Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.9297/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9297/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in Salerno, alla via Ostaglio dell'avv. Maria Garofano dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 7 novembre 2022, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con ata 29 marzo Controparte_1
1998 nel Comune di Campagna (SA) e che dall era nato un figlio,
(maggiorenne ed autonomo), chiedeva pronunciarsi la separazione personale oniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, a causa dei numerosi comportamenti aggressivi e violenti perpetrati dal marito nei propri confronti;
pertanto, chiedeva la pronuncia di addebito della separazione al marito e l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle una somma per il suo mantenimento. Instaurato regolarmente il contraddittorio, , non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
2. In data 7 febbraio 2023, la ricorrente era comparsa dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. per rinuncia della parte.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, nonost che. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione, come si desume anche dalla mancata costituzione del resistente, attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo a carico di di versare alla moglie la somma di € 250,00 Controparte_1
a titolo di manteni Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Domanda di addebito Al riguardo, si evidenzia che la ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del marito, deducendo di avere subito violenze fisiche e morali nel corso della vita matrimoniale, sfociate anche in minacce di morte anche nei confronti della propria famiglia, e che hanno determinato l'allontanamento dalla casa familiare nell'anno 2021. In primo luogo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilita della separazione ad uno dei coniugi non puo derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilita della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorche non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Orbene, in merito ai principi da applicare alla fattispecie concreta, deve precisarsi che, ai fini della valutazione della gravita e dell'efficienza causale dei comportamenti posti in essere con il venir meno del vincolo coniugale, le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per se , in quanto cause determinati l'intollerabilita della convivenza, la dichiarazione di addebito a carico dell'autore delle stesse, tanto da esonerare il Giudice di effettuare quella comparazione tra i comportamenti tenuti da entrambi i coniugi, trattandosi di atti di estrema gravita non certo omogenei rispetto ad altri e cio anche se concretatesi in un singolo episodio di percosse (cfr. Cass. sent. 22689/2017) Nel caso di specie, si evidenzia che, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è stato fornito un riscontro probatorio di alcune delle concotte allegate;
in particolare, entrambe le testi, e , pur non avendo Testimone_1 Parte_1 personalmente assistito ad e a hiarato di avere visto in qualche occasione la sorella con delle lividure, giustificate dalla stessa con varie scuse, ma di avere assistito personalmente alle minacce di morte da parte del marito;
in particolare, ha precisato di essere stata presente in Testimone_1 due occasioni: la prima, nell'anno 2017, in cui il ha minacciato la moglie CP_1 di scioglierla nell'acido, la seconda, nell'agost ando ha ascoltato una telefonata tra i coniugi durante la quale la sorella è stata nuovamente minacciata di morte dal marito, determinandosi poi a sporgere denuncia e ad allontanarsi dalla casa familiare (cfr. testimonianze in atti) Orbene, il Tribunale osserva che, in seguito all'istruttoria espletata, la ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio anche se soltanto in ordine ad alcune delle circostanze allegate in ogni caso dirimenti ai fini accoglimento della domanda di addebito della separazione al marito dalla stessa avanzata;
al riguardo, si precisa che non ha rilevanza la continuazione della convivenza successivamente al primo episodio di minacce riferito, considerato che, successivamente a quello avvenuto nell'anno 2021, la ricorrente si è determinata a lasciare la casa familiare e proporre domande di separazione. Pertanto, la domanda della ricorrente deve essere accolta. Mantenimento moglie In merito alla domanda della previsione dell'obbligo a carico del resistente di corrispondere una somma a titolo di mantenimento, si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Inoltre, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Inoltre, <Il giudice deve determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.>> (Cass. civ. 24/10/2022, n. 31348). Nel caso di specie, alla luce dei principi enunciati, sussiste il diritto della ricorrente di ricevere una somma per il suo mantenimento considerato che la stessa non ha una stabile occupazione lavorativa e, in costanza di matrimonio, ha svolto unicamente lavori saltuari;
pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e in mancanza di elementi modificativi della situazione esistente al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1
50,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, Parte_1 nimento. Devono essere compiute le formalità previste dalla legge. In considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della controversia con pagamento in favore dello Stato in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la separazio coniugi , nata a Parte_1
TT (Sa) l'1.03.1976, C.F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nato a [...] il 14.08. CodiceFiscale_2 contratto matrimonio concordatario nel C in data 29 marzo 1998; c) accoglie la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente;
d) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a € 250,00, oltre rivalutazione annuale Parte_1 secondo gli i l suo mantenimento;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Campagna (SA) (Anno 1998); f) condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di Controparte_1 lite liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi