Cass. civ., sez. I, sentenza 06/01/1979, n. 60
CASS
Sentenza 6 gennaio 1979

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Anche agli effetti dell'imposta complementare di registro, gli interessi moratori previsti dalla legge 28 marzo 1962 n 147, contenente l'interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961 n 29, sono dovuti dal contribuente con decorrenza dalla data di Costituzione del rapporto tributario, in quanto essi sono fondati sul ritardo (presumibilmente) imputabile al soggetto passivo del tributo, il quale, essendo destinatario di un Obbligo di collaborazione col fisco circa la Determinazione della base imponibile, e tenuto a dichiarare il valore in comune commercio del bene o del diritto trasferito, anche con denuncia integrativa, e, in Mancanza, risponde per il ritardo nell'adempimento del tributo complementare, a meno che non provi la non imputabilita del divario fra il prezzo pattuito e il valore venale. ( V 2399/76, mass n 381174; ( V 4184/74, mass n 372843; ( Conf 2716/77, mass n 386367).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/01/1979, n. 60
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 60
    Data del deposito : 6 gennaio 1979

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