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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 324 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 324/2025 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CHIARA COZZI, come da procura in atti RICORRENTE E
nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ORAZIO MAURIZIO SCICOLONE, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 24 giugno 2000, in Soriano Controparte_1
nel registro degli atti civili dell'indicato comune (n. 16, anno 2000, Parte II, Vol. 1, numero 16). A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“A questo punto le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo che chiedono venga omologato:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.I coniugi vivranno ciascuno dei propri redditi personali.
3.Il figlio della coppia è, al momento, autosufficiente in quanto lavora. Persona_1
4.Il OR riconosce di essere debitore nei confronti della ORa Controparte_1 Parte_1
per un importo complessivo pari ad € 79.880,00, in quanto la stessa ha estinto il mutuo
[...] ipotecario erogato da UBI Banca S.p.A. in favore di ed altri debiti personali Controparte_1 del medesimo. 5.Ai fini della composizione della lite e di sanare parzialmente il predetto debito, il Signo CP_1 si obbliga a trasferire il suo 50% della casa coniugale, sita in Soriano nel Cimino, Viale
[...] dei Castagni 1/A, distinta al Catasto fabbricati del Comune di Soriano nel Cimino al Foglio 45, Particella 190, Sub. 3 e Particella 191, Sub. 2, Partita 2183, Cat. A4, Classe 1, Consistenza 4,5 vani, Rendita € 209,17, di circa 80 mq, alla OR , entro e non oltre un mese a Parte_1 decorrere dalla data di omologazione del presente accordo, con spese notarili a carico della OR medesima. Tale condizione è connessa alla separazione consensuale dei Parte_1 coniugi e indispensabile ed essenziale per la risoluzione della crisi coniugale, pertanto consente alle parti di avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 della L. 74 del 6 marzo 1987, così come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e confermati dalle successive pronunce della Cassazione.
6.Pertanto, all'esito del trasferimento mobiliare di cui al punto 4., il OR Controparte_1 riconosce di essere debitore nei confronti della ORa per un importo residuo Parte_1 pari ad € 39.880,00.
7. Spese processuali compensate e rinuncia all'impugnazione” Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1.Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata a [...] Parte_1
NEL CIMINO (VT) il 24/01/1973 e R) il 03/01/1973 Controparte_1 in relazione al matrimonio celebrato in data 24 giugno 2000, in Soriano nel Cimino atto trascritto nel registro degli atti civili dell'indicato comune (n. 16, anno 2000, Parte II, Vol. 1), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 21/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 324/2025 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CHIARA COZZI, come da procura in atti RICORRENTE E
nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ORAZIO MAURIZIO SCICOLONE, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 24 giugno 2000, in Soriano Controparte_1
nel registro degli atti civili dell'indicato comune (n. 16, anno 2000, Parte II, Vol. 1, numero 16). A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“A questo punto le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo che chiedono venga omologato:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.I coniugi vivranno ciascuno dei propri redditi personali.
3.Il figlio della coppia è, al momento, autosufficiente in quanto lavora. Persona_1
4.Il OR riconosce di essere debitore nei confronti della ORa Controparte_1 Parte_1
per un importo complessivo pari ad € 79.880,00, in quanto la stessa ha estinto il mutuo
[...] ipotecario erogato da UBI Banca S.p.A. in favore di ed altri debiti personali Controparte_1 del medesimo. 5.Ai fini della composizione della lite e di sanare parzialmente il predetto debito, il Signo CP_1 si obbliga a trasferire il suo 50% della casa coniugale, sita in Soriano nel Cimino, Viale
[...] dei Castagni 1/A, distinta al Catasto fabbricati del Comune di Soriano nel Cimino al Foglio 45, Particella 190, Sub. 3 e Particella 191, Sub. 2, Partita 2183, Cat. A4, Classe 1, Consistenza 4,5 vani, Rendita € 209,17, di circa 80 mq, alla OR , entro e non oltre un mese a Parte_1 decorrere dalla data di omologazione del presente accordo, con spese notarili a carico della OR medesima. Tale condizione è connessa alla separazione consensuale dei Parte_1 coniugi e indispensabile ed essenziale per la risoluzione della crisi coniugale, pertanto consente alle parti di avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 della L. 74 del 6 marzo 1987, così come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e confermati dalle successive pronunce della Cassazione.
6.Pertanto, all'esito del trasferimento mobiliare di cui al punto 4., il OR Controparte_1 riconosce di essere debitore nei confronti della ORa per un importo residuo Parte_1 pari ad € 39.880,00.
7. Spese processuali compensate e rinuncia all'impugnazione” Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1.Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata a [...] Parte_1
NEL CIMINO (VT) il 24/01/1973 e R) il 03/01/1973 Controparte_1 in relazione al matrimonio celebrato in data 24 giugno 2000, in Soriano nel Cimino atto trascritto nel registro degli atti civili dell'indicato comune (n. 16, anno 2000, Parte II, Vol. 1), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 21/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco