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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/10/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4029/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 21/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4029/2022 promossa
DA
, rappresentata e difeso dall'Avv. Laura Bove e dall'Avv. Fabrizio Parte_1
Tomei, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-contumace-
E CONTRO
per i dipendenti da aziende del terziario Controparte_2
-contumace-
avente ad oggetto: Omissioni versamenti al Fondo complementare dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza è redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la condanna della al Controparte_1 versamento nei confronti del della somma pari ad Controparte_2
€19.415,60 a titolo di TFR di , illegittimamente detenuto a far data dal Parte_1
01.01.2011 – è fondata e va accolta.
3. Le parti convenute, pur ritualmente vocate in giudizio non si sono costituite in giudizio rimanendo contumaci.
4. Vanno premessi brevi cenni sulla previdenza complementare, la quale è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 252/2005, ed ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di TFR mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica con la precipua finalità di ottenere un miglior tasso di sostituzione del rapporto retribuzione-pensione.
In specifico l'art. 1, comma 1, del dlg 5 dicembre 2005, n. 252, prevede la finalità di integrare, appunto in via complementare, i trattamenti erogati dal sistema obbligatorio pubblico, in modo da “assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale”. Si tratta, come noto, di una conferma della finalità già prevista dall'art. 3, lett. v) I. 421/1992, rimasta invariata nella formulazione e valorizzata dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato come essa renda evidente la scelta legislativa di istituzione di un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e complementare, collocando questa “nel sistema dell'art. 38 Cost.” (Corte cost. 28 luglio 2000, n. 393, in adesione alla cd. teoria della
“funzionalizzazione della previdenza complementare”, già affermata da Corte cost. 8
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro settembre 1995, n. 421, sulla base della natura, oltre che della funzione, prettamente previdenziale dei fondi pensione).
La caratteristica peculiare della previdenza complementare, ancorchè funzionalizzata, è rappresentata dall'autonomia, posto che “L'adesione alle forme pensionistiche complementari … è libera e volontaria” (art. 1, secondo comma dlg. 252/2005) e che “Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari”, nella varia modulazione negoziale collettiva e regolamentare stabilita dall'art. 3, primo comma d.lg. cit.,
“stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale”
(art. 3, terzo comma d.lg. cit.).
In estrema sintesi ed esclusivamente ai fini qui d'interesse, la disciplina delle forme pensionistiche complementari ne stabilisce un finanziamento attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del T.f.r. maturando (art. 8, primo comma). Esse costituiscono risorse che i fondi di pensione gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e provvista per le prestazioni erogate a norma dell'art. 11.
A temperamento della rigidità degli effetti conseguenti alla scelta di adesione al fondo previsti dall'art. 11 (che vincola la partecipazione individuale fino alla maturazione, a norma del secondo comma, dei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, salva la previsione statutaria o regolamentare del fondo della possibilità di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 14, primo comma;
con facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata, a norma del settimo comma dell'art. 11)
e in funzione incentivante la partecipazione dei lavoratori, l'art. 14, sesto comma prevede la
“portabilità” dell'intera posizione individuale, ossia la facoltà del suo trasferimento ad un'altra forma, così potendo essi scegliere le più convenienti opportunità di impiego nel risparmio previdenziale. (cfr. in termini Cass., n. 4626/2019).
5. Così ricostruita la disciplina normativa della previdenza complementare, occorre osservare che sulla questione oggetto di giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che
“L'adesione del lavoratore ad un fondo pensione complementare dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, sovente ricondotto allo schema della delegazione di pagamento ex art 1270 c.c., in virtù del quale il lavoratore è qualificabile come delegante, il datore di lavoro come delegato, ed il fondo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro pensione come delegatario, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di omesso versamento della contribuzione del datore di lavoro al Fondo, può ben agire iure proprio, ma solamente per ottenere una condanna del datore di lavoro a favore di terzo, vale a dire del Fondo, che è parte necessaria del giudizio: i versamenti effettuati dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare hanno infatti natura previdenziale e non retributiva, in quanto il relativo obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro subordinato ed il beneficio che il lavoratore trae da tale ulteriore rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire, cosicché 'la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto” (cfr. Cass. civ. ss. uu. n. 4684/2015; Cass. civ. n.
2406/2022).
E' stato ulteriormente osservato che “In tema di previdenza complementare ….
l'inadempimento del datore di lavoro determina un concreto pregiudizio al lavoratore, sottraendo la previdenza complementare alla garanzia dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 cod. civ. Il generico riferimento al conferimento del TFR maturando contenuto nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005 consente alle parti di porre in essere alternativamente una cessione del credito futuro ex art. 1260 c.c. o una delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c.” e che “In assenza di prova della cessione del credito, desumibile dallo statuto del fondo o da espressa volontà negoziale, opera lo schema della delegazione di pagamento, con la conseguenza che il versamento delle quote di TFR omesse deve essere effettuato in favore del fondo pensione e non direttamente al lavoratore, permanendo il vincolo di destinazione. Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai fondi di previdenza complementare non si applica il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della l. n.
412 del 1991, trattandosi di credito verso un datore di lavoro privato e non verso un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria.” (cfr. Cass. Civ., ss. uu n. 4684/2015; Cass. sez. lavoro, sent. n. 10489/2016).
Infine, in ordine alla specifica natura dei contributi confluiti nel fondi di pensione complementare, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ulteriormente chiarito che
“In tema di fondi pensione complementari, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite e accantonate
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo pensione complementare” (Cass. Sez. L., n.23623/2025, Cass. Sez. L n. 11198/2024; Cass.,
Sez. L., Sentenza n. 18477 del 28/06/2023).
6. Tanto premesso e passando al merito della questione oggetto di domanda, il ricorrente si duole dell'omissione contributiva in cui è incorsa la , realizzatasi Controparte_1 mediante la mancata devoluzione al Fondo pensionistico complementare c.d. del CP_2
TFR maturato sulla retribuzione per il periodo che va dall'1.01.2011 al 30.3.2021 (epoca della cessazione del rapporto di lavoro) quantificando l'importo in complessivi € 19.415,60.
6.1 Ebbene, risulta documentalmente acclarato che il sig. – dipendente Parte_1 della dal 14.11.1983 al 30.03.2021 con mansioni di Guardia Controparte_1 armata e con la qualifica di Guardia Giurata particolare – in data 26.06.2007 ha sottoscritto il modulo di adesione al Fondo previdenza complementare “Marco Polo”, con ciò delegando la società datrice di lavoro, al conferimento della quota di tfr maturata mensilmente, al predetto fondo (cfr. doc.1 e 2 all.to sub ricorso).
È altresì documentalmente acquisita la circostanza che dal gennaio 2011 il Fondo pensione
“Marco Polo” risulta aver trasferito la forma pensionistica complementare al fondo pensione “Fon.Te”, cui lo stesso ricorrente ha poi aderito (cfr doc ti 2 e 3 ).
L'omesso versamento delle quote contributive dovute dalla al Fondo pensione CP_1
“Fon.Te”, emerge chiaramente dall'ampia documentazione allegata da parte ricorrente proveniente dal Fondo, in cui sono evidenziate le anomalie contributive sin dal 2011 e per ogni anno sino al 2021 (cfr doc n. 5 al.to sub ricorso) e va quantificata in € 19.415,60 come emergente dal CUD allegato al ricorso.
7. Alla stregua di tali considerazioni deve pertanto ritenersi acclarato il diritto di credito del ricorrente e conseguentemente l'obbligo per la a provvedere al Controparte_1 versamento contributivo in favore del Fondo Pensione Fon.Te, con la conseguenza che la predetta società deve essere condannata a versare al l'importo di € 19.415,60 CP_2
a titolo di omesso versamento del TFR oltre gli interessi legali e rivalutazione con decorrenza dal 1.1.2011 sino al soddisfo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 8. Le spese processuali - liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alla natura della causa e al suo valore
(valore €5200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi ed esclusa la fase istruttoria - sono poste a carico della società secondo Controparte_1 soccombenza e vanno poste a carico delle parti resistenti.
Nulla sulle spese nei confronti del Fondo Complementare CP_2
P.Q.M.
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) accerta l'inadempimento della nel versamento della quota del Controparte_1
t.f.r. al Fondo nell'interesse del sig e, per l'effetto, condanna la CP_2 Parte_1 predetta società a versare in favore del fondo de quo la contribuzione dovuta nella misura di
€ 19.415,60, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura legale, con decorrenza dal 1.01.2011 al soddisfo;
2) condanna la a rifondere in favore di parte ricorrente le spese Controparte_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.216,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa come per legge ed oltre spese vive per c.u. pari ad
€118,50da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente
3) nulla sulle spese di lite nei confronti del Fondo Cometa
Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 21/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4029/2022 promossa
DA
, rappresentata e difeso dall'Avv. Laura Bove e dall'Avv. Fabrizio Parte_1
Tomei, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-contumace-
E CONTRO
per i dipendenti da aziende del terziario Controparte_2
-contumace-
avente ad oggetto: Omissioni versamenti al Fondo complementare dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza è redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la condanna della al Controparte_1 versamento nei confronti del della somma pari ad Controparte_2
€19.415,60 a titolo di TFR di , illegittimamente detenuto a far data dal Parte_1
01.01.2011 – è fondata e va accolta.
3. Le parti convenute, pur ritualmente vocate in giudizio non si sono costituite in giudizio rimanendo contumaci.
4. Vanno premessi brevi cenni sulla previdenza complementare, la quale è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 252/2005, ed ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di TFR mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica con la precipua finalità di ottenere un miglior tasso di sostituzione del rapporto retribuzione-pensione.
In specifico l'art. 1, comma 1, del dlg 5 dicembre 2005, n. 252, prevede la finalità di integrare, appunto in via complementare, i trattamenti erogati dal sistema obbligatorio pubblico, in modo da “assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale”. Si tratta, come noto, di una conferma della finalità già prevista dall'art. 3, lett. v) I. 421/1992, rimasta invariata nella formulazione e valorizzata dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato come essa renda evidente la scelta legislativa di istituzione di un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e complementare, collocando questa “nel sistema dell'art. 38 Cost.” (Corte cost. 28 luglio 2000, n. 393, in adesione alla cd. teoria della
“funzionalizzazione della previdenza complementare”, già affermata da Corte cost. 8
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro settembre 1995, n. 421, sulla base della natura, oltre che della funzione, prettamente previdenziale dei fondi pensione).
La caratteristica peculiare della previdenza complementare, ancorchè funzionalizzata, è rappresentata dall'autonomia, posto che “L'adesione alle forme pensionistiche complementari … è libera e volontaria” (art. 1, secondo comma dlg. 252/2005) e che “Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari”, nella varia modulazione negoziale collettiva e regolamentare stabilita dall'art. 3, primo comma d.lg. cit.,
“stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale”
(art. 3, terzo comma d.lg. cit.).
In estrema sintesi ed esclusivamente ai fini qui d'interesse, la disciplina delle forme pensionistiche complementari ne stabilisce un finanziamento attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del T.f.r. maturando (art. 8, primo comma). Esse costituiscono risorse che i fondi di pensione gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e provvista per le prestazioni erogate a norma dell'art. 11.
A temperamento della rigidità degli effetti conseguenti alla scelta di adesione al fondo previsti dall'art. 11 (che vincola la partecipazione individuale fino alla maturazione, a norma del secondo comma, dei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, salva la previsione statutaria o regolamentare del fondo della possibilità di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 14, primo comma;
con facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata, a norma del settimo comma dell'art. 11)
e in funzione incentivante la partecipazione dei lavoratori, l'art. 14, sesto comma prevede la
“portabilità” dell'intera posizione individuale, ossia la facoltà del suo trasferimento ad un'altra forma, così potendo essi scegliere le più convenienti opportunità di impiego nel risparmio previdenziale. (cfr. in termini Cass., n. 4626/2019).
5. Così ricostruita la disciplina normativa della previdenza complementare, occorre osservare che sulla questione oggetto di giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che
“L'adesione del lavoratore ad un fondo pensione complementare dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, sovente ricondotto allo schema della delegazione di pagamento ex art 1270 c.c., in virtù del quale il lavoratore è qualificabile come delegante, il datore di lavoro come delegato, ed il fondo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro pensione come delegatario, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di omesso versamento della contribuzione del datore di lavoro al Fondo, può ben agire iure proprio, ma solamente per ottenere una condanna del datore di lavoro a favore di terzo, vale a dire del Fondo, che è parte necessaria del giudizio: i versamenti effettuati dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare hanno infatti natura previdenziale e non retributiva, in quanto il relativo obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro subordinato ed il beneficio che il lavoratore trae da tale ulteriore rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire, cosicché 'la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto” (cfr. Cass. civ. ss. uu. n. 4684/2015; Cass. civ. n.
2406/2022).
E' stato ulteriormente osservato che “In tema di previdenza complementare ….
l'inadempimento del datore di lavoro determina un concreto pregiudizio al lavoratore, sottraendo la previdenza complementare alla garanzia dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 cod. civ. Il generico riferimento al conferimento del TFR maturando contenuto nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005 consente alle parti di porre in essere alternativamente una cessione del credito futuro ex art. 1260 c.c. o una delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c.” e che “In assenza di prova della cessione del credito, desumibile dallo statuto del fondo o da espressa volontà negoziale, opera lo schema della delegazione di pagamento, con la conseguenza che il versamento delle quote di TFR omesse deve essere effettuato in favore del fondo pensione e non direttamente al lavoratore, permanendo il vincolo di destinazione. Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai fondi di previdenza complementare non si applica il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della l. n.
412 del 1991, trattandosi di credito verso un datore di lavoro privato e non verso un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria.” (cfr. Cass. Civ., ss. uu n. 4684/2015; Cass. sez. lavoro, sent. n. 10489/2016).
Infine, in ordine alla specifica natura dei contributi confluiti nel fondi di pensione complementare, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ulteriormente chiarito che
“In tema di fondi pensione complementari, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite e accantonate
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo pensione complementare” (Cass. Sez. L., n.23623/2025, Cass. Sez. L n. 11198/2024; Cass.,
Sez. L., Sentenza n. 18477 del 28/06/2023).
6. Tanto premesso e passando al merito della questione oggetto di domanda, il ricorrente si duole dell'omissione contributiva in cui è incorsa la , realizzatasi Controparte_1 mediante la mancata devoluzione al Fondo pensionistico complementare c.d. del CP_2
TFR maturato sulla retribuzione per il periodo che va dall'1.01.2011 al 30.3.2021 (epoca della cessazione del rapporto di lavoro) quantificando l'importo in complessivi € 19.415,60.
6.1 Ebbene, risulta documentalmente acclarato che il sig. – dipendente Parte_1 della dal 14.11.1983 al 30.03.2021 con mansioni di Guardia Controparte_1 armata e con la qualifica di Guardia Giurata particolare – in data 26.06.2007 ha sottoscritto il modulo di adesione al Fondo previdenza complementare “Marco Polo”, con ciò delegando la società datrice di lavoro, al conferimento della quota di tfr maturata mensilmente, al predetto fondo (cfr. doc.1 e 2 all.to sub ricorso).
È altresì documentalmente acquisita la circostanza che dal gennaio 2011 il Fondo pensione
“Marco Polo” risulta aver trasferito la forma pensionistica complementare al fondo pensione “Fon.Te”, cui lo stesso ricorrente ha poi aderito (cfr doc ti 2 e 3 ).
L'omesso versamento delle quote contributive dovute dalla al Fondo pensione CP_1
“Fon.Te”, emerge chiaramente dall'ampia documentazione allegata da parte ricorrente proveniente dal Fondo, in cui sono evidenziate le anomalie contributive sin dal 2011 e per ogni anno sino al 2021 (cfr doc n. 5 al.to sub ricorso) e va quantificata in € 19.415,60 come emergente dal CUD allegato al ricorso.
7. Alla stregua di tali considerazioni deve pertanto ritenersi acclarato il diritto di credito del ricorrente e conseguentemente l'obbligo per la a provvedere al Controparte_1 versamento contributivo in favore del Fondo Pensione Fon.Te, con la conseguenza che la predetta società deve essere condannata a versare al l'importo di € 19.415,60 CP_2
a titolo di omesso versamento del TFR oltre gli interessi legali e rivalutazione con decorrenza dal 1.1.2011 sino al soddisfo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 8. Le spese processuali - liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alla natura della causa e al suo valore
(valore €5200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi ed esclusa la fase istruttoria - sono poste a carico della società secondo Controparte_1 soccombenza e vanno poste a carico delle parti resistenti.
Nulla sulle spese nei confronti del Fondo Complementare CP_2
P.Q.M.
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) accerta l'inadempimento della nel versamento della quota del Controparte_1
t.f.r. al Fondo nell'interesse del sig e, per l'effetto, condanna la CP_2 Parte_1 predetta società a versare in favore del fondo de quo la contribuzione dovuta nella misura di
€ 19.415,60, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura legale, con decorrenza dal 1.01.2011 al soddisfo;
2) condanna la a rifondere in favore di parte ricorrente le spese Controparte_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.216,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa come per legge ed oltre spese vive per c.u. pari ad
€118,50da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente
3) nulla sulle spese di lite nei confronti del Fondo Cometa
Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro