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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2486/2023
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 05.02.2025
TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il giudice designato, dott. all'esito della discussione orale nell'udienza del 05.02.2025 ha Parte_1 emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 2846 del R.G.A.C. anno 2023 vertente t r a ditta con sede in Salerno alla Via Lungomare Colombo n.ri Parte_2
307/319, codice fiscale e partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1
nato ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato reso in calce al presente atto, Parte_2 dall'avv. Sergio Gambardella (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Salerno, Via Matteo Greco n. 3;
- Ricorrente -
E
, in persona del p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 dello Stato di Salerno;
- Resistente –
Nonché
presso il Tribunale di Salerno e Greco nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_3 CP_4 residente in zona 167 – Palazzo Ferrara Snc, sig. nato a [...] il [...] CP_5 residente in Olevano Sul Tusciano, via Sant'Anna n.40, non costituiti
- Altri resistenti potenziali controinterassati contumaci–
OGGETTO: opposizione a decreto di Decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al custode giudiziario del 06.09.2021, emesso dal Tribunale Penale di Salerno, Prima Sezione Penale relativo al fascicolo penale R.G.N.R. n. 628/1994; ed al Decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al pagina 1 di 5 custode giudiziario del 02.03.2022, emesso dal Tribunale Penale di Salerno, Prima Sezione Penale relativo al fascicolo penale R.G.N.R., n. 46/1998;
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e deduzioni a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in ricorso che:
- Con riferimento al decreto di rigetto relativo al procedimento R.G.N.R. n. 628/1994:
1. In data 04.02.1994, Agenti del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri – Sezione
Anticrimine di Salerno, affidavano in custodia giudiziale alla ditta odierna ricorrente il veicolo Fiat Regata targato SA677381 (All.
3 - Documentazione relativa alla custodia del veicolo Fiat Regata targato SA677381: verbale di affidamento;
provvedimento dissequestro e comunicazione al custode;
provvedimento di demolizione) sottoposto a sequestro penale;
2. L'istante, in conformità a quanto disposto dai Carabinieri, trasportava il veicolo sopra descritto dal luogo del sequestro alla propria depositeria dove provvedeva alla sua custodia;
3. In data 16.09.2008, il veicolo veniva dissequestrato con provvedimento emesso dal Tribunale di
Salerno – Prima Sezione Penale e trasmesso in data 07.10.2008 al custode giudiziario;
4. In data 02.04.2014 il Tribunale di Salerno – Ufficio i Reato, disponeva la demolizione del CP_6 veicolo a cura della società ricorrente;
Parte_2
5. Il custode giudiziario, con istanze depositate rispettivamente in data 24.04.1998 in data
22.11.2001 in data 26.10.2010 ed in data 22.10.2020 chiedeva la liquidazione ed il pagamento dell'indennità di trasporto e custodia del veicolo oggetto di sequestro, quantificando la relativa indennità conformemente a quanto stabilito dal di Giustizia con D.M. n. 265/2006, per il periodo dal 04. 02.1994 CP_1 CP_7 al 06.11.2008 (30° giorno successivo alla notifica del dissequestro) in complessivi 2.460,59;
6. Con provvedimento del 6 settembre 2021, comunicato al ricorrente in data 22.02.2023, il
Tribunale Penale di Salerno - Prima Sezione Penale, rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi per la custodia del veicolo Fiat Regata tg. SA 677381 avanzata dalla ditta per intervenuta prescrizione Pt_2 decennale.
II. Con riferimento al decreto di rigetto relativo al procedimento R.G.N.R., n. 46/98:
1. In data 04.01.1998, Agenti della Polizia Giudiziaria – Questura di Salerno, affidavano in custodia giudiziale alla ditta odierna ricorrente il veicolo Volkswagen Golf targato SA913707 (All. 5 -
Documentazione relativa alla custodia del veicolo Golf tg SA913707: verbale di affidamento;
sentenza dell'01.03.1999; provvedimento di demolizione del 29.05.2000 e verbale esecuzione ordine di rottamazione) sottoposto a sequestro penale;
2. L'istante, in conformità a quanto disposto dalla Polizia Giudiziaria, trasportava il veicolo sopra descritto dal luogo del sequestro alla propria depositeria dove provvedeva alla sua custodia;
pagina 2 di 5 3. Con sentenza n. 487/99 resa in data 01.03.1999 la Pretura di Salerno disponeva la CP_8 confisca del predetto veicolo;
4. Con provvedimento del 29.05.2000 il GIP – GUP del Tribunale di Salerno, su richiesta dell' , ordinava la demolizione del veicolo che veniva rottamato in data 05.06.2000; Parte_3
5. Il custode giudiziario, con istanze depositate rispettivamente in data 24.04.1998 in data
02.10.2000, in data 09.03.2009, in data 26.10.2010, in data 09.03.2016 ed in data 12.11.2020 chiedeva la liquidazione ed il pagamento dell'indennità di trasporto e custodia del veicolo oggetto di sequestro, quantificando la relativa indennità conformemente a quanto stabilito dal Ministero di Grazia e Giustizia con D.M. n. 265/2006, per il periodo dal 04.01.1998 al 05.06.2000 in complessivi 1.765,62;
6. Con decreto del 2 marzo 2022, comunicato al ricorrente in data 22.02.2023, il Tribunale Penale di Salerno - Prima Sezione Penale, rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi per la custodia del veicolo Volkswagen Golf tg. SA 913707 avanzata dalla ditta per intervenuta prescrizione decennale. Pt_2
CP_ Tanto premesso la ricorrente adduceva che i predetti provvedimenti risultano illegittimi ed infondati, poiché non è maturata la prescrizione del diritto al compenso del custode giudiziario.
Con riferimento al decreto di rigetto relativo al procedimento R.G.N.R. n. 628/1994 - Fiat Regata tg. SA677381, il Giudice ha ritenuto prescritto il diritto di credito vantato dal custode statuendo al riguardo che: “rilevato che alla data 3.11.2020 sono decorsi i dieci anni dall'ultimo atto di interruzione della prescrizione;
rilevato che la prescrizione può essere rilevata d'ufficio
PQM
Rigetta la richiesta di liquidazione”, mentre invece prima dell'istanza di liquidazione depositata in data 3.11.2020, il custode giudiziario ne aveva inviata un'altra in data
22.10.2020;
Con riferimento al secondo decreto di liquidazione, pure rigettato dal giudice penale per intervenuta prescrizione decennale, il ricorrente lamenta che l'A.G. non ha tenuto conto della istanza del
09.03.2016, che ha interrotto la decorrenza della prescrizione.
Tanto rappresentato, la ditta individuati i potenziali Parte_2 controinteressati nelle persone di ed come sopra identificati, in Controparte_10 CP_5 relazione a provvedimenti impugnati sulla scorta dei verbali di affidamento dei predetti veicoli, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. comma 2, innanzi a codesto Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni “
1. Accertare e dichiarare per i suesposti motivi, l'illegittimità e l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'impugnato provvedimento di rigetto della liquidazione del compenso al custode giudiziario del 06.09.2021, reso dal
Tribunale Penale di Salerno - Prima Sezione Penale, nell'ambito del procedimento recante R.G.N.R n. 628/1998, comunicato in data 22 febbraio 2023, con ogni consequenziale declaratoria di revoca e modifica e per l'effetto, in applicazione del D.M. 265/2006, liquidare in favore del custode giudiziario l'indennità di custodia per l'opera prestata dal 04.02.1994 al 06.11.2008 per l'importo di € 2.460,59 oltre interessi moratori maturati dalle richieste all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 5
2. Accertare e dichiarare per i suesposti motivi, l'illegittimità e l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'impugnato provvedimento di rigetto della liquidazione del compenso al custode giudiziario del 02.03.2022, reso dal Tribunale Penale di
Salerno - Prima Sezione Penale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Bosone, nell'ambito del procedimento recante
R.G.N.R. n. 46/1998, comunicato in data 22 febbraio 2023, con ogni consequenziale declaratoria di revoca e modifica e per l'effetto, in applicazione del D.M. 265/2006, liquidare in favore del custode istante l'indennità di custodia per l'opera prestata dal 04.01.1998 al 05.06.2000 per l'importo di € 1.765,62 oltre interessi moratori maturati dalle richieste all'effettivo soddisfo;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso con conferma dei decreti di Controparte_1 rigetto delle istanze di liquidazione.
Nell'udienza del 20.03.24 parte ricorrente chiedeva autorizzazione alla rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti del Sig. . Controparte_10
A tanto veniva autorizzato e vi provvedeva come da notifica tramite pec allegata alle note del
19.12.24.
Nell'udienza odierna, sentite le parti, lo scrivente Tribunale si ritirava in camera di consiglio per emettere sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc richiamato dall'art 281 terdecies c.p.c.
Tanto premesso l'opposizione è fondata e merita accoglimento. Parte ricorrente ha allegato al ricorso la notifica tramite pec dell'istanza di liquidazione del 22.10.2020, che ha interrotto il termine di prescrizione decennale con riferimento al credito per la custodia del primo veicolo, e l'istanza notificata in data 09.03.2016 interruttiva della prescrizione decennale con riferimento al credito per la custodia del secondo veicolo.
I due decreti di rigetto delle istanze di liquidazione dei compensi sono stati motivati unicamente sulla dedotta prescrizione del credito, dichiarata dai rispettivi giudicanti non considerando i suddetti atti interruttivi della prescrizione decennale.
Ne consegue che vanno liquidati a favore dell'attrice, ed a carico del , gli Controparte_1 importi richiesti nelle istanze relative ai due procedimenti, non espressamente contestati nel quantum, oltre interessi al tasso legale dal giorno dell'ultima messa in mora fino all'effettivo soddisfo ex art 1224 c.c. non trovando applicazione al tipo di rapporto in esame gli interessi moratori richiesti nelle conclusioni rassegnate da parte attrice.
Le spese di questo giudizio vanno poste a carico del resistente secondo soccombenza, ma CP_1 con liquidazione sulla base dei minimi tariffari a cagione della particolare semplicità della decisione. Nulla sulle spese nei confronti degli altri resistenti rimasti contumaci.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno, sul ricorso in opposizione a decreto di liquidazione di compenso per la custodia giudiziaria così definitivamente dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca i due decreti di rigetto emessi rispettivamente il
06.09.2021 dal Tribunale Penale di Salerno, relativo al fascicolo penale R.G.N.R. n. 628/1994; ed al il 02.03.2022 emesso dal Tribunale Penale di Salerno, Prima Sezione Penale relativo al fascicolo penale R.G.N.R., n. 46/1998 e liquida a favore della ditta istante gli importi, a titolo di compenso per l'attività di custodia giudiziaria, rispettivamente di € 2.460,59 per la custodia della prima auto e di € 1.765,62 per la custodia della seconda auto, oltre interessi al tasso legale dall'ultima messa in mora fino all'effettivo soddisfo e ne decreta il pagamento;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di questo giudizio che Controparte_1 si liquidano in € 2.540,00 oltre spese vive, rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15%, IVA e CpA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 cpc;
3) Nulla sulle spese con riferimento ai resistenti rimasti contumaci;
Così deciso in Salerno
05/02/2025
Il Giudice
Dr. Parte_1
pagina 5 di 5
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 05.02.2025
TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il giudice designato, dott. all'esito della discussione orale nell'udienza del 05.02.2025 ha Parte_1 emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 2846 del R.G.A.C. anno 2023 vertente t r a ditta con sede in Salerno alla Via Lungomare Colombo n.ri Parte_2
307/319, codice fiscale e partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1
nato ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato reso in calce al presente atto, Parte_2 dall'avv. Sergio Gambardella (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Salerno, Via Matteo Greco n. 3;
- Ricorrente -
E
, in persona del p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 dello Stato di Salerno;
- Resistente –
Nonché
presso il Tribunale di Salerno e Greco nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_3 CP_4 residente in zona 167 – Palazzo Ferrara Snc, sig. nato a [...] il [...] CP_5 residente in Olevano Sul Tusciano, via Sant'Anna n.40, non costituiti
- Altri resistenti potenziali controinterassati contumaci–
OGGETTO: opposizione a decreto di Decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al custode giudiziario del 06.09.2021, emesso dal Tribunale Penale di Salerno, Prima Sezione Penale relativo al fascicolo penale R.G.N.R. n. 628/1994; ed al Decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al pagina 1 di 5 custode giudiziario del 02.03.2022, emesso dal Tribunale Penale di Salerno, Prima Sezione Penale relativo al fascicolo penale R.G.N.R., n. 46/1998;
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e deduzioni a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in ricorso che:
- Con riferimento al decreto di rigetto relativo al procedimento R.G.N.R. n. 628/1994:
1. In data 04.02.1994, Agenti del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri – Sezione
Anticrimine di Salerno, affidavano in custodia giudiziale alla ditta odierna ricorrente il veicolo Fiat Regata targato SA677381 (All.
3 - Documentazione relativa alla custodia del veicolo Fiat Regata targato SA677381: verbale di affidamento;
provvedimento dissequestro e comunicazione al custode;
provvedimento di demolizione) sottoposto a sequestro penale;
2. L'istante, in conformità a quanto disposto dai Carabinieri, trasportava il veicolo sopra descritto dal luogo del sequestro alla propria depositeria dove provvedeva alla sua custodia;
3. In data 16.09.2008, il veicolo veniva dissequestrato con provvedimento emesso dal Tribunale di
Salerno – Prima Sezione Penale e trasmesso in data 07.10.2008 al custode giudiziario;
4. In data 02.04.2014 il Tribunale di Salerno – Ufficio i Reato, disponeva la demolizione del CP_6 veicolo a cura della società ricorrente;
Parte_2
5. Il custode giudiziario, con istanze depositate rispettivamente in data 24.04.1998 in data
22.11.2001 in data 26.10.2010 ed in data 22.10.2020 chiedeva la liquidazione ed il pagamento dell'indennità di trasporto e custodia del veicolo oggetto di sequestro, quantificando la relativa indennità conformemente a quanto stabilito dal di Giustizia con D.M. n. 265/2006, per il periodo dal 04. 02.1994 CP_1 CP_7 al 06.11.2008 (30° giorno successivo alla notifica del dissequestro) in complessivi 2.460,59;
6. Con provvedimento del 6 settembre 2021, comunicato al ricorrente in data 22.02.2023, il
Tribunale Penale di Salerno - Prima Sezione Penale, rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi per la custodia del veicolo Fiat Regata tg. SA 677381 avanzata dalla ditta per intervenuta prescrizione Pt_2 decennale.
II. Con riferimento al decreto di rigetto relativo al procedimento R.G.N.R., n. 46/98:
1. In data 04.01.1998, Agenti della Polizia Giudiziaria – Questura di Salerno, affidavano in custodia giudiziale alla ditta odierna ricorrente il veicolo Volkswagen Golf targato SA913707 (All. 5 -
Documentazione relativa alla custodia del veicolo Golf tg SA913707: verbale di affidamento;
sentenza dell'01.03.1999; provvedimento di demolizione del 29.05.2000 e verbale esecuzione ordine di rottamazione) sottoposto a sequestro penale;
2. L'istante, in conformità a quanto disposto dalla Polizia Giudiziaria, trasportava il veicolo sopra descritto dal luogo del sequestro alla propria depositeria dove provvedeva alla sua custodia;
pagina 2 di 5 3. Con sentenza n. 487/99 resa in data 01.03.1999 la Pretura di Salerno disponeva la CP_8 confisca del predetto veicolo;
4. Con provvedimento del 29.05.2000 il GIP – GUP del Tribunale di Salerno, su richiesta dell' , ordinava la demolizione del veicolo che veniva rottamato in data 05.06.2000; Parte_3
5. Il custode giudiziario, con istanze depositate rispettivamente in data 24.04.1998 in data
02.10.2000, in data 09.03.2009, in data 26.10.2010, in data 09.03.2016 ed in data 12.11.2020 chiedeva la liquidazione ed il pagamento dell'indennità di trasporto e custodia del veicolo oggetto di sequestro, quantificando la relativa indennità conformemente a quanto stabilito dal Ministero di Grazia e Giustizia con D.M. n. 265/2006, per il periodo dal 04.01.1998 al 05.06.2000 in complessivi 1.765,62;
6. Con decreto del 2 marzo 2022, comunicato al ricorrente in data 22.02.2023, il Tribunale Penale di Salerno - Prima Sezione Penale, rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi per la custodia del veicolo Volkswagen Golf tg. SA 913707 avanzata dalla ditta per intervenuta prescrizione decennale. Pt_2
CP_ Tanto premesso la ricorrente adduceva che i predetti provvedimenti risultano illegittimi ed infondati, poiché non è maturata la prescrizione del diritto al compenso del custode giudiziario.
Con riferimento al decreto di rigetto relativo al procedimento R.G.N.R. n. 628/1994 - Fiat Regata tg. SA677381, il Giudice ha ritenuto prescritto il diritto di credito vantato dal custode statuendo al riguardo che: “rilevato che alla data 3.11.2020 sono decorsi i dieci anni dall'ultimo atto di interruzione della prescrizione;
rilevato che la prescrizione può essere rilevata d'ufficio
PQM
Rigetta la richiesta di liquidazione”, mentre invece prima dell'istanza di liquidazione depositata in data 3.11.2020, il custode giudiziario ne aveva inviata un'altra in data
22.10.2020;
Con riferimento al secondo decreto di liquidazione, pure rigettato dal giudice penale per intervenuta prescrizione decennale, il ricorrente lamenta che l'A.G. non ha tenuto conto della istanza del
09.03.2016, che ha interrotto la decorrenza della prescrizione.
Tanto rappresentato, la ditta individuati i potenziali Parte_2 controinteressati nelle persone di ed come sopra identificati, in Controparte_10 CP_5 relazione a provvedimenti impugnati sulla scorta dei verbali di affidamento dei predetti veicoli, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. comma 2, innanzi a codesto Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni “
1. Accertare e dichiarare per i suesposti motivi, l'illegittimità e l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'impugnato provvedimento di rigetto della liquidazione del compenso al custode giudiziario del 06.09.2021, reso dal
Tribunale Penale di Salerno - Prima Sezione Penale, nell'ambito del procedimento recante R.G.N.R n. 628/1998, comunicato in data 22 febbraio 2023, con ogni consequenziale declaratoria di revoca e modifica e per l'effetto, in applicazione del D.M. 265/2006, liquidare in favore del custode giudiziario l'indennità di custodia per l'opera prestata dal 04.02.1994 al 06.11.2008 per l'importo di € 2.460,59 oltre interessi moratori maturati dalle richieste all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 5
2. Accertare e dichiarare per i suesposti motivi, l'illegittimità e l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'impugnato provvedimento di rigetto della liquidazione del compenso al custode giudiziario del 02.03.2022, reso dal Tribunale Penale di
Salerno - Prima Sezione Penale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Bosone, nell'ambito del procedimento recante
R.G.N.R. n. 46/1998, comunicato in data 22 febbraio 2023, con ogni consequenziale declaratoria di revoca e modifica e per l'effetto, in applicazione del D.M. 265/2006, liquidare in favore del custode istante l'indennità di custodia per l'opera prestata dal 04.01.1998 al 05.06.2000 per l'importo di € 1.765,62 oltre interessi moratori maturati dalle richieste all'effettivo soddisfo;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso con conferma dei decreti di Controparte_1 rigetto delle istanze di liquidazione.
Nell'udienza del 20.03.24 parte ricorrente chiedeva autorizzazione alla rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti del Sig. . Controparte_10
A tanto veniva autorizzato e vi provvedeva come da notifica tramite pec allegata alle note del
19.12.24.
Nell'udienza odierna, sentite le parti, lo scrivente Tribunale si ritirava in camera di consiglio per emettere sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc richiamato dall'art 281 terdecies c.p.c.
Tanto premesso l'opposizione è fondata e merita accoglimento. Parte ricorrente ha allegato al ricorso la notifica tramite pec dell'istanza di liquidazione del 22.10.2020, che ha interrotto il termine di prescrizione decennale con riferimento al credito per la custodia del primo veicolo, e l'istanza notificata in data 09.03.2016 interruttiva della prescrizione decennale con riferimento al credito per la custodia del secondo veicolo.
I due decreti di rigetto delle istanze di liquidazione dei compensi sono stati motivati unicamente sulla dedotta prescrizione del credito, dichiarata dai rispettivi giudicanti non considerando i suddetti atti interruttivi della prescrizione decennale.
Ne consegue che vanno liquidati a favore dell'attrice, ed a carico del , gli Controparte_1 importi richiesti nelle istanze relative ai due procedimenti, non espressamente contestati nel quantum, oltre interessi al tasso legale dal giorno dell'ultima messa in mora fino all'effettivo soddisfo ex art 1224 c.c. non trovando applicazione al tipo di rapporto in esame gli interessi moratori richiesti nelle conclusioni rassegnate da parte attrice.
Le spese di questo giudizio vanno poste a carico del resistente secondo soccombenza, ma CP_1 con liquidazione sulla base dei minimi tariffari a cagione della particolare semplicità della decisione. Nulla sulle spese nei confronti degli altri resistenti rimasti contumaci.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno, sul ricorso in opposizione a decreto di liquidazione di compenso per la custodia giudiziaria così definitivamente dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca i due decreti di rigetto emessi rispettivamente il
06.09.2021 dal Tribunale Penale di Salerno, relativo al fascicolo penale R.G.N.R. n. 628/1994; ed al il 02.03.2022 emesso dal Tribunale Penale di Salerno, Prima Sezione Penale relativo al fascicolo penale R.G.N.R., n. 46/1998 e liquida a favore della ditta istante gli importi, a titolo di compenso per l'attività di custodia giudiziaria, rispettivamente di € 2.460,59 per la custodia della prima auto e di € 1.765,62 per la custodia della seconda auto, oltre interessi al tasso legale dall'ultima messa in mora fino all'effettivo soddisfo e ne decreta il pagamento;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di questo giudizio che Controparte_1 si liquidano in € 2.540,00 oltre spese vive, rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15%, IVA e CpA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 cpc;
3) Nulla sulle spese con riferimento ai resistenti rimasti contumaci;
Così deciso in Salerno
05/02/2025
Il Giudice
Dr. Parte_1
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