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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/11/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1048/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Comiso via Volga n. 92, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Garozzo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Volga n. 92, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Corbino, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
01.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a CH GU il 10.07.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 20, parte II, serie
A , dell'anno 1996, scegliendo il regime della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli , (Ragusa, 10.01.1999), economicamente Per_1 autosufficiente, e , (Ragusa, 12.07.2003), maggiorenne ma non indipendente Persona_2 economicamente, entrambi conviventi con la madre;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto già vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare cambiamenti di residenza;
2. Disporre a carico del sig. un contributo mensile per il mantenimento della figlia Pt_2
pari ad euro 300,00 mensili nonché un contributo per il mantenimento della sig.ra Per_2
pari ad euro 100,00 mensili;
Le spese straordinarie, in virtù del dislivello Parte_1 economico tra le parti, saranno ripartite nella misura del 70% per il sig. e del 30% Pt_2 per la sig.ra . Pt_1
3. Disporre che la casa coniugale rimanga nella disponibilità di entrambi i coniugi ed essendo la stessa composta da due unità vi abiteranno nel seguente modo: la sig.ra Parte_1 ed i figli vivranno nella parte superiore dell'immobile (piano terra identificato al Catasto
Urbano del Comune di Comiso al Foglio 50 p.lla 639 sub 9) mentre il sig. Pt_2
vivrà nella pertinenza al piano inferiore dell'immobile (identificata al Catasto
[...]
Urbano del Comune di Comiso al Foglio 50 p.lla 639 sub 7);
4. Entrambi i coniugi potranno accedere alla propria abitazione utilizzando il cancello principale prospiciente la via Volga ma il sig. avrà solo il diritto di passaggio e Pt_2 non di utilizzo del giardinetto, che invece rimane nell'esclusiva disponibilità dell'abitazione principale al piano superiore che le parti concordemente assegnano alla moglie ed ai figli, così come viene assegnato al loro esclusivo uso il garage (identificato al Catasto Urbano del
Comune di Comiso al Foglio 50 p.lla 639 sub 4);
5. L'IMU e le utenze relative alla casa coniugale (TARI, servizio idrico, spese condominiali) verranno pagate per metà ciascuno dai ricorrenti ad eccezione della bolletta servizio elettrico per la quale verrà installato dal sig. un contakiloWatt nella propria porzione di Pt_2 immobile che gli permetterà di calcolare i suoi consumi (le parti stabiliscono che il prezzo dell'energia elettrica verrà estrapolato di volta in volta dalla bolletta che arriverà) e partecipare alla relativa spesa e dell'utenza del metano che sarà pagata dalla sig.ra in quanto l'appartamento al piano inferiore (adibito ad abitazione del sig. ) Pt_1 Pt_2 non dispone di impianto termico a metano;
6. In ordine ai debiti contratti durante il matrimonio i ricorrenti continueranno a pagare, in ragione di ½ ciascuno, le rate del mutuo e del finanziamento (rate mensili rispettivamente pari ad euro 337,31 e ad euro 189,30) oltre alle spese bancarie correlate; che l'udienza di comparizione del dì 01.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti non appaiono in contrasto a disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a CH GU (RG) in data
10.07.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
20, parte 2 Serie A dell'anno 1996;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CH GU (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il _30.10..2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1048/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Comiso via Volga n. 92, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Garozzo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Volga n. 92, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Corbino, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
01.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a CH GU il 10.07.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 20, parte II, serie
A , dell'anno 1996, scegliendo il regime della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli , (Ragusa, 10.01.1999), economicamente Per_1 autosufficiente, e , (Ragusa, 12.07.2003), maggiorenne ma non indipendente Persona_2 economicamente, entrambi conviventi con la madre;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto già vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare cambiamenti di residenza;
2. Disporre a carico del sig. un contributo mensile per il mantenimento della figlia Pt_2
pari ad euro 300,00 mensili nonché un contributo per il mantenimento della sig.ra Per_2
pari ad euro 100,00 mensili;
Le spese straordinarie, in virtù del dislivello Parte_1 economico tra le parti, saranno ripartite nella misura del 70% per il sig. e del 30% Pt_2 per la sig.ra . Pt_1
3. Disporre che la casa coniugale rimanga nella disponibilità di entrambi i coniugi ed essendo la stessa composta da due unità vi abiteranno nel seguente modo: la sig.ra Parte_1 ed i figli vivranno nella parte superiore dell'immobile (piano terra identificato al Catasto
Urbano del Comune di Comiso al Foglio 50 p.lla 639 sub 9) mentre il sig. Pt_2
vivrà nella pertinenza al piano inferiore dell'immobile (identificata al Catasto
[...]
Urbano del Comune di Comiso al Foglio 50 p.lla 639 sub 7);
4. Entrambi i coniugi potranno accedere alla propria abitazione utilizzando il cancello principale prospiciente la via Volga ma il sig. avrà solo il diritto di passaggio e Pt_2 non di utilizzo del giardinetto, che invece rimane nell'esclusiva disponibilità dell'abitazione principale al piano superiore che le parti concordemente assegnano alla moglie ed ai figli, così come viene assegnato al loro esclusivo uso il garage (identificato al Catasto Urbano del
Comune di Comiso al Foglio 50 p.lla 639 sub 4);
5. L'IMU e le utenze relative alla casa coniugale (TARI, servizio idrico, spese condominiali) verranno pagate per metà ciascuno dai ricorrenti ad eccezione della bolletta servizio elettrico per la quale verrà installato dal sig. un contakiloWatt nella propria porzione di Pt_2 immobile che gli permetterà di calcolare i suoi consumi (le parti stabiliscono che il prezzo dell'energia elettrica verrà estrapolato di volta in volta dalla bolletta che arriverà) e partecipare alla relativa spesa e dell'utenza del metano che sarà pagata dalla sig.ra in quanto l'appartamento al piano inferiore (adibito ad abitazione del sig. ) Pt_1 Pt_2 non dispone di impianto termico a metano;
6. In ordine ai debiti contratti durante il matrimonio i ricorrenti continueranno a pagare, in ragione di ½ ciascuno, le rate del mutuo e del finanziamento (rate mensili rispettivamente pari ad euro 337,31 e ad euro 189,30) oltre alle spese bancarie correlate; che l'udienza di comparizione del dì 01.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti non appaiono in contrasto a disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a CH GU (RG) in data
10.07.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
20, parte 2 Serie A dell'anno 1996;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CH GU (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il _30.10..2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti