Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4855/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Cesare Gallo e dall'avv. Giuseppe Terzo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Villa di Briano (CE), via P. Iovine n. 5;
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. LA Palladino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, Centro Direzionale di Napoli Is. E/5;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: A) condannare il - in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t. - al pagamento in favore dell'istante della somma di € 35.465,38 come meglio specificato nell'allegato conteggio, che è parte integrante del presente atto, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla maturazione ed interessi moratori, dal giorno del deposito del presente ricorso, calcolati ai sensi dell'art. 1284 c.c., commi 4 e 5, introdotti dall' art. 17, comma
1 del D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10/11/ 2014, n. 16; B) di conseguenza ordinare la regolarizzazione della posizione previdenziale;
C) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore degli scriventi procuratori antistatari ai sensi del D.M. 55/2014.
PER PARTE RESISTENTE: - In via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) o in subordine del Tribunale di
Napoli; Nel merito: - Rigettare la domanda proposta dal sig. per tutti i Parte_1 motivi suddetti, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.09.2022, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, con un contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato, con qualifica di “pulitore di locali”, inquadrato al VI livello CCNL
Alimentari – Industria, dal 26.10.2020 al 14.12.2021, allorquando aveva rassegnato le proprie dimissioni;
- di essere stato addetto inizialmente presso l'unità locale di Grazzanise (CE), poi successivamente presso lo stabilimento di Casalnuovo;
- di aver svolto le mansioni di assistente del casaro, osservando, di fatto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle ore 3:30 alle ore 13:30, ma il mercoledì dalle ore 3:30 alle
15:30;
- di non aver percepito i compensi per il lavoro straordinario prestato, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il TFR e le altre spettanze di fine rapporto;
- di aver goduto solo di otto giorni di ferie all'anno;
- di non aver goduto di permessi retribuiti.
Rivendicando il proprio diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, in omaggio alle disposizioni del contratto collettivo applicabile nonché degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, gli eredi dell'avv. conte, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di € 35.465,38 (di cui € 2.855,38 a titolo di TFR), per i predetti titoli, oltre a interessi legali e rivalutazione come per legge.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, la società convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
nel merito, contestava, in fatto e diritto, la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Esaurita la fase istruttoria, acquisita la documentazione prodotta, la relazione contabile del c.t.u. e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società nel proprio atto difensivo.
Al riguardo viene dedotto che la società aveva sede a Casoria e che il rapporto di lavoro era sorto presso l'unità locale di Grazzanise (CE) dove aveva un punto vendita dislocato.
Ebbene, parte ricorrente ha, in effetti, riferito che inizialmente era stato addetto presso l'unità locale di Grazzanise, per essere poi trasferito presso lo stabilimento di Casalnuovo di Napoli.
Tale ultima circostanza, oltre a risultare incontestata, è emersa dalla prova testimoniale e confermata dalla visura camerale prodotta dalla società dalla quale si evince che dal 19.02.2021 la sede legale è stata spostata da Casoria a Casalnuovo.
Premesso che l'art. 413 c.p.c. contempla tre fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, ben la parte ha incardinato il giudizio innanzi il Tribunale di Nola, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza presso la quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
3. Venendo al merito, parte ricorrente agisce in giudizio rivendicando il pagamento delle differenze economiche sulla retribuzione ordinaria, delle mensilità aggiuntive, del TFR e delle altre voci ut supra specificate, in virtù del rapporto di lavoro subordinato a tempo
(asseritamente) pieno ed indeterminato intercorso con la società dal 26.10.2020 al 14.12.2021.
Così delineato il thema decidendum, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In particolare, va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente: sono assoggettate al suddetto vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e quattordicesima mensilità, al TFR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che costituendo la tredicesima e quattordicesima mensilità e il TFR elementi della retribuzione il cui pagamento viene soltanto differito, il lavoratore ha l'onere di provare solo l'esistenza e la durata del rapporto di lavorativo;
invece, gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario, lavoro festivo, alle ferie e ai permessi non goduti, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
3.1. Invero, ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (o supplementare), la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario;
pertanto il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav.,
16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav., 20/02/2018, n. 4076).
Analogamente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento(cfr. Cass., sez. lav., 26/05/2020, n. 9791).
Ancora “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14/05/2015 n. 9906).
5. Fatta tale generale premessa in ordine al riparto dell'onere della prova, si osserva che trattandosi di un rapporto di lavoro c.d. “in chiaro”, la sua sussistenza e la sua durata trovano riscontro nella produzione documentale (cfr. UniLav di assunzione, modulo di recesso, buste paga ed estratto contributivo) e, comunque, sono pacifiche tra le parti.
Emerge per tabulas che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è sorto in data 26.10.2020 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato, per sei ore settimanali, e si sia concluso in data 14.12.2021 per effetto delle dimissioni rassegnate dal lavoratore.
È documentale che il CCNL indicato dal lavoratore è quello effettivamente applicato al rapporto (Alimentari - Industria) ed allegato al ricorso e che il livello di inquadramento è il VI con qualifica di pulitore locali.
Se tanto basta per il riconoscimento del diritto alla retribuzione ordinaria, alle mensilità aggiuntive e al TFR, spettando alla convenuta, per quanto detto, fornire la dimostrazione dell'esatto adempimento dell'obbligazione de qua, è certamente insufficiente per il conseguimento delle altre voci di credito richieste, in particolare, per il riconoscimento delle ore di lavoro eccedenti quelle previste da contratto.
6. In omaggio alle regole probatorie sopra enucleate, è stata ammessa ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della quale è emersa, nei limiti di cui si dirà, la prova del dedotto sforamento dell'orario contrattuale come descritto in ricorso.
Si riportano le deposizioni dei tre testi escussi, tutti di parte ricorrente, non avendo parte resistente articolato a propria volta istanze istruttorie o indicato testi propri.
Il teste dichiarava: “ADR: sono indifferente, conosco il ricorrente in quanto Testimone_1 abbiamo lavorato insieme presso il caseificio , sito a Casalnuovo a via Benevento;
ADR: CP_1 ho lavorato presso il caseificio dal gennaio 2021 fino ad aprile 2022, con regolare contratto di lavoro;
il rapporto è cessato per dimissioni;
ADR: non ho causa pendente contro il caseificio;
Testi ADR: io svolgevo mansioni casaro, ero addetto al reparto produzione;
anche il ricorrente, come me, era un casaro addetto al reparto produzione, e il mercoledì si occupava di effettuare le consegne;
ADR: io lavoravo dal lunedì alla domenica, ad esclusione del martedì che ero di riposo, dalle ore 03.30 alle ore 13.30; ADR: il sig. lavorava dal lunedì al sabato, la Parte_1 domenica era di risposo, dalle ore 03.30 alle ore 13.30, tranne il mercoledì che finiva alle 15:30 perché si occupava anche delle consegne. ADR: quando ho iniziato a lavorare per il caseificio il sig. vi lavorava già; se non ricordo male il ricorrente è andato via a dicembre 2021. Parte_1
… ADR: io ho goduto solo di una settimana di ferie ad agosto o a luglio;
il caseificio non chiude nel periodo estivo;
ADR: anche il ricorrente ha goduto di una sola settimana di ferie;
ci alternavamo perché come ho detto il caseificio non faceva la chiusura estiva;
ADR: Confermo che il sig. lavorava con me presso la sede di Casalnuovo, via Benevento.”. Parte_1 Il teste riferiva: “ADR: sono lo zio acquisito di in quanto sono il Testimone_3 Pt_1 marito della zia;
ADR: ho lavorato per il caseificio dal giugno 2021 a settembre 2021 con CP_1 regolare contratto, presso la sede di Casalnuovo, non mi ricordo il nome della via;
ADR: io svolgevo mansioni di casaro;
ADR: il ricorrente non era proprio casaro come me ma preparava i prodotti caseari per le spedizioni;
ADR: lavoravo dal lunedì al sabato, dalle 03:30 alle 13:30, la domenica ero di riposo;
ADR: anche lavorava dal lunedì alla domenica e il mercoledì si Pt_1 occupava delle consegne;
anche lui osservava il mio stesso orario dalle 03:30 alle 13:30; ADR: non mi ricordo se faceva giornata di riposo;
ADR: non ho causa pendente con il caseificio;
ADR: non ho goduto di ferie;
ADR: non mi ricordo se ha goduto di un periodo di ferie”. Pt_1
Infine, il teste rappresentava: “ADR: sono indifferente, conosco il ricorrente Testimone_4 in quanto abbiamo lavorato insieme per il caseificio a dicembre 2020; ho lavorato solo CP_1 un mese, ovvero tutto il mese di dicembre 2020; ADR: io e il sig. siamo stati assunti Parte_1 dal sig. LA come casari di mozzarella, tuttavia siamo stati adibiti anche ad altre mansioni, quali pulizie e consegne;
ADR: quanto all'orario di lavoro, andavamo al alle ore CP_1
22:00, in quanto la produzione si fa di notte, e l'orario di fine giornata era variabile, a volte finivamo di lavorare anche alle 18:00; ADR: preciso che io e il sig. non eravamo addetti Pt_1 solo alla produzione, che terminava tra le 6:00 e le 8:00 del mattino, ma anche alle pulizie e poi alle consegne;
ribadisco che sia io che il ricorrente effettuavamo, quotidianamente, le consegne dei prodotti del caseificio tra Casalnuovo, Grazzanise e Napoli, a volte insieme, altre volte separatamente, con autisti diversi;
ADR: preciso che vi erano due caseifici, uno a Grazzanise e un altro a Casalnuovo, quando sono stato assunto facevamo la produzione della mozzarella a
Grazzanise, perché a Casalnuovo si stavano effettuando dei lavori nella zona di produzione;
poi si portavano le mozzarelle al di Casalnuovo per la vendita al banco;
poi ritornavamo a CP_1
Grazzanise per prendere altra mozzarella per le consegne nelle zone sopra dette;
ADR: ciò accadeva per i primi 15 giorni;
dopodiché ci siamo trasferiti nel caseificio di Casalnuovo;
ADR: a fine dicembre 2020 ho rassegnato le mie dimissioni perché con il sig. LA non mi trovavo con le ore di lavoro e con lo stipendio”.
Ebbene, la testimonianza resa dal sig. ha confermato pienamente le deduzioni di parte Tes_1 in ordine all'orario di lavoro osservato sia pure per un periodo inferiore a quello indicato, avendo il teste iniziato a lavorare per la società convenuta solo a partire dal gennaio 2021; le dichiarazioni del teste si rivelano particolarmente credibili, considerato che lo stesso prestava quotidianamente la propria attività lavorativa nel caseificio della resistente, in modo da poter avere percezione diretta dei tempi e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente.
Del resto, le dichiarazioni del teste in ordine all'articolazione oraria della prestazione Tes_1 resa dal ricorrente trovano riscontro, sia pure per un più limitato periodo, nella deposizione rilasciata dal teste , anche lui (come il ) casaro dipendente del caseificio. Tes_3 Tes_1
Quanto alle dichiarazioni del teste – che ha riferito di un orario lavorativo totalmente Tes_4 diverso – non si ritiene possano inficiare l'attendibilità delle concordi deposizioni dei testi precedenti essendo poco verosimile che la prestazione lavorativa avesse inizio alle ore 22:00 e potesse terminare finanche alle ore 18:00; in ogni caso il ha riferito di aver lavorato solo Tes_4 un mese.
Dunque, alla stregua delle emergenze istruttorie, risulta dimostrato che il abbia Parte_1 lavorato, almeno dal gennaio 2021 e sino alla cessazione del rapporto, dal lunedì al sabato dalle ore 03:30 alle 13:30, tranne il mercoledì la cui giornata lavorativa terminava alle ore 15:30, in quanto addetto altresì alle consegne dei prodotti del caseificio.
7. Quanto all'indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non godute, nulla di specifico è emerso sul punto dalla prova testimoniale, pertanto, al ricorrente spetta il residuo ferie e permessi come risultanti dall'ultima busta paga.
8. Venendo al quantum, per il calcolo delle spettanze dovute si è ricorsi all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio il quale, all'esito delle operazioni peritali, ha quantificato le differenze economiche tra quanto dovuto e quanto percepito - a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi residui, e TFR1 - in complessivi € 25.491,58, di cui € 2.242,18 a titolo di TFR.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, la società resistente va condannata, per i predetti titoli, al pagamento di € 25.491,58 (dal cui netto andrà eventualmente scomputata la somma di € 1.526,00 di cui all'ordinanza ex art. 423 c.p.c. qualora già corrisposta). Sulle singole componenti del credito sono, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di c.t.u. – da liquidarsi con separato decreto – sono poste a carico della società soccombente.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., di pagare in favore di la somma Parte_1 complessiva di € 25.491,58, per le causali esposte in parte motiva, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo;
2. Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
3. Pone le spese di c.t.u. a carico della soccombente.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 tenendo conto dei seguenti elementi:
- che il rapporto di lavoro è iniziato in data 26.10.2020 e terminato in data 14.12.2021;
- del livello di inquadramento del ricorrente, VI livello del CCNL Alimentari – Industria;
- che l'orario di lavoro osservato era di 6 ore settimanali (come da contratto) fino al 31.12.2020, mentre dal
01.01.2021 alla cessazione del rapporto il ricorrente ha lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 3:30 alle 13:30 e il mercoledì dalle ore 3:30 alle 15:30;
- degli importi percepiti come indicati nelle buste paga o in mancanza nei conteggi allegati al ricorso;
- che il ricorrente assume di non aver mai percepito la tredicesima e quattordicesima mensilità, il TFR e le competenze di fine rapporto;
- di quanto attestato dalle buste paga in ordine alle ferie ed ai permessi residui.