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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/08/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 24.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.416 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di
TORRE ANNUNZIATA promossa
DA
, nato il giorno 7.4.1942 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi Parte_1 residente, C.F.: CodiceFiscale_1
, nata il giorno 02.10.1969 in CASTELNUOVO BERARDENGA, Parte_2
C.F.: , CodiceFiscale_2
, nata il giorno 14.04.1975 in TORRE ANNUNZIATA e residente in Parte_3
TRECASE, C.F.: , CodiceFiscale_3
, nato il giorno 7.1.1981 in TORRE ANNUNZIATA e residente in Parte_4
CASTELNUOVO BERARDENGA, C.F.: , CodiceFiscale_4 tutti quali eredi della sig.ra , deceduto in BENEVENTO il giorno Persona_1
1.4.2023, tutti elettivamente domiciliati in TORRE ANNUNZIATA alla p.zza M. R. IMBRIANI
n.5, presso lo studio dell'avv. Alessandro LAURETTA che li rappresenta e difende giusta procura in atti versata
RICORRENTI
CONTRO
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, per procura CP_1 generale alle liti, dall'avv. Mauro ELBERTI con il quale resta elettivamente domiciliato NAPOLI alla via A. DE GASPERI n° 55
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento.
1 CONCLUSIONI: le parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuto pagamento dei ratei della prestazione.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 22.01.2025 gli istanti, quali eredi dell'originaria avente diritto sig.ra , deceduta il giorno 1 aprile Persona_1
2023, si rivolgevano al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA esponendo che,
a seguito di istanza per ATP, era stato omologato positivamente il requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa all'exitus, ma che i ratei della stessa non erano stati corrisposti.
Chiedevano, quindi, emettersi sentenza di condanna nei confronti dell' al CP_1 pagamento delle somme loro dovute a tale titolo.
Si costituiva in giudizio l'ente previdenziale che, evidenziata l'intervenuta messa in liquidazione della prestazione, chiedeva differirsi la fase decisionale per formalizzare, all'esito del pagamento, declaratoria di cessata materia del contendere.
Con le note “sostitutive” finali gli istanti allegavano l'intervenuta erogazione delle somme rivendicate a causale indennità di accompagnamento e aderivano alle sollecitazioni del resistente inerenti la cessata materia del CP_2 contendere, con il favore, tuttavia, delle spese di lite.
Il Giudice assegnava, pertanto, la causa a sentenza.
(2)
Preso atto che l' ha provveduto alla erogazione delle somme CP_1 oggetto di rivendicazione va dichiarata la cessata materia del contendere.
Avuto anche riguardo alla convergenza delle conclusioni delle parti verso un tale epilogo della vertenza, deve convenirsi che, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa della prestazione e del pagamento delle somme a tale titolo dovute, non è più giustificabile l'intervento del Giudice nel merito del contenzioso.
Intervento che, anzi, finirebbe per sovrapporsi alle identiche determinazioni già assunte dall'ente previdenziale.
Consegue che va dichiarata la cessata materia del contendere.
(3)
Le spese di lite vanno addebitate al resistente che ha CP_2 tardivamente corrisposto i ratei della prestazione rivendicata senza peraltro paventare alcuna giustificazione al riguardo.
2 Deve in proposito segnalarsi che gli istanti hanno documentato la notifica del decreto di omologa al 5 settembre 2024 e della documentazione attestante la regolarità complessiva della posizione “soggettiva” al 17 settembre 2024, laddove l'ente previdenziale non ha allegato situazioni in qualche modo interferenti con la mancata evasione della pratica.
Deve desumersi dalle allegazioni dell' che il provvedimento di liquidazione CP_1
è intervenuto successivamente alla iscrizione a ruolo del presente contenzioso, mentre il pagamento è stato effettuato fra il 20 giugno e il 21 luglio 2025.
Una tale consecutio ha comportato la necessità di un differimento della fase decisionale onde verificare l'effettiva erogazione del dovuto.
Il comportamento processuale dell' ha, pertanto, inciso sui tempi di CP_1 definizione del contenzioso solo in parte, neutralizzando in ogni caso ogni attività istruttoria propriamente detta.
Le spese di lite vanno, quindi, liquidate come da dispositivo tenendo conto di tale complessivo parametro di valutazione.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l'ente previdenziale alle spese di lite che, già compensate nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 1.400,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 11/08/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 24.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.416 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di
TORRE ANNUNZIATA promossa
DA
, nato il giorno 7.4.1942 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi Parte_1 residente, C.F.: CodiceFiscale_1
, nata il giorno 02.10.1969 in CASTELNUOVO BERARDENGA, Parte_2
C.F.: , CodiceFiscale_2
, nata il giorno 14.04.1975 in TORRE ANNUNZIATA e residente in Parte_3
TRECASE, C.F.: , CodiceFiscale_3
, nato il giorno 7.1.1981 in TORRE ANNUNZIATA e residente in Parte_4
CASTELNUOVO BERARDENGA, C.F.: , CodiceFiscale_4 tutti quali eredi della sig.ra , deceduto in BENEVENTO il giorno Persona_1
1.4.2023, tutti elettivamente domiciliati in TORRE ANNUNZIATA alla p.zza M. R. IMBRIANI
n.5, presso lo studio dell'avv. Alessandro LAURETTA che li rappresenta e difende giusta procura in atti versata
RICORRENTI
CONTRO
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, per procura CP_1 generale alle liti, dall'avv. Mauro ELBERTI con il quale resta elettivamente domiciliato NAPOLI alla via A. DE GASPERI n° 55
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento.
1 CONCLUSIONI: le parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuto pagamento dei ratei della prestazione.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 22.01.2025 gli istanti, quali eredi dell'originaria avente diritto sig.ra , deceduta il giorno 1 aprile Persona_1
2023, si rivolgevano al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA esponendo che,
a seguito di istanza per ATP, era stato omologato positivamente il requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa all'exitus, ma che i ratei della stessa non erano stati corrisposti.
Chiedevano, quindi, emettersi sentenza di condanna nei confronti dell' al CP_1 pagamento delle somme loro dovute a tale titolo.
Si costituiva in giudizio l'ente previdenziale che, evidenziata l'intervenuta messa in liquidazione della prestazione, chiedeva differirsi la fase decisionale per formalizzare, all'esito del pagamento, declaratoria di cessata materia del contendere.
Con le note “sostitutive” finali gli istanti allegavano l'intervenuta erogazione delle somme rivendicate a causale indennità di accompagnamento e aderivano alle sollecitazioni del resistente inerenti la cessata materia del CP_2 contendere, con il favore, tuttavia, delle spese di lite.
Il Giudice assegnava, pertanto, la causa a sentenza.
(2)
Preso atto che l' ha provveduto alla erogazione delle somme CP_1 oggetto di rivendicazione va dichiarata la cessata materia del contendere.
Avuto anche riguardo alla convergenza delle conclusioni delle parti verso un tale epilogo della vertenza, deve convenirsi che, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa della prestazione e del pagamento delle somme a tale titolo dovute, non è più giustificabile l'intervento del Giudice nel merito del contenzioso.
Intervento che, anzi, finirebbe per sovrapporsi alle identiche determinazioni già assunte dall'ente previdenziale.
Consegue che va dichiarata la cessata materia del contendere.
(3)
Le spese di lite vanno addebitate al resistente che ha CP_2 tardivamente corrisposto i ratei della prestazione rivendicata senza peraltro paventare alcuna giustificazione al riguardo.
2 Deve in proposito segnalarsi che gli istanti hanno documentato la notifica del decreto di omologa al 5 settembre 2024 e della documentazione attestante la regolarità complessiva della posizione “soggettiva” al 17 settembre 2024, laddove l'ente previdenziale non ha allegato situazioni in qualche modo interferenti con la mancata evasione della pratica.
Deve desumersi dalle allegazioni dell' che il provvedimento di liquidazione CP_1
è intervenuto successivamente alla iscrizione a ruolo del presente contenzioso, mentre il pagamento è stato effettuato fra il 20 giugno e il 21 luglio 2025.
Una tale consecutio ha comportato la necessità di un differimento della fase decisionale onde verificare l'effettiva erogazione del dovuto.
Il comportamento processuale dell' ha, pertanto, inciso sui tempi di CP_1 definizione del contenzioso solo in parte, neutralizzando in ogni caso ogni attività istruttoria propriamente detta.
Le spese di lite vanno, quindi, liquidate come da dispositivo tenendo conto di tale complessivo parametro di valutazione.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l'ente previdenziale alle spese di lite che, già compensate nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 1.400,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 11/08/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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