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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/12/2024, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1085.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1085/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Orsini n. 34, ed elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Piazza Leandra n. 12, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Guerri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Cerveteri, Via Amedeo Marconi n. 196
Resistente contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.06.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con nel Comune di Oriolo Romano in data 4.12.1999 (atto. n. 3, Parte Controparte_1
I, Serie -, Ufficio 1, Anno 1999), deduceva che dall'unione coniugale nascevano le figlie in Per_1
data 05.07.2020, e in data 05.08.2022. Per_2
Aggiungeva che a causa della sopravvenuta intollerabilità della convivenza i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni omologate in data 12.12.2013 da questo Tribunale, dinanzi al quale comparivano in data 21.11.2013, senza possibilità alcuna di riconciliazione, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale della coppia.
Quanto alle condizioni economiche, la ricorrente chiedeva di confermare a carico del CP_1
l'assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 450,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo vigente presso questo Tribunale.
2. Non si costituiva in giudizio , nonostante la rituale notifica. Controparte_1
3. All'udienza del 28.11.2024 la ricorrente rinunciava all'assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni e e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Per_2 Per_1
matrimonio contratto con il previa dichiarazione della contumacia del resistente. CP_1
Il difensore rinunciava ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione (cfr. allegato alla nota di deposito del 05.08.2024 della ricorrente).
5. La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente, in considerazione del venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
non si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse in relazione alla richiesta della Controparte_1
ricorrente e, anzi, confermando che la comunione materiale e spirituale dei coniugi è irreversibilmente venuta meno. La circostanza che le parti si fossero separate consensualmente avvalora tale conclusione.
Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come
2 modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta, infatti, che dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale per la separazione sino al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti.
Pertanto, dovrà essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e . Parte_1 Controparte_1
6. Alcuna pronuncia potrà essere emessa in ordine all'assegno di mantenimento per e Per_2
perché la ricorrente vi ha rinunciato espressamente all'udienza del 28.11.2024. Peraltro, le Per_1
figlie delle parti non si sono costituite, né sono comparse alla predetta udienza per formulare una richiesta in tal senso.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione dell'oggetto e della natura del giudizio, del rapporto tra le parti, nonché della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a R.G. 1085/2024, vertente tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Oriolo Romano in data 4.12.1999 (atto. n. 3, Parte I, Serie -, Ufficio 1,
[...] Controparte_1
Anno 1999);
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite, per le ragioni indicate in parte motiva.
4) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile di Nepi per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge 898/1970.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli
3 interessati ivi riportati.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 04.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1085/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Orsini n. 34, ed elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Piazza Leandra n. 12, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Guerri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Cerveteri, Via Amedeo Marconi n. 196
Resistente contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.06.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con nel Comune di Oriolo Romano in data 4.12.1999 (atto. n. 3, Parte Controparte_1
I, Serie -, Ufficio 1, Anno 1999), deduceva che dall'unione coniugale nascevano le figlie in Per_1
data 05.07.2020, e in data 05.08.2022. Per_2
Aggiungeva che a causa della sopravvenuta intollerabilità della convivenza i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni omologate in data 12.12.2013 da questo Tribunale, dinanzi al quale comparivano in data 21.11.2013, senza possibilità alcuna di riconciliazione, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale della coppia.
Quanto alle condizioni economiche, la ricorrente chiedeva di confermare a carico del CP_1
l'assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 450,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo vigente presso questo Tribunale.
2. Non si costituiva in giudizio , nonostante la rituale notifica. Controparte_1
3. All'udienza del 28.11.2024 la ricorrente rinunciava all'assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni e e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Per_2 Per_1
matrimonio contratto con il previa dichiarazione della contumacia del resistente. CP_1
Il difensore rinunciava ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione (cfr. allegato alla nota di deposito del 05.08.2024 della ricorrente).
5. La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente, in considerazione del venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
non si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse in relazione alla richiesta della Controparte_1
ricorrente e, anzi, confermando che la comunione materiale e spirituale dei coniugi è irreversibilmente venuta meno. La circostanza che le parti si fossero separate consensualmente avvalora tale conclusione.
Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come
2 modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta, infatti, che dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale per la separazione sino al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti.
Pertanto, dovrà essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e . Parte_1 Controparte_1
6. Alcuna pronuncia potrà essere emessa in ordine all'assegno di mantenimento per e Per_2
perché la ricorrente vi ha rinunciato espressamente all'udienza del 28.11.2024. Peraltro, le Per_1
figlie delle parti non si sono costituite, né sono comparse alla predetta udienza per formulare una richiesta in tal senso.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione dell'oggetto e della natura del giudizio, del rapporto tra le parti, nonché della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a R.G. 1085/2024, vertente tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Oriolo Romano in data 4.12.1999 (atto. n. 3, Parte I, Serie -, Ufficio 1,
[...] Controparte_1
Anno 1999);
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite, per le ragioni indicate in parte motiva.
4) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile di Nepi per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge 898/1970.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli
3 interessati ivi riportati.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 04.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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