Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 582 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Salvatore Prestia Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Accertamento lavoro subordinato e differenze retributive.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 23.3.18 esponeva: Parte_1
a) di aver lavorato alle dipendenze di dal 13.9.16 al 13.2.17 in assenza di Controparte_1 regolare assunzione;
b) che le mansioni svolte erano di natura impiegatizia ed inquadrabili nella categoria D2, qualifica di impiegato, del CCNL per i dipendenti del settore commercio;
c) di aver osservato un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, nonché 3 ore al giorno di due sabati al mese;
d) che nel corso del rapporto aveva ricevuto brevi manu dal datore di lavoro la somma di euro 600 mensili da ottobre 2016 a febbraio 2017, mentre nulla gli era stato corrisposto per il mese di settembre 2016;
2) Concludeva chiedendo di accertare lo svolgimento di mansioni di impiegato livello D2 del CCNL per i dipendenti del settore commercio e la condanna della società convenuta al pagamento delle relative differenze retributive per lavoro straordinario nelle giornate di sabato, ratei di 13^ mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e Tfr.
3) Nella resistenza di che negava essere intercorso il rapporto di lavoro Controparte_1 dedotto in giudizio, con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“… Invero, il ricorrente ha adito questo Tribunale assumendo che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Tale prospettazione, tuttavia, non è stata supportata da allegazioni sufficientemente precise né in ordine alla individuazione del soggetto titolare dei poteri datoriali (direttivo, disciplinare, di controllo), né in ordine alla individuazione dell'autore materiale del pagamento della retribuzione, costituente la principale obbligazione del datore di lavoro.
Sul punto, alcun riferimento specifico è rinvenibile in ricorso. Né una maggiore chiarezza sarebbe stata raggiungibile all'esito dell'istruttoria testimoniale, atteso che gli unici due capitoli di prova articolati dal ricorrente hanno ad oggetto le mansioni dallo stesso espletate, ed il rispetto dell'orario lavorativo peraltro non specificato, non essendoci alcun riferimento ai concreti titolari delle prerogative datoriali né agli autori materiali dell'asserito pagamento in contanti.
Pertanto non vi è nessun elemento di prova sulla scorta del quale affermare che il ricorrente sia stato soggetto al potere direttivo, disciplinare e di controllo del (non meglio individuato) datore di lavoro, né che sia stato dallo stesso retribuito. Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., il ricorso deve essere rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione”.
4) Avverso tale sentenza il ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per non Pt_1 aver tenuto conto che le mansioni dedotte in ricorso erano di natura esecutiva consistenti nell'uso di terminale con software applicativo nel quale provvedeva ad inserire una serie di dati relativi alla azienda riguardanti lista fornitori, lista clienti, gestione del magazzino con inserimento dei prezzi degli articoli e del relativo carico e scarico. Si trattava, dunque, di mansioni rientranti pacificamente in prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate, per cui il tribunale avrebbe dovuto fare ricorso ai cd. elementi sussidiari che, ove esistenti e dimostrati, avrebbero condotto, valutati globalmente, alla sussistenza di un chiaro rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Ne conseguiva che il tribunale avrebbe dovuto ammettere le prove orali volte a dimostrare la sussistenza degli elementi sussidiari e, dunque, del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. In particolare, l'istruttoria avrebbe dimostrato la durata e la continuità del rapporto, l'entità del compenso percepito in misura fissa, la regolamentazione e la durata dell'orario di lavoro, la presenza di una organizzazione imprenditoriale (già provata dall'assetto giuridico del datore di lavoro – società di capitali – srl) e la insussistenza di potere autorganizzativo in capo al prestatore, tutte circostanze oggetto della prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo, era condizione indispensabile, per il principio di diritto sopra richiamato, per pervenire ad una decisione corretta e giusta.
5) La società appellata è rimasta contumace perché non si è costituita nonostante la regolare notifica dell'appello a mezzo pec in data 25.10.24 al suo procuratore costituito nel primo grado di giudizio. 6) L'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello è infondato.
8) Il ricorrente non contesta quanto correttamente rilevato dal tribunale, ovvero che la domanda giudiziale, così come i capitoli di prova orale, erano del tutto carenti di indicazioni circa le direttive e la eterodirezione da parte del datore di lavoro, che non è stato nemmeno indicato, così come di indicazioni in merito alla sussistenza di un potere organizzativo e alla persona che avrebbe materialmente consegnato la somma di euro 600,00 mensili.
9) Sostiene, però, l'appellante che il tribunale non ha tenuto conto che la prestazione dedotta in giudizio era estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sicché era necessario fare ricorso ad elementi sussidiari che potevano emergere dalla prova orale richiesta e non ammessa.
10) Senonché, contraddice quanto dedotto dall'appellante il fatto che egli stesso sostiene sin dal primo grado di avere svolto mansioni impiegatizie riconducibili al livello D2 del CCNL;
mansioni che, dunque, risultano in contrasto con quelle elementari e ripetitive che assume di aver svolto solo in questo grado di giudizio.
11) Né l'appellante consente di verificare la natura e le caratteristiche delle mansioni impiegatizie del CCNL Commercio “Anpit – Cidec – Confimprenditori - Unica Cisal – Terziario”, dal momento che egli ha omesso di depositare in questo grado di giudizio, in assenza di chiarimenti sul punto, l'intero fascicolo di parte di primo grado, che non è presente nel fascicolo telematico del primo grado di giudizio e che conteneva, come risulta dalla parte finale del ricorso introduttivo, uno stralcio di tale
CCNL, nonché i conteggi che sulla base del contratto collettivo erano stati sviluppati.
12) Ne consegue che non può accedersi alla difesa, peraltro introdotta solo in questa sede, di presunte mansioni elementari e ripetitive, mentre è evidente, e nemmeno contestato, che la domanda giudiziale, così come i relativi capitoli di prova, non contenevano alcun riferimento alla eterodirezione e al potere organizzativo da parte di un non meglio chiarito datore di lavoro, nonché alle caratteristiche, alle dimensioni e alla organizzazione produttiva da cui era caratterizzata la società appellata.
13) A ciò si aggiunga che l'omessa produzione del CCNL e dei conteggi non consente in radice di operare alcuna valutazione circa l'inquadramento rivendicato (D2), né di altro tipo di inquadramento, con l'ulteriore conseguenza che è preclusa ogni verifica non solo circa la correttezza della somma richiesta, ma anche di una diversa quantificazione di somme eventualmente dovute.
14) Infine, deve anche rilevarsi che il ricorso era anche caratterizzato dalla richiesta di voci retributive quali “festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti”, in totale assenza di allegazioni a sostegno della domanda riferita a tali voci retributive, non essendo stato nemmeno dedotto un preteso inadempimento datoriale al godimento di ferie, festività e permessi.
15) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
16) Nulla sulle spese di lite per la mancata costituzione della società appellata, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass.
SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Catanzaro n° 673/21, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale