Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 130
CS
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Elusione del giudicato

    La censura è stata dichiarata inammissibile dal TAR in quanto avrebbe dovuto essere proposta con ricorso di ottemperanza. La Corte d'Appello conferma la statuizione del TAR, ritenendo che la natura dei vizi dedotti sia riconducibile a quelle prospettabili dinanzi al giudice dell'ottemperanza. Inoltre, la parte appellante non ha censurato il passaggio motivazionale con cui il TAR ha respinto nel merito la censura, rilevando la mancanza di prova del carattere elusivo del decreto.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    Il TAR ha ritenuto il decreto adeguatamente motivato, in quanto la Regione ha verificato la possibilità di una soluzione concordata, ha comunicato al Policlinico le percentuali di abbattimento, ma non ha ricevuto riscontro. Ha quindi riaperto il procedimento sulla base dei criteri generali. Il decreto impugnato contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, indicando che i dati utilizzati sono definitivi e che le risorse disponibili per l'anno 2002 sono state completamente impegnate. La Corte d'Appello aggiunge che l'interlocuzione procedimentale aveva ad oggetto un tentativo transattivo, diverso dai criteri che hanno ispirato l'adozione del decreto impugnato. La parte appellante non ha indicato specifici elementi istruttori che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare. Il TAR non ha annullato l'originario provvedimento per difetto di motivazione, ma per inadeguatezza istruttoria, e non è stato dimostrato che il nuovo decreto non abbia emendato tale vizio.

  • Inammissibile
    Illegittimità del sistema di abbattimenti tariffari

    Il TAR ha dichiarato l'inammissibilità di questa censura in quanto eccentrica rispetto all'oggetto del giudizio, che concerne unicamente il decreto n. 5270/2019, e non la deliberazione regionale da cui promana il sistema degli abbattimenti. La Corte d'Appello conferma questa statuizione, ritenendo che la parte appellante non abbia attinto la deliberazione succitata.

  • Rigettato
    Mancanza di istruttoria e mancata considerazione delle prestazioni erogate

    Il TAR ha respinto questa censura, ritenendo che il decreto sia basato sui dati provenienti dalle strutture interessate. La Corte d'Appello conferma, aggiungendo che la parte appellante non ha specificato per quale motivo le percentuali di decurtazione sarebbero palesemente arbitrarie.

  • Rigettato
    Omessa indicazione della ragione per cui il contenimento della spesa si è concentrato su specifiche prestazioni

    Questa censura non viene esplicitamente trattata nella parte della sentenza del TAR o del Consiglio di Stato qui analizzata, ma sembra essere implicitamente respinta nel rigetto generale delle censure relative alla motivazione e all'istruttoria.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della decisione amministrativa rispetto alla proposta transattiva

    Il TAR ha respinto questa censura, ritenendo che la proposta transattiva fosse formulata in presenza di determinati presupposti e criteri che sono venuti meno con il naufragio del tentativo di transazione. La Corte d'Appello conferma, aggiungendo che l'esito infruttuoso del percorso transattivo ha restituito all'Amministrazione il potere di determinarsi secondo gli ordinari criteri, e che la Regione ha agito legittimamente senza abdicare ai criteri generali.

  • Rigettato
    Tardività dell'adozione del provvedimento

    Il TAR ha respinto questa censura, osservando che il ritardo nella conclusione del procedimento non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento, salvo che la legge qualifichi il termine come perentorio. Nella specie, non vi è un termine perentorio e la vicenda è complessa. La Corte d'Appello conferma, aggiungendo che il ritardo non genera di per sé illegittimità e che la ricorrente era consapevole della necessità di una riedizione dei provvedimenti, essendo stata coinvolta nelle trattative.

  • Rigettato
    Adozione pretestuosa del provvedimento per condizionare il contenzioso pendente dinanzi al giudice civile

    Questa censura non viene esplicitamente trattata nella parte della sentenza del TAR o del Consiglio di Stato qui analizzata, ma sembra essere implicitamente respinta nel rigetto generale delle censure relative alla motivazione e all'istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 130
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 130
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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