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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 957/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dr. Antonio Tricoli Presidente
Dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
Dr.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 957/2021 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Partanna, Via Garibaldi n. 83, presso lo studio dell'avv. Clemenza Nicolò che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...], il [...] ed elettivamente domiciliata Controparte_1 in Castelvetrano, Via Marrone Serafino n. 103 presso lo studio dell'avv. Aniello Alfano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO in sede
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale conclusioni: le parti hanno concluso come indicato nel verbale di precisazione delle conclusioni del
26.11.2024, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti;
il pubblico ministero ha concluso come da visto del 3.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, esponeva: di aver contratto Parte_2 matrimonio concordatario il 2 ottobre 1993 con celebrato a Partanna e trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di Partanna al n. 55 parte II serie
A dell'anno 1993; che dal matrimonio sono nati quattro figli: , nato a [...], il [...]; Per_1
, nato a [...] il [...]; , nato a [...] il [...]; e Persona_2 Per_3
nato a [...] il [...], precisando che i figli e , Per_4 Per_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autonomi, non figurano più nello stato di famiglia, mentre gli altri due figli, e continuano a vivere unitamente al ricorrente e alla resistente. Per_3 Per_4
Rappresentava altresì che, da tempo, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi era venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali, con il conseguente deterioramento dell'affectio coniugalis, tale da rendere intollerabile la convivenza.
Sotto il profilo economico, il ricorrente ha dichiarato di essere attualmente disoccupato e di svolgere occasionalmente lavori manuali, che gli consentono a malapena di soddisfare i propri bisogni primari, evidenziando che, diversamente, la resistente, pur non esercitando alcuna attività lavorativa, risulta percettrice del reddito di cittadinanza.
Alla luce di quanto esposto, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_2
“pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_2
- disporre che il figlio minore della coppia, sia affidato Controparte_1 Per_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, determinando le modalità di incontro con il padre;
- disporre che la casa coniugale, i mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili che la corredano vengano assegnati alla moglie, con la quale continueranno a coabitare i figli e;
- porre al sig. Per_4 Per_3 Parte_2
, l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
[...] ed , un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 300,00 in totale, fino a che Per_4 Per_3 gli stessi non si renderanno autonomi economicamente.- porre a carico del Sig.
[...]
l'obbligo di partecipare nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si Parte_2 dovessero rendere necessarie per i figli (costi sanitari, scolastici, etc…).” Si costituiva in giudizio, la resistente, la quale sosteneva che il rapporto tra i Controparte_1 coniugi, già da anni, fosse caratterizzato da un appiattimento sentimentale, dovuto al venir meno dell'affectio coniugalis.
In merito alle richieste avanzate dal ricorrente, la parte resistente dichiarava di concordare con la volontà di porre termine al rapporto coniugale e non si opponeva al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento nei suoi confronti, rappresentando altresì di essere beneficiaria del reddito di cittadinanza e richiedeva che il mantenimento riguardasse anche il figlio , in quanto non Parte_2 ancora in grado di provvedere al proprio sostentamento, ritenendo congrua la somma di € 200,00, a titolo di assegno di mantenimento per ciascun figlio.
Concludeva, pertanto, chiedendo, al Tribunale di: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi
e autorizzare gli stessi a vivere separatamente. Affidare i figli minori e e il Per_4 Per_3 maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente ad entrambi i coniugi, con Parte_2 collocamento presso la residenza materna, sita in Partanna nella via Castelvetrano. Disporre a carico del ricorrente il sig. il mantenimento dei tre figli non autosufficienti nella misura Parte_2 di euro 200,00 ciascuno nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie di carattere medico
e scolastico.”.
Dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo per opposizione di entrambi, il Presidente emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando il figlio minore, ad entrambi i genitori, con residenza prevalente Per_4 presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale.
Con il medesimo provvedimento, veniva disposto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento dei figli ed , oltre al 50% delle Per_4 Per_3 spese straordinarie nell'interesse degli stessi. Venia inoltre nominato il giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'esito dell'udienza del 4.4.2023 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e, dopo ulteriori rinvii, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024 con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Passando ai profili di merito, è fondata la domanda principale avente ad oggetto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, in quanto gli elementi desumibili dagli atti processuali ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il tenore delle dichiarazioni delle parti, offrono la prova del fatto che, tra i coniugi, si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c. e una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza. In considerazione dell'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale tra e Parte_2 Controparte_1
2. Relativamente alle richieste concernenti l'affidamento del figlio va rilevato che la Per_4 volontà delle parti è stata concorde nel richiedere l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre. Non vi sono peraltro elementi dai quali desumere che tale modalità di affidamento sia nel caso concreto contraria agli interessi del figlio.
Quanto all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario in via prevalente, ritiene il
Tribunale non necessario provvedere ad una regolamentazione alla luce dell'età del giovane, quasi maggiorenne, potendo lo stesso determinarsi autonomamente circa le modalità di frequentazione del padre.
3. Per quanto concerne il mantenimento richiesto dalla sig.ra per i figli, risulta Controparte_1 che e hanno conseguito la maggiore età, avendo il primo 22 anni ed il Per_3 Persona_2 secondo 25 anni. Per quanto riguarda invece lo stesso è ancora minorenne sebbene sia Per_5 prossimo al compimento dei 18 anni.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli maggiorenni occorre guardare a quanto disposto dall'art. 337 septies c.c.
La giurisprudenza in materia ha stabilito che l'obbligo dei genitori di mantenere la prole, sancito dalla
Carta costituzionale e dal codice civile (artt. 147 e 148 c.c.), non cessa al raggiungimento della maggiore età, ma permane sino al conseguimento di una autonoma capacità economica, a meno che tale situazione non dipenda da loro colpa (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che abiti ancora con la madre insieme al fratello Per_3
Lo stesso ha 22 anni e quindi alla luce della giovane età può presumersi che necessiti ancora Per_5 di tempo per acquisire una professionalità che gli consenta di divenire autosufficiente.
Per quanto riguarda invece il figlio maggiorenne , di anni 25 al momento della Persona_2 presente pronuncia, non essendovi elementi dai quali desumere che abbia acquisito un titolo di studio universitario o che abbia intrapreso un tirocinio di formazione o che, comunque, si stia impegnando nella ricerca di una occupazione, non ricorrono i presupposti per disporre un assegno di mantenimento.
3.1 Passando la quantificazione del contributo al mantenimento per i figli e il sig. Per_3 Per_4
ha dichiarato di essere disoccupato e di svolgere occasionalmente Parte_2 alcuni lavori manuali, quando gliene viene offerta l'opportunità, allegazione a fronte della quale ha omesso la produzione di documenti idonei a ricostruire la sua situazione economico patrimoniale. Va tuttavia rilevato che la parte risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, alla luce di quanto sopra, appare congruo confermare sul punto il provvedimento presidenziale e porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento in favore dei figli e di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), importo Per_3 Per_5 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Quanto all'assegnazione della casa coniugale sita in Partanna, Via Castelvetrano, unitamente agli arredi e ai beni mobili, la domanda va accolta con conseguente assegnazione della stessa alla sig.ra per continuare ad abitarvi insieme ai figli e alla luce del diritto Controparte_1 Per_3 Per_4 di questi ultimi di preservare l'habitat domestico.
5. Considerata la natura necessaria del giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando:
- Pronuncia la separazione personale tra nato a [...] il Parte_2
7.11.1971 e nata a [...] il [...], matrimonio celebrato in data Controparte_1
2.10.1993 a Partanna e trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 55 parte II Serie A;
- Dispone l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_4 la madre lasciando libere le parti di determinare le modalità dell'esercizio del diritto di visita;
- rigetta la richiesta di porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in Parte_2 favore del figlio;
Persona_2
- pone a carico di l'onere di corrispondere a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento per i figli , maggiorenne non autosufficiente e ancora minorenne, Per_3 Per_5
l'importo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- assegna a la casa coniugale unitamente agli arredi e ai mobili;
Controparte_1
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Sciacca, nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dr. Antonio Tricoli Presidente
Dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
Dr.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 957/2021 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Partanna, Via Garibaldi n. 83, presso lo studio dell'avv. Clemenza Nicolò che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...], il [...] ed elettivamente domiciliata Controparte_1 in Castelvetrano, Via Marrone Serafino n. 103 presso lo studio dell'avv. Aniello Alfano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO in sede
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale conclusioni: le parti hanno concluso come indicato nel verbale di precisazione delle conclusioni del
26.11.2024, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti;
il pubblico ministero ha concluso come da visto del 3.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, esponeva: di aver contratto Parte_2 matrimonio concordatario il 2 ottobre 1993 con celebrato a Partanna e trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di Partanna al n. 55 parte II serie
A dell'anno 1993; che dal matrimonio sono nati quattro figli: , nato a [...], il [...]; Per_1
, nato a [...] il [...]; , nato a [...] il [...]; e Persona_2 Per_3
nato a [...] il [...], precisando che i figli e , Per_4 Per_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autonomi, non figurano più nello stato di famiglia, mentre gli altri due figli, e continuano a vivere unitamente al ricorrente e alla resistente. Per_3 Per_4
Rappresentava altresì che, da tempo, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi era venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali, con il conseguente deterioramento dell'affectio coniugalis, tale da rendere intollerabile la convivenza.
Sotto il profilo economico, il ricorrente ha dichiarato di essere attualmente disoccupato e di svolgere occasionalmente lavori manuali, che gli consentono a malapena di soddisfare i propri bisogni primari, evidenziando che, diversamente, la resistente, pur non esercitando alcuna attività lavorativa, risulta percettrice del reddito di cittadinanza.
Alla luce di quanto esposto, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_2
“pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_2
- disporre che il figlio minore della coppia, sia affidato Controparte_1 Per_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, determinando le modalità di incontro con il padre;
- disporre che la casa coniugale, i mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili che la corredano vengano assegnati alla moglie, con la quale continueranno a coabitare i figli e;
- porre al sig. Per_4 Per_3 Parte_2
, l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
[...] ed , un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 300,00 in totale, fino a che Per_4 Per_3 gli stessi non si renderanno autonomi economicamente.- porre a carico del Sig.
[...]
l'obbligo di partecipare nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si Parte_2 dovessero rendere necessarie per i figli (costi sanitari, scolastici, etc…).” Si costituiva in giudizio, la resistente, la quale sosteneva che il rapporto tra i Controparte_1 coniugi, già da anni, fosse caratterizzato da un appiattimento sentimentale, dovuto al venir meno dell'affectio coniugalis.
In merito alle richieste avanzate dal ricorrente, la parte resistente dichiarava di concordare con la volontà di porre termine al rapporto coniugale e non si opponeva al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento nei suoi confronti, rappresentando altresì di essere beneficiaria del reddito di cittadinanza e richiedeva che il mantenimento riguardasse anche il figlio , in quanto non Parte_2 ancora in grado di provvedere al proprio sostentamento, ritenendo congrua la somma di € 200,00, a titolo di assegno di mantenimento per ciascun figlio.
Concludeva, pertanto, chiedendo, al Tribunale di: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi
e autorizzare gli stessi a vivere separatamente. Affidare i figli minori e e il Per_4 Per_3 maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente ad entrambi i coniugi, con Parte_2 collocamento presso la residenza materna, sita in Partanna nella via Castelvetrano. Disporre a carico del ricorrente il sig. il mantenimento dei tre figli non autosufficienti nella misura Parte_2 di euro 200,00 ciascuno nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie di carattere medico
e scolastico.”.
Dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo per opposizione di entrambi, il Presidente emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando il figlio minore, ad entrambi i genitori, con residenza prevalente Per_4 presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale.
Con il medesimo provvedimento, veniva disposto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento dei figli ed , oltre al 50% delle Per_4 Per_3 spese straordinarie nell'interesse degli stessi. Venia inoltre nominato il giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'esito dell'udienza del 4.4.2023 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e, dopo ulteriori rinvii, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024 con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Passando ai profili di merito, è fondata la domanda principale avente ad oggetto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, in quanto gli elementi desumibili dagli atti processuali ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il tenore delle dichiarazioni delle parti, offrono la prova del fatto che, tra i coniugi, si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c. e una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza. In considerazione dell'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale tra e Parte_2 Controparte_1
2. Relativamente alle richieste concernenti l'affidamento del figlio va rilevato che la Per_4 volontà delle parti è stata concorde nel richiedere l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre. Non vi sono peraltro elementi dai quali desumere che tale modalità di affidamento sia nel caso concreto contraria agli interessi del figlio.
Quanto all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario in via prevalente, ritiene il
Tribunale non necessario provvedere ad una regolamentazione alla luce dell'età del giovane, quasi maggiorenne, potendo lo stesso determinarsi autonomamente circa le modalità di frequentazione del padre.
3. Per quanto concerne il mantenimento richiesto dalla sig.ra per i figli, risulta Controparte_1 che e hanno conseguito la maggiore età, avendo il primo 22 anni ed il Per_3 Persona_2 secondo 25 anni. Per quanto riguarda invece lo stesso è ancora minorenne sebbene sia Per_5 prossimo al compimento dei 18 anni.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli maggiorenni occorre guardare a quanto disposto dall'art. 337 septies c.c.
La giurisprudenza in materia ha stabilito che l'obbligo dei genitori di mantenere la prole, sancito dalla
Carta costituzionale e dal codice civile (artt. 147 e 148 c.c.), non cessa al raggiungimento della maggiore età, ma permane sino al conseguimento di una autonoma capacità economica, a meno che tale situazione non dipenda da loro colpa (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che abiti ancora con la madre insieme al fratello Per_3
Lo stesso ha 22 anni e quindi alla luce della giovane età può presumersi che necessiti ancora Per_5 di tempo per acquisire una professionalità che gli consenta di divenire autosufficiente.
Per quanto riguarda invece il figlio maggiorenne , di anni 25 al momento della Persona_2 presente pronuncia, non essendovi elementi dai quali desumere che abbia acquisito un titolo di studio universitario o che abbia intrapreso un tirocinio di formazione o che, comunque, si stia impegnando nella ricerca di una occupazione, non ricorrono i presupposti per disporre un assegno di mantenimento.
3.1 Passando la quantificazione del contributo al mantenimento per i figli e il sig. Per_3 Per_4
ha dichiarato di essere disoccupato e di svolgere occasionalmente Parte_2 alcuni lavori manuali, quando gliene viene offerta l'opportunità, allegazione a fronte della quale ha omesso la produzione di documenti idonei a ricostruire la sua situazione economico patrimoniale. Va tuttavia rilevato che la parte risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, alla luce di quanto sopra, appare congruo confermare sul punto il provvedimento presidenziale e porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento in favore dei figli e di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), importo Per_3 Per_5 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Quanto all'assegnazione della casa coniugale sita in Partanna, Via Castelvetrano, unitamente agli arredi e ai beni mobili, la domanda va accolta con conseguente assegnazione della stessa alla sig.ra per continuare ad abitarvi insieme ai figli e alla luce del diritto Controparte_1 Per_3 Per_4 di questi ultimi di preservare l'habitat domestico.
5. Considerata la natura necessaria del giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando:
- Pronuncia la separazione personale tra nato a [...] il Parte_2
7.11.1971 e nata a [...] il [...], matrimonio celebrato in data Controparte_1
2.10.1993 a Partanna e trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 55 parte II Serie A;
- Dispone l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_4 la madre lasciando libere le parti di determinare le modalità dell'esercizio del diritto di visita;
- rigetta la richiesta di porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in Parte_2 favore del figlio;
Persona_2
- pone a carico di l'onere di corrispondere a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento per i figli , maggiorenne non autosufficiente e ancora minorenne, Per_3 Per_5
l'importo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- assegna a la casa coniugale unitamente agli arredi e ai mobili;
Controparte_1
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Sciacca, nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli