suddetta norma, infatti, al primo comma, abbandonando la previgente impostazione della specificità dei motivi di appello, ha introdotto dei requisiti - del tutto nuovi-di contenuto-forma dell'appello, collegati, rispettivamente, alla parte c.d. NS dell'impugnazione e a quella, conseguente alla prima, definibile come costruens, al fine di identificare il perimetro oggettivo dell'impugnazione, in relazione al quale, cioè, l'appellante censura la decisione di primo grado chiedendo al giudice dell'appello un nuovo esame della stessa.
Tale norma, nel prevedere che l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163 c.p.c. e che l'appello deve essere motivato, individua quali requisiti della motivazione, a pena di inammissibilità, rispettivamente, al n. 1), l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
al n. 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
requisiti, questi, che rispondono, rispettivamente, ad integrare la parte c.d. NS quella di cui al n. 1) , e la parte c.d. costruens quella di cui al n. 2).
In proposito, va rilevato come in dottrina si è subito affermato - e senza dubbio condivisibilmente - che, attraverso la citata modifica introdotta all'articolo 342 c.p.c., anche grazie all'espresso riferimento alla motivazione, inserito nella rinnovata formulazione delle norma in questione, i contenuti che un atto di appello deve possedere, a seguito della riforma risultano, sostanzialmente, assimilabili a quelli di una sentenza.
Logica conseguenza di quanto sopra, allora, consiste nel ritenere che il rispetto del requisito di cui al n. 2) del primo comma del citato articolo andrà verificato, in pratica, attraverso il riscontro della proposizione o meno, da parte dell'appellante, di quello che in giurisprudenza si è subito definito come progetto alternativo di decisione (vedi Corte d'Appello Potenza 16 aprile 2013 in www.ordineavvocatipotenza.it) .
In particolare, si è affermato che la realizzazione di tale progetto passa necessariamente attraverso alcuni passaggi fondamentali, così riassunti: 1) l'indicazione dei passi della decisione impugnata che l'appellante mostra di non condividere, e che deve avvenire, se non attraverso la loro integrale trascrizione, quantomeno mediante un riassunto chiaro e sufficientemente specifico del loro contenuto;
2) l'esposizione dei motivi specifici per i quali la decisione viene contestata, attraverso l'indicazione degli errori, in fatto e in diritto, nonché delle omissioni, che si imputano al primo giudice di aver commesso;
3) la proposizione, sulla scorta delle circostanze in fatto e in diritto come in precedenza riportate, di un ragionato progetto alternativo di decisione, di guisa che, visto anche il fatto che l'articolo 342 c.p.c. come novellato, espressamente richiede, per l'appello, la presenza della motivazione, dal punto di vista dei contenuti l'atto di appello risulta assimilabile a sentenza, dovendo possedere il requisito dell'autosufficienza, la cui carenza rende invece inammissibile il gravame.
Si rileva, dunque, una volontà del legislatore di sanzionare in modo ben più drastico l'impugnazione che risulti carente di determinati requisiti, dal momento che mentre con riguardo all'eventuale mancata specificazione dei motivi, la stessa dava sì luogo alla nullità dell'impugnazione, ma si trattava di una conseguenza non irrimediabile, siccome eventualmente sanabile a seguito della condotta dell'appellato, come del resto concordemente ritenuto dalla dottrina e della giurisprudenza.
La dottrina chiarisce in cosa consiste la maggiore rigidità della sanzione prevista dall'articolo 342
c.p.c. , rilevando che è la mancanza di un presupposto anteriore ed esterno all'atto di appello che ne determina l'inammissibilità, che è rilevabile d'ufficio e non sanabile, a differenza della nullità, in quanto avverso la relativa pronuncia la parte che la subisce non può che ricorrere ad ulteriori mezzi di impugnazione, ove ne sussistano i presupposti.
La giurisprudenza di merito di poi è pervenuta a delineare in termini estremamente precisi i requisiti che il motivo di appello, o comunque la motivazione del relativo atto, deve possedere per non incorrere nella censura di inammissibilità, affermando, cioè, che un motivo di appello, per risultare ammissibile, non può limitarsi a censurare la motivazione della decisione siccome insufficiente e/o contraddittoria in modo solo generico, risultando invece indispensabile-sotto comminatoria di inammissibilità, nel caso contrario-che esso individui in modo specifico quei fatti che si imputa al primo giudice o di non aver esaminato ovvero di aver valutato in maniera contraria alla logica
(Corte d'Appello Napoli Sezione III bis 11 luglio 2013); questo perché è solo attraverso una tale modalità di redazione del motivo di appello che si ritiene il giudice del gravame sia effettivamente posto nelle condizioni di stabilire se il vizio realmente sussista oppure no in relazione ad un punto decisivo della controversia.
La giurisprudenza di legittimità con la sentenza a Sezioni Unite n. 27199 del 16.11.2017, pur avendo ribadito che l'appello nonostante la riforma del 2012 è rimasto una revisio prioris istantiae , talchè i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito (se del caso svolgendo attività istruttoria) , ha tuttavia evidenziato che il richiamo alla motivazione di cui all'art. 342 c.p.c. “non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio . Quello che viene richiesto- in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice ed indicando il perché queste siano censurabili . Tutto ciò , inoltre , senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate ovvero la redazione di un progetto alternativo di decisione “ .
In altri termini l'appello deve contenere oltre ad una parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni del primo giudice : la critica alla decisione del giudice di primo grado non può limitarsi ad essere meramente “distruttiva” ma deve anche essere costruttiva , in termini di indicazione delle proposte alternative concretamente praticabili rispetto alla decisione gravata.
Nella fattispecie l' appellante si è limitato a ripercorrere il giudizio di primo grado , evidenziandone l'oggetto e ripercorrendone le scansioni procedurali significative;
di poi è passato ad enunciare i motivi di gravame sostenendo che la sentenza di primo grado dovesse ritenersi inesistente , e che il
GDP non aveva le cognizioni tecniche per decidere di respingere la domanda risarcitoria afferente al danno materiale, rectius, all'ulteriore danno materiale , stante l'avvenuta parziale liquidazione nella fase stragiudiziale .
L'appello a ben vedere risulta caratterizzato dalla sola parte NS .
Inoltre non sono indicate le parti della motivazione oggetto di censura , non sono indicate le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , non è indicato un percorso logico motivazionale alternativo a quello compiuto dal GDP (e realmente compiuto dal primo
Giudice , vedasi la sentenza di primo grado) , indicazione quest'ultima tanto più necessaria nella fattispecie sol che si pensi che parte appellante ha stigmatizzato l'assenza/inesistenza della motivazione .
La parte costruens dell'appello è quindi del tutto carente ,
L'appello va dunque dichiarato inammissibile per evidente violazione dell'art. 342 c.p.c. .
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza , con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00 ) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede: a) dichiara l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. ;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore di parte appellata costituita , che si liquidano in € 2552,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen. , IVA e
CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa LI Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 43021/2023 pervenuta all'udienza del 13 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Daniele Berardi Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
residente in [...], contumace Controparte_1
APPELLATO
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Nicola Palombi CP_2 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 4026/2023 pubblicata il 15.2.2023 – RCA
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti ,della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
L'appello, proposto in conformità al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 15.2.2023- atto di citazione in appello notificato il 15.9.2023 e iscrizione a ruolo del
25.9.2023, tenuto conto della sospensione dei termini processuali per il periodo 1-31 agosto), è inammissibile per violazione dei requisiti indicati all'art. 342 c.p.c. e tale va dichiarato .
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. (forma dell'appello) esige infatti che l'appello sia motivato .
La suddetta norma, infatti, al primo comma, abbandonando la previgente impostazione della specificità dei motivi di appello, ha introdotto dei requisiti - del tutto nuovi-di contenuto-forma dell'appello, collegati, rispettivamente, alla parte c.d. NS dell'impugnazione e a quella, conseguente alla prima, definibile come costruens, al fine di identificare il perimetro oggettivo dell'impugnazione, in relazione al quale, cioè, l'appellante censura la decisione di primo grado chiedendo al giudice dell'appello un nuovo esame della stessa.
Tale norma, nel prevedere che l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163 c.p.c. e che l'appello deve essere motivato, individua quali requisiti della motivazione, a pena di inammissibilità, rispettivamente, al n. 1), l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
al n. 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
requisiti, questi, che rispondono, rispettivamente, ad integrare la parte c.d. NS quella di cui al n. 1) , e la parte c.d. costruens quella di cui al n. 2).
In proposito, va rilevato come in dottrina si è subito affermato - e senza dubbio condivisibilmente - che, attraverso la citata modifica introdotta all'articolo 342 c.p.c., anche grazie all'espresso riferimento alla motivazione, inserito nella rinnovata formulazione delle norma in questione, i contenuti che un atto di appello deve possedere, a seguito della riforma risultano, sostanzialmente, assimilabili a quelli di una sentenza.
Logica conseguenza di quanto sopra, allora, consiste nel ritenere che il rispetto del requisito di cui al n. 2) del primo comma del citato articolo andrà verificato, in pratica, attraverso il riscontro della proposizione o meno, da parte dell'appellante, di quello che in giurisprudenza si è subito definito come progetto alternativo di decisione (vedi Corte d'Appello Potenza 16 aprile 2013 in www.ordineavvocatipotenza.it) .
In particolare, si è affermato che la realizzazione di tale progetto passa necessariamente attraverso alcuni passaggi fondamentali, così riassunti: 1) l'indicazione dei passi della decisione impugnata che l'appellante mostra di non condividere, e che deve avvenire, se non attraverso la loro integrale trascrizione, quantomeno mediante un riassunto chiaro e sufficientemente specifico del loro contenuto;
2) l'esposizione dei motivi specifici per i quali la decisione viene contestata, attraverso l'indicazione degli errori, in fatto e in diritto, nonché delle omissioni, che si imputano al primo giudice di aver commesso;
3) la proposizione, sulla scorta delle circostanze in fatto e in diritto come in precedenza riportate, di un ragionato progetto alternativo di decisione, di guisa che, visto anche il fatto che l'articolo 342 c.p.c. come novellato, espressamente richiede, per l'appello, la presenza della motivazione, dal punto di vista dei contenuti l'atto di appello risulta assimilabile a sentenza, dovendo possedere il requisito dell'autosufficienza, la cui carenza rende invece inammissibile il gravame.
Si rileva, dunque, una volontà del legislatore di sanzionare in modo ben più drastico l'impugnazione che risulti carente di determinati requisiti, dal momento che mentre con riguardo all'eventuale mancata specificazione dei motivi, la stessa dava sì luogo alla nullità dell'impugnazione, ma si trattava di una conseguenza non irrimediabile, siccome eventualmente sanabile a seguito della condotta dell'appellato, come del resto concordemente ritenuto dalla dottrina e della giurisprudenza.
La dottrina chiarisce in cosa consiste la maggiore rigidità della sanzione prevista dall'articolo 342
c.p.c. , rilevando che è la mancanza di un presupposto anteriore ed esterno all'atto di appello che ne determina l'inammissibilità, che è rilevabile d'ufficio e non sanabile, a differenza della nullità, in quanto avverso la relativa pronuncia la parte che la subisce non può che ricorrere ad ulteriori mezzi di impugnazione, ove ne sussistano i presupposti.
La giurisprudenza di merito di poi è pervenuta a delineare in termini estremamente precisi i requisiti che il motivo di appello, o comunque la motivazione del relativo atto, deve possedere per non incorrere nella censura di inammissibilità, affermando, cioè, che un motivo di appello, per risultare ammissibile, non può limitarsi a censurare la motivazione della decisione siccome insufficiente e/o contraddittoria in modo solo generico, risultando invece indispensabile-sotto comminatoria di inammissibilità, nel caso contrario-che esso individui in modo specifico quei fatti che si imputa al primo giudice o di non aver esaminato ovvero di aver valutato in maniera contraria alla logica
(Corte d'Appello Napoli Sezione III bis 11 luglio 2013); questo perché è solo attraverso una tale modalità di redazione del motivo di appello che si ritiene il giudice del gravame sia effettivamente posto nelle condizioni di stabilire se il vizio realmente sussista oppure no in relazione ad un punto decisivo della controversia.
La giurisprudenza di legittimità con la sentenza a Sezioni Unite n. 27199 del 16.11.2017, pur avendo ribadito che l'appello nonostante la riforma del 2012 è rimasto una revisio prioris istantiae , talchè i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito (se del caso svolgendo attività istruttoria) , ha tuttavia evidenziato che il richiamo alla motivazione di cui all'art. 342 c.p.c. “non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio . Quello che viene richiesto- in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice ed indicando il perché queste siano censurabili . Tutto ciò , inoltre , senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate ovvero la redazione di un progetto alternativo di decisione “ .
In altri termini l'appello deve contenere oltre ad una parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni del primo giudice : la critica alla decisione del giudice di primo grado non può limitarsi ad essere meramente “distruttiva” ma deve anche essere costruttiva , in termini di indicazione delle proposte alternative concretamente praticabili rispetto alla decisione gravata.
Nella fattispecie l' appellante si è limitato a ripercorrere il giudizio di primo grado , evidenziandone l'oggetto e ripercorrendone le scansioni procedurali significative;
di poi è passato ad enunciare i motivi di gravame sostenendo che la sentenza di primo grado dovesse ritenersi inesistente , e che il
GDP non aveva le cognizioni tecniche per decidere di respingere la domanda risarcitoria afferente al danno materiale, rectius, all'ulteriore danno materiale , stante l'avvenuta parziale liquidazione nella fase stragiudiziale .
L'appello a ben vedere risulta caratterizzato dalla sola parte NS .
Inoltre non sono indicate le parti della motivazione oggetto di censura , non sono indicate le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , non è indicato un percorso logico motivazionale alternativo a quello compiuto dal GDP (e realmente compiuto dal primo
Giudice , vedasi la sentenza di primo grado) , indicazione quest'ultima tanto più necessaria nella fattispecie sol che si pensi che parte appellante ha stigmatizzato l'assenza/inesistenza della motivazione .
La parte costruens dell'appello è quindi del tutto carente ,
L'appello va dunque dichiarato inammissibile per evidente violazione dell'art. 342 c.p.c. .
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza , con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00 ) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede: a) dichiara l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. ;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore di parte appellata costituita , che si liquidano in € 2552,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen. , IVA e
CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri