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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Alessandra Arceri Presidente Manuela Cortelloni Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1624/2024, promossa in grado d'appello da (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicola Corbo ed elettivamente domiciliato in via digitale presso il suo indirizzo PEC ( ), giusta procura alle liti in calce Email_1 all'atto di citazione;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) – in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del Consigliere di Amministrazione, CP_2 P.IVA_2
- rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati ed CP_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura alle liti in calce al ricorso monitorio;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettate le eccezioni e difese spiegate da anche nella corrente sede di gravame, in accoglimento della impugnazione CP_1 proposta ed in conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa nel giudizio RG 39993/2021, n. 3811/2024, dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo n. 12173/2021, emesso in data 26 giugno 2021, di pagamento di € 51.354,04 ed in specie: 1) in via principale, rigettare integralmente la domanda di a) per difetto di CP_1 legittimazione attiva;
b) per inefficacia della cessione di credito in quanto attuata in violazione dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto valevoli inter partes;
c) per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; d) per carenza di prova circa la decadenza dal beneficio del termine a carico del e) per carenza di prova Parte_1 circa la sorte capitale maturata e la data di sua determinazione da parte del creditore apparente;
2) in via subordinata, accoglierla per quanto di ragione dichiarando comunque non dovuta alcuna somma a titolo di interessi moratori;
3) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto conferma la sentenza n. 3811/2024 del Tribunale di Milano. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_2 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (di seguito, anche “ ) otteneva dal Tribunale di Milano un Controparte_1 CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento della somma di Parte_1
Euro 51.354,04, oltre interessi e spese. Tale importo corrispondeva alla somma del debito per capitale (pari a Euro 26.245,92) e del debito per interessi moratori calcolati al tasso convenzionale (pari a Euro 25.108,12), derivanti da un contratto di finanziamento stipulato il 10.10.2012 da con Consum.it S.p.A. (di seguito, anche “Consum.it”), la quale era Parte_1 stata poi fusa per incorporazione in (di Controparte_4 Contr seguito, in breve, anche ), che, a sua volta, aveva trasferito la titolarità del credito a in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco, ai sensi CP_1 dell'art. 58 TUB.
2. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ed eccepiva: Parte_1
- il difetto di legittimazione sostanziale di perché non gli era stata data CP_1 Contr comunicazione né della fusione per incorporazione di Consum.it in né della cessione in blocco effettuata da quest'ultima a favore di in violazione CP_1 dell'art. 11 del contratto di finanziamento, ai sensi del quale la cessione del credito avrebbe dovuto essere comunicata per iscritto al soggetto finanziato;
- l'erronea determinazione dell'ammontare del credito in linea capitale, perché nella comunicazione della decadenza dal beneficio del termine era stata indicata la somma di Euro 26.245,92, ma non erano state chiarite le modalità di quantificazione di tale importo, considerato, peraltro, che dall'estratto conto e dalla lista movimenti risultava la diversa e minore somma di Euro 23.058,40;
pag. 2/8 - l'addebito illegittimo degli interessi di mora, che erano maturati a causa di comportamenti scorretti e contrari a buona fede, posti in essere dalla creditrice in violazione dell'art. 11 del contratto di finanziamento.
3. Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_1 infondata.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3811 del 5.4.2024, ritenendo fondata esclusivamente la seconda eccezione sollevata dall'opponente, revocava il decreto ingiuntivo e condannava a pagare a l'importo di Euro Parte_1 CP_1
23.058,40, oltre interessi e spese di lite. Quanto al difetto di titolarità della posizione attiva in capo a il Tribunale CP_1 osservava che: Contr
- la fusione per incorporazione di Consum.it in non aveva determinato alcuna violazione dell'art. 11 del contratto di finanziamento, che prevedeva un obbligo di comunicazione solo in caso di cessione del credito, mentre la fusione per incorporazione costituiva una vicenda evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico;
Contr
- rispetto alla successiva cessione del credito effettuata da in favore di CP_1 quest'ultima aveva correttamente dimostrato la propria legittimazione sostanziale, producendo, sin dal ricorso monitorio, il contratto di cessione, l'estratto dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione della cessione al debitore. Riguardo all'erronea quantificazione del credito in linea capitale, il Tribunale rideterminava l'importo dovuto in Euro 23.058,40, quale somma risultante dal saldaconto ex art. 50 TUB. Infine, per quanto concerne gli interessi di mora, il giudice di primo grado stabiliva che questi dovessero essere calcolati al tasso convenzionale del 15,96%, come previsto dall'art.
3.1 del contratto, con decorrenza dal 31.3.2015, data in cui Consum.it aveva comunicato al debitore la decadenza dal beneficio del termine.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i Parte_1 seguenti motivi di gravame: I) “quantificazione della sorte capitale”; II) “legittimazione al credito”; III) “non debenza degli interessi moratori”.
6. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la CP_1 condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.
7. All'udienza del 20 novembre 2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. All'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pag. 3/8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la determinazione del debito per sorte capitale effettuata dal Tribunale, evidenziando di avere contestato specificamente l'entità della somma risultante dal saldaconto, mentre la cessionaria non aveva spiegato le modalità di quantificazione della stessa. In particolare, secondo l'appellante, non era chiaro se tale somma fosse stata considerata già comprensiva di interessi, se vi fosse stato anatocismo e se fossero state contabilizzate delle rimesse e di quale importo.
L'appellata ha resistito al motivo, deducendo che il quantum debeatur era stato determinato sulla base dell'estratto conto e del partitario, prodotti sin dalla fase monitoria.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di ritenere legittimata all'esercizio del diritto azionato, deducendo CP_1 che:
nel cedere il credito a aveva violato l'art. 11 del contratto, perché CP_5 CP_1
l'obbligo di comunicazione – ivi previsto - riguardava qualsiasi atto di trasferimento della titolarità del diritto, inclusa la cessione in blocco, in deroga all'art. 58 TUB;
- la comunicazione del 21.9.2016, presa in considerazione dal Tribunale, era irrilevante, perché era stata inviata da gravando invece l'obbligo di CP_1 Contr comunicazione su e, in ogni caso, tale comunicazione era stata trasmessa solo ex post e non ex ante, come richiesto dall'art. 11 del contratto;
- la predetta comunicazione, peraltro, non gli era mai stata recapitata, perché era stata trasmessa tramite l'operatore Centro Servizi Citypost, di cui non risultavano gli estremi dell'autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e non si era perfezionata la procedura di recapito della raccomandata A/R, non essendovi traccia, nella documentazione prodotta, dell'avviso lasciato al destinatario in caso di assenza di quest'ultimo, con indicazione del luogo di ritiro.
in replica al motivo, ha dedotto che, trattandosi di una cessione di crediti in CP_1 blocco, la comunicazione al debitore è effettuata mediante pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, che deroga all'art. 1264 c.c. e che nelle cessioni di crediti in blocco è comunque ammessa la notifica della cessione al debitore anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel caso di specie, l'invio e la ricezione della raccomandata contenente la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine erano debitamente provati, alla luce della documentazione versata in atti.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto dovuti gli interessi di mora, osservando che l'art. 3 del contratto di finanziamento, distinguendo tra mero ritardo e decadenza dal beneficio del termine, stabiliva la debenza degli interessi moratori solo nel primo caso, mentre nel secondo il debitore avrebbe dovuto corrispondere esclusivamente una pag. 4/8 penale, pari all'8% del debito residuo e comunque non superiore a Euro 258,23. Nel caso di specie, secondo la prospettazione dell'appellante, essendo intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, avrebbe potuto chiedere, oltre CP_1 all'importo in linea capitale, solo la penale, nella misura massima di Euro 258,23, ma non aveva formulato alcuna domanda al riguardo. Tale circostanza, peraltro, era nota a Consum.it, che, nel comunicare la decadenza dal beneficio del termine, aveva formulato espressa riserva di richiedere anche il pagamento della penale, riconoscendo che il debitore restasse obbligato, oltre al pagamento del debito residuo in linea capitale, al risarcimento del danno nella misura dell'8%.
L'appellata ha contestato l'ammissibilità dell'eccezione di non debenza degli interessi di mora sollevata dall'opponente, in quanto formulata per la prima volta nel giudizio di secondo grado. Ha dedotto altresì l'infondatezza del motivo, evidenziando che gli interessi moratori erano stati liquidati sulla base dell'art.
3.1 del contratto di finanziamento, il quale stabiliva un tasso del 15,96%, a decorrere dall'invio della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. Ha evidenziato, inoltre, che la penale dell'8% sull'importo residuo dovuto in linea capitale non si sostituiva agli interessi di mora, ma era dovuta in aggiunta ad essi.
4. Ritiene la Corte di esaminare con priorità logico-giuridica il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la contestazione della titolarità della posizione attiva dedotta in giudizio. Preliminarmente, è opportuno chiarire come, nel caso di specie, non siano in contestazione né l'operazione di cessione in blocco quale vicenda traslativa del credito né l'inclusione dello specifico credito azionato tra quelli ceduti, ma esclusivamente l'opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto. Assume infatti l'appellante che il contratto originario di finanziamento, in deroga alla previsione dell'art. 58 TUB, imponesse la notifica al debitore ceduto anche in caso di cessione di crediti in blocco e che la comunicazione fosse intervenuta solo tardivamente e comunque con atto inidoneo a produrre i relativi effetti, determinando così la carenza di legittimazione di alla riscossione del credito. CP_1
L'art. 11 del contratto di finanziamento stipulato da con Consum.it Parte_1
(doc. 5, fasc. monitorio), rubricato “Cessione del credito”, stabiliva che “La Società potrà cedere il credito derivante dal presente contratto, con relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge (…)”. Già all'esito di una interpretazione letterale della clausola non può ritenersi che con essa si fosse voluto introdurre una deroga all'art. 58 TUB: tale disposizione, infatti, non viene neppure menzionata, nonostante l'ormai ampia diffusione raggiunta nella prassi bancaria dalle operazioni ivi contemplate. Piuttosto, la clausola sembra introdurre una disciplina meramente ricognitiva della previsione dell'art. 1264 c.c., lasciando ferma l'operatività della disciplina speciale prevista dal TUB, ove applicabile.
pag. 5/8 In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che l'art. 11 del contratto di finanziamento introducesse una deroga all'art. 58 TUB e che tale previsione fosse valida, ciò non inciderebbe sulla legittimazione sostanziale della cessionaria. Secondo consolidata giurisprudenza, le formalità previste dalla legge ai fini dell'opponibilità della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto non incidono sulla produzione dell'effetto traslativo – legato esclusivamente al contratto di cessione, che è e resta un negozio consensuale bilaterale (art. 1376 c.c.) – ma servono soltanto ad impedire l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal ceduto in favore del cedente (v. Cass. Civ., n. 3184/2016; Cass. Civ., n. 9195/1995 e Cass. Civ., n. 7013/1988). Di conseguenza, anche in assenza di tali formalità o a fronte della loro irregolare esecuzione, il cessionario, quale titolare del diritto, è comunque legittimato a pretenderne l'adempimento dal debitore ceduto, che non potrà sollevare alcuna eccezione di inopponibilità o di inesigibilità del diritto. Da ultimo, la Corte evidenzia che, nel caso di specie, il trasferimento della titolarità del credito è stato comunicato dalla cessionaria al debitore ceduto con atto del 21 settembre 2016 (doc. 8, fasc. monitorio): la comunicazione è stata quindi effettuata ben prima dell'iniziativa monitoria, essendo stato il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell'aprile 2021. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il primo motivo di appello è infondato e dev'essere dunque rigettato.
5. Altrettanto infondato è il primo motivo d'appello, relativo alla corretta determinazione dell'ammontare del debito per capitale. L'appellante sostiene che a fronte della specifica contestazione formulata CP_1 dallo stesso appellante, non abbia offerto prova delle modalità di quantificazione del debito. La censura non coglie nel segno, alla luce delle considerazioni che seguono. È noto, infatti, che il creditore che agisce per la condanna all'esatto adempimento della prestazione oggetto di un'obbligazione derivante da contratto deve provare solo il titolo, quale fonte del proprio diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale incombe, invece, l'onere di provare di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per una causa sopravvenuta a lui non imputabile (su tutte, Cass. Civ., Sez. Un. n. 13533/2001). Ebbene, nel caso di specie, ha prodotto il contratto di finanziamento da cui CP_1 origina il credito azionato (doc. 5, fasc. monitorio) e ha allegato l'importo del debito residuo, producendo anche il saldaconto (doc. 6, fasc. monitorio). Il debitore, invece, essendosi limitato a contestare la somma risultante dal saldaconto, non ha dedotto alcun fatto diretto a dimostrare l'inesistenza o l'estinzione del debito ovvero la riduzione del relativo ammontare. Del resto, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 27.8.2020, n. 17889; Cass. Civ., n. 8399/2009). pag. 6/8 Generiche – e comunque infondate – sono le ulteriori contestazioni mosse dall'appellante. L'importo di Euro 23.058,40 è senz'altro dovuto a titolo di capitale, posto che dal ricorso monitorio si comprende chiaramente la distinzione fra debito principale e debito per interessi. Si legge, infatti, nel ricorso monitorio “Debito alla decadenza in quota capitale Euro 26.245,92”, “Interessi moratori Euro 25.108,12”; “Totale del debito Euro 51.354,04” (cfr. ricorso monitorio, pag. 2). Quanto all'applicazione di interessi anatocistici e alla contabilizzazione delle rimesse, è lo stesso appellante a porre le relative questioni in modo generico e dubitativo, non fornendo alcuna allegazione idonea a consentire una valutazione della fondatezza della contestazione.
6. Passando all'esame del terzo e ultimo motivo di impugnazione, relativo alla non debenza degli interessi moratori, la Corte osserva preliminarmente l'ammissibilità dell'eccezione con esso sollevata dall'appellante: da un lato, non si tratta di un'eccezione in senso stretto (art. 345, co. 2 c.p.c.), non essendo espressamente qualificata come tale dalla legge né corrispondendo la stessa alla titolarità di un potere di azione costitutiva (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 11377/2015 e Cass. Civ., n. 34053/2023); dall'altro, l'eccezione sollevata si fonda su fatti risultanti dalle prove già ritualmente acquisite al processo (Cass. Civ., Sez. Un. n. 10531/2013, Cass. Civ., n. 8525/2020 e Cass. Civ., n. 16102/2024), essendo fondata sul contratto di finanziamento, già prodotto in fase monitoria. Ciò posto, questa Corte reputa l'eccezione infondata nel merito. L'art. 9 del contratto di finanziamento stabilisce che, in caso di decadenza dal beneficio del termine, “il Cliente dovrà rimborsare (…) il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate (…) e una penale in misura fino all'8% dell'importo dovuto, con un minimo di euro 77,47 ed un massimo di Euro 258,23”. Dal chiaro tenore letterale della clausola si evince che, in caso di decadenza dal beneficio del termine, la penale è dovuta in aggiunta agli interessi di mora maturati sulle rate insolute e non già in sostituzione degli stessi. Ne consegue che anche il terzo motivo d'appello dev'essere rigettato.
7. Le spese di lite per il giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e devono quindi essere poste interamente a carico dell'appellante. Esse sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle ivi allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 26.001,00 - Euro 52.000,00) – determinato in base alla somma tra debito per capitale e debito per interessi (art. 10, comma 2 c.p.c.), considerando esclusivamente gli interessi già maturati e scaduti anteriormente al momento della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ, Sez. Un. n. 1441/1998), nel caso di specie da individuarsi nel deposito del ricorso monitorio (cfr.
pag. 7/8 Cass. Civ., Sez. Un., n. 20596/2007) – dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa in concreto prestata. Infine, va dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante dei Parte_1 presupposti per il versamento di un ulteriore importo, pari all'importo del contributo unificato già corrisposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3811/2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a pagare in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio di secondo grado, che si liquidano in Euro 6.946,00 per compensi (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro
3.470,00 per la fase decisoria), oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo, pari Parte_1 all'importo del contributo unificato già corrisposto a norma dell'art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Alessandra Arceri
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Francesco Gennaro Pezone.
pag. 8/8
Alessandra Arceri Presidente Manuela Cortelloni Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1624/2024, promossa in grado d'appello da (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicola Corbo ed elettivamente domiciliato in via digitale presso il suo indirizzo PEC ( ), giusta procura alle liti in calce Email_1 all'atto di citazione;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) – in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del Consigliere di Amministrazione, CP_2 P.IVA_2
- rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati ed CP_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura alle liti in calce al ricorso monitorio;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettate le eccezioni e difese spiegate da anche nella corrente sede di gravame, in accoglimento della impugnazione CP_1 proposta ed in conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa nel giudizio RG 39993/2021, n. 3811/2024, dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo n. 12173/2021, emesso in data 26 giugno 2021, di pagamento di € 51.354,04 ed in specie: 1) in via principale, rigettare integralmente la domanda di a) per difetto di CP_1 legittimazione attiva;
b) per inefficacia della cessione di credito in quanto attuata in violazione dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto valevoli inter partes;
c) per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; d) per carenza di prova circa la decadenza dal beneficio del termine a carico del e) per carenza di prova Parte_1 circa la sorte capitale maturata e la data di sua determinazione da parte del creditore apparente;
2) in via subordinata, accoglierla per quanto di ragione dichiarando comunque non dovuta alcuna somma a titolo di interessi moratori;
3) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto conferma la sentenza n. 3811/2024 del Tribunale di Milano. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_2 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (di seguito, anche “ ) otteneva dal Tribunale di Milano un Controparte_1 CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento della somma di Parte_1
Euro 51.354,04, oltre interessi e spese. Tale importo corrispondeva alla somma del debito per capitale (pari a Euro 26.245,92) e del debito per interessi moratori calcolati al tasso convenzionale (pari a Euro 25.108,12), derivanti da un contratto di finanziamento stipulato il 10.10.2012 da con Consum.it S.p.A. (di seguito, anche “Consum.it”), la quale era Parte_1 stata poi fusa per incorporazione in (di Controparte_4 Contr seguito, in breve, anche ), che, a sua volta, aveva trasferito la titolarità del credito a in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco, ai sensi CP_1 dell'art. 58 TUB.
2. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ed eccepiva: Parte_1
- il difetto di legittimazione sostanziale di perché non gli era stata data CP_1 Contr comunicazione né della fusione per incorporazione di Consum.it in né della cessione in blocco effettuata da quest'ultima a favore di in violazione CP_1 dell'art. 11 del contratto di finanziamento, ai sensi del quale la cessione del credito avrebbe dovuto essere comunicata per iscritto al soggetto finanziato;
- l'erronea determinazione dell'ammontare del credito in linea capitale, perché nella comunicazione della decadenza dal beneficio del termine era stata indicata la somma di Euro 26.245,92, ma non erano state chiarite le modalità di quantificazione di tale importo, considerato, peraltro, che dall'estratto conto e dalla lista movimenti risultava la diversa e minore somma di Euro 23.058,40;
pag. 2/8 - l'addebito illegittimo degli interessi di mora, che erano maturati a causa di comportamenti scorretti e contrari a buona fede, posti in essere dalla creditrice in violazione dell'art. 11 del contratto di finanziamento.
3. Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_1 infondata.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3811 del 5.4.2024, ritenendo fondata esclusivamente la seconda eccezione sollevata dall'opponente, revocava il decreto ingiuntivo e condannava a pagare a l'importo di Euro Parte_1 CP_1
23.058,40, oltre interessi e spese di lite. Quanto al difetto di titolarità della posizione attiva in capo a il Tribunale CP_1 osservava che: Contr
- la fusione per incorporazione di Consum.it in non aveva determinato alcuna violazione dell'art. 11 del contratto di finanziamento, che prevedeva un obbligo di comunicazione solo in caso di cessione del credito, mentre la fusione per incorporazione costituiva una vicenda evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico;
Contr
- rispetto alla successiva cessione del credito effettuata da in favore di CP_1 quest'ultima aveva correttamente dimostrato la propria legittimazione sostanziale, producendo, sin dal ricorso monitorio, il contratto di cessione, l'estratto dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione della cessione al debitore. Riguardo all'erronea quantificazione del credito in linea capitale, il Tribunale rideterminava l'importo dovuto in Euro 23.058,40, quale somma risultante dal saldaconto ex art. 50 TUB. Infine, per quanto concerne gli interessi di mora, il giudice di primo grado stabiliva che questi dovessero essere calcolati al tasso convenzionale del 15,96%, come previsto dall'art.
3.1 del contratto, con decorrenza dal 31.3.2015, data in cui Consum.it aveva comunicato al debitore la decadenza dal beneficio del termine.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i Parte_1 seguenti motivi di gravame: I) “quantificazione della sorte capitale”; II) “legittimazione al credito”; III) “non debenza degli interessi moratori”.
6. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la CP_1 condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.
7. All'udienza del 20 novembre 2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. All'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pag. 3/8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la determinazione del debito per sorte capitale effettuata dal Tribunale, evidenziando di avere contestato specificamente l'entità della somma risultante dal saldaconto, mentre la cessionaria non aveva spiegato le modalità di quantificazione della stessa. In particolare, secondo l'appellante, non era chiaro se tale somma fosse stata considerata già comprensiva di interessi, se vi fosse stato anatocismo e se fossero state contabilizzate delle rimesse e di quale importo.
L'appellata ha resistito al motivo, deducendo che il quantum debeatur era stato determinato sulla base dell'estratto conto e del partitario, prodotti sin dalla fase monitoria.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di ritenere legittimata all'esercizio del diritto azionato, deducendo CP_1 che:
nel cedere il credito a aveva violato l'art. 11 del contratto, perché CP_5 CP_1
l'obbligo di comunicazione – ivi previsto - riguardava qualsiasi atto di trasferimento della titolarità del diritto, inclusa la cessione in blocco, in deroga all'art. 58 TUB;
- la comunicazione del 21.9.2016, presa in considerazione dal Tribunale, era irrilevante, perché era stata inviata da gravando invece l'obbligo di CP_1 Contr comunicazione su e, in ogni caso, tale comunicazione era stata trasmessa solo ex post e non ex ante, come richiesto dall'art. 11 del contratto;
- la predetta comunicazione, peraltro, non gli era mai stata recapitata, perché era stata trasmessa tramite l'operatore Centro Servizi Citypost, di cui non risultavano gli estremi dell'autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e non si era perfezionata la procedura di recapito della raccomandata A/R, non essendovi traccia, nella documentazione prodotta, dell'avviso lasciato al destinatario in caso di assenza di quest'ultimo, con indicazione del luogo di ritiro.
in replica al motivo, ha dedotto che, trattandosi di una cessione di crediti in CP_1 blocco, la comunicazione al debitore è effettuata mediante pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, che deroga all'art. 1264 c.c. e che nelle cessioni di crediti in blocco è comunque ammessa la notifica della cessione al debitore anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel caso di specie, l'invio e la ricezione della raccomandata contenente la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine erano debitamente provati, alla luce della documentazione versata in atti.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto dovuti gli interessi di mora, osservando che l'art. 3 del contratto di finanziamento, distinguendo tra mero ritardo e decadenza dal beneficio del termine, stabiliva la debenza degli interessi moratori solo nel primo caso, mentre nel secondo il debitore avrebbe dovuto corrispondere esclusivamente una pag. 4/8 penale, pari all'8% del debito residuo e comunque non superiore a Euro 258,23. Nel caso di specie, secondo la prospettazione dell'appellante, essendo intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, avrebbe potuto chiedere, oltre CP_1 all'importo in linea capitale, solo la penale, nella misura massima di Euro 258,23, ma non aveva formulato alcuna domanda al riguardo. Tale circostanza, peraltro, era nota a Consum.it, che, nel comunicare la decadenza dal beneficio del termine, aveva formulato espressa riserva di richiedere anche il pagamento della penale, riconoscendo che il debitore restasse obbligato, oltre al pagamento del debito residuo in linea capitale, al risarcimento del danno nella misura dell'8%.
L'appellata ha contestato l'ammissibilità dell'eccezione di non debenza degli interessi di mora sollevata dall'opponente, in quanto formulata per la prima volta nel giudizio di secondo grado. Ha dedotto altresì l'infondatezza del motivo, evidenziando che gli interessi moratori erano stati liquidati sulla base dell'art.
3.1 del contratto di finanziamento, il quale stabiliva un tasso del 15,96%, a decorrere dall'invio della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. Ha evidenziato, inoltre, che la penale dell'8% sull'importo residuo dovuto in linea capitale non si sostituiva agli interessi di mora, ma era dovuta in aggiunta ad essi.
4. Ritiene la Corte di esaminare con priorità logico-giuridica il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la contestazione della titolarità della posizione attiva dedotta in giudizio. Preliminarmente, è opportuno chiarire come, nel caso di specie, non siano in contestazione né l'operazione di cessione in blocco quale vicenda traslativa del credito né l'inclusione dello specifico credito azionato tra quelli ceduti, ma esclusivamente l'opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto. Assume infatti l'appellante che il contratto originario di finanziamento, in deroga alla previsione dell'art. 58 TUB, imponesse la notifica al debitore ceduto anche in caso di cessione di crediti in blocco e che la comunicazione fosse intervenuta solo tardivamente e comunque con atto inidoneo a produrre i relativi effetti, determinando così la carenza di legittimazione di alla riscossione del credito. CP_1
L'art. 11 del contratto di finanziamento stipulato da con Consum.it Parte_1
(doc. 5, fasc. monitorio), rubricato “Cessione del credito”, stabiliva che “La Società potrà cedere il credito derivante dal presente contratto, con relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge (…)”. Già all'esito di una interpretazione letterale della clausola non può ritenersi che con essa si fosse voluto introdurre una deroga all'art. 58 TUB: tale disposizione, infatti, non viene neppure menzionata, nonostante l'ormai ampia diffusione raggiunta nella prassi bancaria dalle operazioni ivi contemplate. Piuttosto, la clausola sembra introdurre una disciplina meramente ricognitiva della previsione dell'art. 1264 c.c., lasciando ferma l'operatività della disciplina speciale prevista dal TUB, ove applicabile.
pag. 5/8 In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che l'art. 11 del contratto di finanziamento introducesse una deroga all'art. 58 TUB e che tale previsione fosse valida, ciò non inciderebbe sulla legittimazione sostanziale della cessionaria. Secondo consolidata giurisprudenza, le formalità previste dalla legge ai fini dell'opponibilità della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto non incidono sulla produzione dell'effetto traslativo – legato esclusivamente al contratto di cessione, che è e resta un negozio consensuale bilaterale (art. 1376 c.c.) – ma servono soltanto ad impedire l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal ceduto in favore del cedente (v. Cass. Civ., n. 3184/2016; Cass. Civ., n. 9195/1995 e Cass. Civ., n. 7013/1988). Di conseguenza, anche in assenza di tali formalità o a fronte della loro irregolare esecuzione, il cessionario, quale titolare del diritto, è comunque legittimato a pretenderne l'adempimento dal debitore ceduto, che non potrà sollevare alcuna eccezione di inopponibilità o di inesigibilità del diritto. Da ultimo, la Corte evidenzia che, nel caso di specie, il trasferimento della titolarità del credito è stato comunicato dalla cessionaria al debitore ceduto con atto del 21 settembre 2016 (doc. 8, fasc. monitorio): la comunicazione è stata quindi effettuata ben prima dell'iniziativa monitoria, essendo stato il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell'aprile 2021. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il primo motivo di appello è infondato e dev'essere dunque rigettato.
5. Altrettanto infondato è il primo motivo d'appello, relativo alla corretta determinazione dell'ammontare del debito per capitale. L'appellante sostiene che a fronte della specifica contestazione formulata CP_1 dallo stesso appellante, non abbia offerto prova delle modalità di quantificazione del debito. La censura non coglie nel segno, alla luce delle considerazioni che seguono. È noto, infatti, che il creditore che agisce per la condanna all'esatto adempimento della prestazione oggetto di un'obbligazione derivante da contratto deve provare solo il titolo, quale fonte del proprio diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale incombe, invece, l'onere di provare di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per una causa sopravvenuta a lui non imputabile (su tutte, Cass. Civ., Sez. Un. n. 13533/2001). Ebbene, nel caso di specie, ha prodotto il contratto di finanziamento da cui CP_1 origina il credito azionato (doc. 5, fasc. monitorio) e ha allegato l'importo del debito residuo, producendo anche il saldaconto (doc. 6, fasc. monitorio). Il debitore, invece, essendosi limitato a contestare la somma risultante dal saldaconto, non ha dedotto alcun fatto diretto a dimostrare l'inesistenza o l'estinzione del debito ovvero la riduzione del relativo ammontare. Del resto, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 27.8.2020, n. 17889; Cass. Civ., n. 8399/2009). pag. 6/8 Generiche – e comunque infondate – sono le ulteriori contestazioni mosse dall'appellante. L'importo di Euro 23.058,40 è senz'altro dovuto a titolo di capitale, posto che dal ricorso monitorio si comprende chiaramente la distinzione fra debito principale e debito per interessi. Si legge, infatti, nel ricorso monitorio “Debito alla decadenza in quota capitale Euro 26.245,92”, “Interessi moratori Euro 25.108,12”; “Totale del debito Euro 51.354,04” (cfr. ricorso monitorio, pag. 2). Quanto all'applicazione di interessi anatocistici e alla contabilizzazione delle rimesse, è lo stesso appellante a porre le relative questioni in modo generico e dubitativo, non fornendo alcuna allegazione idonea a consentire una valutazione della fondatezza della contestazione.
6. Passando all'esame del terzo e ultimo motivo di impugnazione, relativo alla non debenza degli interessi moratori, la Corte osserva preliminarmente l'ammissibilità dell'eccezione con esso sollevata dall'appellante: da un lato, non si tratta di un'eccezione in senso stretto (art. 345, co. 2 c.p.c.), non essendo espressamente qualificata come tale dalla legge né corrispondendo la stessa alla titolarità di un potere di azione costitutiva (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 11377/2015 e Cass. Civ., n. 34053/2023); dall'altro, l'eccezione sollevata si fonda su fatti risultanti dalle prove già ritualmente acquisite al processo (Cass. Civ., Sez. Un. n. 10531/2013, Cass. Civ., n. 8525/2020 e Cass. Civ., n. 16102/2024), essendo fondata sul contratto di finanziamento, già prodotto in fase monitoria. Ciò posto, questa Corte reputa l'eccezione infondata nel merito. L'art. 9 del contratto di finanziamento stabilisce che, in caso di decadenza dal beneficio del termine, “il Cliente dovrà rimborsare (…) il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate (…) e una penale in misura fino all'8% dell'importo dovuto, con un minimo di euro 77,47 ed un massimo di Euro 258,23”. Dal chiaro tenore letterale della clausola si evince che, in caso di decadenza dal beneficio del termine, la penale è dovuta in aggiunta agli interessi di mora maturati sulle rate insolute e non già in sostituzione degli stessi. Ne consegue che anche il terzo motivo d'appello dev'essere rigettato.
7. Le spese di lite per il giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e devono quindi essere poste interamente a carico dell'appellante. Esse sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle ivi allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 26.001,00 - Euro 52.000,00) – determinato in base alla somma tra debito per capitale e debito per interessi (art. 10, comma 2 c.p.c.), considerando esclusivamente gli interessi già maturati e scaduti anteriormente al momento della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ, Sez. Un. n. 1441/1998), nel caso di specie da individuarsi nel deposito del ricorso monitorio (cfr.
pag. 7/8 Cass. Civ., Sez. Un., n. 20596/2007) – dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa in concreto prestata. Infine, va dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante dei Parte_1 presupposti per il versamento di un ulteriore importo, pari all'importo del contributo unificato già corrisposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3811/2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a pagare in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio di secondo grado, che si liquidano in Euro 6.946,00 per compensi (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro
3.470,00 per la fase decisoria), oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo, pari Parte_1 all'importo del contributo unificato già corrisposto a norma dell'art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Alessandra Arceri
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Francesco Gennaro Pezone.
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