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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/10/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3160/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3160/2020 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
6.4.1977, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Simona Vaccarisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
4.6.1974, ivi residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento dell'8.10.2025, adottato in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 24.7.2020 premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 6.9.1996 e che dalla loro Controparte_1
1 unione nascevano i figli (il 18.2.1997), (il 5.9.2000) e (il 29.6.2007), Per_1 Per_2 Per_3 chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico del marito e la previsione dell'obbligo in capo a quest'ultimo di corrispondere un assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio minore nella misura complessiva di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 16.3.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Presidente in via temporanea e urgente assegnava la casa coniugale alla ricorrente per viverci unitamente al figlio minore, regolamentava l'esercizio del diritto di visita paterno e poneva in capo ad Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento della stessa e del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via documentale e, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 23.2.2023 veniva posta in decisione dal giudice istruttore dinanzi al Collegio, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, con assegnazione del termine di giorni 40 per il deposito di una comparsa conclusionale.
Con ordinanza del 2.7.2023 il Tribunale, in composizione collegiale, dichiarava la nullità della notifica del ricorso introduttivo e, conseguentemente, dell'ordinanza presidenziale e di tutti i successivi atti di causa.
Rimetteva, pertanto, la controversia sul ruolo onerando alla rinnovazione Parte_1 del procedimento notificatorio.
Verificata la regolarità della nuova notifica, all'esito dell'udienza del 10.9.2024 il Presidente confermava i provvedimenti già resi in via temporanea e urgente il 16.3.2021.
Con decreto dell'8.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, il Giudice istruttore poneva nuovamente la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza i termini di legge avendone parte ricorrente espressamente rinunciato.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale non si è costituito Controparte_1 in giudizio nonostante il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, la quale ha riferito che il marito (rimasto contumace) ha abbandonato la casa coniugale, instaurando altra relazione sentimentale, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c..
2 Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia invocata da . Parte_1
4. In ordine alla richiesta di addebito, il Collegio preliminarmente osserva che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (in questo senso si veda Cass. n.
10682/2000; n. 279/2000 e n. 2444/1999).
In definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione bisogna dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (si veda Cass. n. 14840/2006).
Tanto premesso, nel caso in esame ha dedotto che la fine della relazione Parte_1 coniugale sia da addebitare alla condotta tenuta dal marito, il quale, a suo dire, nel corso del matrimonio ha abbandonato più volte la residenza familiare, instaurando una relazione extraconiugale.
Ebbene, osserva il Collegio che la ricorrente non ha neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare la violazione da parte del coniuge dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la correlazione causale tra detta violazione e la disgregazione del nucleo familiare.
La domanda di addebito va, pertanto, rigettata essendo rimasta del tutto carente di prova.
5. Nessuna pronuncia deve essere resa in ordine all'affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita di , figlio ultimogenito della coppia, essendo Per_3 divenuto maggiorenne nel corso del procedimento.
3 Sotto diverso angolo visuale, può essere riconosciuto il diritto di a Parte_1 ricevere dall'ex coniuge un assegno di mantenimento in favore del figlio, il quale convive con la genitrice e ha da poco raggiunto la maggiore età.
Detto contributo va confermato nella somma di euro 250,00 al mese, già stabilita in sede presidenziale, oltre al 50% delle spese straordinarie, avendo la ricorrente dedotto che l'ex marito lavora come operatore ecologico e percepisce una retribuzione mensile di € 1.900,00.
6. Non appare, invece, meritevole di accoglimento, la domanda di assegnazione dell'immobile sito in Noto, c.da Falconara, formulata dalla solo in data 11.4.2025. Pt_1
Va preliminarmente ricordato che, in tema di assegnazione della casa familiare, la Suprema
Corte di Cassazione ha affermato costantemente che, tanto ai sensi del previgente art. 155 quater c.c., quanto in base al disposto dell'attuale art. 337 sexies c.c., tale provvedimento dev'essere adottato tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo da garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, con la precisazione che a tale decisione resta estranea qualsiasi valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (cfr, ex multis, Cass. sez. I,
12.10.2018 n. 25604; 18/09/2013, n. 21334; Cass., sez VI, 7.2.2018 n. 3015);
Tanto premesso, nel caso che ci occupa la ricorrente ha affermato che la ex casa coniugale è
l'immobile sito in Avola, via Piave n. 212 (immobile che, in linea con la ratio dell'art. 337 sexies c.c., le è stato assegnato in sede di udienza presidenziale in ragione della convivenza con il figlio minorenne e, successivamente, maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente).
Non v'è dubbio, allora, che il diverso cespite immobiliare sito in Noto, c.da. Falconara, non identificandosi come ex casa familiare, non può essere assegnato alla ricorrente per viverci unitamente al figlio, mancando del tutto i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c..
Nè può far giungere a diversa conclusione il fatto che la casa coniugale sia stata, nelle more del procedimento, venduta all'asta, proprio perché la ratio della norma citata è unicamente quella di garantire ai figli minorenni o non ancora economicamente indipendenti di permanere nell'habitat domestico in cui sono cresciuti e in cui si sono consolidate le abitudini, risultando, invece, estranea la ponderazione di interessi di natura meramente economica delle parti.
7. Sotto diverso angolo visuale, per quanto attiene alla domanda di mantenimento per sé
4 avanzata dalla ricorrente, bisogna ricordare che l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In tema di assegno di mantenimento per il coniuge la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato che, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale tra i coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, che attraversa una fase patologica ma non cessa.
Di conseguenza, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. n. 5605/2020 e Cass. n. 12196/2017).
Ciò perché con la separazione vengono meno soltanto gli obblighi reciproci di natura personale (fedeltà, coabitazione, collaborazione), rimanendo inalterato il dovere di assistenza materiale.
Orbene, nel caso di specie è emerso che la ricorrente è disoccupata e priva di redditi, mentre il marito percepisce uno stipendio mensile di circa 1.900,00 euro.
Tenuto conto della sperequazione reddituale in favore del resistente, dell'età della richiedente e della durata del matrimonio, il Collegio stima equo porre in capo ad
[...]
l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 250,00 per il suo CP_1 mantenimento, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
8. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3160/2020 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – in Controparte_1 favore di la somma complessiva di euro 500,00, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento della moglie e del figlio , maggiorenne economicamente non autosufficiente (euro 250,00 Per_3 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda (24.7.2020); rigetta nel resto, per le ragioni esposte in parte motiva;
dichiara irripetibili le spese di lite;
5 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, il 30.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3160/2020 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
6.4.1977, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Simona Vaccarisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
4.6.1974, ivi residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento dell'8.10.2025, adottato in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 24.7.2020 premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 6.9.1996 e che dalla loro Controparte_1
1 unione nascevano i figli (il 18.2.1997), (il 5.9.2000) e (il 29.6.2007), Per_1 Per_2 Per_3 chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico del marito e la previsione dell'obbligo in capo a quest'ultimo di corrispondere un assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio minore nella misura complessiva di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 16.3.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Presidente in via temporanea e urgente assegnava la casa coniugale alla ricorrente per viverci unitamente al figlio minore, regolamentava l'esercizio del diritto di visita paterno e poneva in capo ad Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento della stessa e del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via documentale e, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 23.2.2023 veniva posta in decisione dal giudice istruttore dinanzi al Collegio, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, con assegnazione del termine di giorni 40 per il deposito di una comparsa conclusionale.
Con ordinanza del 2.7.2023 il Tribunale, in composizione collegiale, dichiarava la nullità della notifica del ricorso introduttivo e, conseguentemente, dell'ordinanza presidenziale e di tutti i successivi atti di causa.
Rimetteva, pertanto, la controversia sul ruolo onerando alla rinnovazione Parte_1 del procedimento notificatorio.
Verificata la regolarità della nuova notifica, all'esito dell'udienza del 10.9.2024 il Presidente confermava i provvedimenti già resi in via temporanea e urgente il 16.3.2021.
Con decreto dell'8.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, il Giudice istruttore poneva nuovamente la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza i termini di legge avendone parte ricorrente espressamente rinunciato.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale non si è costituito Controparte_1 in giudizio nonostante il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, la quale ha riferito che il marito (rimasto contumace) ha abbandonato la casa coniugale, instaurando altra relazione sentimentale, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c..
2 Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia invocata da . Parte_1
4. In ordine alla richiesta di addebito, il Collegio preliminarmente osserva che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (in questo senso si veda Cass. n.
10682/2000; n. 279/2000 e n. 2444/1999).
In definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione bisogna dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (si veda Cass. n. 14840/2006).
Tanto premesso, nel caso in esame ha dedotto che la fine della relazione Parte_1 coniugale sia da addebitare alla condotta tenuta dal marito, il quale, a suo dire, nel corso del matrimonio ha abbandonato più volte la residenza familiare, instaurando una relazione extraconiugale.
Ebbene, osserva il Collegio che la ricorrente non ha neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare la violazione da parte del coniuge dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la correlazione causale tra detta violazione e la disgregazione del nucleo familiare.
La domanda di addebito va, pertanto, rigettata essendo rimasta del tutto carente di prova.
5. Nessuna pronuncia deve essere resa in ordine all'affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita di , figlio ultimogenito della coppia, essendo Per_3 divenuto maggiorenne nel corso del procedimento.
3 Sotto diverso angolo visuale, può essere riconosciuto il diritto di a Parte_1 ricevere dall'ex coniuge un assegno di mantenimento in favore del figlio, il quale convive con la genitrice e ha da poco raggiunto la maggiore età.
Detto contributo va confermato nella somma di euro 250,00 al mese, già stabilita in sede presidenziale, oltre al 50% delle spese straordinarie, avendo la ricorrente dedotto che l'ex marito lavora come operatore ecologico e percepisce una retribuzione mensile di € 1.900,00.
6. Non appare, invece, meritevole di accoglimento, la domanda di assegnazione dell'immobile sito in Noto, c.da Falconara, formulata dalla solo in data 11.4.2025. Pt_1
Va preliminarmente ricordato che, in tema di assegnazione della casa familiare, la Suprema
Corte di Cassazione ha affermato costantemente che, tanto ai sensi del previgente art. 155 quater c.c., quanto in base al disposto dell'attuale art. 337 sexies c.c., tale provvedimento dev'essere adottato tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo da garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, con la precisazione che a tale decisione resta estranea qualsiasi valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (cfr, ex multis, Cass. sez. I,
12.10.2018 n. 25604; 18/09/2013, n. 21334; Cass., sez VI, 7.2.2018 n. 3015);
Tanto premesso, nel caso che ci occupa la ricorrente ha affermato che la ex casa coniugale è
l'immobile sito in Avola, via Piave n. 212 (immobile che, in linea con la ratio dell'art. 337 sexies c.c., le è stato assegnato in sede di udienza presidenziale in ragione della convivenza con il figlio minorenne e, successivamente, maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente).
Non v'è dubbio, allora, che il diverso cespite immobiliare sito in Noto, c.da. Falconara, non identificandosi come ex casa familiare, non può essere assegnato alla ricorrente per viverci unitamente al figlio, mancando del tutto i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c..
Nè può far giungere a diversa conclusione il fatto che la casa coniugale sia stata, nelle more del procedimento, venduta all'asta, proprio perché la ratio della norma citata è unicamente quella di garantire ai figli minorenni o non ancora economicamente indipendenti di permanere nell'habitat domestico in cui sono cresciuti e in cui si sono consolidate le abitudini, risultando, invece, estranea la ponderazione di interessi di natura meramente economica delle parti.
7. Sotto diverso angolo visuale, per quanto attiene alla domanda di mantenimento per sé
4 avanzata dalla ricorrente, bisogna ricordare che l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In tema di assegno di mantenimento per il coniuge la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato che, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale tra i coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, che attraversa una fase patologica ma non cessa.
Di conseguenza, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. n. 5605/2020 e Cass. n. 12196/2017).
Ciò perché con la separazione vengono meno soltanto gli obblighi reciproci di natura personale (fedeltà, coabitazione, collaborazione), rimanendo inalterato il dovere di assistenza materiale.
Orbene, nel caso di specie è emerso che la ricorrente è disoccupata e priva di redditi, mentre il marito percepisce uno stipendio mensile di circa 1.900,00 euro.
Tenuto conto della sperequazione reddituale in favore del resistente, dell'età della richiedente e della durata del matrimonio, il Collegio stima equo porre in capo ad
[...]
l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 250,00 per il suo CP_1 mantenimento, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
8. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3160/2020 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – in Controparte_1 favore di la somma complessiva di euro 500,00, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento della moglie e del figlio , maggiorenne economicamente non autosufficiente (euro 250,00 Per_3 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda (24.7.2020); rigetta nel resto, per le ragioni esposte in parte motiva;
dichiara irripetibili le spese di lite;
5 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, il 30.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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