Articolo 37 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 36Articolo 38
Versione
27 settembre 1941
Art. 37.

La vedova, nei riguardi del cui matrimonio con il salariato iscritto alla Cassa si verifichino le condizioni indicate Del primo comma del precedente art. 36, e che alla morte del salariato non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:
a) quando il salariato muoia in attivita' di servizio, dopo aver prestato venti o piu' anni di servizio utile;
b) quando il salariato, dopo aver prestato venti o piu' anni e meno di venticinque anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio senza aver acquistato diritto a pensione diretta;
c) quando il salariato muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.

In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art.
36.

Quando ricorrano le condizioni previste dal comma quarto del precedente art. 36 la pensione e' ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo art. 38.

Gli orfani di salariata hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941