Articolo 11 della Legge 6 agosto 1984, n. 425
Articolo 10Articolo 12
Versione
9 agosto 1984
Art. 11.
In sede di prima applicazione della presente legge la differenza tra la retribuzione in essere al momento della decorrenza dei nuovi trattamenti retributivi e quella cui si avrebbe diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa viene attribuita: per un terzo a decorrere dal 1 gennaio 1983, per quanto riguarda le indennita' di cui all'articolo 2, e dal 1 luglio 1983, per quanto riguarda gli aumenti retributivi a norma degli articoli 3 e 4; per un terzo a decorrere dal 1 luglio 1984; per un terzo dal 1 luglio 1985.
Ai fini degli articoli 8 e 10 della presente legge i livelli retributivi di riferimento sono quelli determinati a norma del primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 9 agosto 1984
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