Art. 43.
Gli esercenti attivita' commerciali nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussistano le condizioni indicate agli articoli 1 e 2, sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla data predetta, le denunce di cui all'articolo 4, alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 5.
Il termine di quarantacinque giorni per la notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione negli elenchi o della mancata iscrizione e' elevato a settantacinque giorni per le denunce presentate entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 11 ha inizio a decorrere, per la prima applicazione della presente legge, dal giorno dell'approvazione dei ruoli di cui al successivo comma.
Gli intendenti di finanza, in base alla facolta' agli stessi conferita dall'articolo 24 del testo unico 17, ottobre 1922, n. 1401, dovranno, per la prima applicazione della presente legge, rendere esecutivi i ruoli che saranno presentati entro il 15 giugno 1961 dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per il visto di esecutorieta', al fine di consentire la riscossione dei contributi di cui all'articolo 38, lettera b), dovuti dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, in tre rate a decorrere da quella di agosto 1961.
Gli esercenti attivita' commerciali nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussistano le condizioni indicate agli articoli 1 e 2, sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla data predetta, le denunce di cui all'articolo 4, alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 5.
Il termine di quarantacinque giorni per la notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione negli elenchi o della mancata iscrizione e' elevato a settantacinque giorni per le denunce presentate entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 11 ha inizio a decorrere, per la prima applicazione della presente legge, dal giorno dell'approvazione dei ruoli di cui al successivo comma.
Gli intendenti di finanza, in base alla facolta' agli stessi conferita dall'articolo 24 del testo unico 17, ottobre 1922, n. 1401, dovranno, per la prima applicazione della presente legge, rendere esecutivi i ruoli che saranno presentati entro il 15 giugno 1961 dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per il visto di esecutorieta', al fine di consentire la riscossione dei contributi di cui all'articolo 38, lettera b), dovuti dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, in tre rate a decorrere da quella di agosto 1961.