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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/10/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
MA ZI d'IC Presidente
Rita Carosella Consigliere
CO MO CI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 152/2021 R.G., di appello avverso la sentenza n. 134/2021, pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 29.3.2021 nel giudizio n. 36/2015 R.G., avente ad oggetto contratto di leasing;
TRA
( , Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 C.F._2 ex soci di ( ), cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese Controparte_1 P.IVA_1 il 15.6.2021, rappresentati e difesi, in forza di procure in atti, dall'Avv. Roberto Cicerone, domiciliazione telematica legale;
APPELLANTI
CONTRO
( , in persona del procuratore e l. r. Controparte_2 P.IVA_2 in carica, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti
CA DI e NU IA, domiciliazione telematica legale;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
Voglia l'adita Corte, ammessi i mezzi istruttori sotto richiamati, rigettate le avverse doglianze:
1 - riformare la sentenza n. 134/2021 emessa dal Tribunale di Isernia, giudice dr. F. Papa,
r. g. 36/2015, pubblicata e notificata il 29 marzo 2021 (doc. a), e per l'effetto, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione: in via principale
- accertato e dato atto della risoluzione del contratto di leasing traslativo del 30 novembre
2005 stipulato tra condannare CP_1 Controparte_3 la convenuta alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione del detto contratto - detratto l'equo compenso per l'uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene - con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli versamenti, ovvero alla restituzione della somma ritenuta di giustizia, determinandone l'ammontare secondo le emergenze istruttorie e, ove del caso, in via equitativa a mente dell'art. 1226 c.c. nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi impossibile
o eccessivamente difficile la precisa quantificazione dei danni stessi, ponendo
l'esecuzione dell'obbligo di rilascio dell'immobile (da parte della quale CP_1 contestuale all'esecuzione dell'obbligo restitutorio delle somme de quibus in capo alla convenuta;
in via subordinata
- accertato e dato atto della risoluzione del contratto di leasing traslativo del 30 novembre
2005 stipulato tra condannare CP_1 Controparte_3 la convenuta alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione del detto contratto - detratto l'equo compenso per l'uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene - con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli versamenti, ovvero alla restituzione della somma ritenuta di giustizia, determinandone l'ammontare secondo le emergenze istruttorie e, ove del caso, in via equitativa a mente dell'art. 1226 c.c. nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi impossibile
o eccessivamente difficile la precisa quantificazione dei danni stessi, con condanna condizionata all'esecuzione dell'obbligo di rilascio dell'immobile (da parte della
CP_1
- con vittoria di spese, anche generali e competenze dei due gradi di giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria insiste nella c.t.u. contabile e nella prova testimoniale già richieste.
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare.
In via preliminare
Dichiarare inammissibile il gravame avversario per le ragioni esposte al par. 2) della trattazione in diritto della comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito
Respingere l'appello avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso
Condannare l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e compensi di difesa relativi anche al presente grado.
2 Condannare altresì l'appellante al risarcimento, in favore dell'appellata, del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, I e III comma, c.p.c., in misura non inferiore ad Euro 50.000,00, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di legge
o di giustizia, anche, occorrendo, mediante liquidazione in via di equità.
In sede istruttoria
Respingere tutte le istanze avversarie.
Si ripropongono, solo per quanto occorresse, le istanze eventualmente svolte nel corso del giudizio e non espressamente rinunciate.
FATTI DI CAUSA
1. Con contratto di locazione finanziaria n. 813009 del 30.11.2005,
[...]
(che in seguito, contestualmente a un'operazione di fusione Controparte_4 del 20.12.2007, ha modificato la propria denominazione in Controparte_3
attualmente per comodità indicata come
[...] Controparte_2
) concedeva a il complesso commerciale da realizzare su terreno CP_5 Controparte_6 sito in Isernia, località Piana San Vito, meglio descritto nel collegato atto di compravendita;
il costo totale provvisorio dell'investimento veniva indicato in €
1.800.000,00 oltre Iva.
Con scrittura modificativa del 14.10.2009 il corrispettivo definitivo globale veniva rideterminato in € 2.583.938,20 oltre Iva.
A seguito di omesso pagamento dei canoni da parte della società utilizzatrice, la società concedente comunicava la risoluzione del contratto in base alla clausola 17 delle condizioni generali, diffidando dal proseguire nell'utilizzo dell'immobile, che CP_1 invitava a sgomberare da persone e cose. ha agito in giudizio per: 1) in via principale accertare l'inadempimento di CP_1 CP_5 al contratto di leasing traslativo in quanto l'immobile oggetto di locazione finanziaria è risultato affetto da vizi che ne hanno diminuito il valore in modo apprezzabile, rendendo giustificata la sospensione del pagamento dei ratei;
2) in via subordinata, dato atto della risoluzione del contratto di leasing, condannare alla restituzione di tutte le somme CP_5 percepite in esecuzione del detto contratto, previa detrazione dell'equo compenso per l'uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene e con maggiorazione di rivalutazione monetaria e interessi dalla data dei singoli versamenti, salva diversa determinazione e con previsione di contestualità dell'esecuzione del rilascio dell'immobile rispetto a quella dell'obbligo restitutorio delle somme sopra indicate;
3) in via ulteriormente subordinata, condizionare la condanna di cui sopra all'esecuzione dell'obbligo di rilascio da parte di CP_1
2. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 134 del 29.3.2021, rilevata la tardività dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da , e ritenuta infondata CP_5
l'eccezione di inadempimento sollevata dall'utilizzatore, per essere l'intermediario contrattualmente esonerato da responsabilità specifiche inerenti il bene, ha rigettato le
3 domanda proposte sulla base delle seguenti considerazioni: con l'introduzione della disciplina di cui alla l. n. 124/2017 deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. ed è, di conseguenza, infondata la domanda di restituzione dei canoni versati;
la disciplina della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto ha determinato, in conseguenza dell'inadempimento dell'utilizzatore, l'estinzione del rapporto e il conseguente obbligo di riconsegna del bene alla concedente, mentre il
“credito restitutorio dell'utilizzatrice sorge solo ed al momento della detta riconsegna e della rivendita dello stesso, dovendosi osservare altresì che detti diritti non sono sinallagmatici né possono essere oggetto di un'apposizione di una condizione”.
3. Avverso la sentenza, notificata il 29.3.2021, ha proposto appello con atto di CP_1 citazione notificato il 28.4.2021, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
si è costituita e, previo rilievo della intervenuta cancellazione della società CP_5 appellante dal Registro delle imprese, ha chiesto l'interruzione della causa e nel merito ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e, in ogni caso, per il suo rigetto nel merito.
Le parti sono state invitate a interloquire sulla questione della cancellazione dal Registro delle imprese di e, con comparsa depositata il 24.3.2022, sono intervenuti in CP_1 giudizio e , nella qualità di ex Parte_1 Parte_2 soci della società appellante.
Disattese le richieste istruttorie di parte appellante, all'esito dell'udienza del 21.2.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione è articolata, in modo sufficientemente specifico, sulla base di un unico motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 1526 c.c., della legge 124/2017 (art. 1 commi 136-140) e dell'art. 1325 c.c.
È oggetto di impugnazione soltanto la pronuncia di rigetto della domanda di ripetizione delle somme versate dall'utilizzatore in esecuzione del contratto di leasing, detratto l'equo compenso;
vi è, invece, acquiescenza sul rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento di per pretesi vizi dell'immobile. CP_5
1.1. Evidenzia parte appellante che l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing oggetto di causa contrasta con l'interpretazione delle Sezioni unite
(Cass., SU n. 2061/2021), secondo cui la disciplina di cui alla l. n. 124/2017 non ha effetti retroattivi, trovando applicazione soltanto ai contratti di leasing che al momento della sua entrata in vigore non sono ancora stati risolti;
per i contratti risolti prima, tra cui quello oggetto di causa, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing
4 traslativo, con la conseguenza che per quest'ultimo trova applicazione la disciplina dell'art. 1526 c.c., coma da interpretazione affermatasi prima della legge sopra indicata.
Deduce che, dovendo farsi applicazione dell'art. 1526 comma 2 c.c., secondo cui la previsione dell'acquisizione al venditore (concedente nel leasing) delle rate pagate a titolo di indennità legittima il potere del giudice di riduzione ad equità secondo le circostanze, deve valutarsi la legittimità della clausola che prevede tale definitiva acquisizione sulla base dei principi indicati delle Sezioni Unite, secondo cui la previsione dell'acquisizione dei canoni riscossi e del mantenimento della proprietà del bene, configurando una clausola di confisca, deve essere ridotta dal giudice in modo da realizzare l'equo contemperamento degli interessi contrapposti.
Rileva che la clausola 17 delle condizioni generali del contratto di leasing inter partes è una clausola di confisca e che, in applicazione dei principi indicati dalle Sezioni unite, la sua riduzione ad equità deve avvenire provvedendo a una stima del bene ai valori di mercato al momento della sua restituzione, restando sin a quel momento legittimo il rifiuto di restituzione da parte sua.
Il motivo è infondato, per le ragioni di seguito indicate, a modifica della motivazione della sentenza impugnata.
1.2. Al contratto di leasing oggetto di causa deve applicarsi in via analogica, in recepimento dei principi affermati dalle Sezioni unite con sentenza n. 2061/2021 e dalla giurisprudenza consolidatasi in tema di leasing traslativo prima della l. n. 124/2017, la disciplina della vendita con riserva di proprietà e, in particolare, dell'art. 1526 c.c., che regolamenta le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento del compratore (utilizzatore nel leasing): la nuova disciplina del contratto di leasing introdotta dall'art. 1, commi 136-140, della l. n. 124/2017, per effetto della quale le due forme del leasing traslativo e del leasing di godimento sono state unificate in un unico tipo contrattuale, non ha carattere retroattivo, con la conseguenza che essa non può trovare applicazione nei casi in cui si sia già verificata la risoluzione del contratto in epoca precedente all'entrata in vigore della riforma, come nella presente vicenda, che ha visto la risoluzione del contratto nel febbraio 2014 per inadempimento dell'utilizzatore.
In forza della previsione di cui al comma 1 dell'art. 1526 c.c., per effetto dell'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno;
per il caso in cui le parti, nella loro autonomia privata, abbiano convenuto che le rate riscosse restino acquisite al concedente a titolo di indennità, il comma 2 prevede la possibilità per il giudice di ridurre tale indennità “secondo le circostanze”.
Ciò premesso, deve rilevarsi che parte appellante, pur dando atto che le parti hanno convenuto la definitiva acquisizione dei ratei riscossi da parte del concedente e pur richiamando espressamente l'art. 17 delle condizioni generali di contratto (che prevede, appunto, tale incameramento), ha tuttavia formulato conclusioni sulla base del comma 1 dell'art. 1526 c.c., chiedendo non la riduzione dell'indennità convenuta costituita dalla definitiva acquisizione dei canoni riscossi, ma la condanna della concedente alla
5 restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione del contratto di leasing, detratto l'equo compenso per l'uso della cosa.
È evidente la contraddizione delle conclusioni rassegnate con le argomentazioni svolte negli atti difensivi: nell'atto di appello (pagg. 13 – 14), infatti, viene prima richiamata testualmente una parte della motivazione di Cass., SU n. 2061/2021, in cui si afferma che, nel caso in cui sia pattuita una clausola di confisca “occorrerà che il giudice … ferma restando l'irripetibilità dei canoni già riscossi, provveda ad una stima del bene ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso (se il bene non sia stato venduto o altrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi a parametro i valori rispettivamente conseguiti) e, quindi, detragga il valore stimato dalle somme dovute al concedente” per poi si precisa che “proprio tanto è quanto espressamente richiesto da
. CP_1
In realtà ciò che ha domandato proprio la restituzione dei canoni che, secondo CP_1 la pronuncia di cui invoca l'applicazione parte appellante, restano irripetibili quando sia convenuta la loro acquisizione al concedente in conseguenza dell'inadempimento dell'utilizzatore, circostanza indubbiamente ricorrente nel caso in esame, in forza della previsione contenuta nella clausola 17 (testualmente richiamata nell'atto di appello), secondo cui “in ogni caso i corrispettivi periodici comunque pagati dall'utilizzatore restano acquisiti al concedente per l'intero ammontare ed all'utilizzatore sarà fatto obbligo di pagare i corrispettivi maturati fino alla risoluzione del contratto”.
Della validità di tale clausola non può dubitarsi, in quanto conforme alla previsione dell'art. 1526 comma 2 c.c., come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito dalle Sezioni unite del 2021: in particolare, nei par.
4.7.1. e 4.7.2. si affronta la problematica della compatibilità delle diverse clausole normalmente utilizzate nei modelli standard delle condizioni generali di contratto, affermandosi che “attraverso lo spettro filtrante di detta disposizione … la giurisprudenza di questa Corte ha potuto selezionare quali delle clausole standardizzate dall'autonomia privata fosse o meno meritevole di tutela alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente e rispondente, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali”.
Poiché il comma 2 dell'art. 1526 c.c. configura la clausola che prevede la definitiva acquisizione dei ratei già pagati come clausola penale ed essendo il potere di riduzione in essa previsto espressione del principio generale relativo al potere di riduzione equitativa di cui all'art. 1384 c.c., la valutazione che il giudice è chiamato a compiere consiste soltanto nel verificare se essa sia manifestamente eccessiva, al fine di ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa è meritevole di tutela, riconducendo ad equilibrio la posizione delle parti “avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale”.
La clausola che prevede l'acquisizione da parte del concedente, a titolo di indennità, dei canoni di leasing pagati dall'utilizzatore fino all'inadempimento, quindi, è sempre valida, potendosi eventualmente porre, a seconda delle circostanze, un problema di sua riduzione equitativa ad opera del giudice.
6 Se è vero che tale potere può essere esercitato d'ufficio, anche a prescindere da una domanda di parte, è evidente che il presupposto necessario del suo esercizio è
l'acquisizione dei canoni da parte del concedente, con cui è in evidente contraddizione la domanda di restituzione degli stessi canoni che nel presente giudizio ha esperito
CP_1
Ne consegue necessariamente l'infondatezza della domanda, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal tribunale e, quindi, la pronuncia di rigetto dell'appello proposto.
1.3. Parte appellante ha indicato, quale oggetto della richiesta di restituzione, “tutte le somme percepite in esecuzione del detto contratto – detratto l'equo compenso per l'uso della cosa”, e, in alternativa, “la somma ritenuta di giustizia, determinandone
l'ammontare secondo le emergenze istruttorie e, ove del caso, in via equitativa a mente dell'art. 1226 c.c.”, chiedendo di porre “l'esecuzione dell'obbligo di rilascio dell'immobile … quale contestuale all'esecuzione dell'obbligo restitutorio delle somme de quibus in capo alla convenuta” o, in subordine, di disporre la condanna al pagamento di tali somme come condizionata all'esecuzione dell'obbligo di rilascio dell'immobile da parte dell'utilizzatrice.
L'interpretazione di tale indicazione alternativa dell'oggetto delle conclusioni come proposizione di domanda diretta a ottenere, in coerenza con le argomentazioni svolte negli atti difensivi, l'importo corrispondente alla riduzione ad equità della penale prevista nell'art. 17, con accertamento della legittimità del rifiuto di restituzione dell'immobile fino a tale momento, non comporta una valutazione diversa quanto alla sua fondatezza.
Anche in questo caso l'elemento determinante è costituito dall'accertamento di compatibilità della suddetta clausola con la previsione di cui all'art. 1526 comma 2 c.c., alla luce dell'interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza.
Nella clausola 17, oltre all'acquisizione dei corrispettivi periodici comunque pagati dall'utilizzatore, è previsto che “il ricavato dell'eventuale vendita del complesso immobiliare, al netto dei relativi oneri accessori, sarà riconosciuto all'utilizzatore sino alla concorrenza della somme da quest'ultimo dovute al concedente per danni es altre causali”.
Si è costantemente affermata in giurisprudenza la piena conformità della clausola penale inserita nel contratto di leasing traslativo che prevede l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (sul punto la citata Cass. SU n. 2061/2021, par. 4.7.1.; Cass.,
n. 15202/2018; Cass., n. 16632/2023; Cass., n. 26518/2024).
In senso contrario non ha rilievo la circostanza che la clausola di confisca prevista dalle condizioni generali non faccia riferimento alla vendita del bene a prezzi di mercato, dovendo affermarsi la necessità di una sua lettura in tali termini alla luce del parametro della buona fede (Cass., n. 1502/2018, le cui argomentazioni sono testualmente riprese da Cass., SU n. 2061/2021); si è, peraltro, affermato, che non è di ostacolo all'operatività della clausola di confisca strutturata nei termini di quella presente nel contratto oggetto
7 di causa il fatto che la ricollocazione del bene sia già avvenuta, operando la presunzione che il prezzo effettivamente incassato dal concedente corrisponde a quello di mercato, fatta salva la possibilità per l'utilizzatore di agire al fine di dimostrare che la liquidazione
è stata fatta in modo non diligente o con un abuso di posizione al fine di aggravare la sua posizione debitoria (Cass., n. 16632/2023).
La clausola di confisca suscettibile di riduzione ad equità, in quanto manifestamente eccessiva, è quella che, diversamente dal caso in esame, consente al concedente sia di mantenere la proprietà del bene sia di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, in quanto il cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene consentirebbe al concedente di realizzare un vantaggio indebito (Cass., n. 1581/2020;
Cass., n. 10249/2022).
Alla conformità della clausola 17 delle condizioni generali di contratto consegue la illegittimità del rifiuto di restituzione del bene da parte dell'utilizzatore, in quanto strumento necessario a consentirne l'applicazione: è, infatti, il concedente, in base all'assetto negoziale pienamente legittimo convenuto tra le parti, a dover provvedere alla vendita il bene e versare il prezzo conseguito, detratti gli oneri accessori, all'utilizzatore, il quale, a sua volta dispone, per quanto detto, degli strumenti utili a far valere eventuali comportamenti non diligenti o condotte abusive da parte del concedente.
La previsione contrattuale non consente l'intervento del giudice a fini di riduzione equitativa e rende, quindi, inutile procedere alla stima del valore del bene al momento della restituzione, al fine di detrarlo dal valore delle somme dovute dall'utilizzatore al concedente;
ciò è possibile solo in caso di clausola di confisca che, a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatore, prevede il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento e allo stesso tempo di mantenere la proprietà del bene (in questo senso le Sezioni unite del 2021 e altra giurisprudenza:
Cass., n. 10249/2022).
La restituzione del bene acquista, pertanto, un ruolo decisivo nella risoluzione del leasing traslativo al fine di consentire l'operatività del meccanismo di cui all'art. 1526 c.c., tanto del primo quanto del secondo comma;
solo la restituzione del bene comporta per l'utilizzatore inadempiente il diritto alla restituzione delle rate pagate, salvo il versamento dell'equo compenso al concedente;
solo la restituzione del bene consente, nel caso sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al concedente, la vendita del bene prevista dalla clausola di confisca o, in caso contrario, l'esercizio del potere di riduzione d'ufficio dell'indennità dovuta (v., in motivazione, Cass., n. 7367/2018).
2. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui d. m.
n. 55/2014, in misura intermedia tra valori minimi e medi e avuto riguardo al valore della controversia, con esclusione della fase di trattazione.
Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la condanna di parte appellante al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata, dovendo la colpa grave
8 escludersi in relazione al fatto che la sentenza impugnata non aveva fatto applicazione dei principi delle Sezioni unite del 2021 e che l'interpretazione della clausola 17 data dall'appellante, sebbene errata, non può dirsi priva di qualsiasi appiglio logico.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 134/2021 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 29.3.2021, proposto da (a cui sono Controparte_1 succeduti e ), con citazione Parte_1 Parte_2 notificata il 28.4.2021, nei confronti di così provvede: Controparte_3
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) rigetta la domanda ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 18.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
CO MO CI MA ZI d'IC
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