Art. 15. Scioglimento del consiglio dell'ordine 1. Il consiglio dell'ordine puo' essere sciolto se non si e' provveduto alla sua integrazione e se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli. 2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio dell'ordine sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo. 3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del ((Ministro della giustizia)) , sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale. 4. Il commissario nomina, tra gli iscritti all'albo, un segretario e, ove necessario, un comitato di non piu' di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Versione
11 febbraio 1994
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8 maggio 2010
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