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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1500/2023
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1500/2023
promossa da:
,nata a [...] il [...] Parte_1
(Avv. Flavio Mercatanti)
ATTRICE
contro
"nata a [...] il [...] Controparte_1
(Avv. Andrea Bazzichi)
CONVENUTA CHIAMANTE
E nei confronti di ALLIANZ CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Cristiano Calussi)
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: lesione personale Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 conveniva in giudizio Con atto di citazione Controparte_1 chiedendone la
,
condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito alla caduta verificatasi presso l'abitazione della convenuta.
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva che, in data 15.06.2021 alle ore 3,30
circa, in Camaiore, Via Cesare Battisti n. 5, ospitata presso l'abitazione di proprietà di [...]
mentre scendeva le scale per recarsi in bagno, veniva ostacolata dal gatto di proprietà CP_1 della convenuta e cadeva dalle scale;
che, trasportata con l'ambulanza al Pronto Soccorso
dell'Ospedale Versilia, le veniva riscontrata la frattura dell'omero e del gomito sinistro e un trauma cranico non commotivo e, pertanto, veniva ricoverata nel reparto di ortopedia con prognosi di circa
30 giorni;
che il giorno successivo veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi dell'omero con chiodo centronail orthofix bloccato + placca anatomica synthes per olecrano + viti a stabilità angolare - impianto in titanio;
che, in data 28.12.2021, veniva dichiarata guarita con postumi e, con relazione medica del 09.04.2022, il Dr. Persona_1 specialista in ortopedia e traumatologia, quantificava l'inabilità temporanea totale in giorni 40 e quella parziale in giorni 150, nonché accertava un danno biologico permanente nella misura del 20%, oltre riflessi sugli aspetti dinamico relazionali della persona quantificabili in almeno 1/3 del danno biologico;
che la richiesta di risarcimento del danno indirizzata a Controparte_1 rispetto alla quale era configurabile una responsabilità oggettiva, ammontante alla somma complessiva di euro 90.607,96,
rimaneva senza riscontro;
che la compagnia assicurativa di Controparte_1 riteneva non provata la responsabilità dell'assicurata, essendovi incongruenze nelle dichiarazioni delle parti;
che, a seguito dell'infortunio, Parte_1 accusava dolore, che la costringeva ad assumere farmaci analgesici
(Tachipirina e Brufen), rigidità e difficoltà di articolazione alla spalla sinistra, gomito sinistro e polso sinistro, dolore alle dita della mano sinistra, con difficoltà a chiudere alla loro flessione e riduzione dalla forza, nonché indebolimento dell'arto sinistro con notevoli difficoltà nel sollevare pesi e nell'effettuare forze di leva con disagio ad effettuare i più comuni gesti quotidiani (igiene personale,
indossare capi di abbigliamento, aprirle lo sportello dell'autovettura ecc.) che le avevano causato ripercussioni sull'equilibrio psichico con l'insorgenza di uno stato depressivo.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio "Controparte_1 che contestava quanto ex adverso dedotto,
eccepito e prodotto.
In particolare, esponeva che il giorno in cui si era verificato il sinistro oggetto di causa Pt_1
[...] che abitava stabilmente alle isole Canarie, si trovava con il coniuge in vacanza in Italia ed "
aveva trovato ospitalità amichevole presso l'abitazione della Controparte_1 che quest'ultima,
presente in casa al momento dell'accaduto, aveva sentito un forte colpo, a seguito del quale aveva trovato parte attrice a terra in fondo alle scale.
Deduceva, inoltre, che la domanda doveva essere provata da parte attrice sia nell'an che nel quantum,
rilevando che la convenuta non era presente al momento dell'accaduto, anche se il racconto della danneggiata appariva credibile;
che, inoltre, aveva contratto una polizza con la Controparte_1
compagnia assicurativa CP_3 oggi alla quale aveva denunciato il sinistro, ma Controparte_4
non aveva ricevuto alcuna notizia diretta dell'istruttoria compiuta;
che soltanto con la notifica dell'atto di citazione aveva appreso che la compagnia assicurativa non aveva ritenuto risarcibile il danno richiesto da parte attrice per la mancanza di prova della responsabilità dell'assicurata,
sussistendo incongruenze tra le dichiarazioni rese dalle parti;
che, alla luce della previsione contrattuale di cui al punto 3.3., il difensore della convenuta rappresentava alla compagnia assicurativa la pendenza del presente giudizio e chiedeva a quest'ultima se intendeva assumere la difesa dell'assicurata; che, con pec del 04.05.2023, la compagnia assicurativa comunicava che non intendeva costituirsi per l'assicurata; che, non essendo stata inviata alcuna comunicazione all'assicurata, il difensore di quest'ultima contestava la genericità della risposta e chiedeva che gli venisse trasmessa copia della denuncia presentata dalla propria cliente;
che, in data 18.05.2023, il difensore dell'assicurata riceveva la copia della dichiarazione resa da quest'ultima alla compagnia;
che l'assicurata confermava quanto esposto nella denuncia presentata e che, alla luce del contratto di assicurazione e non conoscendo i motivi per i quali era stata rigettata la richiesta di indennizzo in favore della danneggiata, intendeva tutelare la propria posizione con la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_5
Chiedeva la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_5 al fine di essere dalla
stessa manlevata in forza di una polizza assicurativa stipulata e vigente al momento dei fatti oggetto del presente procedimento.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Il Giudice, con decreto del 13.06.2023, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., fissava la data della nuova udienza al 15.11.2023, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Controparte_5 in persona del legale rappresentate pro tempore, si costituiva in giudizio,
contestando la domanda attorea e quella di manleva.
In particolare, contestava quanto indicato a pagina 2 dell'atto di citazione, laddove parte attrice aveva definito come "responsabilità oggettiva" la responsabilità di Controparte_1 e contestava, inoltre,
che la depressione lamentata dalla danneggiata fosse causalmente riferibile al sinistro oggetto del giudizio.
Rappresentava, inoltre, che la danneggiata doveva provare rigorosamente i fatti esposti nell'atto di citazione, ossia di essere caduta dalle scale perché il gatto di proprietà della convenuta l'aveva fatta inciampare;
che, nella denuncia del sinistro, l'assicurata aveva dichiarato che il fatto era avvenuto alle ore 2,30, mentre nella dichiarazione rilasciata all'accertatore della compagnia assicurativa in data
16.06.2021 aveva dichiarato che il sinistro si era verificato alle ore 3,00 e aveva dichiarato che, dopo aver sentito "l'urlo e il colpo e mi sono alzata dal letto, constatando l'accaduto. Così ha fatto anche
Testimone_1 il quale ha provveduto ad allertare i soccorsi 118"; che, nellail marito dichiarazione rilasciata all'accertatore della compagnia assicurativa il 14.12.2021, l'assicurata aveva dichiarato, invece, che il sinistro era avvenuto alle ore 2,30 e che, nel momento in cui aveva sentito il colpo, era nel bagno al primo piano e di aver "aperto la porta del bagno e mi sono affacciata sulle a terra sull'ultimo pianerottolo delle scale e vicino a leiscale. Ho notato la sig.ra Parte_1
...Ho chiamato subito il 118 che è arrivato dopo 10/15 minuti vi era suo marito Controparte_6
circa"; che, mentre tutte le dichiarazioni del 14.12.2021 erano tra loro concordanti sia per l'orario,
sia per il soggetto che aveva soccorso la danneggiata ed aveva chiamato il 118, tali dichiarazioni contrastavano con la dichiarazione resa dall'assicurata il 16.07.2021, avendo quest'ultima dichiarato che era stato il marito della danneggiata ad aver chiamato i soccorsi e che, al momento della caduta di parte attrice, si trovava a letto (e non nel bagno al primo piano); che, inoltre, nel referto del Pronto
Soccorso non era stata indicata la presenza del gatto, ma risultava soltanto che le lesioni erano la conseguenza di un incidente domestico;
che tutte le circostanze sopraindicate facevano propendere per la non veridicità di quanto sostenuto da parte attrice e, dunque, la domanda dalla stessa proposta doveva essere rigettata.
La compagnia assicurativa, inoltre, eccepiva il concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.
nella verificazione dell'evento dannoso, nonché contestava la quantificazione dei danni richiesti.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale.
Con ordinanza del 18.09.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti da Parte_1
dalla stessa ascritti alla responsabilità della convenuta Controparte_1 , quale proprietaria del gatto che l'aveva fatta cadere sulla scale dell'abitazione della convenuta in data 15.06.2021. La vicenda in questione rientra nel campo di applicazione dell'art. 2052 c.c., che concerne la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dall'animale.
Al riguardo, occorre premettere che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, n. 7260 del 2013), “Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso)
intercorrente tra questi e l'animale, e poiché, il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma nelle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è, fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2052 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovrà, provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad interrompere quel nesso causale".
Dalla documentazione versata in atti, nonché dall'istruttoria espletata, è emersa la prova della correlazione causale tra l'animale di proprietà della convenuta e la caduta di parte attrice, nonché la compatibilità della dinamica del sinistro come descritta dalla danneggiata e i danni dalla stessa riportati.
Par Parte_1 quest'ultima, in data 15.06.2021 alle In particolare, secondo la tesi prospettata da "
Controparte_1 (sita in Camaiore, ore 3,30 circa, si trovava - come ospite - presso l'abitazione di
Via Cesare Battisti n. 5) e, mentre era intenta a scendere le scale per recarsi al bagno sito al piano terra, veniva ostacolata dal gatto di proprietà della convenuta e, di conseguenza, rovinava a terra.
Sebbene al momento della caduta non vi fossero testimoni in grado di riferire sulle modalità della stessa, la dinamica del sinistro come descritta in citazione da parte attrice appare credibile e verosimile, trovando riscontro nelle seguenti circostanze. Controparte_4 rese da Innanzitutto, nelle comunicazioni e nelle dichiarazioni (doc. 2, 3 e 4
alla propria compagnia assicurativa, l'assicurata ha sempre dedotto che la caduta Controparte_1
della danneggiata sulle scale si era verificata a causa del proprio animale domestico.
Tale circostanza è stata, altresì, confermata dalla danneggiata e dal marito di quest'ultima nelle dichiarazioni rese alla compagnia assicurativa (doc. 5 e 6 Controparte_4
Ebbene, la concordanza delle versioni fornite dai soggetti sopraindicati induce questo Giudice a ritenerle genuine e credibili.
Inoltre, la stessa convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto espressamente che
"La comparente non era presente al momento dell'accaduto anche se il racconto della sig.ra Pt_1
appare credibile".
Ancora, la tesi attorea in merito alla dinamica del sinistro trova riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 09.02.2024 da Controparte_6 marito di parte attrice rispetto al quale non e' emerso alcun profilo di incapacità ex art. 246 c.p.c., peraltro non eccepita al momento dell'assunzione della prova, non rientrando le somme relative al risarcimento danni nella comunione legale tra i coniugi ed art. 179 c.p.c..
Occorre, altresì, evidenziare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
(v. recentemente Cass., Sez. VI, Ord. n. 2295 del 2021), “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti [...], l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può
essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità» (cosi Cass. nr. 25358 del 2015 con i richiami ivi effettuati a Cass. nr. 1109
del 2006; conformi Cass. nr. 12365 del 2006 e Cass. nr. 4202 del 2011; cfr. anche Cass. nr. 25549
del 2007)".
Tanto chiarito, Controparte_6 all'udienza del 09.02.2024, ha dichiarato "Ricordo che nel
,
giugno 2021 io e mia moglie eravamo ospiti a casa Controparte_7 a Camaiore Via battisti al n.
5. Abbiamo dormito a casa di CP_1 io e mia moglie dormivamo nella stessa camera da letto. Siamo stati ospiti presso la casa di CP_1 per circa n paio di settimane. Una notte ho sentito un tonfo fortissimo che mi ha svegliato, mi sono alzato ed ho visto mia moglie in fondo alle
CP_1case (n.d.r. scale) con la testa rivolta verso la parete in fondo alle scale. E' uscita anche dal bagno e abbiamo soccorso mia moglie, CP_1 ha chiamato l'ambulanza che è arrivata dopo circa quindici venti minuti e io sono andato dietro all'ambulanza con la mia macchina sino all'ospedale. Nella scala non c'rea il corrimano ci sono le pareti da tutti e due i lati. CP_1 ha
chiamato l'ambulanza. In fondo alle scale vicino a mia moglie ho visto anche il cane di CP_1
che si chiama Pt 2 ed anche la gatta che si chiama Pt_3 . Il bagno è ubicato al primo piano tra una camera e l'altra. Ci sono due bagni uno su ed uno giù, quello su era occupato e mia moglie stava andando al bagno di sotto. il gatto dormiva con noi ai piedi del letto".
...
Questo Giudice non ha motivo di dubitare dell'attendibilità del testimone escusso in giudizio, avendo lo stesso reso dichiarazioni specifiche e circostanziate in merito al sinistro, nonché coerenti quanto dallo stesso dichiarato alla compagnia assicurativa (v. doc. 6 Controparte_5
Sebbene il marito della danneggiata non fosse presente al momento della caduta di quest'ultima, il fatto che egli, subito dopo l'incidente domestico, abbia notato la presenza del gatto di proprietà della convenuta accanto alla propria moglie caduta a terra, induce a ritenere verosimile la versione fornita dalla danneggiata.
La tesi di parte attrice in merito alla dinamica del sinistro è stata poi integralmente confermata dalla stessa convenuta in sede di interrogatorio formale, con dichiarazione che riveste l'efficacia probatoria di ammissione del fatto alla stessa sfavorevole.
Non sono, infine, emersi elementi di prova di segno contrario idonei a sconfessare la ricostruzione del fatto operata dalla danneggiata e, dunque, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi dimostrata in giudizio la ricostruzione dei fatti come descritta dall'attrice nell'atto di citazione ed affermata la responsabilità della convenuta ex art. 2052 c.c., quale proprietaria dell'animale domestico che ha causato l'incidente in questione. Tanto chiarito, diversamente da quanto prospettato dalla compagnia assicurativa, non si ravvisano,
nel caso di specie, gli estremi del concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso.
Al riguardo, merita evidenziare che la compagnia assicurativa, nell'eccepire il concorso di colpa della danneggiata, si è limitata genericamente a dedurre che quest'ultima non ha prestato sufficiente attenzione a scendere le scale, non allegando specifici profili di imprudenza e disattenzione ravvisabili nella condotta di parte attrice.
Inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali rese da Controparte_6 e dalle dichiarazioni rese dalla convenuta in sede di interrogatorio formale è emerso che lungo le scale non era presente un corrimano.
Ebbene, ad avviso di questo Giudice, non è ravvisabile il concorso di colpa della danneggiata nel sinistro in esame, trattandosi di un evento dannoso che, per l'assenza di un corrimano lungo le scale e per l'improvviso e repentino movimento dell'animale domestico, parte attrice non avrebbe potuto evitare, non potendosi rimproverare alla stessa la violazione di regole di diligenza e prudenza che la situazione concreta impone di osservare.
Sul quantum debeatur
Accertata nell'an la fondatezza della presta risarcitoria avanzata da parte attrice, deve procedersi alla individuazione e alla liquidazione delle varie voci di danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa richieste.
In ordine ai danni non patrimoniali lamentati da parte attrice e, segnatamente, a quelli derivanti dalla lesione all'integrità psico-fisica, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU nella consulenza medico-legale, che risultano essere complete, esaurienti, compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, il CTU Dr.ssa Persona_2 dopo aver accertato la riferibilità eziologica delle lesioni patite dalla danneggiata all'evento dannoso per cui è causa, ha concluso che “in conseguenza ed a
,soggetto con anamnesi causa del fatto occorsole in data 15.6.2024 la signora Parte_1 patologica remota negativa per traumatismi di rilievo interessanti le regioni oggetto della presente indagine, ebbe a riportare lesioni di chiara origine traumatica attingenti in particolare la spalla ed il gomito sinistro e consistenti in frattura del collo chirurgico dell'omero all'epifisi prossimale e in frattura pluriframmentaria dell'olecrano ulnare. La dinamica del fatto, così come descritta, risulta genericamente compatibile alla produzione delle lesioni accertate in sede di Pronto Soccorso. Il
giorno stesso del fatto la p. fu infatti condotta con ambulanza al PS dell'Ospedale di Camaiore ove fu sottoposta agli opportuni accertamenti clinico strumentali con riscontro di frattura del collo chirurgico dell'omero all'epifisi prossimale e frattura pluriframmentaria dell'olecrano ulnare.
L'ortopedico di turno, dopo visita specialistica, ne dispose il ricovero in ortopedia per le procedure chirurgiche.
Il ricovero in reparto di Ortopedia si protrasse dal 15.6.2021 al 18.6.2021. La diagnosi di ammissione fu di "frattura di omero e gomito sx" e la prognosi iniziale di 30 giorni. In data 16.6.21
fu sottoposta ad intervento chirurgico in due tempi ove dapprima si procedette a riduzione e sintesi della frattura dell'omero sinistro con placca e viti e poi di quella pluriframmentaria di olecrano ulnare con fili di Ke placca dedicata. Fu dimessa il 18.6. 21 con bendaggio in adduzione tipo Desault
da mantenere per circa 20 giorni e consiglio di terapia medica i. In data 22.7.21 praticava un primo controllo radiografico delle sedi offese ed il 27.7.21 si sottoponeva a visita specialistica ortopedica dal dott. Per 1 he, al persistere di limitazione antalgica dell'articolarità di spalla e gomito, rilasciò
certificazioni di continuazione del prognostico infortunistico sino al 28.12.2021 con prescrizione di riposo, fisioterapia e terapia medica oltre a controllo radiografico di spalla e gomito sinistro. Il
5.10.21 la donna praticò ulteriore esame radiografico di spalla e gomito sinistro indicativo di incremento dei fenomeni riparativi. In data 30.12.21 la p. si sottopose ad ulteriore radiografia di spalla sinistra e gomito sinistro che indicò come le fratture apparissero ben composte e consolidate.
Sulla scorta della documentazione medica prodotta, congrua per qualità e durata, e della visita eseguita può essere riconosciuto un periodo di danno biologico temporaneo totale di giorni 4 (quattro), parziale al 75% di giorni 60 (sessanta), parziale al 50% di giorni 30 (trenta) circa ed infine parziale al 25% per ulteriori giorni 45 (quarantacinque) circa.
Vista la dinamica dell'evento per come riferita ed i riscontri subito effettuati in ambiente ospedaliero e specialistico nonché tenuto conto dell'evoluzione delle lesioni conseguenti il trauma e dell'obiettività certificata dagli specialisti che la ebbero in cura durante il periodo del prognostico infortunistico, non si pongono dubbi circa il reale ricorrere di valido nesso di causa tra il fatto traumatico sofferto, le lesioni che ne sono derivate ed i postumi oggi osservati.
Attualmente l'obiettività apprezzata in sede di visita medica condotta consiste in quadro algodisfunzionale interessante sostanzialmente l'asse spalla- braccio- mano sinistra.
Si è obiettivato, infatti, a carico dell'arto superiore sinistro, alterazione del profilo di spalla per particolare salienza della testa omerale. La palpazione della regione, come anche quella del gomito,
è riferita vivacemente dolente. Sono presenti esiti cicatriziali di mano chirugica sia sulla spalla che al gomito, normoevoluti. Alla palpazione del gomitosi apprezza superficialità del mezzo di sintesi
Alle misurazioni perimetriche comparative si registra minus di 1 cm abbondante in medio braccio sinistro rispetto al controlaterale e di 1 cm circa in medio avambraccio.
Sotto il profilo funzionale, per quanto riguarda la scapolo omerale, si obiettiva elevazione anteriore concessa a 120° circa, abduzione in intrarotazione possibile fino a 90° circa mentre l'abduzione in extrarotazione è concessa fino a 110° circa. Adduzione completa (riesce ad abbracciarsi da sola)
mentre il movimento complesso postero inferiore permette alla mano di giungere al passaggio lombosacrale. Per quanto riguarda il gomito si osserva deficit flessoestensorio a fine corsa con arresto rigido e minimo deficit della supinazione. Si obiettiva inoltre ipoergia netta dell'arto alle prove di contro resistenza. I mezzi di sintesi risultano in sede.
Tenuto conto di quanto sin qui riassunto, ed in accordo con gli orientamenti valutativi a maggior diffusione in ambito medico legale, si può concludere che alle lesioni sofferte sono conseguiti postumi permanenti obiettivabili incidenti sull'arto superiore sinistro, da intendersi quali danno biologico, quantificabili nella misura del 15 (quindici) %”. Il danno biologico così determinato deve essere liquidato in via equitativa, tenendo conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024, che costituiscono regole integratrici del concetto di equità, con la finalità di circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (Cass., n. 8468/2020
ed altre).
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale, è opportuno, innanzitutto, premettere che la giurisprudenza di legittimità più recente ha rimarcato l'ontologica differenza tra il danno c.d. dinamico relazionale, inteso come menomazione permanente delle attività quotidiane, e danno morale, inteso come patimento interiore del danneggiato non avente base organica ed estraneo alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente.
I danni anzidetti devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, fermo restando il principio secondo cui il pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore, o danno morale, non è
"in re ipsa" e può essere risarcito ove sia correttamente dedotto ed adeguatamente provato (cfr. Corte
di Cass. n.7513/2018; 19151/2018; 23469/2018; 2788/2019).
Ebbene, nel caso specifico, la danneggiata non ha provato peculiari sofferenze fisiche e patemi d'animo diverse dai pregiudizi già tenuti in considerazione nella quantificazione del danno biologico e tali da fondare la pretesa al risarcimento del danno morale, essendosi limitata ad allegare circostanze che rientrano nell'alveo delle sofferenze fisiche e che sono, dunque, già coperte dalla liquidazione del danno biologico.
Né sussistono i presupposti per effettuare un aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico, essendosi parte attrice limitata ad allegare pregiudizi (quali rigidità e difficoltà di articolazione alla spalla sinistra, gomito sinistro e polso sinistro;
dolore alle dita della mano sinistra con difficoltà a chiudere alla loro flessione;
riduzione della forza, indebolimento dell'arto sinistro con notevoli difficoltà nel sollevare pesi e nell'effettuare forze di leva con disagio ad effettuare i più
comuni gesti quotidiani) che non costituiscono conseguenze eccezionali, ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto tali da superare le conseguenze "comuni" del danno. Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione "In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e la attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cosiddetto "del punto variabile") può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019, n. 28988).
Premesso quanto sopra, alla luce delle condivisibili conclusioni cui è giunto il CTU, in applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle ed in considerazione dell'età della infortunata al momento del sinistro (63 anni), il danno dalla stessa subito dovrà essere liquidato come di seguito indicato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età della danneggiata alla data del sinistro 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico
€ 3.211,51
Punto base I.T.T.
€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno non patrimoniale risarcibile
€ 33.239,00
Invalidità temporanea totale € 460,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
€ 1.725,00Invalidità temporanea parziale al 50%
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.293,75
Totale danno biologico temporaneo € 8.653,75
Totale generale: € 41.892,75
Con riferimento alla quantificazione dei danni patrimoniali e, in particolare, alle spese mediche, il CTU Dr.ssa Persona_2 ha stabilito che le spese mediche prodotte in atti sono da ritenersi attinenti e congrue.
In particolare, alla luce delle condivisibili risultanze dell'elaborato peritale, risultano provate e,
pertanto, devono essere risarcite le spese mediche di seguito indicate:
Farmacia Italica 18.6.21 € 99.18 copia fattura Biokinol forte, Brufen, Cefixoral, Codamol,
.
Enoxaparina, LDF, Sidermil
Farmacia Italica 23.6.21 €23.91 Enoxapar copia
•
• Farmacia Italica 10.7.21 € 36.80
Fisiomedical copia fattura 16.7.21 € 215.20 sedute fisioterapiche
Eido Diagnostica copia fattura 22.7.2021 € 70 rx spalla e gomito sn
Dr. Per 1 copia ricevuta 27.7.21 € 152 visita ortopedica
•
Fisiomedical copia fattura 28.7.21 € 241.20 sedute fisioterapiche
•
Usl Nord ovest copia bollettino postale 30.7.21 €20
•
• Farmacia Italica 31.7.21 € 56.87
• Eido Diagnostica copia fattura 05.10.21 € 70 rx spalla e gomito sn Dr. Per 1 copia ricevuta 08.10.21 € 152 visita ortopedica
•
Dr. Per 1 copia ricevuta 28.12.21 € 152 visita ortopedica
•
Static copia fattura 30.12.2021 € 70 rx spalla e gomito sn
.
Per la somma complessiva di euro 1.359,16.
La somma di euro 1.220,00 per “visita e relazione medico legale” e quella di euro 732,00 per
"assistenza medico legale per CTU" (entrambe ritenute congrue dal CTU) sono estranee al risarcimento del danno patrimoniale e attengono, piuttosto, alle spese processuali di seguito regolate.
In conclusione, la somma degli importi del danno patrimoniale (euro 1.359,16 per spese mediche) e non patrimoniale (euro 41.892,75 per danno biologico) ammonta ad euro 43.251,91.
Pertanto, si condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 43.251,91 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Trattandosi debito di valore, spettano alla danneggiata i c.d. interessi compensativi al tasso legale dovuti per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di risarcimento del danno.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli interessi non possono essere fatti decorrere dalla data dell'evento dannoso ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, ma devono essere calcolati sugli importi parziali della "somma capitale",
rivalutata progressivamente, fino alla data della sentenza (v. Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712, vedi anche Cass. 05.08.2002, n.11712).
La somma in precedenza indicata in valore attuale deve, dunque, essere “devalutata” con riferimento alla data dell'evento lesivo (15.06.2021), per poi calcolare gli interessi al tasso legale sugli importi annualmente rivalutati.
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Sulla domanda di manleva
La domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa deve essere accolta per le ragioni che seguono. Invero, è pacifica l'operatività della polizza assicurativa per il fatto oggetto di causa, non avendo la compagnia assicurativa eccepito alcunché sul punto.
Per la prima volta in comparsa conclusionale, l'assicurazione convenuta ha eccepito che le spese legali sostenute dall'assicurato dovevano rimanere a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art.
3.3 delle condizioni generali della polizza, non essendo state previamente autorizzate.
L'eccezione è infondata, osservandosi sul punto quanto segue.
-speseL'art.
3.3 delle condizioni generali di polizza, rubricato “gestione delle vertenze di danno legali", prevede che Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno a carico delle Società 66
soltanto se da essa preventivamente autorizzate". L'assicurata Controparte_1 ha depositato, al momento della costituzione in giudizio, la corrispondenza avvenuta con la compagnia assicurativa, dalla quale risulta che:
Con pec del 27.04.2023 l'Avvocato dell'assicurata ha comunicato alla compagnia assicurativa
Vostra assicurata, nella pretesa avanzata 66"... assisto la sig.ra Controparte_1
Parte_1 con l'avv. Flavio Mercatanti. Ai sensi della giudizialmente dalla sig.ra polizza, punto 3.3. chiedo se intendete assistere la mia assistita o meno così che possa, nel caso, predisporre la difesa chiedendo al Tribunale di Lucca di chiamare in causa la compagnia ...";
La compagnia assicurativa, con pec del 04.05.2023, ha risposto al difensore dell'assicurata,
- 66comunicando riscontriamo la vostra pec del 28/04/2023 per comunicar Vi che, per tutte
...
le ragioni già esposte, la Compagnia non intende costituirsi per contro della nostra assicurata
Dalle circostanze sopraindicate emerge chiaramente che il difensore dell'assicurata, che aveva già
ricevuto la notifica dell'atto di citazione da parte della danneggiata, ha chiesto alla compagnia assicurativa se intendesse o meno assistere l'assicurata nel giudizio già instaurato.
La compagnia assicurativa, pur essendo a conoscenza della pendenza del presente procedimento come comunicato dal difensore dell'assicurata, nel manifestare espressamente la volontà di non costituirsi per conto di quest'ultima, ha di fatto accettato che l'assicurata venisse assistita nel presente giudizio da un difensore.
Pertanto, le spese di difesa a carico dell'assicurata erano conoscibili ex ante da parte della compagnia assicurativa e, di conseguenza, non può trovare applicazione la clausola invocata da quest'ultima, che deve essere intesa nel senso di escludere l'obbligo in capo alla compagnia assicurativa di tenere indenne l'assicurato da spese non preventivamente autorizzate e di cui è venuta a conoscenza solo ex post.
Nella comparsa conclusionale, l'assicurazione convenuta ha, altresì, eccepito che, nella manleva dell'assicurata, deve tenersi in considerazione la franchigia assoluta di euro 175,00 prevista dal punto
Q delle condizioni generali di polizza.
Al riguardo, merita segnalare che, correttamente rilevato dall'assicurata nella memoria di replica, la franchigia prevista dalla lettera Q delle condizioni di PO (doc. 5 di parte convenuta) ammonta ad euro 150,00, prevedendo la clausola richiamata, rubricata “responsabilità civile personale", "a
parziale deroga dell'art. 3.2 - Esclusioni e delimitazioni, punto 2), la garanzia è operante per la responsabilità civile personale dell'Assicurato dipendente, non attinente lo svolgimento dell'attività
professionale, per danni involontariamente cagionati a terzi. La garanzia è prestata previa applicazione per ogni sinistro di una franchigia di € 150,00".
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta la domanda di manleva e,
conseguentemente, la compagnia assicurativa deve essere condannata, previa applicazione della franchigia pari ad euro 150,00, a tenere indenne la convenuta assicurata per le somme che la stessa sarà tenuta a corrispondere all'attrice in esecuzione della presente sentenza, nonché per le spese di lite sostenute dall'assicurata per difendersi nel presente giudizio.
Sulle spese di lite, di CTU e di CTP
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) che sono liquidate a favore dello Stato, in ragione dell'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese di questo, nella misura non dimidiata, in applicazione dei più recenti arresti giurisprudenziali (da ultimo confermati dalla sentenza della Consulta n. 64 del 2024).
Le spese di CTU e di CT di parte attrice devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, conseguentemente, condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 43.251,91, oltre agli interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2) Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese legali del presente procedimento,
che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge,
C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica con pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'amissione di parte attrice al Patrocinio a Spese dello Stato;
3) Pone le spese di C.T.U. e di C.T. di parte attrice a carico di parte convenuta;
4) Accoglie la domanda di manleva proposta da Controparte_1 nei confronti di CP_5
[...] e, per l'effetto, condanna Controparte_5 terza chiamata, previa detrazione della franchigia pari alla misura minima di euro 150,00, a tenere indenne Controparte_1 da
tutto quanto dovrà pagare, in ragione del presente giudizio, a titolo di risarcimento dei danni,
spese di lite, di CTU e di C.T. di parte attrice, nonché dalle spese di lite sostenute per difendersi nel presente giudizio.
Lucca, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1500/2023
promossa da:
,nata a [...] il [...] Parte_1
(Avv. Flavio Mercatanti)
ATTRICE
contro
"nata a [...] il [...] Controparte_1
(Avv. Andrea Bazzichi)
CONVENUTA CHIAMANTE
E nei confronti di ALLIANZ CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Cristiano Calussi)
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: lesione personale Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 conveniva in giudizio Con atto di citazione Controparte_1 chiedendone la
,
condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito alla caduta verificatasi presso l'abitazione della convenuta.
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva che, in data 15.06.2021 alle ore 3,30
circa, in Camaiore, Via Cesare Battisti n. 5, ospitata presso l'abitazione di proprietà di [...]
mentre scendeva le scale per recarsi in bagno, veniva ostacolata dal gatto di proprietà CP_1 della convenuta e cadeva dalle scale;
che, trasportata con l'ambulanza al Pronto Soccorso
dell'Ospedale Versilia, le veniva riscontrata la frattura dell'omero e del gomito sinistro e un trauma cranico non commotivo e, pertanto, veniva ricoverata nel reparto di ortopedia con prognosi di circa
30 giorni;
che il giorno successivo veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi dell'omero con chiodo centronail orthofix bloccato + placca anatomica synthes per olecrano + viti a stabilità angolare - impianto in titanio;
che, in data 28.12.2021, veniva dichiarata guarita con postumi e, con relazione medica del 09.04.2022, il Dr. Persona_1 specialista in ortopedia e traumatologia, quantificava l'inabilità temporanea totale in giorni 40 e quella parziale in giorni 150, nonché accertava un danno biologico permanente nella misura del 20%, oltre riflessi sugli aspetti dinamico relazionali della persona quantificabili in almeno 1/3 del danno biologico;
che la richiesta di risarcimento del danno indirizzata a Controparte_1 rispetto alla quale era configurabile una responsabilità oggettiva, ammontante alla somma complessiva di euro 90.607,96,
rimaneva senza riscontro;
che la compagnia assicurativa di Controparte_1 riteneva non provata la responsabilità dell'assicurata, essendovi incongruenze nelle dichiarazioni delle parti;
che, a seguito dell'infortunio, Parte_1 accusava dolore, che la costringeva ad assumere farmaci analgesici
(Tachipirina e Brufen), rigidità e difficoltà di articolazione alla spalla sinistra, gomito sinistro e polso sinistro, dolore alle dita della mano sinistra, con difficoltà a chiudere alla loro flessione e riduzione dalla forza, nonché indebolimento dell'arto sinistro con notevoli difficoltà nel sollevare pesi e nell'effettuare forze di leva con disagio ad effettuare i più comuni gesti quotidiani (igiene personale,
indossare capi di abbigliamento, aprirle lo sportello dell'autovettura ecc.) che le avevano causato ripercussioni sull'equilibrio psichico con l'insorgenza di uno stato depressivo.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio "Controparte_1 che contestava quanto ex adverso dedotto,
eccepito e prodotto.
In particolare, esponeva che il giorno in cui si era verificato il sinistro oggetto di causa Pt_1
[...] che abitava stabilmente alle isole Canarie, si trovava con il coniuge in vacanza in Italia ed "
aveva trovato ospitalità amichevole presso l'abitazione della Controparte_1 che quest'ultima,
presente in casa al momento dell'accaduto, aveva sentito un forte colpo, a seguito del quale aveva trovato parte attrice a terra in fondo alle scale.
Deduceva, inoltre, che la domanda doveva essere provata da parte attrice sia nell'an che nel quantum,
rilevando che la convenuta non era presente al momento dell'accaduto, anche se il racconto della danneggiata appariva credibile;
che, inoltre, aveva contratto una polizza con la Controparte_1
compagnia assicurativa CP_3 oggi alla quale aveva denunciato il sinistro, ma Controparte_4
non aveva ricevuto alcuna notizia diretta dell'istruttoria compiuta;
che soltanto con la notifica dell'atto di citazione aveva appreso che la compagnia assicurativa non aveva ritenuto risarcibile il danno richiesto da parte attrice per la mancanza di prova della responsabilità dell'assicurata,
sussistendo incongruenze tra le dichiarazioni rese dalle parti;
che, alla luce della previsione contrattuale di cui al punto 3.3., il difensore della convenuta rappresentava alla compagnia assicurativa la pendenza del presente giudizio e chiedeva a quest'ultima se intendeva assumere la difesa dell'assicurata; che, con pec del 04.05.2023, la compagnia assicurativa comunicava che non intendeva costituirsi per l'assicurata; che, non essendo stata inviata alcuna comunicazione all'assicurata, il difensore di quest'ultima contestava la genericità della risposta e chiedeva che gli venisse trasmessa copia della denuncia presentata dalla propria cliente;
che, in data 18.05.2023, il difensore dell'assicurata riceveva la copia della dichiarazione resa da quest'ultima alla compagnia;
che l'assicurata confermava quanto esposto nella denuncia presentata e che, alla luce del contratto di assicurazione e non conoscendo i motivi per i quali era stata rigettata la richiesta di indennizzo in favore della danneggiata, intendeva tutelare la propria posizione con la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_5
Chiedeva la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_5 al fine di essere dalla
stessa manlevata in forza di una polizza assicurativa stipulata e vigente al momento dei fatti oggetto del presente procedimento.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Il Giudice, con decreto del 13.06.2023, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., fissava la data della nuova udienza al 15.11.2023, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Controparte_5 in persona del legale rappresentate pro tempore, si costituiva in giudizio,
contestando la domanda attorea e quella di manleva.
In particolare, contestava quanto indicato a pagina 2 dell'atto di citazione, laddove parte attrice aveva definito come "responsabilità oggettiva" la responsabilità di Controparte_1 e contestava, inoltre,
che la depressione lamentata dalla danneggiata fosse causalmente riferibile al sinistro oggetto del giudizio.
Rappresentava, inoltre, che la danneggiata doveva provare rigorosamente i fatti esposti nell'atto di citazione, ossia di essere caduta dalle scale perché il gatto di proprietà della convenuta l'aveva fatta inciampare;
che, nella denuncia del sinistro, l'assicurata aveva dichiarato che il fatto era avvenuto alle ore 2,30, mentre nella dichiarazione rilasciata all'accertatore della compagnia assicurativa in data
16.06.2021 aveva dichiarato che il sinistro si era verificato alle ore 3,00 e aveva dichiarato che, dopo aver sentito "l'urlo e il colpo e mi sono alzata dal letto, constatando l'accaduto. Così ha fatto anche
Testimone_1 il quale ha provveduto ad allertare i soccorsi 118"; che, nellail marito dichiarazione rilasciata all'accertatore della compagnia assicurativa il 14.12.2021, l'assicurata aveva dichiarato, invece, che il sinistro era avvenuto alle ore 2,30 e che, nel momento in cui aveva sentito il colpo, era nel bagno al primo piano e di aver "aperto la porta del bagno e mi sono affacciata sulle a terra sull'ultimo pianerottolo delle scale e vicino a leiscale. Ho notato la sig.ra Parte_1
...Ho chiamato subito il 118 che è arrivato dopo 10/15 minuti vi era suo marito Controparte_6
circa"; che, mentre tutte le dichiarazioni del 14.12.2021 erano tra loro concordanti sia per l'orario,
sia per il soggetto che aveva soccorso la danneggiata ed aveva chiamato il 118, tali dichiarazioni contrastavano con la dichiarazione resa dall'assicurata il 16.07.2021, avendo quest'ultima dichiarato che era stato il marito della danneggiata ad aver chiamato i soccorsi e che, al momento della caduta di parte attrice, si trovava a letto (e non nel bagno al primo piano); che, inoltre, nel referto del Pronto
Soccorso non era stata indicata la presenza del gatto, ma risultava soltanto che le lesioni erano la conseguenza di un incidente domestico;
che tutte le circostanze sopraindicate facevano propendere per la non veridicità di quanto sostenuto da parte attrice e, dunque, la domanda dalla stessa proposta doveva essere rigettata.
La compagnia assicurativa, inoltre, eccepiva il concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.
nella verificazione dell'evento dannoso, nonché contestava la quantificazione dei danni richiesti.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale.
Con ordinanza del 18.09.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti da Parte_1
dalla stessa ascritti alla responsabilità della convenuta Controparte_1 , quale proprietaria del gatto che l'aveva fatta cadere sulla scale dell'abitazione della convenuta in data 15.06.2021. La vicenda in questione rientra nel campo di applicazione dell'art. 2052 c.c., che concerne la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dall'animale.
Al riguardo, occorre premettere che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, n. 7260 del 2013), “Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso)
intercorrente tra questi e l'animale, e poiché, il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma nelle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è, fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2052 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovrà, provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad interrompere quel nesso causale".
Dalla documentazione versata in atti, nonché dall'istruttoria espletata, è emersa la prova della correlazione causale tra l'animale di proprietà della convenuta e la caduta di parte attrice, nonché la compatibilità della dinamica del sinistro come descritta dalla danneggiata e i danni dalla stessa riportati.
Par Parte_1 quest'ultima, in data 15.06.2021 alle In particolare, secondo la tesi prospettata da "
Controparte_1 (sita in Camaiore, ore 3,30 circa, si trovava - come ospite - presso l'abitazione di
Via Cesare Battisti n. 5) e, mentre era intenta a scendere le scale per recarsi al bagno sito al piano terra, veniva ostacolata dal gatto di proprietà della convenuta e, di conseguenza, rovinava a terra.
Sebbene al momento della caduta non vi fossero testimoni in grado di riferire sulle modalità della stessa, la dinamica del sinistro come descritta in citazione da parte attrice appare credibile e verosimile, trovando riscontro nelle seguenti circostanze. Controparte_4 rese da Innanzitutto, nelle comunicazioni e nelle dichiarazioni (doc. 2, 3 e 4
alla propria compagnia assicurativa, l'assicurata ha sempre dedotto che la caduta Controparte_1
della danneggiata sulle scale si era verificata a causa del proprio animale domestico.
Tale circostanza è stata, altresì, confermata dalla danneggiata e dal marito di quest'ultima nelle dichiarazioni rese alla compagnia assicurativa (doc. 5 e 6 Controparte_4
Ebbene, la concordanza delle versioni fornite dai soggetti sopraindicati induce questo Giudice a ritenerle genuine e credibili.
Inoltre, la stessa convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto espressamente che
"La comparente non era presente al momento dell'accaduto anche se il racconto della sig.ra Pt_1
appare credibile".
Ancora, la tesi attorea in merito alla dinamica del sinistro trova riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 09.02.2024 da Controparte_6 marito di parte attrice rispetto al quale non e' emerso alcun profilo di incapacità ex art. 246 c.p.c., peraltro non eccepita al momento dell'assunzione della prova, non rientrando le somme relative al risarcimento danni nella comunione legale tra i coniugi ed art. 179 c.p.c..
Occorre, altresì, evidenziare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
(v. recentemente Cass., Sez. VI, Ord. n. 2295 del 2021), “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti [...], l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può
essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità» (cosi Cass. nr. 25358 del 2015 con i richiami ivi effettuati a Cass. nr. 1109
del 2006; conformi Cass. nr. 12365 del 2006 e Cass. nr. 4202 del 2011; cfr. anche Cass. nr. 25549
del 2007)".
Tanto chiarito, Controparte_6 all'udienza del 09.02.2024, ha dichiarato "Ricordo che nel
,
giugno 2021 io e mia moglie eravamo ospiti a casa Controparte_7 a Camaiore Via battisti al n.
5. Abbiamo dormito a casa di CP_1 io e mia moglie dormivamo nella stessa camera da letto. Siamo stati ospiti presso la casa di CP_1 per circa n paio di settimane. Una notte ho sentito un tonfo fortissimo che mi ha svegliato, mi sono alzato ed ho visto mia moglie in fondo alle
CP_1case (n.d.r. scale) con la testa rivolta verso la parete in fondo alle scale. E' uscita anche dal bagno e abbiamo soccorso mia moglie, CP_1 ha chiamato l'ambulanza che è arrivata dopo circa quindici venti minuti e io sono andato dietro all'ambulanza con la mia macchina sino all'ospedale. Nella scala non c'rea il corrimano ci sono le pareti da tutti e due i lati. CP_1 ha
chiamato l'ambulanza. In fondo alle scale vicino a mia moglie ho visto anche il cane di CP_1
che si chiama Pt 2 ed anche la gatta che si chiama Pt_3 . Il bagno è ubicato al primo piano tra una camera e l'altra. Ci sono due bagni uno su ed uno giù, quello su era occupato e mia moglie stava andando al bagno di sotto. il gatto dormiva con noi ai piedi del letto".
...
Questo Giudice non ha motivo di dubitare dell'attendibilità del testimone escusso in giudizio, avendo lo stesso reso dichiarazioni specifiche e circostanziate in merito al sinistro, nonché coerenti quanto dallo stesso dichiarato alla compagnia assicurativa (v. doc. 6 Controparte_5
Sebbene il marito della danneggiata non fosse presente al momento della caduta di quest'ultima, il fatto che egli, subito dopo l'incidente domestico, abbia notato la presenza del gatto di proprietà della convenuta accanto alla propria moglie caduta a terra, induce a ritenere verosimile la versione fornita dalla danneggiata.
La tesi di parte attrice in merito alla dinamica del sinistro è stata poi integralmente confermata dalla stessa convenuta in sede di interrogatorio formale, con dichiarazione che riveste l'efficacia probatoria di ammissione del fatto alla stessa sfavorevole.
Non sono, infine, emersi elementi di prova di segno contrario idonei a sconfessare la ricostruzione del fatto operata dalla danneggiata e, dunque, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi dimostrata in giudizio la ricostruzione dei fatti come descritta dall'attrice nell'atto di citazione ed affermata la responsabilità della convenuta ex art. 2052 c.c., quale proprietaria dell'animale domestico che ha causato l'incidente in questione. Tanto chiarito, diversamente da quanto prospettato dalla compagnia assicurativa, non si ravvisano,
nel caso di specie, gli estremi del concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso.
Al riguardo, merita evidenziare che la compagnia assicurativa, nell'eccepire il concorso di colpa della danneggiata, si è limitata genericamente a dedurre che quest'ultima non ha prestato sufficiente attenzione a scendere le scale, non allegando specifici profili di imprudenza e disattenzione ravvisabili nella condotta di parte attrice.
Inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali rese da Controparte_6 e dalle dichiarazioni rese dalla convenuta in sede di interrogatorio formale è emerso che lungo le scale non era presente un corrimano.
Ebbene, ad avviso di questo Giudice, non è ravvisabile il concorso di colpa della danneggiata nel sinistro in esame, trattandosi di un evento dannoso che, per l'assenza di un corrimano lungo le scale e per l'improvviso e repentino movimento dell'animale domestico, parte attrice non avrebbe potuto evitare, non potendosi rimproverare alla stessa la violazione di regole di diligenza e prudenza che la situazione concreta impone di osservare.
Sul quantum debeatur
Accertata nell'an la fondatezza della presta risarcitoria avanzata da parte attrice, deve procedersi alla individuazione e alla liquidazione delle varie voci di danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa richieste.
In ordine ai danni non patrimoniali lamentati da parte attrice e, segnatamente, a quelli derivanti dalla lesione all'integrità psico-fisica, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU nella consulenza medico-legale, che risultano essere complete, esaurienti, compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, il CTU Dr.ssa Persona_2 dopo aver accertato la riferibilità eziologica delle lesioni patite dalla danneggiata all'evento dannoso per cui è causa, ha concluso che “in conseguenza ed a
,soggetto con anamnesi causa del fatto occorsole in data 15.6.2024 la signora Parte_1 patologica remota negativa per traumatismi di rilievo interessanti le regioni oggetto della presente indagine, ebbe a riportare lesioni di chiara origine traumatica attingenti in particolare la spalla ed il gomito sinistro e consistenti in frattura del collo chirurgico dell'omero all'epifisi prossimale e in frattura pluriframmentaria dell'olecrano ulnare. La dinamica del fatto, così come descritta, risulta genericamente compatibile alla produzione delle lesioni accertate in sede di Pronto Soccorso. Il
giorno stesso del fatto la p. fu infatti condotta con ambulanza al PS dell'Ospedale di Camaiore ove fu sottoposta agli opportuni accertamenti clinico strumentali con riscontro di frattura del collo chirurgico dell'omero all'epifisi prossimale e frattura pluriframmentaria dell'olecrano ulnare.
L'ortopedico di turno, dopo visita specialistica, ne dispose il ricovero in ortopedia per le procedure chirurgiche.
Il ricovero in reparto di Ortopedia si protrasse dal 15.6.2021 al 18.6.2021. La diagnosi di ammissione fu di "frattura di omero e gomito sx" e la prognosi iniziale di 30 giorni. In data 16.6.21
fu sottoposta ad intervento chirurgico in due tempi ove dapprima si procedette a riduzione e sintesi della frattura dell'omero sinistro con placca e viti e poi di quella pluriframmentaria di olecrano ulnare con fili di Ke placca dedicata. Fu dimessa il 18.6. 21 con bendaggio in adduzione tipo Desault
da mantenere per circa 20 giorni e consiglio di terapia medica i. In data 22.7.21 praticava un primo controllo radiografico delle sedi offese ed il 27.7.21 si sottoponeva a visita specialistica ortopedica dal dott. Per 1 he, al persistere di limitazione antalgica dell'articolarità di spalla e gomito, rilasciò
certificazioni di continuazione del prognostico infortunistico sino al 28.12.2021 con prescrizione di riposo, fisioterapia e terapia medica oltre a controllo radiografico di spalla e gomito sinistro. Il
5.10.21 la donna praticò ulteriore esame radiografico di spalla e gomito sinistro indicativo di incremento dei fenomeni riparativi. In data 30.12.21 la p. si sottopose ad ulteriore radiografia di spalla sinistra e gomito sinistro che indicò come le fratture apparissero ben composte e consolidate.
Sulla scorta della documentazione medica prodotta, congrua per qualità e durata, e della visita eseguita può essere riconosciuto un periodo di danno biologico temporaneo totale di giorni 4 (quattro), parziale al 75% di giorni 60 (sessanta), parziale al 50% di giorni 30 (trenta) circa ed infine parziale al 25% per ulteriori giorni 45 (quarantacinque) circa.
Vista la dinamica dell'evento per come riferita ed i riscontri subito effettuati in ambiente ospedaliero e specialistico nonché tenuto conto dell'evoluzione delle lesioni conseguenti il trauma e dell'obiettività certificata dagli specialisti che la ebbero in cura durante il periodo del prognostico infortunistico, non si pongono dubbi circa il reale ricorrere di valido nesso di causa tra il fatto traumatico sofferto, le lesioni che ne sono derivate ed i postumi oggi osservati.
Attualmente l'obiettività apprezzata in sede di visita medica condotta consiste in quadro algodisfunzionale interessante sostanzialmente l'asse spalla- braccio- mano sinistra.
Si è obiettivato, infatti, a carico dell'arto superiore sinistro, alterazione del profilo di spalla per particolare salienza della testa omerale. La palpazione della regione, come anche quella del gomito,
è riferita vivacemente dolente. Sono presenti esiti cicatriziali di mano chirugica sia sulla spalla che al gomito, normoevoluti. Alla palpazione del gomitosi apprezza superficialità del mezzo di sintesi
Alle misurazioni perimetriche comparative si registra minus di 1 cm abbondante in medio braccio sinistro rispetto al controlaterale e di 1 cm circa in medio avambraccio.
Sotto il profilo funzionale, per quanto riguarda la scapolo omerale, si obiettiva elevazione anteriore concessa a 120° circa, abduzione in intrarotazione possibile fino a 90° circa mentre l'abduzione in extrarotazione è concessa fino a 110° circa. Adduzione completa (riesce ad abbracciarsi da sola)
mentre il movimento complesso postero inferiore permette alla mano di giungere al passaggio lombosacrale. Per quanto riguarda il gomito si osserva deficit flessoestensorio a fine corsa con arresto rigido e minimo deficit della supinazione. Si obiettiva inoltre ipoergia netta dell'arto alle prove di contro resistenza. I mezzi di sintesi risultano in sede.
Tenuto conto di quanto sin qui riassunto, ed in accordo con gli orientamenti valutativi a maggior diffusione in ambito medico legale, si può concludere che alle lesioni sofferte sono conseguiti postumi permanenti obiettivabili incidenti sull'arto superiore sinistro, da intendersi quali danno biologico, quantificabili nella misura del 15 (quindici) %”. Il danno biologico così determinato deve essere liquidato in via equitativa, tenendo conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024, che costituiscono regole integratrici del concetto di equità, con la finalità di circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (Cass., n. 8468/2020
ed altre).
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale, è opportuno, innanzitutto, premettere che la giurisprudenza di legittimità più recente ha rimarcato l'ontologica differenza tra il danno c.d. dinamico relazionale, inteso come menomazione permanente delle attività quotidiane, e danno morale, inteso come patimento interiore del danneggiato non avente base organica ed estraneo alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente.
I danni anzidetti devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, fermo restando il principio secondo cui il pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore, o danno morale, non è
"in re ipsa" e può essere risarcito ove sia correttamente dedotto ed adeguatamente provato (cfr. Corte
di Cass. n.7513/2018; 19151/2018; 23469/2018; 2788/2019).
Ebbene, nel caso specifico, la danneggiata non ha provato peculiari sofferenze fisiche e patemi d'animo diverse dai pregiudizi già tenuti in considerazione nella quantificazione del danno biologico e tali da fondare la pretesa al risarcimento del danno morale, essendosi limitata ad allegare circostanze che rientrano nell'alveo delle sofferenze fisiche e che sono, dunque, già coperte dalla liquidazione del danno biologico.
Né sussistono i presupposti per effettuare un aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico, essendosi parte attrice limitata ad allegare pregiudizi (quali rigidità e difficoltà di articolazione alla spalla sinistra, gomito sinistro e polso sinistro;
dolore alle dita della mano sinistra con difficoltà a chiudere alla loro flessione;
riduzione della forza, indebolimento dell'arto sinistro con notevoli difficoltà nel sollevare pesi e nell'effettuare forze di leva con disagio ad effettuare i più
comuni gesti quotidiani) che non costituiscono conseguenze eccezionali, ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto tali da superare le conseguenze "comuni" del danno. Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione "In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e la attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cosiddetto "del punto variabile") può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019, n. 28988).
Premesso quanto sopra, alla luce delle condivisibili conclusioni cui è giunto il CTU, in applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle ed in considerazione dell'età della infortunata al momento del sinistro (63 anni), il danno dalla stessa subito dovrà essere liquidato come di seguito indicato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età della danneggiata alla data del sinistro 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico
€ 3.211,51
Punto base I.T.T.
€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno non patrimoniale risarcibile
€ 33.239,00
Invalidità temporanea totale € 460,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
€ 1.725,00Invalidità temporanea parziale al 50%
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.293,75
Totale danno biologico temporaneo € 8.653,75
Totale generale: € 41.892,75
Con riferimento alla quantificazione dei danni patrimoniali e, in particolare, alle spese mediche, il CTU Dr.ssa Persona_2 ha stabilito che le spese mediche prodotte in atti sono da ritenersi attinenti e congrue.
In particolare, alla luce delle condivisibili risultanze dell'elaborato peritale, risultano provate e,
pertanto, devono essere risarcite le spese mediche di seguito indicate:
Farmacia Italica 18.6.21 € 99.18 copia fattura Biokinol forte, Brufen, Cefixoral, Codamol,
.
Enoxaparina, LDF, Sidermil
Farmacia Italica 23.6.21 €23.91 Enoxapar copia
•
• Farmacia Italica 10.7.21 € 36.80
Fisiomedical copia fattura 16.7.21 € 215.20 sedute fisioterapiche
Eido Diagnostica copia fattura 22.7.2021 € 70 rx spalla e gomito sn
Dr. Per 1 copia ricevuta 27.7.21 € 152 visita ortopedica
•
Fisiomedical copia fattura 28.7.21 € 241.20 sedute fisioterapiche
•
Usl Nord ovest copia bollettino postale 30.7.21 €20
•
• Farmacia Italica 31.7.21 € 56.87
• Eido Diagnostica copia fattura 05.10.21 € 70 rx spalla e gomito sn Dr. Per 1 copia ricevuta 08.10.21 € 152 visita ortopedica
•
Dr. Per 1 copia ricevuta 28.12.21 € 152 visita ortopedica
•
Static copia fattura 30.12.2021 € 70 rx spalla e gomito sn
.
Per la somma complessiva di euro 1.359,16.
La somma di euro 1.220,00 per “visita e relazione medico legale” e quella di euro 732,00 per
"assistenza medico legale per CTU" (entrambe ritenute congrue dal CTU) sono estranee al risarcimento del danno patrimoniale e attengono, piuttosto, alle spese processuali di seguito regolate.
In conclusione, la somma degli importi del danno patrimoniale (euro 1.359,16 per spese mediche) e non patrimoniale (euro 41.892,75 per danno biologico) ammonta ad euro 43.251,91.
Pertanto, si condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 43.251,91 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Trattandosi debito di valore, spettano alla danneggiata i c.d. interessi compensativi al tasso legale dovuti per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di risarcimento del danno.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli interessi non possono essere fatti decorrere dalla data dell'evento dannoso ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, ma devono essere calcolati sugli importi parziali della "somma capitale",
rivalutata progressivamente, fino alla data della sentenza (v. Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712, vedi anche Cass. 05.08.2002, n.11712).
La somma in precedenza indicata in valore attuale deve, dunque, essere “devalutata” con riferimento alla data dell'evento lesivo (15.06.2021), per poi calcolare gli interessi al tasso legale sugli importi annualmente rivalutati.
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Sulla domanda di manleva
La domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa deve essere accolta per le ragioni che seguono. Invero, è pacifica l'operatività della polizza assicurativa per il fatto oggetto di causa, non avendo la compagnia assicurativa eccepito alcunché sul punto.
Per la prima volta in comparsa conclusionale, l'assicurazione convenuta ha eccepito che le spese legali sostenute dall'assicurato dovevano rimanere a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art.
3.3 delle condizioni generali della polizza, non essendo state previamente autorizzate.
L'eccezione è infondata, osservandosi sul punto quanto segue.
-speseL'art.
3.3 delle condizioni generali di polizza, rubricato “gestione delle vertenze di danno legali", prevede che Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno a carico delle Società 66
soltanto se da essa preventivamente autorizzate". L'assicurata Controparte_1 ha depositato, al momento della costituzione in giudizio, la corrispondenza avvenuta con la compagnia assicurativa, dalla quale risulta che:
Con pec del 27.04.2023 l'Avvocato dell'assicurata ha comunicato alla compagnia assicurativa
Vostra assicurata, nella pretesa avanzata 66"... assisto la sig.ra Controparte_1
Parte_1 con l'avv. Flavio Mercatanti. Ai sensi della giudizialmente dalla sig.ra polizza, punto 3.3. chiedo se intendete assistere la mia assistita o meno così che possa, nel caso, predisporre la difesa chiedendo al Tribunale di Lucca di chiamare in causa la compagnia ...";
La compagnia assicurativa, con pec del 04.05.2023, ha risposto al difensore dell'assicurata,
- 66comunicando riscontriamo la vostra pec del 28/04/2023 per comunicar Vi che, per tutte
...
le ragioni già esposte, la Compagnia non intende costituirsi per contro della nostra assicurata
Dalle circostanze sopraindicate emerge chiaramente che il difensore dell'assicurata, che aveva già
ricevuto la notifica dell'atto di citazione da parte della danneggiata, ha chiesto alla compagnia assicurativa se intendesse o meno assistere l'assicurata nel giudizio già instaurato.
La compagnia assicurativa, pur essendo a conoscenza della pendenza del presente procedimento come comunicato dal difensore dell'assicurata, nel manifestare espressamente la volontà di non costituirsi per conto di quest'ultima, ha di fatto accettato che l'assicurata venisse assistita nel presente giudizio da un difensore.
Pertanto, le spese di difesa a carico dell'assicurata erano conoscibili ex ante da parte della compagnia assicurativa e, di conseguenza, non può trovare applicazione la clausola invocata da quest'ultima, che deve essere intesa nel senso di escludere l'obbligo in capo alla compagnia assicurativa di tenere indenne l'assicurato da spese non preventivamente autorizzate e di cui è venuta a conoscenza solo ex post.
Nella comparsa conclusionale, l'assicurazione convenuta ha, altresì, eccepito che, nella manleva dell'assicurata, deve tenersi in considerazione la franchigia assoluta di euro 175,00 prevista dal punto
Q delle condizioni generali di polizza.
Al riguardo, merita segnalare che, correttamente rilevato dall'assicurata nella memoria di replica, la franchigia prevista dalla lettera Q delle condizioni di PO (doc. 5 di parte convenuta) ammonta ad euro 150,00, prevedendo la clausola richiamata, rubricata “responsabilità civile personale", "a
parziale deroga dell'art. 3.2 - Esclusioni e delimitazioni, punto 2), la garanzia è operante per la responsabilità civile personale dell'Assicurato dipendente, non attinente lo svolgimento dell'attività
professionale, per danni involontariamente cagionati a terzi. La garanzia è prestata previa applicazione per ogni sinistro di una franchigia di € 150,00".
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta la domanda di manleva e,
conseguentemente, la compagnia assicurativa deve essere condannata, previa applicazione della franchigia pari ad euro 150,00, a tenere indenne la convenuta assicurata per le somme che la stessa sarà tenuta a corrispondere all'attrice in esecuzione della presente sentenza, nonché per le spese di lite sostenute dall'assicurata per difendersi nel presente giudizio.
Sulle spese di lite, di CTU e di CTP
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) che sono liquidate a favore dello Stato, in ragione dell'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese di questo, nella misura non dimidiata, in applicazione dei più recenti arresti giurisprudenziali (da ultimo confermati dalla sentenza della Consulta n. 64 del 2024).
Le spese di CTU e di CT di parte attrice devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, conseguentemente, condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 43.251,91, oltre agli interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2) Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese legali del presente procedimento,
che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge,
C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica con pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'amissione di parte attrice al Patrocinio a Spese dello Stato;
3) Pone le spese di C.T.U. e di C.T. di parte attrice a carico di parte convenuta;
4) Accoglie la domanda di manleva proposta da Controparte_1 nei confronti di CP_5
[...] e, per l'effetto, condanna Controparte_5 terza chiamata, previa detrazione della franchigia pari alla misura minima di euro 150,00, a tenere indenne Controparte_1 da
tutto quanto dovrà pagare, in ragione del presente giudizio, a titolo di risarcimento dei danni,
spese di lite, di CTU e di C.T. di parte attrice, nonché dalle spese di lite sostenute per difendersi nel presente giudizio.
Lucca, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli