Sentenza 30 novembre 1954
Massime • 1
L'Obbligo del proprietario di rimborsare le spese erogate per le opere costruite sul fondo dal terzo e quello, invece, di corrispondere a quest'ultimo l'aumento di valore per le seguite addizioni sull'immobile, secondo la facoltà di scelta al proprietario stesso attribuita dall'art. 936 cod. civ. assumono diversa natura ai fini della svalutazione monetaria. Nel primo caso deve aversi riguardo al costo che i materiali e la mano d'opera avevano nel tempo in cui le addizioni furono compiute, sì che, trattandosi di spese effettivamente erogate, non si può tener conto della successiva svalutazione; viene meno invece, nella seconda ipotesi ogni riferimento iniziale ad una somma determinata di denaro, giacché l'Obbligo del proprietario si pone esclusivamente in relazione al maggior valore che il fondo ha acquistato in virtù delle opere costruite dal terzo, e, in conseguenza, siffatta obbligazione ha per sua stessa definizione natura di debito di valore sottratto alle variazioni del potere d'acquisto della moneta. La somma dovuta dal proprietario per l'aumento di valore recato da un terzo al suo fondo, nei casi di cui agli art. 936 e 1150 cod. civ., va determinata con riguardo al momento della liquidazione giudiziale non al momento in cui le opere furono costruite poiché per aumento di valore conseguito dalla cosa si intende l'incremento reale, obiettivo ed attuale, apportato alla utilità del bene, quale risulta dalla differenza fra il valore che la cosa avrebbe avuto se i miglioramenti non fossero stati compiuti e quello invece che essa è venuta ad acquistare per le innovazioni eseguite dal terzo possessore. L'applicazione del principio esclude, inoltre, che l'aumento di valore del fondo possa essere determinato in base alla capitalizzazione del reddito ritraibile dalle costruzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/11/1954, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 30 novembre 1954 |
Testo completo
L'Obbligo del proprietario di rimborsare le spese erogate per le opere costruite sul fondo dal terzo e quello, invece, di corrispondere a quest'ultimo l'aumento di valore per le seguite addizioni sull'immobile, secondo la facoltà di scelta al proprietario stesso attribuita dall'art. 936 cod. civ. assumono diversa natura ai fini della svalutazione monetaria. Nel primo caso deve aversi riguardo al costo che i materiali e la mano d'opera avevano nel tempo in cui le addizioni furono compiute, sì che, trattandosi di spese effettivamente erogate, non si può tener conto della successiva svalutazione;
viene meno invece, nella seconda ipotesi ogni riferimento iniziale ad una somma determinata di denaro, giacché l'Obbligo del proprietario si pone esclusivamente in relazione al maggior valore che il fondo ha acquistato in virtù delle opere costruite dal terzo, e, in conseguenza, siffatta obbligazione ha per sua stessa definizione natura di debito di valore sottratto alle variazioni del potere d'acquisto della moneta. La somma dovuta dal proprietario per l'aumento di valore recato da un terzo al suo fondo, nei casi di cui agli art. 936 e 1150 cod. civ., va determinata con riguardo al momento della liquidazione giudiziale non al momento in cui le opere furono costruite poiché per aumento di valore conseguito dalla cosa si intende l'incremento reale, obiettivo ed attuale, apportato alla utilità del bene, quale risulta dalla differenza fra il valore che la cosa avrebbe avuto se i miglioramenti non fossero stati compiuti e quello invece che essa è venuta ad acquistare per le innovazioni eseguite dal terzo possessore. L'applicazione del principio esclude, inoltre, che l'aumento di valore del fondo possa essere determinato in base alla capitalizzazione del reddito ritraibile dalle costruzioni.