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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 751/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 751/2025 promossa da:
), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti LAURA PERUZZI e CARLO BURICCHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Arezzo, Via Petrarca, n. 9 PARTE RICORRENTE CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall' avv. TOMMASO CP_1 C.F._2 FILIDEI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Terni (TR), Via Barbarasa, n. 23
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni del 28.10.2025, ovvero secondo le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, modificare le Per_ condizioni della separazione pronunciata dal Tribunale di Terni, stabilendo: – finché non andrà all'Università, a carico del un assegno di mantenimento da pagare alla madre CP_1 Pt_1
per il figlio pari ad Euro 900,00 mensili finché la madre sarà in cassa
[...] Persona_2 integrazione e successivamente pari ad Euro 650,00 mensili, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza del pagamento dalla data di introduzione del presente Per_ ricorso;
quando andrà all'Università, stabilire a carico del un assegno di CP_1 mantenimento da pagare alla madre per il figlio pari ad Euro 800,00 Parte_1 Persona_2 mensili, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
– attribuire l'assegno unico per intero alla madre, in virtù della originaria statuizione dei coniugi in base alla quale la Pt_1 avrebbe avuto diritto per intero agli assegni famigliari;
– finché la ricorrente sarà in cassa integrazione, le spese straordinarie saranno pagate al 30% dalla madre e al 70% dal padre;
successivamente, le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute al 50% tra i genitori con applicazione, per quanto non previsto nella separazione, del Protocollo del Tribunale di Arezzo in tema di ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie ma prevedendo che, per tutte le spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo consenso dei genitori, non sarà necessario né il preventivo né il successivo consenso del padre per sostenere la relativa spesa, CP_1 bastando il concerto della madre e del figlio ormai maggiorenne , Parte_1 Persona_2 mentre il padre dovrà poi rimborsare immediatamente la relativa spesa a richiesta della madre, previa allegazione da parte della stessa del giustificativo di spesa (scontrino, fattura, ecc...); oppure, in denegata ipotesi, considerare già preventivamente autorizzate tutte le attività e le spese rientranti nelle spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo consenso secondo il protocollo del Tribunale di Arezzo e già frequentate da e/o sostenute per il figlio, quali: attività ricreative, ludiche (bici e manutenzione della stessa), sportive (piscina e palestra già frequentate dal figlio), spese sanitari e mediche non effettuate tramite SSN e spese mediche-dermatologiche, odontoiatriche, oculistiche (visite oculistiche e occhiali con scelta montatura), ticket, esami diagnostici e analisi cliniche di controllo, nonché viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, gite scolastiche e uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero e/o con pernottamento, corsi per l'attività di apprendimento dello strumento musicale (basso) nonché riparazioni dello strumento e acquisto materiali per l'utilizzo dello strumento, spese per il conseguimento della patente presso autoscuola privata e guide, spese per psicoterapia (se il figlio deciderà di riprenderla e/o di continuarla per elaborare e/o recuperare il rapporto col padre), spese per feste di compleanno per il figlio, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto (bici e motorino) già sostenute fino ad oggi per il figlio, di talché il padre dovrà provvedere al rimborso della quota, previa esibizione del Per_ relativo giustificativo di spesa. Autorizzare l'iscrizione del figlio all'università e autorizzare la madre a sostenere le relative spese (alloggio, utenze, trasporto, tasse universitarie, libri scolastici universitari, ecc..) talché non sarà necessario richiedere nuovamente il preventivo consenso paterno per affrontarle e la madre potrà richiedere il rimborso della relativa quota al padre allegando il giustificativo di spesa. Prevedendo altresì infine che, per le altre e successive future spese straordinarie da concordare, diverse e non ricomprese tra quelle sopra elencate e indicate, la madre dovrà richiedere il consenso paterno per sostenere la relativa spessa e il dissenso paterno immotivato
o il silenzio non seguito da risposta entro 10 giorni, saranno intesi come consenso implicito di talché il padre dovrà rimborsare la propria quota alla madre, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa come per legge”.
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo intestato Tribunale, per le motivazioni esposte in narrativa: - rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto In via riconvenzionale: - disporre gli opportuni provvedimenti ex art. 473 bis n. 6 c.p.c. al fine di veder ripristinata la corretta frequentazione e il corretto rapporto tra il resistente, ammonendo la controparte in quanto inadempiente, individuando ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. - Condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni subiti dal e dal Pt_1 CP_1 minore, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 04.04.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di separazione di cui alla sentenza di separazione n. 613/2014, emessa dal Tribunale di Terni all'esito del procedimento r.g. 3064/2013, nei confronti del figlio , nato a [...] in data [...], dal matrimonio tra la ricorrente e il Persona_2 resistente . CP_1 Per_ In particolare, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento esclusivo di alla madre e un regime di frequentazione padre – figlio previa concertazione con quest'ultimo di tempi e modalità. Ha altresì chiesto che venisse disposto a carico del resistente un contributo al mantenimento per il Per_ figlio pari ad euro 900,00 mensili, finché la madre sarà in cassa integrazione, e successivamente pari ad euro 650,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza del pagamento dalla data di introduzione del ricorso. In ordine alle spese straordinarie ha chiesto che venisse stabilito, finché la ricorrente sarà in cassa integrazione, il 70% delle stesse a carico del resistente e il restante 30% a carico della ricorrente e successivamente la ripartizione delle stesse tra le parti nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo. A sostegno delle proprie istanze, ha dedotto che il resistente non avrebbe mai correttamente adempiuto ai propri doveri di padre né dal punto di vista economico né morale e, in particolare, non avrebbe mai corrisposto l'adeguamento Istat relativo al mantenimento del figlio ammontante ad euro 465,06, avrebbe omesso il versamento del mantenimento del mese di agosto 2022 e non avrebbe mai rimborsato alla il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio fino al luglio 2022 Pt_1 ammontanti ad euro 5.080,04. Al riguardo ha specificato che per il recupero delle suddette spese agiva esecutivamente, procedura ad oggi pendente in fase di merito, e che neanche successivamente a tale procedura il resistente avrebbe iniziato a contribuire alle spese straordinarie per il figlio. Ha aggiunto che il non eserciterebbe da anni il diritto di visita nei confronti del figlio, circa CP_1 dal 2023, ed in ogni caso non lo avrebbe mai incontrato con regolarità, non rispettando quanto stabilito in sede di separazione. Sempre riguardo al rapporto del resistente con il figlio, ha evidenziato che il resistente non avrebbe neanche contatti telefonici con lo stesso e che, all'inizio del 2024, in occasione di una chiamata da Per_ parte di per ricevere l'assenso per una vacanza studio all'estero, non gli avrebbe risposto e avrebbe addirittura bloccato il suo contatto sul cellulare per mesi. Inoltre, ogni volta che la ricorrente contatta il per aver il suo consenso circa le spese CP_1 straordinarie per il figlio, quest'ultimo negherebbe il consenso o non risponderebbe o reagirebbe avanzando insussistenti pretese economiche del nonno paterno nei confronti della ricorrente o, ancora, bloccherebbe il contatto della costringendo la stessa a provvedere da sola a tali spese. Pt_1 In ordine all'assegno unico universale, nonostante la concordata assegnazione integrale in sede di separazione alla ricorrente, il violando apertamente gli accordi intercorsi, avrebbe iniziato CP_1
a richiedere la sua quota del 50% e pertanto ad oggi la ricorrente percepirebbe solo la metà dell'assegno. Per_ Per quanto riguarda il figlio , ha rappresentato che le esigenze economiche dello stesso sarebbero mutate e aumentate in ragione dell'età, essendo quest'ultimo quasi maggiorenne. Sul punto, ha specificato di aver contattato il resistente anche in ragione delle future spese Per_ universitarie di , senza ottenere alcun riscontro in tal senso. Riguardo alla propria situazione economica, ha dedotto di non avere beni immobili intestati, di disporre di un veicolo e di buoni postali dal valore di 8.000,00 euro, i quali sarebbero residuati dal pagamento effettuato dal alla ricorrente pari ad euro 28.000,00 in ottemperanza agli accordi CP_1 di separazione e a titolo di rimborso delle spese di ristrutturazione dell'ex casa coniugale. Gli altri 20.000,00 euro sarebbero stati utilizzati dalla per sopperire ai bisogni e al Pt_1 mantenimento del figlio nei dieci anni in cui il resistente non vi avrebbe provveduto. Ha aggiunto che il suo stipendio ammonterebbe ad euro 1.600,00 mensili e che, a causa della crisi del suo settore di lavoro, da dicembre sarebbe in Cassa Integrazione, con orario variabile a seconda del lavoro. Sul punto ha specificato che, per evitare la riduzione dello stipendio dovuto alla Cassa Integrazione, avrebbe utilizzato tutte le sue ferie arretrate ma che, avendole terminate, dal prossimo mese dovrà subire le riduzioni della sua retribuzione. Ha altresì elencato tutte le spese mensili occorrenti per il figlio nonché per la casa e il veicolo di sua Per_ proprietà e ha asserito che da anni sosterrebbe tutte le spese per per intero e da sola, non riuscendo ad accantonare nulla del reddito percepito. Di contro il non avrebbe spese d'affitto, percepirebbe uno stipendio pari ad euro 2.500,00 CP_1 mensili e avrebbe una compagna, convivente, con cui poter dividere le spese. Infine, ha rilevato la necessità di mutare il regime di affido, da condiviso ad esclusivo, in quanto il resistente, oltre a non vedere il figlio e a non partecipare alle spese sostenute per lo stesso, dimostrerebbe e avrebbe dimostrato negli anni un comportamento tale da ostacolare ogni tipo di gestione economica comune relativa al figlio, negando il consenso ad ogni richiesta. Tale comportamento paterno avrebbe seriamente condizionato la crescita e la stabilità emotiva del figlio. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03.06.2025, il resistente , CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto da controparte, ha chiesto in via principale il rigetto integrale di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, ha chiesto che venissero disposti gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.6 c.p.c. al fine di ripristinare la frequentazione padre – figlio, ammonendo la controparte in quanto inadempiente e individuando, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Infine, ha chiesto che la ricorrente venisse condannata al risarcimento dei danni subiti dal e CP_1 dal minore, nella misura ritenuta di giustizia. Al fine di avvalorare le sue istanze, ha contestato la ricostruzione dei fatti effettuata da controparte, definendola non veritiera e in primis ha evidenziato che non corrisponderebbe al vero che il CP_1 non abbia mai corrisposto l'adeguamento Istat. Sul punto ha rilevato di aver corrisposto con bonifico del 10.08.2022 la somma pari ad euro 465,06 nel rispetto della rivalutazione Istat sino a maggio 2022. La suddetta circostanza sarebbe ben nota alla controparte in quanto sarebbe stata resa nota ai legali della stessa già due giorni prima di detto pagamento a mezzo e-mail e in quanto nella causale del bonifico effettuato sarebbe stata specificata l'indicazione relativa al pagamento della rivalutazione arretrata. Inoltre, ha asserito di aver corrisposto la rivalutazione successiva fino alla data odierna con bonifico del 02.06.2025. Ha altresì rappresentato che non corrisponderebbe al vero quanto dedotto dalla ricorrente in ordine all'omissione del versamento del contributo al mantenimento relativo al mese di agosto 2022 in quanto in tale mese il resistente avrebbe solo recuperato un doppio pagamento per il medesimo titolo, erroneamente effettuato dallo stesso nel mese di ottobre 2021. Ed ancora, sarebbe falso che il resistente non abbia mai rimborsato le spese straordinarie alla ricorrente. Al riguardo ha specificato di aver sempre corrisposto quanto dovuto per le spese straordinarie concordate tra le parti e documentate. In ordine alle spese indicate nell'atto di precetto notificato dalla ha evidenziato che quelle Pt_1 relative alle spese per prestazioni sanitarie erogate dall' e per l'acquisto di libri scolastici Pt_2 sarebbero state corrisposte con il suddetto bonifico del 10.08.2022, mentre le restanti non venivano riconosciute come dovute dal perché non indicate puntualmente nell'atto di precetto oltre CP_1 che già comprese nel contributo al mantenimento e non comunicate o tantomeno concordate. I suindicati motivi di doglianza del resistente venivano accolti dal Tribunale di Terni, nella causa di opposizione promossa avverso l'esecuzione intrapresa dalla rubricata al RGE n. 717/2022, il Pt_1 quale con ordinanza del 30.08.2024 sospendeva l'esecuzione assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, incardinato poi dalla e rubricato al r.g. n. 1770/2024. Pt_1 Il suddetto giudizio di merito veniva introdotto tardivamente e la controparte rinunciava agli atti del giudizio. Per_ Per quanto concerne il rapporto tra padre e figlio, ha rappresentato che il suo rapporto con sarebbe stato forte e costante fino all'estate del 2022 nonostante le difficoltà legate al trasferimento di quest'ultimo con la madre ad Arezzo. Ha evidenziato che successivamente il rapporto tra i due sarebbe cambiato, senza che il CP_1 avesse fatto alcunché, e che la ricorrente non avrebbe fatto mai nulla per cercare di porvi rimedio. Per_ Ha aggiunto che non andrebbe a trovare il padre a Terni da luglio 2023, non vorrebbe vederlo da novembre 2023 e non risponderebbe al telefono da dicembre 2023. Per_ Da diversi mesi avrebbe bloccato il contatto telefonico del padre e quest'ultimo vivrebbe tale situazione con profonda tristezza e sofferenza. Il 9.06.2024, dopo averlo comunicato a mezzo mail, il si sarebbe recato ad Arezzo per tentare CP_1 Per_ di vedere il figlio e alle ore 10:40 di quel giorno avrebbe scritto al padre di non azzardarsi ad andare a casa sua. Per_ Anche quest'anno il resistente avrebbe invitato a Terni per le vacanze pasquali, senza però ricevere alcun riscontro né da lui né dalla madre. Ha altresì contestato quanto dedotto dalla ricorrente circa lo stipendio mensile del resistente, specificando che lo stesso percepirebbe poco più della ricorrente. In ordine allo stato di cassa integrazione della ha eccepito che lo stesso attualmente sarebbe Pt_1 solo ipotizzato e in ogni caso non sarebbe stato provato. Quanto alla convivenza con la compagna e all'aiuto della stessa con le spese, ha sottolineato che la stessa sarebbe stata licenziata nel dicembre del 2024 e sarebbe attualmente disoccupata. Sempre riguardo alla sua situazione economica, ha aggiunto di essere titolare di un conto corrente, di una Mitsubishi Space Star, non avrebbe beni immobili intestati e non avrebbe fatto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni avendo un unico datore di lavoro. In ordine all'assegno unico ha asserito che la ripartizione in parti uguali dello stesso sarebbe consona alla situazione in esame sulla base dell'affidamento condiviso del figlio. Per_ Secondo il resistente la situazione reddituale delle parti e di sarebbe sostanzialmente immutata e nulla giustificherebbe una modifica delle condizioni di separazione come richiesta da controparte, Per_ in quanto le avversarie considerazioni in ordine alle pretese mutate esigenze di in ragione della futura frequentazione universitaria sarebbero totalmente premature. Infine, ha contestato la richiesta di affido esclusivo avanzata da part ricorrente oltre che quanto richiesto circa le spese straordinarie, rinviando alle motivazioni esposte in precedenza. Con ordinanza del 04.08.2025, è stata fissata udienza per procedere all'ascolto di ai Persona_2 sensi degli artt. 473 bis 4, 5 e 6 c.p.c., con l'ausilio di un esperto iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Arezzo ed è stato, pertanto, nominato quale esperto il Dott. . Persona_3 Con decreto del 18.11.2025, all'esito dell'udienza del 28.10.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e lette le note sostitutive della stessa, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la causa per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM.
*** Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue. In via preliminare, preso atto della intervenuta maggiore età di , si ritiene doveroso Persona_2 specificare il venir meno dei presupposti per una pronuncia in termini di affidamento, collocamento e diritto di visita. Nel merito, quanto alla domanda avanzata da parte ricorrente in ordine all'aumento del contributo al Per_ mantenimento ordinario per il figlio questa deve essere accolta nei limiti seguenti. Per_ Occorre innanzitutto rilevare che il figlio è diventato da poco maggiorenne e che le sue esigenze di vita quotidiane sono aumentate notevolmente rispetto al tempo della separazione proprio in ragione dell'età raggiunta, la quale comporta spese nuove e più elevate. Per quanto concerne poi la situazione economica delle parti, è da evidenziare che parte ricorrente, come da estratti conto e da dichiarazioni dei redditi allegate, percepisce uno stipendio che va dai 1.500,00 euro ai 1.600,00 euro mensili e un reddito di lavoro dipendente che negli ultimi tre anni è aumentato dai 22.430,00 ai 26.615,00, parte resistente invece presenta uno stipendio mensile che va dai 1.600,00/1.700,00 euro e , come da CUD relativi agli ultimi tre anni allegati, un reddito di lavoro dipendente pressoché costante che si aggira sui 30.000,00/32.000,00 euro. Per_ Inoltre considerato che continua ad abitare con la madre e considerata, altresì, la differenza di reddito tra le parti, nonostante non risulti provata la circostanza che parte ricorrente ad oggi sia effettivamente in cassa integrazione in quanto non sufficiente l'accordo sindacale allegato dalla stessa, si ritiene equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario per il figlio pari ad euro 450,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, Persona_2 da corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale. In ordine alle spese straordinarie, preso atto da quanto dichiarato da all'udienza del Persona_2 07.10.2025 e da quanto documentato dalle parti del continuo comportamento ostativo di parte resistente nonché dell'alta conflittualità ad oggi presente tra le parti, al fine di scongiurare ulteriori ripercussioni sulla serenità di già in passato fortemente destabilizzato dagli Persona_2 atteggiamenti del padre, si ritiene necessario accogliere quanto proposto, in via subordinata, da parte ricorrente con note di precisazione delle conclusioni del 28.10.2025, che per chiarezza si riporta:
“oppure, in denegata ipotesi, considerare già preventivamente autorizzate tutte le attività e le spese rientranti nelle spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo consenso secondo il protocollo del Tribunale di Arezzo e già frequentate da e/o sostenute per il figlio, quali: attività ricreative, ludiche (bici e manutenzione della stessa), sportive (piscina e palestra già frequentate dal figlio), spese sanitari e mediche non effettuate tramite SSN e spese mediche-dermatologiche, odontoiatriche, oculistiche (visite oculistiche e occhiali con scelta montatura), ticket, esami diagnostici e analisi cliniche di controllo, nonché viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, gite scolastiche e uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero e/o con pernottamento, corsi per l'attività di apprendimento dello strumento musicale (basso) nonché riparazioni dello strumento e acquisto materiali per l'utilizzo dello strumento, spese per il conseguimento della patente presso autoscuola privata e guide, spese per psicoterapia (se il figlio deciderà di riprenderla e/o di continuarla per elaborare e/o recuperare il rapporto col padre), spese per feste di compleanno per il figlio, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto (bici e motorino) già sostenute fino ad oggi per il figlio, di talché il padre dovrà provvedere al rimborso della quota, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa.”. Inoltre, si autorizza sin da ora parte ricorrente Per_ ad effettuare “l'iscrizione del figlio all'università e autorizzare la madre a sostenere le relative spese (alloggio, utenze, trasporto, tasse universitarie, libri scolastici universitari, ecc..) talché non sarà necessario richiedere nuovamente il preventivo consenso paterno per affrontarle e la madre potrà richiedere il rimborso della relativa quota al padre allegando il giustificativo di spesa.”, mentre “per le altre e successive future spese straordinarie da concordare, diverse e non ricomprese tra quelle sopra elencate e indicate, la madre dovrà richiedere il consenso paterno per sostenere la relativa spessa e il dissenso paterno immotivato o il silenzio non seguito da risposta entro 10 giorni, saranno intesi come consenso implicito di talché il padre dovrà rimborsare la propria quota alla madre, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa.”. Quanto all'assegno unico universale, si dispone che questo venga percepito interamente da parte Per_ ricorrente in quanto continua ad abitare con la madre ed è quest'ultima che si occupa principalmente del figlio. In ordine al rapporto padre – figlio, considerata dirimente e rilevante l'audizione di , il Persona_2 quale ha dato prova non solo di grande maturità ma anche di consapevolezza delle fragilità di parte resistente e della situazione familiare che suo malgrado si è ritrovato ad affrontare, e ritenuto che
, nonostante i vari comportamenti ostativi e non adeguati al ruolo genitoriale che hanno CP_1 ingenerato nel figlio diverse difficoltà, voglia recuperare il rapporto con il figlio, si invita parte resistente ad intraprendere un percorso di supporto psicologico al fine di approcciarsi in modo differente con il figlio di modo che non intacchi più la stabilità emotiva di quest'ultimo, il quale peraltro non ha manifestato una chiusura definitiva ed intransigente nei confronti della figura paterna. Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre che le stesse siano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di separazione n. 613/2014, emessa dal Tribunale di Terni all'esito del procedimento r.g. 3064/2013, così dispone:
1) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento esclusivo avanzata da parte ricorrente, stante la maggiore età del figlio;
2) dispone a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario per il CP_1 figlio pari ad euro 450,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli Persona_2 indici Istat, da corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
3) dispone, in ordine alle spese straordinarie per il figlio , di “considerare già Persona_2 preventivamente autorizzate tutte le attività e le spese rientranti nelle spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo consenso secondo il protocollo del Tribunale di Arezzo e già frequentate da e/o sostenute per il figlio, quali: attività ricreative, ludiche (bici e manutenzione della stessa), sportive (piscina e palestra già frequentate dal figlio), spese sanitari e mediche non effettuate tramite SSN e spese mediche-dermatologiche, odontoiatriche, oculistiche (visite oculistiche e occhiali con scelta montatura), ticket, esami diagnostici e analisi cliniche di controllo, nonché viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, gite scolastiche e uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero e/o con pernottamento, corsi per l'attività di apprendimento dello strumento musicale (basso) nonché riparazioni dello strumento e acquisto materiali per l'utilizzo dello strumento, spese per il conseguimento della patente presso autoscuola privata e guide, spese per psicoterapia (se il figlio deciderà di riprenderla e/o di continuarla per elaborare e/o recuperare il rapporto col padre), spese per feste di compleanno per il figlio, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto (bici e motorino) già sostenute fino ad oggi per il figlio, di talché il padre dovrà provvedere al rimborso della quota, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa.”, altresì si autorizza la madre Per_ ad effettuare “l'iscrizione del figlio all'università e a sostenere le relative spese (alloggio, utenze, trasporto, tasse universitarie, libri scolastici universitari, ecc..) talché non sarà necessario richiedere nuovamente il preventivo consenso paterno per affrontarle e la madre potrà richiedere il rimborso della relativa quota al padre allegando il giustificativo di spesa.”, mentre
“per le altre e successive future spese straordinarie da concordare, diverse e non ricomprese tra quelle sopra elencate e indicate, la madre dovrà richiedere il consenso paterno per sostenere la relativa spessa e il dissenso paterno immotivato o il silenzio non seguito da risposta entro 10 giorni, saranno intesi come consenso implicito di talché il padre dovrà rimborsare la propria quota alla madre, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa”;
4) dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale a favore della ricorrente;
5) invita parte resistente ad intraprendere un percorso di supporto psicologico;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente est. Dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 751/2025 promossa da:
), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti LAURA PERUZZI e CARLO BURICCHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Arezzo, Via Petrarca, n. 9 PARTE RICORRENTE CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall' avv. TOMMASO CP_1 C.F._2 FILIDEI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Terni (TR), Via Barbarasa, n. 23
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni del 28.10.2025, ovvero secondo le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, modificare le Per_ condizioni della separazione pronunciata dal Tribunale di Terni, stabilendo: – finché non andrà all'Università, a carico del un assegno di mantenimento da pagare alla madre CP_1 Pt_1
per il figlio pari ad Euro 900,00 mensili finché la madre sarà in cassa
[...] Persona_2 integrazione e successivamente pari ad Euro 650,00 mensili, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza del pagamento dalla data di introduzione del presente Per_ ricorso;
quando andrà all'Università, stabilire a carico del un assegno di CP_1 mantenimento da pagare alla madre per il figlio pari ad Euro 800,00 Parte_1 Persona_2 mensili, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
– attribuire l'assegno unico per intero alla madre, in virtù della originaria statuizione dei coniugi in base alla quale la Pt_1 avrebbe avuto diritto per intero agli assegni famigliari;
– finché la ricorrente sarà in cassa integrazione, le spese straordinarie saranno pagate al 30% dalla madre e al 70% dal padre;
successivamente, le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute al 50% tra i genitori con applicazione, per quanto non previsto nella separazione, del Protocollo del Tribunale di Arezzo in tema di ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie ma prevedendo che, per tutte le spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo consenso dei genitori, non sarà necessario né il preventivo né il successivo consenso del padre per sostenere la relativa spesa, CP_1 bastando il concerto della madre e del figlio ormai maggiorenne , Parte_1 Persona_2 mentre il padre dovrà poi rimborsare immediatamente la relativa spesa a richiesta della madre, previa allegazione da parte della stessa del giustificativo di spesa (scontrino, fattura, ecc...); oppure, in denegata ipotesi, considerare già preventivamente autorizzate tutte le attività e le spese rientranti nelle spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo consenso secondo il protocollo del Tribunale di Arezzo e già frequentate da e/o sostenute per il figlio, quali: attività ricreative, ludiche (bici e manutenzione della stessa), sportive (piscina e palestra già frequentate dal figlio), spese sanitari e mediche non effettuate tramite SSN e spese mediche-dermatologiche, odontoiatriche, oculistiche (visite oculistiche e occhiali con scelta montatura), ticket, esami diagnostici e analisi cliniche di controllo, nonché viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, gite scolastiche e uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero e/o con pernottamento, corsi per l'attività di apprendimento dello strumento musicale (basso) nonché riparazioni dello strumento e acquisto materiali per l'utilizzo dello strumento, spese per il conseguimento della patente presso autoscuola privata e guide, spese per psicoterapia (se il figlio deciderà di riprenderla e/o di continuarla per elaborare e/o recuperare il rapporto col padre), spese per feste di compleanno per il figlio, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto (bici e motorino) già sostenute fino ad oggi per il figlio, di talché il padre dovrà provvedere al rimborso della quota, previa esibizione del Per_ relativo giustificativo di spesa. Autorizzare l'iscrizione del figlio all'università e autorizzare la madre a sostenere le relative spese (alloggio, utenze, trasporto, tasse universitarie, libri scolastici universitari, ecc..) talché non sarà necessario richiedere nuovamente il preventivo consenso paterno per affrontarle e la madre potrà richiedere il rimborso della relativa quota al padre allegando il giustificativo di spesa. Prevedendo altresì infine che, per le altre e successive future spese straordinarie da concordare, diverse e non ricomprese tra quelle sopra elencate e indicate, la madre dovrà richiedere il consenso paterno per sostenere la relativa spessa e il dissenso paterno immotivato
o il silenzio non seguito da risposta entro 10 giorni, saranno intesi come consenso implicito di talché il padre dovrà rimborsare la propria quota alla madre, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa come per legge”.
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo intestato Tribunale, per le motivazioni esposte in narrativa: - rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto In via riconvenzionale: - disporre gli opportuni provvedimenti ex art. 473 bis n. 6 c.p.c. al fine di veder ripristinata la corretta frequentazione e il corretto rapporto tra il resistente, ammonendo la controparte in quanto inadempiente, individuando ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. - Condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni subiti dal e dal Pt_1 CP_1 minore, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 04.04.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di separazione di cui alla sentenza di separazione n. 613/2014, emessa dal Tribunale di Terni all'esito del procedimento r.g. 3064/2013, nei confronti del figlio , nato a [...] in data [...], dal matrimonio tra la ricorrente e il Persona_2 resistente . CP_1 Per_ In particolare, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento esclusivo di alla madre e un regime di frequentazione padre – figlio previa concertazione con quest'ultimo di tempi e modalità. Ha altresì chiesto che venisse disposto a carico del resistente un contributo al mantenimento per il Per_ figlio pari ad euro 900,00 mensili, finché la madre sarà in cassa integrazione, e successivamente pari ad euro 650,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza del pagamento dalla data di introduzione del ricorso. In ordine alle spese straordinarie ha chiesto che venisse stabilito, finché la ricorrente sarà in cassa integrazione, il 70% delle stesse a carico del resistente e il restante 30% a carico della ricorrente e successivamente la ripartizione delle stesse tra le parti nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo. A sostegno delle proprie istanze, ha dedotto che il resistente non avrebbe mai correttamente adempiuto ai propri doveri di padre né dal punto di vista economico né morale e, in particolare, non avrebbe mai corrisposto l'adeguamento Istat relativo al mantenimento del figlio ammontante ad euro 465,06, avrebbe omesso il versamento del mantenimento del mese di agosto 2022 e non avrebbe mai rimborsato alla il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio fino al luglio 2022 Pt_1 ammontanti ad euro 5.080,04. Al riguardo ha specificato che per il recupero delle suddette spese agiva esecutivamente, procedura ad oggi pendente in fase di merito, e che neanche successivamente a tale procedura il resistente avrebbe iniziato a contribuire alle spese straordinarie per il figlio. Ha aggiunto che il non eserciterebbe da anni il diritto di visita nei confronti del figlio, circa CP_1 dal 2023, ed in ogni caso non lo avrebbe mai incontrato con regolarità, non rispettando quanto stabilito in sede di separazione. Sempre riguardo al rapporto del resistente con il figlio, ha evidenziato che il resistente non avrebbe neanche contatti telefonici con lo stesso e che, all'inizio del 2024, in occasione di una chiamata da Per_ parte di per ricevere l'assenso per una vacanza studio all'estero, non gli avrebbe risposto e avrebbe addirittura bloccato il suo contatto sul cellulare per mesi. Inoltre, ogni volta che la ricorrente contatta il per aver il suo consenso circa le spese CP_1 straordinarie per il figlio, quest'ultimo negherebbe il consenso o non risponderebbe o reagirebbe avanzando insussistenti pretese economiche del nonno paterno nei confronti della ricorrente o, ancora, bloccherebbe il contatto della costringendo la stessa a provvedere da sola a tali spese. Pt_1 In ordine all'assegno unico universale, nonostante la concordata assegnazione integrale in sede di separazione alla ricorrente, il violando apertamente gli accordi intercorsi, avrebbe iniziato CP_1
a richiedere la sua quota del 50% e pertanto ad oggi la ricorrente percepirebbe solo la metà dell'assegno. Per_ Per quanto riguarda il figlio , ha rappresentato che le esigenze economiche dello stesso sarebbero mutate e aumentate in ragione dell'età, essendo quest'ultimo quasi maggiorenne. Sul punto, ha specificato di aver contattato il resistente anche in ragione delle future spese Per_ universitarie di , senza ottenere alcun riscontro in tal senso. Riguardo alla propria situazione economica, ha dedotto di non avere beni immobili intestati, di disporre di un veicolo e di buoni postali dal valore di 8.000,00 euro, i quali sarebbero residuati dal pagamento effettuato dal alla ricorrente pari ad euro 28.000,00 in ottemperanza agli accordi CP_1 di separazione e a titolo di rimborso delle spese di ristrutturazione dell'ex casa coniugale. Gli altri 20.000,00 euro sarebbero stati utilizzati dalla per sopperire ai bisogni e al Pt_1 mantenimento del figlio nei dieci anni in cui il resistente non vi avrebbe provveduto. Ha aggiunto che il suo stipendio ammonterebbe ad euro 1.600,00 mensili e che, a causa della crisi del suo settore di lavoro, da dicembre sarebbe in Cassa Integrazione, con orario variabile a seconda del lavoro. Sul punto ha specificato che, per evitare la riduzione dello stipendio dovuto alla Cassa Integrazione, avrebbe utilizzato tutte le sue ferie arretrate ma che, avendole terminate, dal prossimo mese dovrà subire le riduzioni della sua retribuzione. Ha altresì elencato tutte le spese mensili occorrenti per il figlio nonché per la casa e il veicolo di sua Per_ proprietà e ha asserito che da anni sosterrebbe tutte le spese per per intero e da sola, non riuscendo ad accantonare nulla del reddito percepito. Di contro il non avrebbe spese d'affitto, percepirebbe uno stipendio pari ad euro 2.500,00 CP_1 mensili e avrebbe una compagna, convivente, con cui poter dividere le spese. Infine, ha rilevato la necessità di mutare il regime di affido, da condiviso ad esclusivo, in quanto il resistente, oltre a non vedere il figlio e a non partecipare alle spese sostenute per lo stesso, dimostrerebbe e avrebbe dimostrato negli anni un comportamento tale da ostacolare ogni tipo di gestione economica comune relativa al figlio, negando il consenso ad ogni richiesta. Tale comportamento paterno avrebbe seriamente condizionato la crescita e la stabilità emotiva del figlio. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03.06.2025, il resistente , CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto da controparte, ha chiesto in via principale il rigetto integrale di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, ha chiesto che venissero disposti gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.6 c.p.c. al fine di ripristinare la frequentazione padre – figlio, ammonendo la controparte in quanto inadempiente e individuando, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Infine, ha chiesto che la ricorrente venisse condannata al risarcimento dei danni subiti dal e CP_1 dal minore, nella misura ritenuta di giustizia. Al fine di avvalorare le sue istanze, ha contestato la ricostruzione dei fatti effettuata da controparte, definendola non veritiera e in primis ha evidenziato che non corrisponderebbe al vero che il CP_1 non abbia mai corrisposto l'adeguamento Istat. Sul punto ha rilevato di aver corrisposto con bonifico del 10.08.2022 la somma pari ad euro 465,06 nel rispetto della rivalutazione Istat sino a maggio 2022. La suddetta circostanza sarebbe ben nota alla controparte in quanto sarebbe stata resa nota ai legali della stessa già due giorni prima di detto pagamento a mezzo e-mail e in quanto nella causale del bonifico effettuato sarebbe stata specificata l'indicazione relativa al pagamento della rivalutazione arretrata. Inoltre, ha asserito di aver corrisposto la rivalutazione successiva fino alla data odierna con bonifico del 02.06.2025. Ha altresì rappresentato che non corrisponderebbe al vero quanto dedotto dalla ricorrente in ordine all'omissione del versamento del contributo al mantenimento relativo al mese di agosto 2022 in quanto in tale mese il resistente avrebbe solo recuperato un doppio pagamento per il medesimo titolo, erroneamente effettuato dallo stesso nel mese di ottobre 2021. Ed ancora, sarebbe falso che il resistente non abbia mai rimborsato le spese straordinarie alla ricorrente. Al riguardo ha specificato di aver sempre corrisposto quanto dovuto per le spese straordinarie concordate tra le parti e documentate. In ordine alle spese indicate nell'atto di precetto notificato dalla ha evidenziato che quelle Pt_1 relative alle spese per prestazioni sanitarie erogate dall' e per l'acquisto di libri scolastici Pt_2 sarebbero state corrisposte con il suddetto bonifico del 10.08.2022, mentre le restanti non venivano riconosciute come dovute dal perché non indicate puntualmente nell'atto di precetto oltre CP_1 che già comprese nel contributo al mantenimento e non comunicate o tantomeno concordate. I suindicati motivi di doglianza del resistente venivano accolti dal Tribunale di Terni, nella causa di opposizione promossa avverso l'esecuzione intrapresa dalla rubricata al RGE n. 717/2022, il Pt_1 quale con ordinanza del 30.08.2024 sospendeva l'esecuzione assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, incardinato poi dalla e rubricato al r.g. n. 1770/2024. Pt_1 Il suddetto giudizio di merito veniva introdotto tardivamente e la controparte rinunciava agli atti del giudizio. Per_ Per quanto concerne il rapporto tra padre e figlio, ha rappresentato che il suo rapporto con sarebbe stato forte e costante fino all'estate del 2022 nonostante le difficoltà legate al trasferimento di quest'ultimo con la madre ad Arezzo. Ha evidenziato che successivamente il rapporto tra i due sarebbe cambiato, senza che il CP_1 avesse fatto alcunché, e che la ricorrente non avrebbe fatto mai nulla per cercare di porvi rimedio. Per_ Ha aggiunto che non andrebbe a trovare il padre a Terni da luglio 2023, non vorrebbe vederlo da novembre 2023 e non risponderebbe al telefono da dicembre 2023. Per_ Da diversi mesi avrebbe bloccato il contatto telefonico del padre e quest'ultimo vivrebbe tale situazione con profonda tristezza e sofferenza. Il 9.06.2024, dopo averlo comunicato a mezzo mail, il si sarebbe recato ad Arezzo per tentare CP_1 Per_ di vedere il figlio e alle ore 10:40 di quel giorno avrebbe scritto al padre di non azzardarsi ad andare a casa sua. Per_ Anche quest'anno il resistente avrebbe invitato a Terni per le vacanze pasquali, senza però ricevere alcun riscontro né da lui né dalla madre. Ha altresì contestato quanto dedotto dalla ricorrente circa lo stipendio mensile del resistente, specificando che lo stesso percepirebbe poco più della ricorrente. In ordine allo stato di cassa integrazione della ha eccepito che lo stesso attualmente sarebbe Pt_1 solo ipotizzato e in ogni caso non sarebbe stato provato. Quanto alla convivenza con la compagna e all'aiuto della stessa con le spese, ha sottolineato che la stessa sarebbe stata licenziata nel dicembre del 2024 e sarebbe attualmente disoccupata. Sempre riguardo alla sua situazione economica, ha aggiunto di essere titolare di un conto corrente, di una Mitsubishi Space Star, non avrebbe beni immobili intestati e non avrebbe fatto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni avendo un unico datore di lavoro. In ordine all'assegno unico ha asserito che la ripartizione in parti uguali dello stesso sarebbe consona alla situazione in esame sulla base dell'affidamento condiviso del figlio. Per_ Secondo il resistente la situazione reddituale delle parti e di sarebbe sostanzialmente immutata e nulla giustificherebbe una modifica delle condizioni di separazione come richiesta da controparte, Per_ in quanto le avversarie considerazioni in ordine alle pretese mutate esigenze di in ragione della futura frequentazione universitaria sarebbero totalmente premature. Infine, ha contestato la richiesta di affido esclusivo avanzata da part ricorrente oltre che quanto richiesto circa le spese straordinarie, rinviando alle motivazioni esposte in precedenza. Con ordinanza del 04.08.2025, è stata fissata udienza per procedere all'ascolto di ai Persona_2 sensi degli artt. 473 bis 4, 5 e 6 c.p.c., con l'ausilio di un esperto iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Arezzo ed è stato, pertanto, nominato quale esperto il Dott. . Persona_3 Con decreto del 18.11.2025, all'esito dell'udienza del 28.10.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e lette le note sostitutive della stessa, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la causa per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM.
*** Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue. In via preliminare, preso atto della intervenuta maggiore età di , si ritiene doveroso Persona_2 specificare il venir meno dei presupposti per una pronuncia in termini di affidamento, collocamento e diritto di visita. Nel merito, quanto alla domanda avanzata da parte ricorrente in ordine all'aumento del contributo al Per_ mantenimento ordinario per il figlio questa deve essere accolta nei limiti seguenti. Per_ Occorre innanzitutto rilevare che il figlio è diventato da poco maggiorenne e che le sue esigenze di vita quotidiane sono aumentate notevolmente rispetto al tempo della separazione proprio in ragione dell'età raggiunta, la quale comporta spese nuove e più elevate. Per quanto concerne poi la situazione economica delle parti, è da evidenziare che parte ricorrente, come da estratti conto e da dichiarazioni dei redditi allegate, percepisce uno stipendio che va dai 1.500,00 euro ai 1.600,00 euro mensili e un reddito di lavoro dipendente che negli ultimi tre anni è aumentato dai 22.430,00 ai 26.615,00, parte resistente invece presenta uno stipendio mensile che va dai 1.600,00/1.700,00 euro e , come da CUD relativi agli ultimi tre anni allegati, un reddito di lavoro dipendente pressoché costante che si aggira sui 30.000,00/32.000,00 euro. Per_ Inoltre considerato che continua ad abitare con la madre e considerata, altresì, la differenza di reddito tra le parti, nonostante non risulti provata la circostanza che parte ricorrente ad oggi sia effettivamente in cassa integrazione in quanto non sufficiente l'accordo sindacale allegato dalla stessa, si ritiene equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario per il figlio pari ad euro 450,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, Persona_2 da corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale. In ordine alle spese straordinarie, preso atto da quanto dichiarato da all'udienza del Persona_2 07.10.2025 e da quanto documentato dalle parti del continuo comportamento ostativo di parte resistente nonché dell'alta conflittualità ad oggi presente tra le parti, al fine di scongiurare ulteriori ripercussioni sulla serenità di già in passato fortemente destabilizzato dagli Persona_2 atteggiamenti del padre, si ritiene necessario accogliere quanto proposto, in via subordinata, da parte ricorrente con note di precisazione delle conclusioni del 28.10.2025, che per chiarezza si riporta:
“oppure, in denegata ipotesi, considerare già preventivamente autorizzate tutte le attività e le spese rientranti nelle spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo consenso secondo il protocollo del Tribunale di Arezzo e già frequentate da e/o sostenute per il figlio, quali: attività ricreative, ludiche (bici e manutenzione della stessa), sportive (piscina e palestra già frequentate dal figlio), spese sanitari e mediche non effettuate tramite SSN e spese mediche-dermatologiche, odontoiatriche, oculistiche (visite oculistiche e occhiali con scelta montatura), ticket, esami diagnostici e analisi cliniche di controllo, nonché viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, gite scolastiche e uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero e/o con pernottamento, corsi per l'attività di apprendimento dello strumento musicale (basso) nonché riparazioni dello strumento e acquisto materiali per l'utilizzo dello strumento, spese per il conseguimento della patente presso autoscuola privata e guide, spese per psicoterapia (se il figlio deciderà di riprenderla e/o di continuarla per elaborare e/o recuperare il rapporto col padre), spese per feste di compleanno per il figlio, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto (bici e motorino) già sostenute fino ad oggi per il figlio, di talché il padre dovrà provvedere al rimborso della quota, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa.”. Inoltre, si autorizza sin da ora parte ricorrente Per_ ad effettuare “l'iscrizione del figlio all'università e autorizzare la madre a sostenere le relative spese (alloggio, utenze, trasporto, tasse universitarie, libri scolastici universitari, ecc..) talché non sarà necessario richiedere nuovamente il preventivo consenso paterno per affrontarle e la madre potrà richiedere il rimborso della relativa quota al padre allegando il giustificativo di spesa.”, mentre “per le altre e successive future spese straordinarie da concordare, diverse e non ricomprese tra quelle sopra elencate e indicate, la madre dovrà richiedere il consenso paterno per sostenere la relativa spessa e il dissenso paterno immotivato o il silenzio non seguito da risposta entro 10 giorni, saranno intesi come consenso implicito di talché il padre dovrà rimborsare la propria quota alla madre, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa.”. Quanto all'assegno unico universale, si dispone che questo venga percepito interamente da parte Per_ ricorrente in quanto continua ad abitare con la madre ed è quest'ultima che si occupa principalmente del figlio. In ordine al rapporto padre – figlio, considerata dirimente e rilevante l'audizione di , il Persona_2 quale ha dato prova non solo di grande maturità ma anche di consapevolezza delle fragilità di parte resistente e della situazione familiare che suo malgrado si è ritrovato ad affrontare, e ritenuto che
, nonostante i vari comportamenti ostativi e non adeguati al ruolo genitoriale che hanno CP_1 ingenerato nel figlio diverse difficoltà, voglia recuperare il rapporto con il figlio, si invita parte resistente ad intraprendere un percorso di supporto psicologico al fine di approcciarsi in modo differente con il figlio di modo che non intacchi più la stabilità emotiva di quest'ultimo, il quale peraltro non ha manifestato una chiusura definitiva ed intransigente nei confronti della figura paterna. Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre che le stesse siano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di separazione n. 613/2014, emessa dal Tribunale di Terni all'esito del procedimento r.g. 3064/2013, così dispone:
1) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento esclusivo avanzata da parte ricorrente, stante la maggiore età del figlio;
2) dispone a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario per il CP_1 figlio pari ad euro 450,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli Persona_2 indici Istat, da corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
3) dispone, in ordine alle spese straordinarie per il figlio , di “considerare già Persona_2 preventivamente autorizzate tutte le attività e le spese rientranti nelle spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo consenso secondo il protocollo del Tribunale di Arezzo e già frequentate da e/o sostenute per il figlio, quali: attività ricreative, ludiche (bici e manutenzione della stessa), sportive (piscina e palestra già frequentate dal figlio), spese sanitari e mediche non effettuate tramite SSN e spese mediche-dermatologiche, odontoiatriche, oculistiche (visite oculistiche e occhiali con scelta montatura), ticket, esami diagnostici e analisi cliniche di controllo, nonché viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, gite scolastiche e uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero e/o con pernottamento, corsi per l'attività di apprendimento dello strumento musicale (basso) nonché riparazioni dello strumento e acquisto materiali per l'utilizzo dello strumento, spese per il conseguimento della patente presso autoscuola privata e guide, spese per psicoterapia (se il figlio deciderà di riprenderla e/o di continuarla per elaborare e/o recuperare il rapporto col padre), spese per feste di compleanno per il figlio, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto (bici e motorino) già sostenute fino ad oggi per il figlio, di talché il padre dovrà provvedere al rimborso della quota, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa.”, altresì si autorizza la madre Per_ ad effettuare “l'iscrizione del figlio all'università e a sostenere le relative spese (alloggio, utenze, trasporto, tasse universitarie, libri scolastici universitari, ecc..) talché non sarà necessario richiedere nuovamente il preventivo consenso paterno per affrontarle e la madre potrà richiedere il rimborso della relativa quota al padre allegando il giustificativo di spesa.”, mentre
“per le altre e successive future spese straordinarie da concordare, diverse e non ricomprese tra quelle sopra elencate e indicate, la madre dovrà richiedere il consenso paterno per sostenere la relativa spessa e il dissenso paterno immotivato o il silenzio non seguito da risposta entro 10 giorni, saranno intesi come consenso implicito di talché il padre dovrà rimborsare la propria quota alla madre, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa”;
4) dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale a favore della ricorrente;
5) invita parte resistente ad intraprendere un percorso di supporto psicologico;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente est. Dott.ssa Lucia Faltoni