Articolo 2 della Legge 31 dicembre 1996, n. 671
Articolo 1
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17 gennaio 1997
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12 agosto 1998
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a (( L. 1.347.885.830 )) per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il 1997 dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 agosto 1998