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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/07/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4237/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4237/2020 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PELIGRA NUNZIO;
OPPONENTE contro
p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la mandataria (p.i. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MICIELI CORRADO;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1211/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa il 14-18.09.2020 (R.G. 2565/2020), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, quale soggetto fideiussore, in solido con l'obbligato principale, in favore di Controparte_1 rappresentata nel procedimento dalla mandataria Credito Fondiario S.p.a., la somma di €. 73.955,13, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“in via preliminare, ritenuti l'inesistenza di valida prova del credito opposto ed i dedotti profili di nullità ex art. 1418 c.c. della fideiussione sottoscritta dall'odierna opponente, ed ancora, il grave ed irreparabile pregiudizio conseguente al rilevante ammontare della somma ingiustamente pretesa ex adverso, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 649 c.p.c., nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenuto e dichiarato il difetto di prova in ordine all'esistenza ed all'ammontare del credito opposto, nonché la nullità, illegittimità ed inefficacia, in parte qua e per le ragioni tutte evidenziate, delle operazioni eseguite dalla CP_3 intimante nella determinazione del saldo debitorio degli affidamenti per cui è ingiunzione, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente in favore della o in subordine e per CP_3 l'effetto rideterminare gli importi realmente dovuti in favore dell'opposta alla stregua delle suindicate pagina 1 di 8 ragioni di opposizione;
Ancora nel merito, ed in ogni ipotesi, ritenuta e dichiarata la nullità della garanzia fideiussoria, prestata dall'opponente nei confronti della BA opposta, ed in ogni caso la maturata decadenza di quest'ultima per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ., dichiarare nulla essere dovuto dall'opponente sig.ra dovuto al titolo detto. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte opposta:
“- in via preliminare, rigettare la richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 comma, c.p.c., non ricorrendo i presupposti né i gravi motivi di legge, alla luce delle causali infra dedotte;
- indi, in via pregiudiziale ed assorbente, ritenere e dichiarare l'incompetenza del Giudice adito per essere territorialmente competente in via funzionale il Tribunale di Napoli, quanto alle domande proposte dall'opponente aventi ad oggetto la nullità delle fideiussioni a firma della sig.ra , Parte_1 per presunta violazione della legge antitrust, come infra dedotto e con ogni conseguenziale provvedimento del caso;
- in subordine ma sempre in via preliminare, quanto alla medesima domanda ritenere e dichiarare l'improcedibilità della stessa siccome proposta ex adverso, per mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria disciplinata dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013;
- In subordine, senza rinuncia e/o recesso da quanto precede, senza che ciò valga accettazione del contraddittorio, ma per completezza di difesa e onde evitare preclusioni e/o decadenze, nel merito, rigettare le domande tutte, ex adverso formulate sicchè inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, alla luce dei motivi sopra dedotti, e per l'effetto ritenere e dichiarare la legittimità, la validità e l'efficacia delle fideiussioni suindicate e/o comunque delle relative clausole;
- indi, nel merito, senza rinuncia e o recesso alcuno da quanto precede, rigettare tutti i motivi dell'opposizione avversaria, con tutte le domande, le eccezioni e istanze, anche istruttorie, ivi spiegate da parte opponente, sicché inammissibili ed infondate e, comunque, prescritte e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1211/2020 (2565/2020 R.G.) emesso dal Giudice del Tribunale di Ragusa, condannando, in ogni caso, l' opponente al pagamento delle somme ingiunte, per sorte capitale, interessi ed accessori, maturati e maturandi ovvero quantificate esattamente a mezzo di CTU contabile, che sin d'ora si chiede, occorrendo, per tutte le sopra dedotte causali. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 1211/2020, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 14-18.09.2020 (proc. n. 2565/2020 R.G.) su ricorso di cessionaria del Controparte_1 credito, rappresentata nel procedimento monitorio dalla mandataria Credito Fondiario S.p.a., per il pagamento della complessiva somma di €. 73.955,13, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza del contratto di finanziamento chirografario n. 2933242201 del 24.09.2013, richiesto da (debitore principale) a Parte_2 Controparte_4
con quale soggetto fideiussore. Detto finanziamento, di iniziali €
[...] Parte_1 63.474,08, era stato richiesto da al fine di rimborsare gradualmente il debito portato Parte_2 dal saldo debitore del rapporto di conto corrente ordinario n. 6198/80 del 29.03.1999, intrattenuto dallo stesso presso il medesimo Istituto di credito.
pagina 2 di 8 Nello specifico, a sostegno dell'invocata revoca, l'opponente eccepiva il difetto di prova della pretesa creditoria dell'opposta, l'infondatezza ed inesistenza della stessa per indebita ed illegittima quantificazione nonché per l'applicazione da parte della BA, in costanza di rapporto, di somme non dovute derivanti da varie condizioni economiche del rapporto (commissione di massimo scoperto, modifiche unilaterali delle condizioni di credito, postergazione o antergazione delle valute delle operazioni di accredito e di addebito rispetto alla data effettiva delle operazioni per la maturazione degli interessi creditori e debitori, addebiti di spese varie, disparità di trattamento nella capitalizzazione degli interessi ed applicazione di tassi oltre la soglia legale).
L'opponente rilevava altresì la nullità della fideiussione azionata ex adverso, per la presunta corrispondenza allo schema negoziale ABI e violazione della Legge 287/1990 (c.d. normativa antitrust), nonché la decadenza dell'opposta dall'azione per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. ed il difetto di legittimazione attiva dell'opponente.
Alla luce delle suesposte contestazioni l'opponente chiedeva in via preliminare la revoca della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Costituitasi in giudizio in data 16.03.2021 la convenuta per il tramite della Controparte_1 mandataria Credito Fondiario S.p.a., eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di Napoli nonché l'inammissibilità dell'opposizione per una presunta genericità della stessa ed il difetto di legittimazione attiva dell'opponente la quale risponderebbe dell'importo ingiunto per aver sottoscritto un contratto autonomo di garanzia con impegno ad adempiere alle obbligazioni assunte dal debitore principale “immediatamente a prima richiesta e senza eccezioni”. Sempre preliminarmente, ma in via subordinata, l'opposta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per gli addebiti sollevati ex adverso relativi a fatti accaduti in epoca anteriore alla cessione del credito del 4.12.2018, non imputabili alla cessionaria ma al creditore cedente. Nel Controparte_1 merito l'opposta evidenziava di aver fornito prova nell'an e nel quantum della pretesa azionata in monitorio mediante la documentazione già versata in atti nel procedimento di ingiunzione e integrata nel giudizio di opposizione;
eccependo, in subordine, la prescrizione di ogni azione di accertamento e/o di condanna in merito alle illegittimità contrattuali e agli indebiti dei rapporti bancari in contenzioso dedotti dall'opponente. Alla luce delle esposte difese, l'opposta sosteneva il rigetto della richiesta dell'opponente di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto. Nel corso del giudizio di opposizione si costituiva, per la nuova mandataria in Controparte_1 Controparte_2 sostituzione di Credito Fondiario S.p.a., riportandosi a tutte le difese spiegate da quest'ultima.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.05.2021, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini richiesti dalle parti di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; successivamente veniva esperito il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, che si concludeva con esito negativo come da verbale del 22.07.2021 in atti. Inoltre, con ordinanza del 10.10.2024, si riteneva necessario ai fini del decidere disporre di C.T.U. contabile “volta ad accertare, sulla base della documentazione in atti ed in particolare degli estratti conto, il saldo effettivo del conto corrente ripianato dal mutuo chirografario concesso al debitore principale”
All'esito dell'udienza del 26.03.2025, calendarizzata per l'esame della C.T.U., la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. alla successiva udienza del pagina 3 di 8 9.07.2025, con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima e sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
L'opposizione deve essere parzialmente accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione dell'opposta di incompetenza funzionale del Giudice adito, dovendo a tal fine confermare, per costante e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la competenza inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 24743/2006 e Cass. Civ. n. 21687/2004). Parte opponente peraltro non propone, sul punto domanda riconvenzionale, mentre la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi che l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, opera solo in presenza di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. (Cass. 33041/2023).
Sempre in via preliminare si evidenzia che la lettera di garanzia di lire 25.000.000 rilasciata in data 12.05.1999 va qualificata come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
Ed infatti dall'analisi testuale delle clausole contrattuali del documento in commento si osserva innanzitutto che l'atto negoziale è inequivocabilmente intitolato “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, nel quale si afferma chiaramente di garantire “l'adempimento delle obbligazioni verso codesto Banco, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura”. All'art. 4 si afferma altresì che l'obbligazione del fideiussore ha natura solidale ed all'art. 6 si legge che il fideiussore deve avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale ed informarsi circa l'andamento del rapporto con la Dall'analitica lettura delle clausole del negozio appare altresì CP_3 ben evidente che il contratto sia gratuito (il fideiussore si impegna ad eseguire la prestazione senza ottenere alcuna prestazione economica); che il garante non sia un soggetto qualificabile come BA o Società di assicurazioni, ma trattasi di persona fisica;
che oggetto principale della obbligazione non è l'assunzione del peso economico dell'inadempimento, ma l'esecuzione della medesima obbligazione o prestazione cui è tenuto il debitore principale;
che proprio in ragione della medesimezza della prestazione il fideiussore assume la qualità di debitore solidale;
che, contrariamente a quanto evidenziato dall'opposta, non pare sussistere alcuna deroga all'art. 1945 c.c. secondo cui il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Ancorché nel contratto è stata inserita la clausola di pagamento “immediatamente (…), a semplice richiesta scritta”, questa esclude che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore principale, ma non che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita la clausola di pagamento “senza eccezioni”). Inoltre, per espressa previsione contrattuale contenuta nell'accordo fideiussorio, i termini di cui all'art. 1957 c.c. restano aperti “fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi” (vedi art. 7 lettera di fideiussione del 12.05.1999); vi è dunque deroga esplicita all'art. 1957 c.c., con rinuncia preventiva ad eccepire la decadenza;
sul punto va precisato che non risulta sollevata dall'opponente alcuna eccezione circa la vessatorietà della clausola e neppure spesa la sua qualità di consumatore;
la nullità della pattuizione derogatoria viene prospettata pur sempre come nullità parziale del contratto per essere conforme all'intesa anticoncorrenziale;
ciò che deve, incidentalmente, escludersi, perché, trattandosi di pagina 4 di 8 fideiussione stipulata nel 1999, non ricorre la prova privilegiata dello sbocco a valle dell'intesa vietata, intercorsa tra il 2002 e il 2005, né parte opponente offre altri elementi di prova.
Passando all'esame dei motivi di merito l'opponente rileva la mancanza della prova del rapporto sottostante in forza del quale la (creditrice cedente) sarebbe rimasta creditrice del cliente CP_4
e del suo fideiussore. Il richiamo dell'opposta alla proposta di rientro rateale del Persona_1 24.09.2013, con riconoscimento del debito, non sarebbe infatti sufficiente ai fini della prova del credito, tenuto conto che questa sarebbe stata sottoscritta soltanto dal debitore principale e, per patto espresso, non avrebbe alcun effetto novativo della originaria obbligazione, della quale la banca ha l'onere di dimostrare l'esistenza e l'esatta consistenza.
Orbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015). In particolare, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore), documentazione ritenuta idonea per la prova del credito in quanto consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Inoltre, nei rapporti bancari in conto corrente, la ha l'onere di produrre sia il contratto di conto CP_3 corrente e/o di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali a partire dalla data di apertura del conto corrente fino a quella della sua chiusura. Ed infatti, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della BA (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); (cfr. Cass. Civ. n. 11543/2019, che richiama Cass. Civ. n. 10692/2007). Qualora la BA effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti (cfr. Cass. Civ. n. 33321/2018 e Cass. Civ. n. 11543/2019).
Sul punto va evidenziato che ricorrono, pacificamente, un contratto di apertura del rapporto di conto corrente ordinario n. 6198/80 del 29.03.1999 ed una successiva richiesta di finanziamento del 24.09.2013 al fine di ripianare l'esposizione debitoria del medesimo conto corrente e la sottoscrizione del 1999 della fideiussione da parte dell'opponente con i successivi aumenti Parte_1 dell'importo garantito sino a lire 130.000.000.
L'opponente ha contestato nei propri scritti difensivi la mancanza di prova della pretesa creditoria dell'opposta, nonché l'infondatezza e l'inesistenza della stessa per illegittime quantificazioni ed pagina 5 di 8 addebiti di somme non dovute da parte della nel rapporto di conto corrente bancario n. 6198/80. CP_3 Ciò impone all'opposta l'onere di provare l'andamento del rapporto sin dalla data di apertura del conto corrente. Né ciò può essere escluso da un riconoscimento del debito da parte del debitore principale o dalla eventuale mancata opposizione e definitività del titolo nei confronti di quest'ultimo; circostanze che non possono essere eccepite nei confronti del fideiussore che non è parte della predetta scrittura di riconoscimento del debito e che ha provveduto, nei termini consentiti, ad incardinare formale opposizione al decreto ingiuntivo opposto.
Ed ancora, l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale in quanto utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde”, con la conseguenza pertanto che non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo allorquando l'interessato può, di propria iniziativa, acquisirne una copia e produrla in causa (cfr. Trib. Milano, 6 settembre 2011). Nel caso in esame l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dalla cessionaria del credito non è stato disposto in quanto, per effetto della cessione, era in Controparte_1 Controparte_1 pieno potere di esibire la documentazione inerente il credito derivante dagli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente e comunque di richiederla prima della costituzione in giudizio, dopo avere ricevuto la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo;
invece risulta una richiesta avanzata in data 14/07/2021, dopo la scadenza per il deposito della prima memoria istruttoria ex art. 183 cpc.
È stata dunque disposta, con ordinanza del 10.10.2024, CTU contabile volta ad accertare, sulla base della documentazione in atti ed in particolare degli estratti conto, il saldo effettivo del conto corrente ripianato dal mutuo chirografario concesso al debitore principale (periodo dal 1999 al 2013). Nello specifico con riguardo alla CMS 1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR;
con riguardo all'interesse passivo verifichi se ricorra il contratto scritto di conto corrente. In caso di mancata pattuizione per iscritto – ma in presenza di contratto scritto - del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10); in difetto di contratto scritto, applichi gli interessi legali. In presenza di pattuizione scritta dell'interesse passivo, predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla BA secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto con riguardo all'anatocismo Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità̀ tra le parti ed in assenza di pattuizione scritta, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB. con riguardo all'usura Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti al tempo della pattuizione del conto corrente o delle modifiche unilaterali intervenute, se al momento della pattuizione degli interessi, si sia superato il tasso soglia. Qualora risulti che il tasso di interesse pattuito nei contratti oggetto dicausa risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto
pagina 6 di 8 ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
nel caso di usura da nuova pattuizione (sopravvenuta) sostitutiva del tasso originario, nel caso cioè in cui in il tasso di interesse risulti superiore al tasso soglia a seguito di variazioni intervenute nel corso del contratto (118 TUB) non si tenga conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato. Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. Per il periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse. riguardo la continuità degli estratti conto verifichi se gli stessi siano stati prodotti senza soluzione di continuità con data iniziale al 30.9.2001 e se riportino saldo negativo per il correntista, in tal caso, trattandosi di estratti conto inziali successivi alla data della stipula del contrato di conto corrente, il saldo sarà riportato a zero. Nulla si dispone con riguardo all'accertamento della legittimità dello ius variandi e dell'antergazione e postergazione delle valute, reputando generiche le eccezioni dell'opponente. Invita le parti a conciliarsi già sulla base del quesito formulato, o nel corso della CTU o sulla base della CTU;
al fine di agevolare la conciliazione si ritiene che nel caso di specie si tratti di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia, non essendo inibito al garante di formulare eccezioni riguardo al rapporto principale;
trattandosi di fideiussione stipulata nel 1999, non ricorre la prova privilegiata dello sbocco a valle dell'intesa vietata, intercorsa tra il 2002 e il 2005. Rilevato che il saldo debitore al 24.9.2013 era di poco più di € 63.000,00 e che il primo estratto conto parte con un saldo negativo di poco più di € 15.000,00, una prima ipotesi conciliativa, che si offre alla riflessione delle parti, potrebbe prevedere un abbattimento del debito del fideiussore ad € 45.000,00.
Il C.T.U. ha evidenziato, per il rapporto di conto corrente bancario n. 866-051237/04 del 29.03.1999 (successivamente rinumerato nel n. 6198/80/587), un saldo finale ricalcolato pari a € 36.364,14 a credito per il cliente correntista (tenendo conto dell'accredito di € 63.474,08, cioè della somma mutuata), previo azzeramento del saldo iniziale debitore al 30.06.2013 per la mancanza di continuità degli estratti conto. Tuttavia, appaiono condivisibili le osservazioni del C.T.P. di parte opposta del 20.12.2024, volte ad evidenziare l'espressa natura di “operazione bilanciante” dell'accredito di € 63.474,08 del 24.09.2013, piuttosto che un vero e proprio versamento;
ciò in quanto dalla documentazione in atti si evince che l'operazione di finanziamento era stata richiesta e concessa “ai soli fini contabili” per il ripianamento dell'esposizione debitoria del conto corrente bancario n. 6198/80/587. Il saldo ricalcolato fino alla data del 24.09.2013 deve pertanto essere determinato nell'importo pari ad € 17.026,90 a debito per il cliente, ovvero l'effettivo debito ripianato dal mutuo solutorio, debito che non era di € 63.474,08, ma di € 17.026,90.
Per tutto quanto sopra argomentato ed esposto, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 17.026,90 oltre interessi di mora come pattuiti dal 25.9.2013 fino al pagamento.
Le spese di giudizio vengono compensate per la reciproca soccombenza delle parti in causa.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4237/2020: revoca il decreto ingiuntivo n. 1211/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa il 14-18.09.2020 (proc. n. 2565/2020 R.G.); condanna l'attrice a pagare all'opposta e Parte_1 Controparte_1 per essa alla mandataria la somma di € 17.026,90 oltre interessi di mora Controparte_2 al tasso convenzionale da conteggiare dal 25.09.2013 sino al pagamento;
compensa integralmente le spese di lite e le spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento.
Ragusa, 09/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4237/2020 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PELIGRA NUNZIO;
OPPONENTE contro
p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la mandataria (p.i. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MICIELI CORRADO;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1211/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa il 14-18.09.2020 (R.G. 2565/2020), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, quale soggetto fideiussore, in solido con l'obbligato principale, in favore di Controparte_1 rappresentata nel procedimento dalla mandataria Credito Fondiario S.p.a., la somma di €. 73.955,13, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“in via preliminare, ritenuti l'inesistenza di valida prova del credito opposto ed i dedotti profili di nullità ex art. 1418 c.c. della fideiussione sottoscritta dall'odierna opponente, ed ancora, il grave ed irreparabile pregiudizio conseguente al rilevante ammontare della somma ingiustamente pretesa ex adverso, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 649 c.p.c., nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenuto e dichiarato il difetto di prova in ordine all'esistenza ed all'ammontare del credito opposto, nonché la nullità, illegittimità ed inefficacia, in parte qua e per le ragioni tutte evidenziate, delle operazioni eseguite dalla CP_3 intimante nella determinazione del saldo debitorio degli affidamenti per cui è ingiunzione, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente in favore della o in subordine e per CP_3 l'effetto rideterminare gli importi realmente dovuti in favore dell'opposta alla stregua delle suindicate pagina 1 di 8 ragioni di opposizione;
Ancora nel merito, ed in ogni ipotesi, ritenuta e dichiarata la nullità della garanzia fideiussoria, prestata dall'opponente nei confronti della BA opposta, ed in ogni caso la maturata decadenza di quest'ultima per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ., dichiarare nulla essere dovuto dall'opponente sig.ra dovuto al titolo detto. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte opposta:
“- in via preliminare, rigettare la richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 comma, c.p.c., non ricorrendo i presupposti né i gravi motivi di legge, alla luce delle causali infra dedotte;
- indi, in via pregiudiziale ed assorbente, ritenere e dichiarare l'incompetenza del Giudice adito per essere territorialmente competente in via funzionale il Tribunale di Napoli, quanto alle domande proposte dall'opponente aventi ad oggetto la nullità delle fideiussioni a firma della sig.ra , Parte_1 per presunta violazione della legge antitrust, come infra dedotto e con ogni conseguenziale provvedimento del caso;
- in subordine ma sempre in via preliminare, quanto alla medesima domanda ritenere e dichiarare l'improcedibilità della stessa siccome proposta ex adverso, per mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria disciplinata dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013;
- In subordine, senza rinuncia e/o recesso da quanto precede, senza che ciò valga accettazione del contraddittorio, ma per completezza di difesa e onde evitare preclusioni e/o decadenze, nel merito, rigettare le domande tutte, ex adverso formulate sicchè inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, alla luce dei motivi sopra dedotti, e per l'effetto ritenere e dichiarare la legittimità, la validità e l'efficacia delle fideiussioni suindicate e/o comunque delle relative clausole;
- indi, nel merito, senza rinuncia e o recesso alcuno da quanto precede, rigettare tutti i motivi dell'opposizione avversaria, con tutte le domande, le eccezioni e istanze, anche istruttorie, ivi spiegate da parte opponente, sicché inammissibili ed infondate e, comunque, prescritte e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1211/2020 (2565/2020 R.G.) emesso dal Giudice del Tribunale di Ragusa, condannando, in ogni caso, l' opponente al pagamento delle somme ingiunte, per sorte capitale, interessi ed accessori, maturati e maturandi ovvero quantificate esattamente a mezzo di CTU contabile, che sin d'ora si chiede, occorrendo, per tutte le sopra dedotte causali. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 1211/2020, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 14-18.09.2020 (proc. n. 2565/2020 R.G.) su ricorso di cessionaria del Controparte_1 credito, rappresentata nel procedimento monitorio dalla mandataria Credito Fondiario S.p.a., per il pagamento della complessiva somma di €. 73.955,13, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza del contratto di finanziamento chirografario n. 2933242201 del 24.09.2013, richiesto da (debitore principale) a Parte_2 Controparte_4
con quale soggetto fideiussore. Detto finanziamento, di iniziali €
[...] Parte_1 63.474,08, era stato richiesto da al fine di rimborsare gradualmente il debito portato Parte_2 dal saldo debitore del rapporto di conto corrente ordinario n. 6198/80 del 29.03.1999, intrattenuto dallo stesso presso il medesimo Istituto di credito.
pagina 2 di 8 Nello specifico, a sostegno dell'invocata revoca, l'opponente eccepiva il difetto di prova della pretesa creditoria dell'opposta, l'infondatezza ed inesistenza della stessa per indebita ed illegittima quantificazione nonché per l'applicazione da parte della BA, in costanza di rapporto, di somme non dovute derivanti da varie condizioni economiche del rapporto (commissione di massimo scoperto, modifiche unilaterali delle condizioni di credito, postergazione o antergazione delle valute delle operazioni di accredito e di addebito rispetto alla data effettiva delle operazioni per la maturazione degli interessi creditori e debitori, addebiti di spese varie, disparità di trattamento nella capitalizzazione degli interessi ed applicazione di tassi oltre la soglia legale).
L'opponente rilevava altresì la nullità della fideiussione azionata ex adverso, per la presunta corrispondenza allo schema negoziale ABI e violazione della Legge 287/1990 (c.d. normativa antitrust), nonché la decadenza dell'opposta dall'azione per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. ed il difetto di legittimazione attiva dell'opponente.
Alla luce delle suesposte contestazioni l'opponente chiedeva in via preliminare la revoca della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Costituitasi in giudizio in data 16.03.2021 la convenuta per il tramite della Controparte_1 mandataria Credito Fondiario S.p.a., eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di Napoli nonché l'inammissibilità dell'opposizione per una presunta genericità della stessa ed il difetto di legittimazione attiva dell'opponente la quale risponderebbe dell'importo ingiunto per aver sottoscritto un contratto autonomo di garanzia con impegno ad adempiere alle obbligazioni assunte dal debitore principale “immediatamente a prima richiesta e senza eccezioni”. Sempre preliminarmente, ma in via subordinata, l'opposta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per gli addebiti sollevati ex adverso relativi a fatti accaduti in epoca anteriore alla cessione del credito del 4.12.2018, non imputabili alla cessionaria ma al creditore cedente. Nel Controparte_1 merito l'opposta evidenziava di aver fornito prova nell'an e nel quantum della pretesa azionata in monitorio mediante la documentazione già versata in atti nel procedimento di ingiunzione e integrata nel giudizio di opposizione;
eccependo, in subordine, la prescrizione di ogni azione di accertamento e/o di condanna in merito alle illegittimità contrattuali e agli indebiti dei rapporti bancari in contenzioso dedotti dall'opponente. Alla luce delle esposte difese, l'opposta sosteneva il rigetto della richiesta dell'opponente di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto. Nel corso del giudizio di opposizione si costituiva, per la nuova mandataria in Controparte_1 Controparte_2 sostituzione di Credito Fondiario S.p.a., riportandosi a tutte le difese spiegate da quest'ultima.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.05.2021, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini richiesti dalle parti di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; successivamente veniva esperito il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, che si concludeva con esito negativo come da verbale del 22.07.2021 in atti. Inoltre, con ordinanza del 10.10.2024, si riteneva necessario ai fini del decidere disporre di C.T.U. contabile “volta ad accertare, sulla base della documentazione in atti ed in particolare degli estratti conto, il saldo effettivo del conto corrente ripianato dal mutuo chirografario concesso al debitore principale”
All'esito dell'udienza del 26.03.2025, calendarizzata per l'esame della C.T.U., la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. alla successiva udienza del pagina 3 di 8 9.07.2025, con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima e sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
L'opposizione deve essere parzialmente accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione dell'opposta di incompetenza funzionale del Giudice adito, dovendo a tal fine confermare, per costante e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la competenza inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 24743/2006 e Cass. Civ. n. 21687/2004). Parte opponente peraltro non propone, sul punto domanda riconvenzionale, mentre la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi che l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, opera solo in presenza di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. (Cass. 33041/2023).
Sempre in via preliminare si evidenzia che la lettera di garanzia di lire 25.000.000 rilasciata in data 12.05.1999 va qualificata come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
Ed infatti dall'analisi testuale delle clausole contrattuali del documento in commento si osserva innanzitutto che l'atto negoziale è inequivocabilmente intitolato “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, nel quale si afferma chiaramente di garantire “l'adempimento delle obbligazioni verso codesto Banco, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura”. All'art. 4 si afferma altresì che l'obbligazione del fideiussore ha natura solidale ed all'art. 6 si legge che il fideiussore deve avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale ed informarsi circa l'andamento del rapporto con la Dall'analitica lettura delle clausole del negozio appare altresì CP_3 ben evidente che il contratto sia gratuito (il fideiussore si impegna ad eseguire la prestazione senza ottenere alcuna prestazione economica); che il garante non sia un soggetto qualificabile come BA o Società di assicurazioni, ma trattasi di persona fisica;
che oggetto principale della obbligazione non è l'assunzione del peso economico dell'inadempimento, ma l'esecuzione della medesima obbligazione o prestazione cui è tenuto il debitore principale;
che proprio in ragione della medesimezza della prestazione il fideiussore assume la qualità di debitore solidale;
che, contrariamente a quanto evidenziato dall'opposta, non pare sussistere alcuna deroga all'art. 1945 c.c. secondo cui il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Ancorché nel contratto è stata inserita la clausola di pagamento “immediatamente (…), a semplice richiesta scritta”, questa esclude che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore principale, ma non che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita la clausola di pagamento “senza eccezioni”). Inoltre, per espressa previsione contrattuale contenuta nell'accordo fideiussorio, i termini di cui all'art. 1957 c.c. restano aperti “fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi” (vedi art. 7 lettera di fideiussione del 12.05.1999); vi è dunque deroga esplicita all'art. 1957 c.c., con rinuncia preventiva ad eccepire la decadenza;
sul punto va precisato che non risulta sollevata dall'opponente alcuna eccezione circa la vessatorietà della clausola e neppure spesa la sua qualità di consumatore;
la nullità della pattuizione derogatoria viene prospettata pur sempre come nullità parziale del contratto per essere conforme all'intesa anticoncorrenziale;
ciò che deve, incidentalmente, escludersi, perché, trattandosi di pagina 4 di 8 fideiussione stipulata nel 1999, non ricorre la prova privilegiata dello sbocco a valle dell'intesa vietata, intercorsa tra il 2002 e il 2005, né parte opponente offre altri elementi di prova.
Passando all'esame dei motivi di merito l'opponente rileva la mancanza della prova del rapporto sottostante in forza del quale la (creditrice cedente) sarebbe rimasta creditrice del cliente CP_4
e del suo fideiussore. Il richiamo dell'opposta alla proposta di rientro rateale del Persona_1 24.09.2013, con riconoscimento del debito, non sarebbe infatti sufficiente ai fini della prova del credito, tenuto conto che questa sarebbe stata sottoscritta soltanto dal debitore principale e, per patto espresso, non avrebbe alcun effetto novativo della originaria obbligazione, della quale la banca ha l'onere di dimostrare l'esistenza e l'esatta consistenza.
Orbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015). In particolare, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore), documentazione ritenuta idonea per la prova del credito in quanto consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Inoltre, nei rapporti bancari in conto corrente, la ha l'onere di produrre sia il contratto di conto CP_3 corrente e/o di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali a partire dalla data di apertura del conto corrente fino a quella della sua chiusura. Ed infatti, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della BA (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); (cfr. Cass. Civ. n. 11543/2019, che richiama Cass. Civ. n. 10692/2007). Qualora la BA effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti (cfr. Cass. Civ. n. 33321/2018 e Cass. Civ. n. 11543/2019).
Sul punto va evidenziato che ricorrono, pacificamente, un contratto di apertura del rapporto di conto corrente ordinario n. 6198/80 del 29.03.1999 ed una successiva richiesta di finanziamento del 24.09.2013 al fine di ripianare l'esposizione debitoria del medesimo conto corrente e la sottoscrizione del 1999 della fideiussione da parte dell'opponente con i successivi aumenti Parte_1 dell'importo garantito sino a lire 130.000.000.
L'opponente ha contestato nei propri scritti difensivi la mancanza di prova della pretesa creditoria dell'opposta, nonché l'infondatezza e l'inesistenza della stessa per illegittime quantificazioni ed pagina 5 di 8 addebiti di somme non dovute da parte della nel rapporto di conto corrente bancario n. 6198/80. CP_3 Ciò impone all'opposta l'onere di provare l'andamento del rapporto sin dalla data di apertura del conto corrente. Né ciò può essere escluso da un riconoscimento del debito da parte del debitore principale o dalla eventuale mancata opposizione e definitività del titolo nei confronti di quest'ultimo; circostanze che non possono essere eccepite nei confronti del fideiussore che non è parte della predetta scrittura di riconoscimento del debito e che ha provveduto, nei termini consentiti, ad incardinare formale opposizione al decreto ingiuntivo opposto.
Ed ancora, l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale in quanto utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde”, con la conseguenza pertanto che non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo allorquando l'interessato può, di propria iniziativa, acquisirne una copia e produrla in causa (cfr. Trib. Milano, 6 settembre 2011). Nel caso in esame l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dalla cessionaria del credito non è stato disposto in quanto, per effetto della cessione, era in Controparte_1 Controparte_1 pieno potere di esibire la documentazione inerente il credito derivante dagli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente e comunque di richiederla prima della costituzione in giudizio, dopo avere ricevuto la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo;
invece risulta una richiesta avanzata in data 14/07/2021, dopo la scadenza per il deposito della prima memoria istruttoria ex art. 183 cpc.
È stata dunque disposta, con ordinanza del 10.10.2024, CTU contabile volta ad accertare, sulla base della documentazione in atti ed in particolare degli estratti conto, il saldo effettivo del conto corrente ripianato dal mutuo chirografario concesso al debitore principale (periodo dal 1999 al 2013). Nello specifico con riguardo alla CMS 1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR;
con riguardo all'interesse passivo verifichi se ricorra il contratto scritto di conto corrente. In caso di mancata pattuizione per iscritto – ma in presenza di contratto scritto - del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10); in difetto di contratto scritto, applichi gli interessi legali. In presenza di pattuizione scritta dell'interesse passivo, predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla BA secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto con riguardo all'anatocismo Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità̀ tra le parti ed in assenza di pattuizione scritta, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB. con riguardo all'usura Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti al tempo della pattuizione del conto corrente o delle modifiche unilaterali intervenute, se al momento della pattuizione degli interessi, si sia superato il tasso soglia. Qualora risulti che il tasso di interesse pattuito nei contratti oggetto dicausa risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto
pagina 6 di 8 ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
nel caso di usura da nuova pattuizione (sopravvenuta) sostitutiva del tasso originario, nel caso cioè in cui in il tasso di interesse risulti superiore al tasso soglia a seguito di variazioni intervenute nel corso del contratto (118 TUB) non si tenga conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato. Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. Per il periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse. riguardo la continuità degli estratti conto verifichi se gli stessi siano stati prodotti senza soluzione di continuità con data iniziale al 30.9.2001 e se riportino saldo negativo per il correntista, in tal caso, trattandosi di estratti conto inziali successivi alla data della stipula del contrato di conto corrente, il saldo sarà riportato a zero. Nulla si dispone con riguardo all'accertamento della legittimità dello ius variandi e dell'antergazione e postergazione delle valute, reputando generiche le eccezioni dell'opponente. Invita le parti a conciliarsi già sulla base del quesito formulato, o nel corso della CTU o sulla base della CTU;
al fine di agevolare la conciliazione si ritiene che nel caso di specie si tratti di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia, non essendo inibito al garante di formulare eccezioni riguardo al rapporto principale;
trattandosi di fideiussione stipulata nel 1999, non ricorre la prova privilegiata dello sbocco a valle dell'intesa vietata, intercorsa tra il 2002 e il 2005. Rilevato che il saldo debitore al 24.9.2013 era di poco più di € 63.000,00 e che il primo estratto conto parte con un saldo negativo di poco più di € 15.000,00, una prima ipotesi conciliativa, che si offre alla riflessione delle parti, potrebbe prevedere un abbattimento del debito del fideiussore ad € 45.000,00.
Il C.T.U. ha evidenziato, per il rapporto di conto corrente bancario n. 866-051237/04 del 29.03.1999 (successivamente rinumerato nel n. 6198/80/587), un saldo finale ricalcolato pari a € 36.364,14 a credito per il cliente correntista (tenendo conto dell'accredito di € 63.474,08, cioè della somma mutuata), previo azzeramento del saldo iniziale debitore al 30.06.2013 per la mancanza di continuità degli estratti conto. Tuttavia, appaiono condivisibili le osservazioni del C.T.P. di parte opposta del 20.12.2024, volte ad evidenziare l'espressa natura di “operazione bilanciante” dell'accredito di € 63.474,08 del 24.09.2013, piuttosto che un vero e proprio versamento;
ciò in quanto dalla documentazione in atti si evince che l'operazione di finanziamento era stata richiesta e concessa “ai soli fini contabili” per il ripianamento dell'esposizione debitoria del conto corrente bancario n. 6198/80/587. Il saldo ricalcolato fino alla data del 24.09.2013 deve pertanto essere determinato nell'importo pari ad € 17.026,90 a debito per il cliente, ovvero l'effettivo debito ripianato dal mutuo solutorio, debito che non era di € 63.474,08, ma di € 17.026,90.
Per tutto quanto sopra argomentato ed esposto, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 17.026,90 oltre interessi di mora come pattuiti dal 25.9.2013 fino al pagamento.
Le spese di giudizio vengono compensate per la reciproca soccombenza delle parti in causa.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4237/2020: revoca il decreto ingiuntivo n. 1211/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa il 14-18.09.2020 (proc. n. 2565/2020 R.G.); condanna l'attrice a pagare all'opposta e Parte_1 Controparte_1 per essa alla mandataria la somma di € 17.026,90 oltre interessi di mora Controparte_2 al tasso convenzionale da conteggiare dal 25.09.2013 sino al pagamento;
compensa integralmente le spese di lite e le spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento.
Ragusa, 09/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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