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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1207/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3763/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Avv. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia - Via Vitruvio N. 190 04023 Formia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 742023 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 897/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi svolgimento del processo)
Resistente/Appellato: (vedi svolgimento del processo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello Ricorrente_1 S.r.l. (di seguito, “Ricorrente_1”), in persona del legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_2, Difensore_1 e Difensore_3
, ha impugnato la sentenza n. 100/03/2024 della CGT di primo grado di Latina, Sezione 3, pronunciata il 3 novembre 2023 e depositata il 15 gennaio 2024 (asseritamente mai notificata), che aveva respinto il ricorso introduttivo proposto avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2017 n. 74/2023, prot. n. 3293 del 19 gennaio 2023, notificato il 21 febbraio 2023, per l'importo complessivo di € 144.867,00 (imposta, sanzioni, interessi e spese). Nell'atto di appello è altresì formulata istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 546/1992 e istanza di discussione in pubblica udienza/da remoto ex art. 33 del medesimo decreto.
In punto di antefatti contrattuali, l'appellante espone che, a seguito di gara, il Comune di Formia le ha affidato in appalto, dapprima con Verbale di consegna sotto riserva di legge del 16 marzo 2013 e quindi con Contratto di appalto del data 1 (rep. n. rep.1), la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nel territorio comunale;
il contratto prevede, tra l'altro, la corresponsione al Comune del 41% degli incassi lordi annui (al netto IVA). Ricorrente_1 riferisce che in primo grado il Comune non si è costituito, ed il Collegio ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese, motivando – secondo l'appellante – in modo apparente e con refusi/stralci riconducibili a diverso procedimento (TOSAP e annualità 2011), non attinenti alla fattispecie TARI 2017, ed affermando per errore la costituzione in giudizio dell'ente.
Con l'appello Ricorrente_1 deduce, in sintesi, i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. (motivazione solo apparente), giacché la decisione richiamerebbe passaggi estranei alla causa e non esporrebbe l'iter logico-giuridico sul rigetto dei motivi, limitandosi a un rinvio giurisprudenziale non pertinente (tributo diverso).
2. Decadenza dal potere accertativo (art. 1, comma 161, L. 296/2006): l'avviso, riferito al 2017, sarebbe sottoscritto il 18 gennaio 2023, protocollato il 19 gennaio 2023 e notificato il 17/21 febbraio 2023, oltre il termine del 31 dicembre 2022. L'appellante contesta che la sospensione CO (art. 67, D.L. 18/2020) produca un effetto a cascata sulle annualità successive e richiama anche l'art. 157, D.L. 34/2020, nonché pronunce di merito che circoscrivono la sospensione agli atti in scadenza nel 2020.
3. Nullità dell'avviso ex art. 21-septies L. 241/1990 per mancanza degli elementi essenziali e per difetto di istruttoria/motivazione: l'atto si limiterebbe a riprodurre una tabella unilaterale senza indicare gli elementi fattuali e gli atti istruttori (anche regolamentari o deliberativi) posti a fondamento, così da integrare altresì un difetto di motivazione per relationem (art. 1, comma 162, L. 296/2006; art. 7, L. 212/2000) per mancata allegazione/riproduzione degli atti richiamati (delibere istitutive, determinazioni provinciali sull'addizionale, documentazione di misurazione).
4. Insussistenza del presupposto impositivo TARI (art. 1, commi 641–642, L. 147/2013; art. 5 Reg. TARI Formia): Ricorrente_1 nega possesso/detenzione delle aree di sosta su strada, sostenendo di svolgere solo gestione del servizio in nome e per conto del Comune;
la detenzione turnaria sarebbe in capo agli utenti e le superfici sono vie pubbliche liberamente fruite dalla collettività, non “autorimesse/magazzini”. Vengono richiamate pronunce di legittimità e di merito che subordinano la debenza alla effettiva detenzione/custodia della res.
5. Erronea qualificazione giuridica di “possesso/detenzione”: sulla base dell'art. 1140 c.c. e della distinzione tra detenzione qualificata e non, l'appellante ribadisce di non avere animus né potere di fatto sulla cosa come titolare, ma soltanto funzioni esattive e di controllo del corretto uso pubblico.
6. Violazione del divieto di doppia imposizione: poiché, ai sensi del D.P.R. 158/1999, nei costi operativi di gestione (CG) già rientrano i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, la loro ulteriore
“traslazione” sulle medesime aree stradali determinerebbe una duplicazione del prelievo (parte fissa/variabile
TARI già commisurate a copertura dei CG).
7. Errata determinazione delle superfici: sulla scorta di perizia tecnica (geom. Nominativo_4), l'appellante allega una differenza di 6.967,11 mq tra superfici “accertate” e superfici effettive sulle aree indicate, denunciando l'impossibilità di ricostruire la tariffa al mq dalle “voci” esposte nell'avviso.
8. Assenza di categoria tariffaria per “vie pubbliche adibite a parcheggio” nelle tabelle dell'Allegato 1 al D.
P.R. 158/1999 (punti 4.3 e 4.4): il Comune avrebbe applicato in via analogica la categoria “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”(con coefficienti elevati), in difetto di specifica previsione normativa e senza motivazione.
9. Errata considerazione del presupposto temporale e delle riduzioni regolamentari: per talune aree stagionali
(ad es. Lungomare Vendicio e Lungomare Città di Ferrara) l'operatività sarebbe inferiore a 183 giorni;
l'appellante invoca la riduzione del 30% prevista dall'art. 23 del Regolamento TARI di Formia (parte fissa e variabile) e contesta l'uso del rapporto 365/365 nell'avviso.
Conclude l'appellante chiedendo, in via principale, la riforma integrale della sentenza e l'annullamento dell'avviso; in subordine, la rideterminazione della pretesa limitatamente alle superfici reali e ai periodi effettivi
(con esclusione/riduzione delle sanzioni), nonché, in ogni caso, la condanna del Comune alle spese di entrambi i gradi, oltre accessori e contributi unificati.
Non si è costituito il Comune di Formia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente
Il primo motivo è fondato. La sentenza n. 100/03/2024 reca brani non pertinenti alla presente controversia
(richiami a TOSAP/annualità 2011), nonché un'argomentazione meramente assertiva che non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito nel rigetto dei motivi di ricorso. La motivazione, pur graficamente esistente, risulta “solo apparente” ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., come dedotto dall'appellante. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata. Cionondimeno, in applicazione dei principi del processo tributario di appello, il Collegio ritiene di decidere la causa nel merito, essendo gli elementi in atti completi e non occorrendo ulteriori accertamenti.
2. Decadenza dal potere accertativo per l'annualità 2017
Il motivo è assorbente e fondato. Per l'art. 1, comma 161, L. 296/2006, gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Trattandosi di TARI 2017, il termine ultimo scadeva al 31 dicembre 2022.
Nella specie l'avviso risulta sottoscritto il 18.01.2023, protocollato il 19.01.2023 e notificato il 17/21.02.2023, dunque oltre il termine decadenziale. Le dedotte sospensioni emergenziali CO-19 (art. 67, D.L. 18/2020
e art. 157, D.L. 34/2020), come prospettato dall'appellante, non determinano una proroga “a cascata” sulle annualità non in scadenza nel 2020, sicché non possono legittimare la notifica oltre il 31.12.2022 per l'anno
2017. L'appellato, rimasto contumace, non ha fornito elementi contrari. Ne deriva la decadenza dell'Ufficio
e, per l'effetto, l'annullamento dell'avviso impugnato. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
3. Profili ulteriori
Per completezza si evidenzia che le restanti censure dell'appellante – nullità dell'avviso per carenza di elementi essenziali e difetto di motivazione per relationem (mancata allegazione/riproduzione di atti richiamati), insussistenza del presupposto TARI in capo al gestore del servizio di sosta su strada, errata misurazione delle superfici e mancata applicazione di criteri e coefficienti congrui ai sensi del D.P.R. 158/1999 nonché dell'art. 23 Reg. TARI Formia per le aree a gestione stagionale – appaiono non infondate alla luce delle allegazioni e della documentazione tecnica versata in atti;
tuttavia il loro esame puntuale è non necessario ai fini della decisione, stante l'accoglimento del motivo dirimente di decadenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione distaccata di Latina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 100/03/2024 della CGT di primo grado di Latina, così provvede:
1. accoglie l'appello; per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento
TARI 2017 n. 74/2023, prot. n. 3293 del 19.01.2023, notificato in data 21.02.2023;
2. dichiara assorbita l'istanza cautelare ex art. 52, D.Lgs. 546/1992;
3. condanna il Comune di Formia al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi in favore dell'appellante, che liquida in complessivi € 2.000,00 (Duemila/00) per compensi, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna il Comune di Formia al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 2.000,00 (Duemila/00) oltre accessori se dovuti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3763/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Avv. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia - Via Vitruvio N. 190 04023 Formia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 742023 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 897/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi svolgimento del processo)
Resistente/Appellato: (vedi svolgimento del processo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello Ricorrente_1 S.r.l. (di seguito, “Ricorrente_1”), in persona del legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_2, Difensore_1 e Difensore_3
, ha impugnato la sentenza n. 100/03/2024 della CGT di primo grado di Latina, Sezione 3, pronunciata il 3 novembre 2023 e depositata il 15 gennaio 2024 (asseritamente mai notificata), che aveva respinto il ricorso introduttivo proposto avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2017 n. 74/2023, prot. n. 3293 del 19 gennaio 2023, notificato il 21 febbraio 2023, per l'importo complessivo di € 144.867,00 (imposta, sanzioni, interessi e spese). Nell'atto di appello è altresì formulata istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 546/1992 e istanza di discussione in pubblica udienza/da remoto ex art. 33 del medesimo decreto.
In punto di antefatti contrattuali, l'appellante espone che, a seguito di gara, il Comune di Formia le ha affidato in appalto, dapprima con Verbale di consegna sotto riserva di legge del 16 marzo 2013 e quindi con Contratto di appalto del data 1 (rep. n. rep.1), la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nel territorio comunale;
il contratto prevede, tra l'altro, la corresponsione al Comune del 41% degli incassi lordi annui (al netto IVA). Ricorrente_1 riferisce che in primo grado il Comune non si è costituito, ed il Collegio ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese, motivando – secondo l'appellante – in modo apparente e con refusi/stralci riconducibili a diverso procedimento (TOSAP e annualità 2011), non attinenti alla fattispecie TARI 2017, ed affermando per errore la costituzione in giudizio dell'ente.
Con l'appello Ricorrente_1 deduce, in sintesi, i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. (motivazione solo apparente), giacché la decisione richiamerebbe passaggi estranei alla causa e non esporrebbe l'iter logico-giuridico sul rigetto dei motivi, limitandosi a un rinvio giurisprudenziale non pertinente (tributo diverso).
2. Decadenza dal potere accertativo (art. 1, comma 161, L. 296/2006): l'avviso, riferito al 2017, sarebbe sottoscritto il 18 gennaio 2023, protocollato il 19 gennaio 2023 e notificato il 17/21 febbraio 2023, oltre il termine del 31 dicembre 2022. L'appellante contesta che la sospensione CO (art. 67, D.L. 18/2020) produca un effetto a cascata sulle annualità successive e richiama anche l'art. 157, D.L. 34/2020, nonché pronunce di merito che circoscrivono la sospensione agli atti in scadenza nel 2020.
3. Nullità dell'avviso ex art. 21-septies L. 241/1990 per mancanza degli elementi essenziali e per difetto di istruttoria/motivazione: l'atto si limiterebbe a riprodurre una tabella unilaterale senza indicare gli elementi fattuali e gli atti istruttori (anche regolamentari o deliberativi) posti a fondamento, così da integrare altresì un difetto di motivazione per relationem (art. 1, comma 162, L. 296/2006; art. 7, L. 212/2000) per mancata allegazione/riproduzione degli atti richiamati (delibere istitutive, determinazioni provinciali sull'addizionale, documentazione di misurazione).
4. Insussistenza del presupposto impositivo TARI (art. 1, commi 641–642, L. 147/2013; art. 5 Reg. TARI Formia): Ricorrente_1 nega possesso/detenzione delle aree di sosta su strada, sostenendo di svolgere solo gestione del servizio in nome e per conto del Comune;
la detenzione turnaria sarebbe in capo agli utenti e le superfici sono vie pubbliche liberamente fruite dalla collettività, non “autorimesse/magazzini”. Vengono richiamate pronunce di legittimità e di merito che subordinano la debenza alla effettiva detenzione/custodia della res.
5. Erronea qualificazione giuridica di “possesso/detenzione”: sulla base dell'art. 1140 c.c. e della distinzione tra detenzione qualificata e non, l'appellante ribadisce di non avere animus né potere di fatto sulla cosa come titolare, ma soltanto funzioni esattive e di controllo del corretto uso pubblico.
6. Violazione del divieto di doppia imposizione: poiché, ai sensi del D.P.R. 158/1999, nei costi operativi di gestione (CG) già rientrano i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, la loro ulteriore
“traslazione” sulle medesime aree stradali determinerebbe una duplicazione del prelievo (parte fissa/variabile
TARI già commisurate a copertura dei CG).
7. Errata determinazione delle superfici: sulla scorta di perizia tecnica (geom. Nominativo_4), l'appellante allega una differenza di 6.967,11 mq tra superfici “accertate” e superfici effettive sulle aree indicate, denunciando l'impossibilità di ricostruire la tariffa al mq dalle “voci” esposte nell'avviso.
8. Assenza di categoria tariffaria per “vie pubbliche adibite a parcheggio” nelle tabelle dell'Allegato 1 al D.
P.R. 158/1999 (punti 4.3 e 4.4): il Comune avrebbe applicato in via analogica la categoria “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”(con coefficienti elevati), in difetto di specifica previsione normativa e senza motivazione.
9. Errata considerazione del presupposto temporale e delle riduzioni regolamentari: per talune aree stagionali
(ad es. Lungomare Vendicio e Lungomare Città di Ferrara) l'operatività sarebbe inferiore a 183 giorni;
l'appellante invoca la riduzione del 30% prevista dall'art. 23 del Regolamento TARI di Formia (parte fissa e variabile) e contesta l'uso del rapporto 365/365 nell'avviso.
Conclude l'appellante chiedendo, in via principale, la riforma integrale della sentenza e l'annullamento dell'avviso; in subordine, la rideterminazione della pretesa limitatamente alle superfici reali e ai periodi effettivi
(con esclusione/riduzione delle sanzioni), nonché, in ogni caso, la condanna del Comune alle spese di entrambi i gradi, oltre accessori e contributi unificati.
Non si è costituito il Comune di Formia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente
Il primo motivo è fondato. La sentenza n. 100/03/2024 reca brani non pertinenti alla presente controversia
(richiami a TOSAP/annualità 2011), nonché un'argomentazione meramente assertiva che non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito nel rigetto dei motivi di ricorso. La motivazione, pur graficamente esistente, risulta “solo apparente” ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., come dedotto dall'appellante. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata. Cionondimeno, in applicazione dei principi del processo tributario di appello, il Collegio ritiene di decidere la causa nel merito, essendo gli elementi in atti completi e non occorrendo ulteriori accertamenti.
2. Decadenza dal potere accertativo per l'annualità 2017
Il motivo è assorbente e fondato. Per l'art. 1, comma 161, L. 296/2006, gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Trattandosi di TARI 2017, il termine ultimo scadeva al 31 dicembre 2022.
Nella specie l'avviso risulta sottoscritto il 18.01.2023, protocollato il 19.01.2023 e notificato il 17/21.02.2023, dunque oltre il termine decadenziale. Le dedotte sospensioni emergenziali CO-19 (art. 67, D.L. 18/2020
e art. 157, D.L. 34/2020), come prospettato dall'appellante, non determinano una proroga “a cascata” sulle annualità non in scadenza nel 2020, sicché non possono legittimare la notifica oltre il 31.12.2022 per l'anno
2017. L'appellato, rimasto contumace, non ha fornito elementi contrari. Ne deriva la decadenza dell'Ufficio
e, per l'effetto, l'annullamento dell'avviso impugnato. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
3. Profili ulteriori
Per completezza si evidenzia che le restanti censure dell'appellante – nullità dell'avviso per carenza di elementi essenziali e difetto di motivazione per relationem (mancata allegazione/riproduzione di atti richiamati), insussistenza del presupposto TARI in capo al gestore del servizio di sosta su strada, errata misurazione delle superfici e mancata applicazione di criteri e coefficienti congrui ai sensi del D.P.R. 158/1999 nonché dell'art. 23 Reg. TARI Formia per le aree a gestione stagionale – appaiono non infondate alla luce delle allegazioni e della documentazione tecnica versata in atti;
tuttavia il loro esame puntuale è non necessario ai fini della decisione, stante l'accoglimento del motivo dirimente di decadenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione distaccata di Latina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 100/03/2024 della CGT di primo grado di Latina, così provvede:
1. accoglie l'appello; per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento
TARI 2017 n. 74/2023, prot. n. 3293 del 19.01.2023, notificato in data 21.02.2023;
2. dichiara assorbita l'istanza cautelare ex art. 52, D.Lgs. 546/1992;
3. condanna il Comune di Formia al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi in favore dell'appellante, che liquida in complessivi € 2.000,00 (Duemila/00) per compensi, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna il Comune di Formia al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 2.000,00 (Duemila/00) oltre accessori se dovuti.