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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6962 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 6081/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( , con sede legale in Modena alla via San Parte_1 P.IVA_1
Carlo n. 8/20 , in persona del suo procuratore speciale avv. Paolo Mazza,
( ), giusta procura speciale del 22.9.2021, Notaio C.F._1
Repertorio n. 49235714840, elettivamente domiciliata in Roma, Persona_1 alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55, presso lo studio dell'avv. Izzo
SA ( , che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo, Email_1
appellante e
( ), (( Controparte_1 C.F._3 Parte_2 [...]
( ), C.F._4 Parte_3 C.F._5 Parte_4
( ) in qualità di eredi di ( C.F._6 Persona_2 C.F._7
); ( ),
[...] Parte_5 C.F._8 Parte_6
( ), ( , in
[...] C.F._9 Parte_7 C.F._10 qualità di eredi di ( ), Persona_3 C.F._11 Parte_8
( ), ( ),
[...] C.F._12 Parte_9 C.F._13
( ; ( Parte_10 C.F._14 Parte_11 C.F._15
), tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giusta procura
[...] rilasciata su foglio separato, dagli avvocati Maurizio Brun ( , pec del C.F._16 Email_2
Foro di NA e AN La EL ( ), pec C.F._17 del Foro di Frosinone tutti Email_3 elettivamente domiciliatilo studio Legale di questi in Roma, Viale Giulio
Cesare 23; appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso d'appello e le parti appellate quelle formulate nella memoria di costituzione, nonché per entrambe quelle rese , ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 12.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5125/2021 il Tribunale di Roma nel procedimento Rg.
1124/2020 avente ad oggetto pagamento canoni è stato emesso il seguente dispositivo: “ …….. così provvede: 1) accoglie la domanda attorea nei confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore con sede legale in Bologna, Piazza della Costituzione 2, C.F. e
P. I. confluita in in persona del l.r.p.t. e, P.IVA_2 Parte_1 per l'effetto, condanna la stessa a corrispondere l'importo di euro
18.000,00, in solido agli attori, oltre interessi al saggio legale dal deposito della motivazione al soddisfo;
2) condanna la parte convenuta costituita al rimborso in favore delle parti ricorrenti in solido delle spese di lite che liquida, d'ufficio, in euro 3.215,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
3) dichiara la nullità della notifica alla e, per l'effetto, dispone che la Parte_12 causa prosegua nei confronti della società fissando la Parte_12 comparizione innanzi a sé per l'udienza del 7.7.2021, ore 13.00 con termini per rinnovo della notifica sino al 7.5.2021. Motivi a giorni 60. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, comma secondo, e dell'art. 429 c.p.c.. Roma lì, 03/02/2021 “.
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento.
pag. 2/12 Con ricorso, ex art.447 bis c.p.c., del 20.12.2019 le attuali appellati, come in atti, hanno adito il Tribunale di Roma chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni nei confronti della in persona del l.r.p.t., nonché Parte_12 della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore con sede legale in Bologna, confluita in con Parte_1 sede legale in Modena, via San Carlo n. 8/20 (C.F. , in P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante: “- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'importo di Euro 36.000,00 per canoni scaduti ed insoluti, nonché per illegittima occupazione degli immobili per cui è causa e, per l'effetto, condannare a corrispondere il predetto importo agli stessi;
- Parte_13 accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'importo di Euro
18.000,00 in virtù della garanzia fideiussoria prestata e, per l'effetto, condannare nei limiti della detta garanzia, in solido con anche Parte_13
a corrispondere il predetto importo agli stessi;
- Controparte_2 condannare le convenute pagamento delle spese legali del giudizio” . A tal fine premettevano e deducevano di aver concesso in locazione ad uso commerciale alla - in persona dell'amm.re unico e…. l'unità Parte_12 immobiliare sita in Fiumicino (Roma), Via Torrimpietra n. 241, … composta di un vano e di un bagno, per il solo ed esclusivo uso di magazzino e deposito;
- il contratto di locazione ut supra generalizzato prevedeva una durata di anni sei, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2023, con un canone di locazione pari ad € 600,00 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
- il suddetto contratto prevedeva una clausola di elezione del Foro di Roma quale di Roma;
nonché altra unità immobiliare sita in Fiumicino (Roma), Via Torrimpietra n. 241, ubicata al piano terreno (censita in Catasto al Foglio 309, Part. 18, Sub. 502, Cat. C1), composta di due vani e servizi, per il solo ed esclusivo uso di attività di osteria e di pizzeria;
il contratto di locazione aveva una durata di anni sei, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2023, ed un canone di locazione pari ad €
3.000,00 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10
(dieci) di ogni mese;
anche il suddetto contratto prevedeva la clausola di pag. 3/12 elezione di competenza territoriale del Foro competente di Roma.
Evidenziava, inoltre, che in data 26 giugno 2017, la società conduttrice si era procurata, a garanzia del corretto adempimento dei canoni di locazione, quindi con natura accessoria rispetto ai contratti, una fideiussione bancaria rilasciata da per l'importo di € 18.000,00, con scadenza Controparte_2
30 giugno 2023, ogni eccezione rimossa, regolarmente sottoscritta dall'istituto di credito. Tale garanzia era stata consegnata dai conduttori ai locatori alla data di stipula dei contratti di locazione.
Nel corso dei predetti rapporti locatizi, la conduttrice si rendeva inadempiente nel pagamento dei canoni a decorrere dal mese di marzo
2019; - la conduttrice aveva maturato sino a luglio 2019 maturando per entrambi i contratti di locazione un debito per morosità pari a complessivi
€ 18.000,00, oltre gli interessi legali e le spese medio tempore maturate e maturande in relazione ai contratti in essere. I locatori provvedevano in data 20 giugno 2019, a mezzo pec, a diffidare la conduttrice morosa al pagamento dell'importo maturato nonché ad azionare la fideiussione, chiedendo alla Banca il pagamento degli importi garantiti in data 1 agosto
2019; il tutto senza alcun esito ed anzi con riscontro negativo da parte della Gli esponenti provvedevano, quindi, a notificare in data 29 Pt_1 luglio 2019 a intimazione di sfratto per morosità che veniva Parte_13 convalidato in data 24 settembre 2019 (cfr. ns. doc. 6). … A seguito della convalida dello sfratto, la società conduttrice proseguiva nell'illegittima occupazione degli immobili senza corrispondere alcunché ai locatori;
- dunque il debito della ammontava a complessivi € 36.000,00, di Parte_12 cui € 25.200,00 di canoni insoluti (marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019) ed Euro 10.800,00 per l'illegittima occupazione degli immobili (ottobre 2019), oltre agli interessi legali ed agli ulteriori indennizzi per l'illegittima occupazione e spese medio tempore maturati e maturandi in relazione ai contratti di locazione ed all'occupazione degli immobili per cui è causa.
Correttamente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' convenuto contestando in fatto ed in diritto l'avversa Controparte_3
pag. 4/12 domanda, di cui ha richiesto il rigetto. In linea del tutto gradata, ha chiesto dichiarare non dovuto il risarcimento per i danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227, comma 2,
c.c., ovvero diminuirlo secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma 1, c.c., con condanna dei ricorrenti alla rivalsa delle spese, anche generali, e competenze del giudizio, con Iva e C.p.a.
La Banca ha eccepito e dedotto l'inesistenza, ed in subordine la nullità della fideiussione bancaria sul rilievo che il documento di cui all'allegato 3) si compone di due distinti documenti: a) una comunicazione, datata
26.6.2017, con cui la Unipol Banca rende nota alla la concessione Parte_12 di un affidamento per 'credito di firma' pari all'importo di Euro 18.000, da utilizzare per una 'fidejussione a garanzia di contratto di affitto;
b) una bozza di fideiussione su carta intestata della , senza numero, CP_2 senza data e senza firma, che indica quali beneficiari alcuni degli odierni ricorrenti e che si riferisce ad 'un contratto di locazione per anni 6' dagli Part stessi sottoscritto Ad essi non era seguita l'emissione Parte_13 formale della fideiussione da parte della La Controparte_2 fideiussione, inoltre, doveva ritenersi nulla per assoluta indeterminatezza del suo oggetto.
Ritenuta documentale la causa è stata introitata per la decisione ex art. 429
c.p.c. all'udienza del 03.02.2021, con lettura del dispositivo e gg.60 per i motivi”.
Seguiva sentenza gravata.
Con ricorso in appello del 20.10.2021 la quale Parte_1 successore dell' , impugnava la sentenza indicata contestandola CP_2 sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituivano le parti locatrici, come in atti, che impugnavano l'atto d'appello perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con decreto del 05.11.2021 veniva fissata l'udienza del 09.03.2022 per la trattazione e successivamente, non concessa la sospensiva, veniva fissata pag. 5/12 l'udienza di conclusioni e discussione del 12. 11.2025, ai sensi degli artt.
437 e 447 bis c.p.c..
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza indicata e la Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§.1.—Errata decisione del Tribunale circa l'esistenza e la validità della fideiussione.
L'appellante si duole che il Tribunale ha erroneamente ritenuto esistente e valida la fideiussione, assertivamente rilasciata da (dante CP_2 causa della a favore di taluni degli Appellati. Il Tribunale, in Pt_1 violazione di legge, ha disatteso gli artt. 117 D. Lgs n. 385/1993 (T.U.B.) e
1937 c.c., laddove ha ritenuto che i documenti prodotti da controparte (sub doc. 3) integrino una valida fideiussione bancaria, nonché l'art. 2697 c.c. per avere ritenuto assolto l'onere probatorio, incombente su controparte, circa l'esistenza della fideiussione. Qualora il Tribunale avesse, invece, correttamente applicato le predette norme, avrebbe ravvisato la inesistenza della fideiussione o la nullità della stessa e, quindi, rigettato la domanda di condanna della al pagamento della somma di € 18.000,00, oltre Pt_1 interessi, a favore delle controparti.
Esiste una comunicazione, datata 26.6.2017, con cui la Unipol Banca rende nota alla la concessione di un affidamento per 'credito di firma' Parte_12 pari all'importo di Euro 18.000, da utilizzare per una 'fidejussione a garanzia di contratto di affitto;
mentre l'allegato fa riferimento ad una delibera del
Consiglio di Amministrazione di del 15.4.2015, che CP_2 evidentemente non può avere alcuna attinenza con l'assunzione della fideiussione, se solo si considera che i contratti di locazione, per cui doveva essere prestata la garanzia, sono stati entrambi sottoscritti a distanza di oltre due anni in data 28.6.2017.
A ciò si aggiunga che le controparti collegano funzionalmente la fideiussione
, mai emessa dalla ad entrambi i contratti di locazione CP_2
pag. 6/12 sottoscritti in data 28.6.2017, laddove solo uno di essi (e precisamente, come visto, quello avente ad oggetto i due vani ad uso pizzeria) contiene un esplicito riferimento ad una fideiussione da rilasciarsi a carico della parte conduttrice;
sicché risulta evidente come, in relazione al contratto di locazione avente ad oggetto il vano uso deposito, alcuna pretesa potrebbero, comunque, vantare le controparti nei confronti della Pt_1
Non essendo, dunque, mai stata rilasciata alcuna fideiussione da parte di
, la Sentenza merita di essere riformata laddove, per effetto CP_2 dell'errato accoglimento delle domande delle controparti, la deducente è stata condannata a corrispondere a loro favore la somma di € 18.000,00, oltre interessi.
§.2— Omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del concorso di colpa ex art.1227 c.c.
L'appellante si duole che il Tribunale, in violazione dell'art. 112 Pt_1
c.p.c., ha omesso completamente di pronunciarsi sulla domanda della Pt_1 volta a sentire dichiarare non dovuto il risarcimento per i danni che le controparti avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ovvero diminuirlo secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma 1, c.c.. , con la conseguenza che qualora il Tribunale si fosse, invece, doverosamente espresso e avesse accolto tale domanda, non avrebbe condannato la al pagamento della somma di € 18.000,00 o Pt_1 la avrebbe, quanto meno, condannata al risarcimento di una somma inferiore.
Deduce inoltre che sulla scorta, infatti, di quanto previsto nell'art. 19 del contratto di locazione avente ad oggetto i due vani ad uso pizzeria (e depositato da controparte sub doc. 2), la mancata produzione della fideiussione entro la data di sottoscrizione del contratto di locazione avrebbe dovuto determinare la risoluzione di diritto dello stesso.
La Corte così ragiona.
pag. 7/12 In via preliminare va esaminata l'eccezione di tardività dell'appello formulato dal deposito della motivazione e non dalla lettura del dispositivo.
La Corte ritiene di riportarsi all'orientamento conforme della Cassazione ,
Ordinanza n.29171 del 04.11.2025, che dispone che quando la legge prevede una pubblicazione contestuale di dispositivo e motivazione per far decorrere un termine, e questa contestualità viene a mancare a causa di un deposito tardivo della motivazione, è necessario un atto formale, la comunicazione della cancelleria, per assicurare che le parti abbiano piena e certa conoscenza della sentenza e possano esercitare il loro diritto di impugnazione.
L'appello deve ritenersi tempestivo per essere stato depositato il
20.10.2021, entro termine lungo ex 327 c.p.c. , rispetto alla comunicazione della cancelleria dell'avvenuto deposito della sentenza del 21.03.2021 scadenza 22.10.2021.
In fatto la ha eccepito e dedotto l'inesistenza ed in subordine la Pt_1 nullità della fideiussione bancaria sul rilievo che il documento di cui all'allegato era composto di due distinti documenti: il primo una comunicazione, datata 26.6.2017, con cui la rendeva nota alla CP_2 la concessione di un affidamento per 'credito di firma' pari Parte_12 all'importo di Euro 18.000,0 da utilizzare per una 'fidejussione a garanzia di contratto di affitto;
tale comunicazione portava la sottoscrizione del rappresentante della filiale della banca Filiale 284 di Roma e “ per CP_2 conferma ed accettazione del cliente” “ . Parte_13
Il secondo documento, senza data e sottoscrizione, richiamava su carta intestata della una fideiussione che indicava quali beneficiari CP_2 gli attuali appellati, riferendosi al contratto di locazione per anni sei , per il canone di locazione di € 3.000,00 ,dagli stessi sottoscritto con Parte_12
a titolo di deposito cauzionale per sei mesi per l'importo di € 18.000,00.
L' sostiene che trattandosi di una bozza il contratto di CP_2 fideiussione non si sarebbe mai realizzato.
La Corte ritiene di riportarsi all'orientamento della Cassazione, sentenza n.6517 del 20.03.2014 , che attesta : “ In tema di locazioni ad uso non pag. 8/12 abitativo, la facoltà, attribuita contrattualmente al conduttore, di sostituire il deposito cauzionale, dovuto ai sensi degli artt. 11 e 41 della legge 27 luglio
1978, n.392, con una fideiussione bancaria a prima richiesta determina l'inapplicabilità dell'art. 1956 cod. civ., che presuppone il carattere futuro dell'obbligazione garantita, avendo tale fideiussione, da qualificarsi, peraltro, come cauzione o polizza fideiussoria, funzione di garanzia di un obbligo immediato, certo, liquido ed esigibile e natura di equivalente del denaro contante”.
In tal senso la Cassazione a SS.UU. n.3947/2010 : “ La cd. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perché stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall'appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale); inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione
(promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente”.
Trattandosi di polizza fidussioria la normativa bancaria richiamata dall'appellante non è applicabile in quanto la banca, in questo caso, agisce come Ente Assicuratore, e dunque si applica la disciplina generale relativa all'istituto che prescrive la libertà della forma;
in tal senso la Cassazione,
Ordinanza n. 34239/24 : “ L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni” , conformi
Cass. n. 3628/016 e 8922/1998.
pag. 9/12 Inoltre la Cassazione, sentenza n.13539/2014, ha precisato che la fideiussione è un contratto unilaterale a forma libera che può essere concluso anche verbalmente è la cui validità non e quindi condizionata dal requisito della forma scritta;
inoltre la Cassazione, sentenza n. 3628/2016, ha disposto: “ L'art.1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, s'interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni”.
Deve ritenersi che nella fattispecie in esame, come ritenuto dal Tribunale, il contratto di fideiussione sia dimostrato per tabulas dalla comunicazione del 07.06.2017 in cui è stata riconosciuta un'apertura di credito di €
18.000,00, relativo al contratto di locazione per l'immobile adibito a ristorante, per il canone di € 3.000,00 della al cliente che ha firmato Pt_1 per accettazione. Tale concessione di apertura di credito era peraltro garantita da una fideiussione di € 27.000,00 a firma di . Parte_15
Lo stesso documento integrativo, allegato alla comunicazione, indica che per il contratto di locazione con la per l'immobile di via Torimpietra Parte_12
2849/g in Fiumicino, della durata di anni sei (sino al 30.6.2023) vi era la costituzione di un deposito cauzionale di € 18.000,00, tramite garanzia fideiussoria, pari a sei mensilità del pagamento dei canoni di locazione, spese ed oneri accessori, nonché obbligazioni tutte comunque derivanti dal rispetto delle norme contrattuali e delle leggi vigenti, .
Essendo pacifico, dagli atti acquisiti e non contestati, che la parte conduttrice si era resa inadempiente del mancato pagamento di canoni per
€ 18.000,00 (da marzo a luglio 2019) per cui è stata emessa la convalida di sfratto, va applicata la richiesta garanzia a copertura della morosità.
Il motivo d'appello va disatteso.
Va invece accolto il secondo motivo d'appello perché, come esposto, il contratto con la per cui è stata applicata la garanzia fideiussoria Parte_12
è solamente il primo, quello di via Torrimpietra 2849/g, adibito ad attività di pag. 10/12 ristorazione per il canone di € 3.000,00 e non il secondo contratto per l'immobile adiacente, ad uso magazzino per il canone di € 600,00 mensili. non incluso come detto nella garanzia, anch'esso coperto dalla morosità da marzo a luglio 2019 per € 3.000,00 per cui è stata emessa la convalida di sfratto , pertanto la garanzia richiesta deve ridursi ad € 15.000,00 con modifica in tal senso della gravata sentenza.
La Corte pertanto in parziale accoglimento dell'appello , così come formulato, riduce la condanna al pagamento della Controparte_2 attuale , a € 15.000,00, in sostituzione del maggior Parte_1 importo liquidato dal Tribunale in primo grado di € 18.000,00, oltre interessi dal deposito della sentenza di primo grado;
disponendo la restituzione da parte degli attuali appellanti a favore della Parte_1 del maggior importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo
[...] grado;
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso il parziale accoglimento dell'appello formulato dalla Parte_1
in virtù della acquisizione della maggiormente
[...] Controparte_2 soccombente in quanto sempre tenuta al pagamento, la Corte compensa per un terzo le spese di lite per entrambi i gradi e pone i residui 2/3 a carico della Parte_1
Le spese di questo grado sono liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa in € 23.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, per l'intero in €.4.888,00, oltre € 250,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta,
C.P.A.; mentre quelle di primo grado, come liquidate dal Tribunale, per l'intero in €. 3.215,00 oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
pag. 11/12 , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_4
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5125/2021, così
[...] provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso d'appello ed in parziale modifica del capo 1 del dispositivo della gravata sentenza riduce la condanna al pagamento della attuale , Controparte_2 Parte_1
a € 15.000,00, in sostituzione del maggior importo liquidato in primo grado di € 18.000,00, oltre interessi dal deposito della sentenza di primo grado;
dispone la restituzione da parte degli attuali appellati a favore della del maggior importo corrisposto in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado;
2) Compensa per un terzo le spese di lite per entrambi i gradi.
3) Per l'effetto condanna la parte appellante al pagamento solidale, in favore delle parti appellate, dei 2/3 delle spese del doppio grado.
Quelle del presente grado del giudizio, vanno liquidate per l'intero in
€.4.888,00, oltre € 250,00 per spese ed il 15% per spese generali,
IVA se dovuta, C.P.A.; mentre quelle di primo grado vanno liquidate per l'intero in €. 3.215,00 oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
12/11/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 6081/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( , con sede legale in Modena alla via San Parte_1 P.IVA_1
Carlo n. 8/20 , in persona del suo procuratore speciale avv. Paolo Mazza,
( ), giusta procura speciale del 22.9.2021, Notaio C.F._1
Repertorio n. 49235714840, elettivamente domiciliata in Roma, Persona_1 alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55, presso lo studio dell'avv. Izzo
SA ( , che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo, Email_1
appellante e
( ), (( Controparte_1 C.F._3 Parte_2 [...]
( ), C.F._4 Parte_3 C.F._5 Parte_4
( ) in qualità di eredi di ( C.F._6 Persona_2 C.F._7
); ( ),
[...] Parte_5 C.F._8 Parte_6
( ), ( , in
[...] C.F._9 Parte_7 C.F._10 qualità di eredi di ( ), Persona_3 C.F._11 Parte_8
( ), ( ),
[...] C.F._12 Parte_9 C.F._13
( ; ( Parte_10 C.F._14 Parte_11 C.F._15
), tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giusta procura
[...] rilasciata su foglio separato, dagli avvocati Maurizio Brun ( , pec del C.F._16 Email_2
Foro di NA e AN La EL ( ), pec C.F._17 del Foro di Frosinone tutti Email_3 elettivamente domiciliatilo studio Legale di questi in Roma, Viale Giulio
Cesare 23; appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso d'appello e le parti appellate quelle formulate nella memoria di costituzione, nonché per entrambe quelle rese , ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 12.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5125/2021 il Tribunale di Roma nel procedimento Rg.
1124/2020 avente ad oggetto pagamento canoni è stato emesso il seguente dispositivo: “ …….. così provvede: 1) accoglie la domanda attorea nei confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore con sede legale in Bologna, Piazza della Costituzione 2, C.F. e
P. I. confluita in in persona del l.r.p.t. e, P.IVA_2 Parte_1 per l'effetto, condanna la stessa a corrispondere l'importo di euro
18.000,00, in solido agli attori, oltre interessi al saggio legale dal deposito della motivazione al soddisfo;
2) condanna la parte convenuta costituita al rimborso in favore delle parti ricorrenti in solido delle spese di lite che liquida, d'ufficio, in euro 3.215,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
3) dichiara la nullità della notifica alla e, per l'effetto, dispone che la Parte_12 causa prosegua nei confronti della società fissando la Parte_12 comparizione innanzi a sé per l'udienza del 7.7.2021, ore 13.00 con termini per rinnovo della notifica sino al 7.5.2021. Motivi a giorni 60. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, comma secondo, e dell'art. 429 c.p.c.. Roma lì, 03/02/2021 “.
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento.
pag. 2/12 Con ricorso, ex art.447 bis c.p.c., del 20.12.2019 le attuali appellati, come in atti, hanno adito il Tribunale di Roma chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni nei confronti della in persona del l.r.p.t., nonché Parte_12 della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore con sede legale in Bologna, confluita in con Parte_1 sede legale in Modena, via San Carlo n. 8/20 (C.F. , in P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante: “- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'importo di Euro 36.000,00 per canoni scaduti ed insoluti, nonché per illegittima occupazione degli immobili per cui è causa e, per l'effetto, condannare a corrispondere il predetto importo agli stessi;
- Parte_13 accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'importo di Euro
18.000,00 in virtù della garanzia fideiussoria prestata e, per l'effetto, condannare nei limiti della detta garanzia, in solido con anche Parte_13
a corrispondere il predetto importo agli stessi;
- Controparte_2 condannare le convenute pagamento delle spese legali del giudizio” . A tal fine premettevano e deducevano di aver concesso in locazione ad uso commerciale alla - in persona dell'amm.re unico e…. l'unità Parte_12 immobiliare sita in Fiumicino (Roma), Via Torrimpietra n. 241, … composta di un vano e di un bagno, per il solo ed esclusivo uso di magazzino e deposito;
- il contratto di locazione ut supra generalizzato prevedeva una durata di anni sei, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2023, con un canone di locazione pari ad € 600,00 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
- il suddetto contratto prevedeva una clausola di elezione del Foro di Roma quale di Roma;
nonché altra unità immobiliare sita in Fiumicino (Roma), Via Torrimpietra n. 241, ubicata al piano terreno (censita in Catasto al Foglio 309, Part. 18, Sub. 502, Cat. C1), composta di due vani e servizi, per il solo ed esclusivo uso di attività di osteria e di pizzeria;
il contratto di locazione aveva una durata di anni sei, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2023, ed un canone di locazione pari ad €
3.000,00 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10
(dieci) di ogni mese;
anche il suddetto contratto prevedeva la clausola di pag. 3/12 elezione di competenza territoriale del Foro competente di Roma.
Evidenziava, inoltre, che in data 26 giugno 2017, la società conduttrice si era procurata, a garanzia del corretto adempimento dei canoni di locazione, quindi con natura accessoria rispetto ai contratti, una fideiussione bancaria rilasciata da per l'importo di € 18.000,00, con scadenza Controparte_2
30 giugno 2023, ogni eccezione rimossa, regolarmente sottoscritta dall'istituto di credito. Tale garanzia era stata consegnata dai conduttori ai locatori alla data di stipula dei contratti di locazione.
Nel corso dei predetti rapporti locatizi, la conduttrice si rendeva inadempiente nel pagamento dei canoni a decorrere dal mese di marzo
2019; - la conduttrice aveva maturato sino a luglio 2019 maturando per entrambi i contratti di locazione un debito per morosità pari a complessivi
€ 18.000,00, oltre gli interessi legali e le spese medio tempore maturate e maturande in relazione ai contratti in essere. I locatori provvedevano in data 20 giugno 2019, a mezzo pec, a diffidare la conduttrice morosa al pagamento dell'importo maturato nonché ad azionare la fideiussione, chiedendo alla Banca il pagamento degli importi garantiti in data 1 agosto
2019; il tutto senza alcun esito ed anzi con riscontro negativo da parte della Gli esponenti provvedevano, quindi, a notificare in data 29 Pt_1 luglio 2019 a intimazione di sfratto per morosità che veniva Parte_13 convalidato in data 24 settembre 2019 (cfr. ns. doc. 6). … A seguito della convalida dello sfratto, la società conduttrice proseguiva nell'illegittima occupazione degli immobili senza corrispondere alcunché ai locatori;
- dunque il debito della ammontava a complessivi € 36.000,00, di Parte_12 cui € 25.200,00 di canoni insoluti (marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019) ed Euro 10.800,00 per l'illegittima occupazione degli immobili (ottobre 2019), oltre agli interessi legali ed agli ulteriori indennizzi per l'illegittima occupazione e spese medio tempore maturati e maturandi in relazione ai contratti di locazione ed all'occupazione degli immobili per cui è causa.
Correttamente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' convenuto contestando in fatto ed in diritto l'avversa Controparte_3
pag. 4/12 domanda, di cui ha richiesto il rigetto. In linea del tutto gradata, ha chiesto dichiarare non dovuto il risarcimento per i danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227, comma 2,
c.c., ovvero diminuirlo secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma 1, c.c., con condanna dei ricorrenti alla rivalsa delle spese, anche generali, e competenze del giudizio, con Iva e C.p.a.
La Banca ha eccepito e dedotto l'inesistenza, ed in subordine la nullità della fideiussione bancaria sul rilievo che il documento di cui all'allegato 3) si compone di due distinti documenti: a) una comunicazione, datata
26.6.2017, con cui la Unipol Banca rende nota alla la concessione Parte_12 di un affidamento per 'credito di firma' pari all'importo di Euro 18.000, da utilizzare per una 'fidejussione a garanzia di contratto di affitto;
b) una bozza di fideiussione su carta intestata della , senza numero, CP_2 senza data e senza firma, che indica quali beneficiari alcuni degli odierni ricorrenti e che si riferisce ad 'un contratto di locazione per anni 6' dagli Part stessi sottoscritto Ad essi non era seguita l'emissione Parte_13 formale della fideiussione da parte della La Controparte_2 fideiussione, inoltre, doveva ritenersi nulla per assoluta indeterminatezza del suo oggetto.
Ritenuta documentale la causa è stata introitata per la decisione ex art. 429
c.p.c. all'udienza del 03.02.2021, con lettura del dispositivo e gg.60 per i motivi”.
Seguiva sentenza gravata.
Con ricorso in appello del 20.10.2021 la quale Parte_1 successore dell' , impugnava la sentenza indicata contestandola CP_2 sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituivano le parti locatrici, come in atti, che impugnavano l'atto d'appello perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con decreto del 05.11.2021 veniva fissata l'udienza del 09.03.2022 per la trattazione e successivamente, non concessa la sospensiva, veniva fissata pag. 5/12 l'udienza di conclusioni e discussione del 12. 11.2025, ai sensi degli artt.
437 e 447 bis c.p.c..
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza indicata e la Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§.1.—Errata decisione del Tribunale circa l'esistenza e la validità della fideiussione.
L'appellante si duole che il Tribunale ha erroneamente ritenuto esistente e valida la fideiussione, assertivamente rilasciata da (dante CP_2 causa della a favore di taluni degli Appellati. Il Tribunale, in Pt_1 violazione di legge, ha disatteso gli artt. 117 D. Lgs n. 385/1993 (T.U.B.) e
1937 c.c., laddove ha ritenuto che i documenti prodotti da controparte (sub doc. 3) integrino una valida fideiussione bancaria, nonché l'art. 2697 c.c. per avere ritenuto assolto l'onere probatorio, incombente su controparte, circa l'esistenza della fideiussione. Qualora il Tribunale avesse, invece, correttamente applicato le predette norme, avrebbe ravvisato la inesistenza della fideiussione o la nullità della stessa e, quindi, rigettato la domanda di condanna della al pagamento della somma di € 18.000,00, oltre Pt_1 interessi, a favore delle controparti.
Esiste una comunicazione, datata 26.6.2017, con cui la Unipol Banca rende nota alla la concessione di un affidamento per 'credito di firma' Parte_12 pari all'importo di Euro 18.000, da utilizzare per una 'fidejussione a garanzia di contratto di affitto;
mentre l'allegato fa riferimento ad una delibera del
Consiglio di Amministrazione di del 15.4.2015, che CP_2 evidentemente non può avere alcuna attinenza con l'assunzione della fideiussione, se solo si considera che i contratti di locazione, per cui doveva essere prestata la garanzia, sono stati entrambi sottoscritti a distanza di oltre due anni in data 28.6.2017.
A ciò si aggiunga che le controparti collegano funzionalmente la fideiussione
, mai emessa dalla ad entrambi i contratti di locazione CP_2
pag. 6/12 sottoscritti in data 28.6.2017, laddove solo uno di essi (e precisamente, come visto, quello avente ad oggetto i due vani ad uso pizzeria) contiene un esplicito riferimento ad una fideiussione da rilasciarsi a carico della parte conduttrice;
sicché risulta evidente come, in relazione al contratto di locazione avente ad oggetto il vano uso deposito, alcuna pretesa potrebbero, comunque, vantare le controparti nei confronti della Pt_1
Non essendo, dunque, mai stata rilasciata alcuna fideiussione da parte di
, la Sentenza merita di essere riformata laddove, per effetto CP_2 dell'errato accoglimento delle domande delle controparti, la deducente è stata condannata a corrispondere a loro favore la somma di € 18.000,00, oltre interessi.
§.2— Omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del concorso di colpa ex art.1227 c.c.
L'appellante si duole che il Tribunale, in violazione dell'art. 112 Pt_1
c.p.c., ha omesso completamente di pronunciarsi sulla domanda della Pt_1 volta a sentire dichiarare non dovuto il risarcimento per i danni che le controparti avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ovvero diminuirlo secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma 1, c.c.. , con la conseguenza che qualora il Tribunale si fosse, invece, doverosamente espresso e avesse accolto tale domanda, non avrebbe condannato la al pagamento della somma di € 18.000,00 o Pt_1 la avrebbe, quanto meno, condannata al risarcimento di una somma inferiore.
Deduce inoltre che sulla scorta, infatti, di quanto previsto nell'art. 19 del contratto di locazione avente ad oggetto i due vani ad uso pizzeria (e depositato da controparte sub doc. 2), la mancata produzione della fideiussione entro la data di sottoscrizione del contratto di locazione avrebbe dovuto determinare la risoluzione di diritto dello stesso.
La Corte così ragiona.
pag. 7/12 In via preliminare va esaminata l'eccezione di tardività dell'appello formulato dal deposito della motivazione e non dalla lettura del dispositivo.
La Corte ritiene di riportarsi all'orientamento conforme della Cassazione ,
Ordinanza n.29171 del 04.11.2025, che dispone che quando la legge prevede una pubblicazione contestuale di dispositivo e motivazione per far decorrere un termine, e questa contestualità viene a mancare a causa di un deposito tardivo della motivazione, è necessario un atto formale, la comunicazione della cancelleria, per assicurare che le parti abbiano piena e certa conoscenza della sentenza e possano esercitare il loro diritto di impugnazione.
L'appello deve ritenersi tempestivo per essere stato depositato il
20.10.2021, entro termine lungo ex 327 c.p.c. , rispetto alla comunicazione della cancelleria dell'avvenuto deposito della sentenza del 21.03.2021 scadenza 22.10.2021.
In fatto la ha eccepito e dedotto l'inesistenza ed in subordine la Pt_1 nullità della fideiussione bancaria sul rilievo che il documento di cui all'allegato era composto di due distinti documenti: il primo una comunicazione, datata 26.6.2017, con cui la rendeva nota alla CP_2 la concessione di un affidamento per 'credito di firma' pari Parte_12 all'importo di Euro 18.000,0 da utilizzare per una 'fidejussione a garanzia di contratto di affitto;
tale comunicazione portava la sottoscrizione del rappresentante della filiale della banca Filiale 284 di Roma e “ per CP_2 conferma ed accettazione del cliente” “ . Parte_13
Il secondo documento, senza data e sottoscrizione, richiamava su carta intestata della una fideiussione che indicava quali beneficiari CP_2 gli attuali appellati, riferendosi al contratto di locazione per anni sei , per il canone di locazione di € 3.000,00 ,dagli stessi sottoscritto con Parte_12
a titolo di deposito cauzionale per sei mesi per l'importo di € 18.000,00.
L' sostiene che trattandosi di una bozza il contratto di CP_2 fideiussione non si sarebbe mai realizzato.
La Corte ritiene di riportarsi all'orientamento della Cassazione, sentenza n.6517 del 20.03.2014 , che attesta : “ In tema di locazioni ad uso non pag. 8/12 abitativo, la facoltà, attribuita contrattualmente al conduttore, di sostituire il deposito cauzionale, dovuto ai sensi degli artt. 11 e 41 della legge 27 luglio
1978, n.392, con una fideiussione bancaria a prima richiesta determina l'inapplicabilità dell'art. 1956 cod. civ., che presuppone il carattere futuro dell'obbligazione garantita, avendo tale fideiussione, da qualificarsi, peraltro, come cauzione o polizza fideiussoria, funzione di garanzia di un obbligo immediato, certo, liquido ed esigibile e natura di equivalente del denaro contante”.
In tal senso la Cassazione a SS.UU. n.3947/2010 : “ La cd. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perché stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall'appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale); inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione
(promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente”.
Trattandosi di polizza fidussioria la normativa bancaria richiamata dall'appellante non è applicabile in quanto la banca, in questo caso, agisce come Ente Assicuratore, e dunque si applica la disciplina generale relativa all'istituto che prescrive la libertà della forma;
in tal senso la Cassazione,
Ordinanza n. 34239/24 : “ L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni” , conformi
Cass. n. 3628/016 e 8922/1998.
pag. 9/12 Inoltre la Cassazione, sentenza n.13539/2014, ha precisato che la fideiussione è un contratto unilaterale a forma libera che può essere concluso anche verbalmente è la cui validità non e quindi condizionata dal requisito della forma scritta;
inoltre la Cassazione, sentenza n. 3628/2016, ha disposto: “ L'art.1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, s'interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni”.
Deve ritenersi che nella fattispecie in esame, come ritenuto dal Tribunale, il contratto di fideiussione sia dimostrato per tabulas dalla comunicazione del 07.06.2017 in cui è stata riconosciuta un'apertura di credito di €
18.000,00, relativo al contratto di locazione per l'immobile adibito a ristorante, per il canone di € 3.000,00 della al cliente che ha firmato Pt_1 per accettazione. Tale concessione di apertura di credito era peraltro garantita da una fideiussione di € 27.000,00 a firma di . Parte_15
Lo stesso documento integrativo, allegato alla comunicazione, indica che per il contratto di locazione con la per l'immobile di via Torimpietra Parte_12
2849/g in Fiumicino, della durata di anni sei (sino al 30.6.2023) vi era la costituzione di un deposito cauzionale di € 18.000,00, tramite garanzia fideiussoria, pari a sei mensilità del pagamento dei canoni di locazione, spese ed oneri accessori, nonché obbligazioni tutte comunque derivanti dal rispetto delle norme contrattuali e delle leggi vigenti, .
Essendo pacifico, dagli atti acquisiti e non contestati, che la parte conduttrice si era resa inadempiente del mancato pagamento di canoni per
€ 18.000,00 (da marzo a luglio 2019) per cui è stata emessa la convalida di sfratto, va applicata la richiesta garanzia a copertura della morosità.
Il motivo d'appello va disatteso.
Va invece accolto il secondo motivo d'appello perché, come esposto, il contratto con la per cui è stata applicata la garanzia fideiussoria Parte_12
è solamente il primo, quello di via Torrimpietra 2849/g, adibito ad attività di pag. 10/12 ristorazione per il canone di € 3.000,00 e non il secondo contratto per l'immobile adiacente, ad uso magazzino per il canone di € 600,00 mensili. non incluso come detto nella garanzia, anch'esso coperto dalla morosità da marzo a luglio 2019 per € 3.000,00 per cui è stata emessa la convalida di sfratto , pertanto la garanzia richiesta deve ridursi ad € 15.000,00 con modifica in tal senso della gravata sentenza.
La Corte pertanto in parziale accoglimento dell'appello , così come formulato, riduce la condanna al pagamento della Controparte_2 attuale , a € 15.000,00, in sostituzione del maggior Parte_1 importo liquidato dal Tribunale in primo grado di € 18.000,00, oltre interessi dal deposito della sentenza di primo grado;
disponendo la restituzione da parte degli attuali appellanti a favore della Parte_1 del maggior importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo
[...] grado;
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso il parziale accoglimento dell'appello formulato dalla Parte_1
in virtù della acquisizione della maggiormente
[...] Controparte_2 soccombente in quanto sempre tenuta al pagamento, la Corte compensa per un terzo le spese di lite per entrambi i gradi e pone i residui 2/3 a carico della Parte_1
Le spese di questo grado sono liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa in € 23.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, per l'intero in €.4.888,00, oltre € 250,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta,
C.P.A.; mentre quelle di primo grado, come liquidate dal Tribunale, per l'intero in €. 3.215,00 oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
pag. 11/12 , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_4
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5125/2021, così
[...] provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso d'appello ed in parziale modifica del capo 1 del dispositivo della gravata sentenza riduce la condanna al pagamento della attuale , Controparte_2 Parte_1
a € 15.000,00, in sostituzione del maggior importo liquidato in primo grado di € 18.000,00, oltre interessi dal deposito della sentenza di primo grado;
dispone la restituzione da parte degli attuali appellati a favore della del maggior importo corrisposto in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado;
2) Compensa per un terzo le spese di lite per entrambi i gradi.
3) Per l'effetto condanna la parte appellante al pagamento solidale, in favore delle parti appellate, dei 2/3 delle spese del doppio grado.
Quelle del presente grado del giudizio, vanno liquidate per l'intero in
€.4.888,00, oltre € 250,00 per spese ed il 15% per spese generali,
IVA se dovuta, C.P.A.; mentre quelle di primo grado vanno liquidate per l'intero in €. 3.215,00 oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
12/11/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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