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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 970/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 970/2020 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MAXIMILIANO LENZI, elettivamente Parte_1 domiciliata in VICOLO V. BELLINI 12 PADOVA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 C.F._1
LAUDANI
, con il patrocinio dell'avv. MARA GABRIELLA Controparte_2
CASSARA', elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI 40 NUORO
CONVENUTI
e
, con il patrocinio dell'avv. PIRARI FRANCESCO, Controparte_3 elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 115 08100 NUORO
TERZA CHIAMATA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la ha chiesto accertarsi la responsabilità, in via Parte_1
alternativa, o del o della per l'allagamento Controparte_2 CP_4 Controparte_1
dell'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Comune di San Teodoro, Località Puntaldia, Piazzetta n.
8, avvenuto in data 31.10.2019, e per l'effetto condannare il convenuto che sarà ritenuto responsabile al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice ai propri beni, che si quantificano nella somma di pagina 1 di 13 €.58.263,25 oltre a IVA o condannare a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, anche a seguito dell'espletanda fase istruttoria.
La parte attrice ha dedotto di essere proprietaria dell'immobile sito nel Comune di San Teodoro,
Località Puntaldia, Piazzetta n. 8, identificato dal Catasto Fabbricati al foglio n. 7, particella 313, sub
20, Cat C/1, costituito da negozio con retro negozio, sito al pian terreno e piano interrato, e facente parte del Condominio denominato ”; che in tale immobile la società esercita l'attività CP_2
commerciale di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento;
che in data 31.10.2019 l'immobile è stato invaso da un'abbondante perdita di acqua, proveniente dall'appartamento sito al piano superiore, che ha causato il crollo del soffitto in cartongesso del negozio e l'allagamento sia dei locali siti al piano terra, sia del seminterrato;
che i danni subiti alle strutture dell'immobile (pareti, soffitti, pavimenti,
impianto elettrico, ecc.) e a tutto quanto contenuto nei locali (arredi, capi di abbigliamento, computer,
registratore di cassa, pos, ecc…) sono stati ingenti;
che la società, non essendo a conoscenza del punto di rottura della tubazione dell'acqua ha inoltrato richiesta di risarcimento danni sia al Condominio, sia alla proprietaria dell'immobile soprastante, sig.ra che le tubature di adduzione idrica Controparte_1
sono di proprietà sino a quando non incontrano i contatori dei singoli condomini;
che i CP_5
danni sono quantificabili nell'importo di complessivi € 58.263,25, di cui € 15.078,82 per i danni alla parte edilizia del locale commerciale, € 4.800,00 per i danni alle parti in legno dell'arredo, € 1.867,00
per i danni all'impianto elettrico del locale commerciale, € 6.500,00 per i danni alle strutture espositive in ferro, € 7.067,75 per i danni alla parte edilizia del locale seminterrato, € 1.552,18 per i danni alla fotocopiatrice, registratore di cassa, lettore laser, € 3.737,20 per i danni all'impianto di illuminazione, €
205,00, €.173,40, €.49,90 per i danni alla stampante, Ups, telefono cordless, € 3.500,00 per i danni al
Pos della cassa e costi installazione ammontano, € 5.432,00 per i danni all'impianto di climatizzazione pagina 2 di 13 e ventilatori a soffitto, € 5.300,00 per i danni alle lampade di emergenza, faretti, apparecchi illuminazione a soffitto e della vetrina, apparecchi. € 3.000,00 per gestione e consulenza lavori
Architetto.
Con comparsa depositata il 19.01.2021 si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1
chiesto dichiarare improcedibile la domanda di parte attrice per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
rigettare le domande di parte attrice perché
infondate in fatto ed in diritto.
Con comparsa depositata il 31.12.2020 si è costituito in giudizio il il Controparte_2
quale ha chiesto, previo spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa della in via principale, il rigetto delle avverse Controparte_6
domande; in via subordinata, dichiarare tenuta la Compagnia a garantire Controparte_3
e manlevare il dalla domanda attrice, in ipotesi di suo accoglimento e nei Controparte_2
limiti del suo accertamento giudiziale.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, con comparsa depositata il
27.05.2021 si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, Controparte_7
accertare e dichiarare l'improcedibilità di ogni avversa domanda per difetto di esperimento del procedimento di mediazione;
accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa
("Assicurazione Globale Fabbricato" - Ed. 01.06.2017 n. FA34501) con riferimento all'evento per cui è
causa, sempre col favore delle spese di lite;
nel merito, il rigetto della domanda avanzata dalla parte attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto, dichiarando che l'evento del 31.10.2019 si è in realtà verificato per fatto e colpa esclusiva della condomina Sig.ra per non aver Controparte_1
pagina 3 di 13 provveduto diligentemente alla manutenzione dell'impianto idrico posto all'interno del proprio immobile.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 16.02.2023 il giudice ha trattenuto la causa in decisione. Con ordinanza del
7.3.2023 il giudice ha rimesso la causa in istruttoria e ha disposto la ctu.
Svolta la ctu e le prove per testi, all'udienza dell'8 ottobre 2024 la parte attrice ha concluso chiedendo accertarsi la responsabilità, in via alternativa, o del o della Controparte_2
condomina Sig.ra per l'allagamento dell'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Controparte_1
Comune di San Teodoro, Località Puntaldia, Piazzetta n. 8, avvenuto in data 31.10.2019 e per l'effetto condannare il convenuto che sarà ritenuto responsabile al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice, che si quantificano nella somma di € 58.263,25 oltre ad iva o condannare a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
rigettarsi tutte le eccezioni sollevate alle controparti, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via istruttoria ha insistito per l'ammissione delle istanze formulate con le proprie memorie ex art. 183 VI° comma n. 2 e 3 c.p.c. e non ammesse in giudizio. Il ha confermato le conclusioni rassegnate nella CP_2 CP_2
propria comparsa di costituzione. ha confermato le conclusioni rassegnate nei propri Controparte_1
atti. L' ha confermato le conclusioni rassegnate nella comparsa costitutiva. Controparte_7
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
pagina 4 di 13 1) Preliminarmente va respinta l'eccezione di parte convenuta relativa all'improcedibilità della domanda per difetto della mediazione, in quanto la procedura è stata esperita con esito negativo (v.
verbale 20.9.2021 allegato da . Controparte_7
2) Non può essere accolta neppure l'eccezione di nullità della citazione avanzata da CP_1
secondo cui l'attrice ha formulato una richiesta risarcitoria senza indicare il nesso causale tra
[...]
la condotta ascritta ai convenuti, l'evento cagionato ed i danni patiti, così inibendo ai convenuti di poter conoscere le precise responsabilità che gli vengono contestate. Come risulta chiaramente dall'atto introduttivo, la ha lamentato che l'immobile di sua proprietà, sito in San Teodoro, Parte_1
loc. Puntaldia Piazzetta n. 8, identificato al Catasto Fabbricati al F. 7, part. 313, sub 20, in data
31.10.2019, è stato invaso da un'abbondante perdita d'acqua, proveniente dall'appartamento sito al piano superiore, causato dalla rottura di una linea di adduzione idrica;
tali infiltrazioni hanno provocato danni alla parte edilizia del locale e del seminterrato, agli arredi in legno e ai beni mobili descritti nei computi metrici allegati all'atto di citazione.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza, la nullità della citazione prevista dall'art. 164, quarto comma, c.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e l'indicazione del petitum, siano state omesse o risultino totalmente incerte, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi e dell'oggetto della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni e dell'oggetto della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
pagina 5 di 13 Nel caso di specie, le ragioni della domanda (l'allagamento dell'immobile di proprietà dell'attrice a causa della rottura della linea di adduzione dell'impianto idrico che serve l'appartamento posto al piano superiore di proprietà di e l'oggetto (il risarcimento dei danni subiti per effetto Controparte_1
dell'allagamento) sono indicati nell'atto introduttivo: in particolare, i danni e i lavori eseguiti per la loro eliminazione sono stati indicati mediante il riferimento ai computi metrici allegati dall'attore. Di
conseguenza, deve escludersi che vi sia assoluta incertezza nei termini indicati delle ragioni e dell'oggetto della domanda.
3) La domanda di parte attrice volta ad accertare la responsabilità, in via alternativa, o del o della condomina Sig.ra per l'allagamento dell'immobile Controparte_2 Controparte_1
sito in Comune di San Teodoro, Località Puntaldia, Piazzetta n. 8, avvenuto in data 31.10.2019 va accolta nei confronti di . Controparte_1
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione prodotta, deve ritenersi dimostrato che alla fine del mese di ottobre 2019 nel locale di proprietà della società attrice sito in San
Teodoro sia penetrata acqua proveniente dal soffitto. Il teste ha dichiarato di essersi Tes_1
recata nell'immobile destinato ad attività commerciale nell'autunno 2019 e che il locale era allagato:
“era tutto allagato, pioveva dal soffitto, mi sono inoltrata un po' dentro, ma era pieno d'acqua, ho fatto le foto e ho mandato il video. Non ricordo se vi fossero capi di abbigliamento, la maggior parte era stata spedita, non posso dire quali fossero, però c'era il computer, la stampante che erano da buttare
(…) Sono entrata anche nel piano seminterrato, anche questo era allagato dall'acqua che proveniva dal soffitto”. La provenienza dell'acqua dal soffitto è stata confermata anche dalla testimone Tes_2
Il delegato dell'amministratore del condominio, , ha comunicato alla società di
[...] Testimone_3
assicurazioni che il 31.10.2029 si è verificata la rottura di una linea idrica che ha causato l'allagamento pagina 6 di 13 dei locali commerciali sottostanti, PN7 e PN8, e che si sarebbe provveduto al ripristino al fine di evitare ulteriori infiltrazioni e danneggiamenti (v. mail del 5.11.2019). Nella perizia redatta su incarico della società assicuratrice si dà atto che, all'esito del sopralluogo eseguito tra il 12.11.2019 e il
5.12.2019, è stato accertato che in seguito alla rottura di un distanziale (su cui era avvitato un tubo flessibile del lavabo del servizio igienico) c'è stato un copioso spargimento d'acqua: “La stessa acqua,
essendo l'abitazione ubicata al primo piano, si infiltrava attraverso la pavimentazione ed il solaio allagando il locale commerciale sottostante ed un locale scantinato posto al sotto piano. In seguito a ciò, ed al fatto che i locali erano disabitati e le infiltrazioni si sono protratte per parecchie ore, subivano ingenti danni gli stessi locali sottostanti (pittura, intonaco, impianti etc.), gli arredi e tutte le attrezzature al servizio dell'attività di vendita al dettaglio di capi d'abbigliamento. Inoltre, subivano danni gli arredi
CP_ ed i locali ubicati al sotto piano, sempre di proprietà della stessa , adibiti a deposito/foresteria per il personale” (v. doc. allegato comparsa . La presenza delle infiltrazioni appare confermata CP_7
dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti (v. fascicolo attrice e fascicolo . CP_7
Per quanto concerne la causa dell'allagamento, nella perizia prodotta dalla società di assicurazioni si dà atto che lo stesso è stato provocato dalla rottura del distanziale su cui era avvitato il tubo flessibile del lavabo del servizio igienico a causa della corrosione del passante, come risulta dalla documentazione fotografica allegata. Il ctu ha rilevato che la tubazione che sale dal contatore ubicato nel piano seminterrato (garage) fino all'appartamento sito al primo piano è stata sostituita di recente ed il suo percorso a valle del contatore è visibile dai lavori di ripristino su pavimentazione esterna e facciata, oltre che all'interno dell'appartamento. Pur non potendo verificare direttamente la causa dell'allagamento per l'intervenuta esecuzione dei lavori di ripristino, il ctu ha ritenuto, sulla base della documentazione fotografica, che la causa dell'allagamento sia da imputarsi alla rottura di un elemento pagina 7 di 13 dell'impianto idrico dell'immobile posto al piano primo di proprietà della Sig.ra e in Controparte_1
particolare del distanziale idrico di alimentazione del lavandino di uno dei bagni dell'appartamento come meglio rappresentato nella documentazione fotografica allegata alla perizia. La rottura CP_1
del distanziale è stata causata dallo stato di corrosione dello stesso. Il ctu ha altresì precisato che la perdita, sulla base di quanto presente agli atti, è avvenuta a valle del contatore ed all'interno dell'immobile di proprietà CP_1
Come ha evidenziato la giurisprudenza, la presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e,
di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari (Cass., n. 27248/2018).
Alla luce di tale principio giuridico, considerato che la perdita è avvenuta nella parte dell'impianto situato nell'appartamento di proprietà deve ritenersi che la responsabilità CP_1
dell'allagamento dell'immobile di proprietà dell'attrice debba essere attribuita esclusivamente a mentre dev'essere esclusa la responsabilità del . Controparte_1 CP_2 CP_2
4) Per quanto concerne l'accertamento e la quantificazione dei danni subiti, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, della documentazione fotografica prodotta e delle valutazioni svolte dal ctu,
deve ritenersi dimostrato che in seguito all'allagamento sia stato necessario forare il solaio per far uscire l'acqua dalle intercapedini, smontare i pannelli in legno e in ferro che arredavano il negozio,
smontare i battiscopa, fornire alcuni pannelli in luogo di quelli non ripristinabili e procedere ai lavori di pulizia e di decerazione della pavimentazione in cotto e successivo trattamento di ceratura, sia nel pagina 8 di 13 locale commerciale, che nel seminterrato. L'esecuzione di tali lavori è stata confermata dal teste ed è stata inclusa tra le opere necessarie per il ripristino nella perizia eseguita dalla Testimone_2
società di assicurazioni. La presenza dei danni nel solaio e nella pavimentazione emerge anche dalla documentazione fotografica allegata alla perizia e prodotta da parte attrice. Per quanto concerne la stima dei lavori necessari per la loro esecuzione, il giudice non ha motivo di discostarsi dalla valutazione del ctu, che ha quantificato i costi dei lavori eseguiti al piano terra nell'importo di €
14.318,26, oltre IVA, e in € 5.943,48 il costo dei lavori eseguiti nel locale seminterrato.
Il teste ha altresì confermato che gli operai della sua ditta hanno realizzato i lavori Testimone_2
di verniciatura dei mobili che era possibile recuperare e i lavori di trattamento delle opere in ferro previa sabbiatura delle strutture in ferro. Sulla base della perizia redatta dall'assicurazione, della documentazione fotografica allegata e della valutazione del ctu, si ritiene che i costi per l'esecuzione di tali opere debbano essere quantificati nell'importo di € 2.002,91 per la pulizia delle parti in legno, e di
€ 1.516,86 per le parti in ferro, oltre IVA.
Il danneggiamento dell'impianto elettrico, dei ventilatori e dei condizionatori è stato confermato dal teste che ha dichiarato che tali elementi erano bagnati;
secondo ciò che risulta dalla Tes_1
documentazione fotografica, le infiltrazioni hanno interessato i faretti a led, i corpi illuminanti a parete e le plafoniere, i due ventilatori da soffitto nordik eco 160/60, le pompe di calore Daikin RXM35N9 e
Daikin RXM50N9, ritenuti danneggiati anche nella perizia dell'assicurazione. Per quanto concerne i costi, il ctu ha ritenuto congrui gli importi di € 1.859,72 per l'impianto elettrico e di € 5.223,68 per l'impianto di climatizzazione. Non può essere accolta invece la richiesta di pagamento della somma di
€ 3.737,20 per i danni all'impianto di illuminazione (fattura n. 31 del 29.5.2020) in quanto non è stato pagina 9 di 13 indicato alcun elemento utile al fine di accertare i modelli e la potenza delle lampade installate per verificare se gli stessi corrispondessero a quelli danneggiati dall'allagamento.
Il teste ha dichiarato che il registratore di cassa, il cassetto registratore, il lettore Tes_1
laser, il personal computer Pos per cassa, la stampante, l'Ups Gruppo di continuità, il telefono cordless presenti nel negozio erano bagnati. Il danneggiamento di tali elementi è stato confermato nella perizia redatta dai periti dell'assicurazione che hanno indicato nella voce dei danni subiti il lettore barcode
HONEYWELL YJ4600, il registratore di cassa epson FP-81II RT, la messa in funzione apparecchiatura con defiscalizzazione, la stampa qr-code unità, la stampante multifunzione, l'UPS da
650va 400W, lo schermo TV 32” fll HD, il telefono cordless con base analogica, il terminale Pos per cassa P2200 con sistema operativo WIN 10IOT rappresentati nella documentazione fotografica allegata. Per quanto concerne la quantificazione dei costi necessari per procedere alla loro sostituzione,
il giudice non ha motivo di discostarsi dalla valutazione del ctu, che ha accertato il prezzo nell'importo complessivo di € 3.921,1 (pari alla somma di € 1552,18, 418,92, 1.950,00, v. allegato 8 ctu).
Non può essere riconosciuta la somma di € 3.000,00 per la consulenza lavori architetto, non essendo stata prodotta alcuna documentazione, né articolato alcun mezzo di prova utile al fine di verificare il pagamento di tale importo.
Alla luce delle considerazioni svolte, i danni subiti dalla società attrice a causa dell'allagamento devono essere quantificati nell'importo complessivo di € 34.786,01, oltre IVA. La parte convenuta va condannata al pagamento a favore della parte attrice della somma di € 34.786,01, Controparte_1
oltre IVA, da considerarsi al valore attuale.
pagina 10 di 13 5) Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza. Pertanto Controparte_1
va condannata a corrispondere a favore della parte attrice le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa.
La parte attrice, invece, va condannata al pagamento delle spese di lite a favore del
[...]
in applicazione del principio per cui la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che CP_2
hanno sostenuto a cagione del processo è quella che ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass.,
n. 20335/2004) e della circostanza che ha insistito sulla domanda risarcitoria anche nei confronti del
, nonostante la documentazione prodotta in giudizio. In particolare, non risulta che il CP_2
fosse a conoscenza della causa dell'allagamento anteriormente all'introduzione del CP_2
giudizio, in quanto la società di assicurazione si è limitata a comunicare l'esclusione della copertura assicurativa per “corrosione ed usura della tubazione”; né risulta che l' avesse Controparte_7
trasmesso la perizia al condominio.
Per quanto concerne le spese della società di assicurazioni, va rilevato che, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia del convenuto dev'essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna chiamata;
il rimborso rimane invece a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass., n. 31899/2019; Cass.,
n. 10364/2023). Nel caso di specie la ha eccepito l'inoperatività della polizza Controparte_9
in virtù delle clausole contrattuali che escludono la copertura nell'ipotesi di danni derivanti da mancata pagina 11 di 13 o cattiva manutenzione degli impianti idrici. Secondo ciò che prevedono le condizioni della polizza,
sono compresi i danni a cose di terzi da spargimento di acqua che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, o di riscaldamento oppure rigurgito di fogna.
Sono esclusi i danni da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici.
Nel caso di specie la rottura del distanziale è stata causata dalla corrosione dello stesso,
attribuibile ad uno stato di usura e ad un difetto di manutenzione, per cui deve escludersi la fondatezza della domanda avanzata dal nei confronti della società di assicurazioni. Considerato, CP_2
tuttavia, che il è venuto a conoscenza del contenuto della perizia che ha documentato le CP_2
cause dell'allagamento soltanto in seguito all'introduzione del giudizio, si ritiene che le spese di lite tra il e la società di assicurazioni debbano essere compensate nella misura del 50%. CP_2
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- accerta la responsabilità di per l'allagamento dell'immobile sito in Comune di Controparte_1
San Teodoro, Località Puntaldia, Piazzetta n. 8, di proprietà dell'attrice e per l'effetto condanna a corrispondere alla la somma di € € 34.786,01, oltre IVA, a titolo Controparte_1 Parte_1
di risarcimento per i danni subiti;
- condanna a corrispondere a corrispondere a favore della società Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 6.092,8 per compensi, € 786,00 per esborsi, oltre il 15% per spese
[...]
generali, IVA e CPA;
- condanna la a corrispondere a favore del le spese Parte_1 Controparte_2
di lite, che liquida in € 6.092,8 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA;
pagina 12 di 13 - condanna il a corrispondere a favore della il Controparte_2 Controparte_10
50% delle spese di lite che liquida in € 3.046,4, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA;
- pone le spese di ctu, in via definitiva, a carico di Controparte_1
Così deciso in Nuoro, il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 970/2020 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MAXIMILIANO LENZI, elettivamente Parte_1 domiciliata in VICOLO V. BELLINI 12 PADOVA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 C.F._1
LAUDANI
, con il patrocinio dell'avv. MARA GABRIELLA Controparte_2
CASSARA', elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI 40 NUORO
CONVENUTI
e
, con il patrocinio dell'avv. PIRARI FRANCESCO, Controparte_3 elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 115 08100 NUORO
TERZA CHIAMATA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la ha chiesto accertarsi la responsabilità, in via Parte_1
alternativa, o del o della per l'allagamento Controparte_2 CP_4 Controparte_1
dell'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Comune di San Teodoro, Località Puntaldia, Piazzetta n.
8, avvenuto in data 31.10.2019, e per l'effetto condannare il convenuto che sarà ritenuto responsabile al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice ai propri beni, che si quantificano nella somma di pagina 1 di 13 €.58.263,25 oltre a IVA o condannare a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, anche a seguito dell'espletanda fase istruttoria.
La parte attrice ha dedotto di essere proprietaria dell'immobile sito nel Comune di San Teodoro,
Località Puntaldia, Piazzetta n. 8, identificato dal Catasto Fabbricati al foglio n. 7, particella 313, sub
20, Cat C/1, costituito da negozio con retro negozio, sito al pian terreno e piano interrato, e facente parte del Condominio denominato ”; che in tale immobile la società esercita l'attività CP_2
commerciale di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento;
che in data 31.10.2019 l'immobile è stato invaso da un'abbondante perdita di acqua, proveniente dall'appartamento sito al piano superiore, che ha causato il crollo del soffitto in cartongesso del negozio e l'allagamento sia dei locali siti al piano terra, sia del seminterrato;
che i danni subiti alle strutture dell'immobile (pareti, soffitti, pavimenti,
impianto elettrico, ecc.) e a tutto quanto contenuto nei locali (arredi, capi di abbigliamento, computer,
registratore di cassa, pos, ecc…) sono stati ingenti;
che la società, non essendo a conoscenza del punto di rottura della tubazione dell'acqua ha inoltrato richiesta di risarcimento danni sia al Condominio, sia alla proprietaria dell'immobile soprastante, sig.ra che le tubature di adduzione idrica Controparte_1
sono di proprietà sino a quando non incontrano i contatori dei singoli condomini;
che i CP_5
danni sono quantificabili nell'importo di complessivi € 58.263,25, di cui € 15.078,82 per i danni alla parte edilizia del locale commerciale, € 4.800,00 per i danni alle parti in legno dell'arredo, € 1.867,00
per i danni all'impianto elettrico del locale commerciale, € 6.500,00 per i danni alle strutture espositive in ferro, € 7.067,75 per i danni alla parte edilizia del locale seminterrato, € 1.552,18 per i danni alla fotocopiatrice, registratore di cassa, lettore laser, € 3.737,20 per i danni all'impianto di illuminazione, €
205,00, €.173,40, €.49,90 per i danni alla stampante, Ups, telefono cordless, € 3.500,00 per i danni al
Pos della cassa e costi installazione ammontano, € 5.432,00 per i danni all'impianto di climatizzazione pagina 2 di 13 e ventilatori a soffitto, € 5.300,00 per i danni alle lampade di emergenza, faretti, apparecchi illuminazione a soffitto e della vetrina, apparecchi. € 3.000,00 per gestione e consulenza lavori
Architetto.
Con comparsa depositata il 19.01.2021 si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1
chiesto dichiarare improcedibile la domanda di parte attrice per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
rigettare le domande di parte attrice perché
infondate in fatto ed in diritto.
Con comparsa depositata il 31.12.2020 si è costituito in giudizio il il Controparte_2
quale ha chiesto, previo spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa della in via principale, il rigetto delle avverse Controparte_6
domande; in via subordinata, dichiarare tenuta la Compagnia a garantire Controparte_3
e manlevare il dalla domanda attrice, in ipotesi di suo accoglimento e nei Controparte_2
limiti del suo accertamento giudiziale.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, con comparsa depositata il
27.05.2021 si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, Controparte_7
accertare e dichiarare l'improcedibilità di ogni avversa domanda per difetto di esperimento del procedimento di mediazione;
accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa
("Assicurazione Globale Fabbricato" - Ed. 01.06.2017 n. FA34501) con riferimento all'evento per cui è
causa, sempre col favore delle spese di lite;
nel merito, il rigetto della domanda avanzata dalla parte attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto, dichiarando che l'evento del 31.10.2019 si è in realtà verificato per fatto e colpa esclusiva della condomina Sig.ra per non aver Controparte_1
pagina 3 di 13 provveduto diligentemente alla manutenzione dell'impianto idrico posto all'interno del proprio immobile.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 16.02.2023 il giudice ha trattenuto la causa in decisione. Con ordinanza del
7.3.2023 il giudice ha rimesso la causa in istruttoria e ha disposto la ctu.
Svolta la ctu e le prove per testi, all'udienza dell'8 ottobre 2024 la parte attrice ha concluso chiedendo accertarsi la responsabilità, in via alternativa, o del o della Controparte_2
condomina Sig.ra per l'allagamento dell'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Controparte_1
Comune di San Teodoro, Località Puntaldia, Piazzetta n. 8, avvenuto in data 31.10.2019 e per l'effetto condannare il convenuto che sarà ritenuto responsabile al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice, che si quantificano nella somma di € 58.263,25 oltre ad iva o condannare a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
rigettarsi tutte le eccezioni sollevate alle controparti, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via istruttoria ha insistito per l'ammissione delle istanze formulate con le proprie memorie ex art. 183 VI° comma n. 2 e 3 c.p.c. e non ammesse in giudizio. Il ha confermato le conclusioni rassegnate nella CP_2 CP_2
propria comparsa di costituzione. ha confermato le conclusioni rassegnate nei propri Controparte_1
atti. L' ha confermato le conclusioni rassegnate nella comparsa costitutiva. Controparte_7
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
pagina 4 di 13 1) Preliminarmente va respinta l'eccezione di parte convenuta relativa all'improcedibilità della domanda per difetto della mediazione, in quanto la procedura è stata esperita con esito negativo (v.
verbale 20.9.2021 allegato da . Controparte_7
2) Non può essere accolta neppure l'eccezione di nullità della citazione avanzata da CP_1
secondo cui l'attrice ha formulato una richiesta risarcitoria senza indicare il nesso causale tra
[...]
la condotta ascritta ai convenuti, l'evento cagionato ed i danni patiti, così inibendo ai convenuti di poter conoscere le precise responsabilità che gli vengono contestate. Come risulta chiaramente dall'atto introduttivo, la ha lamentato che l'immobile di sua proprietà, sito in San Teodoro, Parte_1
loc. Puntaldia Piazzetta n. 8, identificato al Catasto Fabbricati al F. 7, part. 313, sub 20, in data
31.10.2019, è stato invaso da un'abbondante perdita d'acqua, proveniente dall'appartamento sito al piano superiore, causato dalla rottura di una linea di adduzione idrica;
tali infiltrazioni hanno provocato danni alla parte edilizia del locale e del seminterrato, agli arredi in legno e ai beni mobili descritti nei computi metrici allegati all'atto di citazione.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza, la nullità della citazione prevista dall'art. 164, quarto comma, c.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e l'indicazione del petitum, siano state omesse o risultino totalmente incerte, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi e dell'oggetto della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni e dell'oggetto della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
pagina 5 di 13 Nel caso di specie, le ragioni della domanda (l'allagamento dell'immobile di proprietà dell'attrice a causa della rottura della linea di adduzione dell'impianto idrico che serve l'appartamento posto al piano superiore di proprietà di e l'oggetto (il risarcimento dei danni subiti per effetto Controparte_1
dell'allagamento) sono indicati nell'atto introduttivo: in particolare, i danni e i lavori eseguiti per la loro eliminazione sono stati indicati mediante il riferimento ai computi metrici allegati dall'attore. Di
conseguenza, deve escludersi che vi sia assoluta incertezza nei termini indicati delle ragioni e dell'oggetto della domanda.
3) La domanda di parte attrice volta ad accertare la responsabilità, in via alternativa, o del o della condomina Sig.ra per l'allagamento dell'immobile Controparte_2 Controparte_1
sito in Comune di San Teodoro, Località Puntaldia, Piazzetta n. 8, avvenuto in data 31.10.2019 va accolta nei confronti di . Controparte_1
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione prodotta, deve ritenersi dimostrato che alla fine del mese di ottobre 2019 nel locale di proprietà della società attrice sito in San
Teodoro sia penetrata acqua proveniente dal soffitto. Il teste ha dichiarato di essersi Tes_1
recata nell'immobile destinato ad attività commerciale nell'autunno 2019 e che il locale era allagato:
“era tutto allagato, pioveva dal soffitto, mi sono inoltrata un po' dentro, ma era pieno d'acqua, ho fatto le foto e ho mandato il video. Non ricordo se vi fossero capi di abbigliamento, la maggior parte era stata spedita, non posso dire quali fossero, però c'era il computer, la stampante che erano da buttare
(…) Sono entrata anche nel piano seminterrato, anche questo era allagato dall'acqua che proveniva dal soffitto”. La provenienza dell'acqua dal soffitto è stata confermata anche dalla testimone Tes_2
Il delegato dell'amministratore del condominio, , ha comunicato alla società di
[...] Testimone_3
assicurazioni che il 31.10.2029 si è verificata la rottura di una linea idrica che ha causato l'allagamento pagina 6 di 13 dei locali commerciali sottostanti, PN7 e PN8, e che si sarebbe provveduto al ripristino al fine di evitare ulteriori infiltrazioni e danneggiamenti (v. mail del 5.11.2019). Nella perizia redatta su incarico della società assicuratrice si dà atto che, all'esito del sopralluogo eseguito tra il 12.11.2019 e il
5.12.2019, è stato accertato che in seguito alla rottura di un distanziale (su cui era avvitato un tubo flessibile del lavabo del servizio igienico) c'è stato un copioso spargimento d'acqua: “La stessa acqua,
essendo l'abitazione ubicata al primo piano, si infiltrava attraverso la pavimentazione ed il solaio allagando il locale commerciale sottostante ed un locale scantinato posto al sotto piano. In seguito a ciò, ed al fatto che i locali erano disabitati e le infiltrazioni si sono protratte per parecchie ore, subivano ingenti danni gli stessi locali sottostanti (pittura, intonaco, impianti etc.), gli arredi e tutte le attrezzature al servizio dell'attività di vendita al dettaglio di capi d'abbigliamento. Inoltre, subivano danni gli arredi
CP_ ed i locali ubicati al sotto piano, sempre di proprietà della stessa , adibiti a deposito/foresteria per il personale” (v. doc. allegato comparsa . La presenza delle infiltrazioni appare confermata CP_7
dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti (v. fascicolo attrice e fascicolo . CP_7
Per quanto concerne la causa dell'allagamento, nella perizia prodotta dalla società di assicurazioni si dà atto che lo stesso è stato provocato dalla rottura del distanziale su cui era avvitato il tubo flessibile del lavabo del servizio igienico a causa della corrosione del passante, come risulta dalla documentazione fotografica allegata. Il ctu ha rilevato che la tubazione che sale dal contatore ubicato nel piano seminterrato (garage) fino all'appartamento sito al primo piano è stata sostituita di recente ed il suo percorso a valle del contatore è visibile dai lavori di ripristino su pavimentazione esterna e facciata, oltre che all'interno dell'appartamento. Pur non potendo verificare direttamente la causa dell'allagamento per l'intervenuta esecuzione dei lavori di ripristino, il ctu ha ritenuto, sulla base della documentazione fotografica, che la causa dell'allagamento sia da imputarsi alla rottura di un elemento pagina 7 di 13 dell'impianto idrico dell'immobile posto al piano primo di proprietà della Sig.ra e in Controparte_1
particolare del distanziale idrico di alimentazione del lavandino di uno dei bagni dell'appartamento come meglio rappresentato nella documentazione fotografica allegata alla perizia. La rottura CP_1
del distanziale è stata causata dallo stato di corrosione dello stesso. Il ctu ha altresì precisato che la perdita, sulla base di quanto presente agli atti, è avvenuta a valle del contatore ed all'interno dell'immobile di proprietà CP_1
Come ha evidenziato la giurisprudenza, la presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e,
di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari (Cass., n. 27248/2018).
Alla luce di tale principio giuridico, considerato che la perdita è avvenuta nella parte dell'impianto situato nell'appartamento di proprietà deve ritenersi che la responsabilità CP_1
dell'allagamento dell'immobile di proprietà dell'attrice debba essere attribuita esclusivamente a mentre dev'essere esclusa la responsabilità del . Controparte_1 CP_2 CP_2
4) Per quanto concerne l'accertamento e la quantificazione dei danni subiti, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, della documentazione fotografica prodotta e delle valutazioni svolte dal ctu,
deve ritenersi dimostrato che in seguito all'allagamento sia stato necessario forare il solaio per far uscire l'acqua dalle intercapedini, smontare i pannelli in legno e in ferro che arredavano il negozio,
smontare i battiscopa, fornire alcuni pannelli in luogo di quelli non ripristinabili e procedere ai lavori di pulizia e di decerazione della pavimentazione in cotto e successivo trattamento di ceratura, sia nel pagina 8 di 13 locale commerciale, che nel seminterrato. L'esecuzione di tali lavori è stata confermata dal teste ed è stata inclusa tra le opere necessarie per il ripristino nella perizia eseguita dalla Testimone_2
società di assicurazioni. La presenza dei danni nel solaio e nella pavimentazione emerge anche dalla documentazione fotografica allegata alla perizia e prodotta da parte attrice. Per quanto concerne la stima dei lavori necessari per la loro esecuzione, il giudice non ha motivo di discostarsi dalla valutazione del ctu, che ha quantificato i costi dei lavori eseguiti al piano terra nell'importo di €
14.318,26, oltre IVA, e in € 5.943,48 il costo dei lavori eseguiti nel locale seminterrato.
Il teste ha altresì confermato che gli operai della sua ditta hanno realizzato i lavori Testimone_2
di verniciatura dei mobili che era possibile recuperare e i lavori di trattamento delle opere in ferro previa sabbiatura delle strutture in ferro. Sulla base della perizia redatta dall'assicurazione, della documentazione fotografica allegata e della valutazione del ctu, si ritiene che i costi per l'esecuzione di tali opere debbano essere quantificati nell'importo di € 2.002,91 per la pulizia delle parti in legno, e di
€ 1.516,86 per le parti in ferro, oltre IVA.
Il danneggiamento dell'impianto elettrico, dei ventilatori e dei condizionatori è stato confermato dal teste che ha dichiarato che tali elementi erano bagnati;
secondo ciò che risulta dalla Tes_1
documentazione fotografica, le infiltrazioni hanno interessato i faretti a led, i corpi illuminanti a parete e le plafoniere, i due ventilatori da soffitto nordik eco 160/60, le pompe di calore Daikin RXM35N9 e
Daikin RXM50N9, ritenuti danneggiati anche nella perizia dell'assicurazione. Per quanto concerne i costi, il ctu ha ritenuto congrui gli importi di € 1.859,72 per l'impianto elettrico e di € 5.223,68 per l'impianto di climatizzazione. Non può essere accolta invece la richiesta di pagamento della somma di
€ 3.737,20 per i danni all'impianto di illuminazione (fattura n. 31 del 29.5.2020) in quanto non è stato pagina 9 di 13 indicato alcun elemento utile al fine di accertare i modelli e la potenza delle lampade installate per verificare se gli stessi corrispondessero a quelli danneggiati dall'allagamento.
Il teste ha dichiarato che il registratore di cassa, il cassetto registratore, il lettore Tes_1
laser, il personal computer Pos per cassa, la stampante, l'Ups Gruppo di continuità, il telefono cordless presenti nel negozio erano bagnati. Il danneggiamento di tali elementi è stato confermato nella perizia redatta dai periti dell'assicurazione che hanno indicato nella voce dei danni subiti il lettore barcode
HONEYWELL YJ4600, il registratore di cassa epson FP-81II RT, la messa in funzione apparecchiatura con defiscalizzazione, la stampa qr-code unità, la stampante multifunzione, l'UPS da
650va 400W, lo schermo TV 32” fll HD, il telefono cordless con base analogica, il terminale Pos per cassa P2200 con sistema operativo WIN 10IOT rappresentati nella documentazione fotografica allegata. Per quanto concerne la quantificazione dei costi necessari per procedere alla loro sostituzione,
il giudice non ha motivo di discostarsi dalla valutazione del ctu, che ha accertato il prezzo nell'importo complessivo di € 3.921,1 (pari alla somma di € 1552,18, 418,92, 1.950,00, v. allegato 8 ctu).
Non può essere riconosciuta la somma di € 3.000,00 per la consulenza lavori architetto, non essendo stata prodotta alcuna documentazione, né articolato alcun mezzo di prova utile al fine di verificare il pagamento di tale importo.
Alla luce delle considerazioni svolte, i danni subiti dalla società attrice a causa dell'allagamento devono essere quantificati nell'importo complessivo di € 34.786,01, oltre IVA. La parte convenuta va condannata al pagamento a favore della parte attrice della somma di € 34.786,01, Controparte_1
oltre IVA, da considerarsi al valore attuale.
pagina 10 di 13 5) Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza. Pertanto Controparte_1
va condannata a corrispondere a favore della parte attrice le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa.
La parte attrice, invece, va condannata al pagamento delle spese di lite a favore del
[...]
in applicazione del principio per cui la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che CP_2
hanno sostenuto a cagione del processo è quella che ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass.,
n. 20335/2004) e della circostanza che ha insistito sulla domanda risarcitoria anche nei confronti del
, nonostante la documentazione prodotta in giudizio. In particolare, non risulta che il CP_2
fosse a conoscenza della causa dell'allagamento anteriormente all'introduzione del CP_2
giudizio, in quanto la società di assicurazione si è limitata a comunicare l'esclusione della copertura assicurativa per “corrosione ed usura della tubazione”; né risulta che l' avesse Controparte_7
trasmesso la perizia al condominio.
Per quanto concerne le spese della società di assicurazioni, va rilevato che, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia del convenuto dev'essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna chiamata;
il rimborso rimane invece a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass., n. 31899/2019; Cass.,
n. 10364/2023). Nel caso di specie la ha eccepito l'inoperatività della polizza Controparte_9
in virtù delle clausole contrattuali che escludono la copertura nell'ipotesi di danni derivanti da mancata pagina 11 di 13 o cattiva manutenzione degli impianti idrici. Secondo ciò che prevedono le condizioni della polizza,
sono compresi i danni a cose di terzi da spargimento di acqua che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, o di riscaldamento oppure rigurgito di fogna.
Sono esclusi i danni da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici.
Nel caso di specie la rottura del distanziale è stata causata dalla corrosione dello stesso,
attribuibile ad uno stato di usura e ad un difetto di manutenzione, per cui deve escludersi la fondatezza della domanda avanzata dal nei confronti della società di assicurazioni. Considerato, CP_2
tuttavia, che il è venuto a conoscenza del contenuto della perizia che ha documentato le CP_2
cause dell'allagamento soltanto in seguito all'introduzione del giudizio, si ritiene che le spese di lite tra il e la società di assicurazioni debbano essere compensate nella misura del 50%. CP_2
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- accerta la responsabilità di per l'allagamento dell'immobile sito in Comune di Controparte_1
San Teodoro, Località Puntaldia, Piazzetta n. 8, di proprietà dell'attrice e per l'effetto condanna a corrispondere alla la somma di € € 34.786,01, oltre IVA, a titolo Controparte_1 Parte_1
di risarcimento per i danni subiti;
- condanna a corrispondere a corrispondere a favore della società Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 6.092,8 per compensi, € 786,00 per esborsi, oltre il 15% per spese
[...]
generali, IVA e CPA;
- condanna la a corrispondere a favore del le spese Parte_1 Controparte_2
di lite, che liquida in € 6.092,8 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA;
pagina 12 di 13 - condanna il a corrispondere a favore della il Controparte_2 Controparte_10
50% delle spese di lite che liquida in € 3.046,4, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA;
- pone le spese di ctu, in via definitiva, a carico di Controparte_1
Così deciso in Nuoro, il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
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