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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7247 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere estensore dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 2071 dell'anno 2020 tra
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) nella qualità di eredi di rappresentati e difesi CodiceFiscale_2 Persona_1 dall'Avvocato Gina Tralicci;
- appellanti
e
P.I. rappresentata e difesa dall'Avvocato Sergio Controparte_1 P.IVA_1
Greco;
- appellata
avverso ordinanza del Tribunale Civile di Roma di cui al RG. 66761/2017 emessa in data 22/03/2020
oggetto assegno circolare conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., e in qualità di eredi Parte_1 Parte_2
di convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma onde Persona_1 CP_2
ottenere la condanna della stessa alla consegna di “assegno circolare n. 2504948263-12 del
08/04/2014 per € 2.203,95 emesso da detto istituto di credito in forza dell'ordinanza di
assegnazione RGE 28334/08; assegno circolare n. 2306496547-04 del 28/12/2006 per €
661,45 emesso da detto istituto di credito in forza dell'ordinanza di assegnazione RGE. N.
17831/2006; ovvero, in caso di materiale inesistenza e/o estinzione del titolo, di condannare
la convenuta al pagamento dell'equivalente numerario (provvista) portato degli assegni
oggetto di causa, oltre interessi legali, nonché condannare, altresì, la convenuta al
risarcimento dei danni in favore dell'attore, nella misura che sarà determinata in corso di
causa, o in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con
prudente apprezzamento equitativo per la pervicace attività omissiva posta in essere dalla
convenuta e consistente nella mancata cooperazione da parte della medesima alla
riemissione degli assegni circolari in parola di cui sopra e per i quali l'attore è legittimo
portatore in forza di titolo giurisdizionale passato in giudicato”.
Contr Tali assegni sono stati emessi da quale terza pignorata a seguito delle ordinanze di assegnazione RGE 28334/08 e 17831/06 emesse dal Tribunale di Roma all'esito delle procedure di esecuzione instaurate dal de cuius Persona_1
Tali assegni non venivano riscossi in quanto smarriti per lungo tempo e successivamente ritrovati.
Tuttavia, intervenuto il termine di prescrizione triennale dei titoli, i beneficiari risultavano esclusi dal diritto al rimborso degli stessi, ciò ai sensi della Legge n. 266/2005.
Seppur ritualmente citata, non si costituiva CP_2
2 Il Tribunale di Roma con ordinanza rigettava la domanda dei ricorrenti, ritenendo in particolare che gli attori non avessero mai dato alcuna prova circa le sorti degli assegni, pur deducendo un asserito ritrovamento degli stessi.
Avverso tale pronuncia proponevano appello e i Parte_1 Parte_3
Contr quali domandavano, in totale riforma dell'ordinanza, di condannare alla consegna di n.
2 assegni circolari di importo pari a quello prescritto di euro 2.203,95 e 661,45 in sostituzione di quelli già emessi ovvero, in caso inesistenza e/o estinzione del titolo, condannare l'appellata al pagamento dell'equivalente numerario portato dagli assegni circolari sopra descritti, oltre interessi legali a decorrere dalla data di avvio della negoziazione assistita e di condannare, altresì, l'appellata al risarcimento dei danni consistenti nella mancata cooperazione da parte della medesima alla riemissione dell'assegno circolare.
Si costituiva nel presente grado di giudizio la quale domandava di CP_2
respingere l'appello con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal Tribunale.
All'udienza del 5 giugno 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio atto di appello, e hanno formulato i Parte_1 Parte_2
seguenti motivi di appello: “VIOLAZIONE DI DIRITTO ex art. 547 - 553 cpc 112 cpc - 100
cpc - l'art. 1, comma 343, della Legge finanziaria 2006 (n. 266 del 23 dicembre 2005) - 115
e 116 cpc - omessa valutazione di una circostanza determinante.” Rilevando, altresì, che
“infine, censurabile è la decisione nella parte in cui ha ritenuto conditio sine qua non della
domanda restitutoria la mancata riconsegna dell'assegno- indiscutibilmente scaduto- alla
”. CP_2
3 I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e devono essere rigettati.
Nella specie gli appellanti ribadiscono di aver convenuto in giudizio non CP_2
quale terzo pignorato, bensì quale soggetto emittente l'assegno e pertanto quale unico soggetto in grado di poter recuperare il controvalore degli assegni confluiti nel Fondo previsto dalla legge n. 266/2005, stante la prescrizione del relativo diritto dei beneficiari ad ottenere il pagamento del titolo dall'emittente. Tuttavia, gli appellanti, dilungatesi nell'affermare il diritto e/o obbligo di quale emittente gli assegni, ad agire per il recupero degli CP_2
stessi, contestano superficialmente il punto principale della sentenza appellata, relativo alla mancata consegna dell'originale degli assegni.
Giova ricordare, che la Legge n. 266/2005 ha istituito un Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie alimentato dai conti correnti e rapporti bancari “dormienti”,
nonché dagli importi degli assegni circolari non riscossi. A tal riguardo l'articolo 1 comma
345-ter prevede che “Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di
prescrizione del relativo diritto , di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti
al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31
maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta
impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno
circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo”.
Nel caso di specie, essendo prescritta l'azione contro l'emittente ai sensi del richiamato articolo 84, il controvalore degli assegni è stato rimesso al richiamato Fondo gestito a sua volta dalla Consap spa.
4 Come già rilevato dal Giudice di prime cure “il presupposto la domanda restitutoria-
per come prospettata dalla parte attrice-sarebbe quindi rappresentato dal diritto della
società emittente l'assegno al rimborso della provvista da parte del fondo di cui all'art. 345-
ter della legge n. 266/2005. Tuttavia, alla luce normativa su indicata tale presupposto può
ritenersi integrato nel momento in cui il beneficiario del titolo provvede a consegnare
all'emittente l'originale dello stesso (l'assegno circolare nel caso di specie) essendo il
documento originale necessario al fine di presentare la domanda di rimborso al Fondo”.
Sul punto l'appellante deduce che “la restituzione dell'assegno scaduto nulla incide
sull'adempimento della alla riemissione della provvista del titolo scaduto ex l. n. CP_2
266/2005. Ed invero, posta l 'indubitabile decorrenza del termine prescrizionale triennale
dalla emissione del titolo, non solo detto obbligo di “restituzione ”, prospettato dal
Tribunale, non figura in alcuna norma di legge ma, soprattutto, ben poteva e doveva CP_2
adempire a prescindere dal possesso un “FOGLIO DI CARTA ” ormai privo di valore”.
Gli appellanti, pure dichiarandosi sempre pronti a restituire gli assegni di cui hanno allegato la copia, non hanno di contro mai provveduto a restituire gli originali di tali titoli, che lungi dal rappresentare un mero “foglio di carta, ormai privo di valore”, costituiscono presupposto indispensabile affinché l'emittente possa provvedere in conformità alla normativa indicata.
Sul punto, occorre da ultimo rilevare che la Circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 3 marzo 2010 prevede che ai fini del rimborso di quanto già versato al Fondo
venga consegnato l'assegno prescritto.
Tale circostanza è, infatti, pacifica e risulta ammessa anche dagli appellanti, i quali nel proprio atto di appello riproducono il testo della Circolare, la quale all'art. 6 comma V
prevede, ai fini del rimborso, che “in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
5 Titolo originale è necessario produrre l'originale del decreto di ammortamento emesso ai
sensi dell'articolo 2016 del c.c.”
Dunque, la consegna degli originali è necessaria, non essendo sufficiente la mera dichiarazione di disponibilità alla consegna del titolo.
Ciò posto, il credito vantato da parte appellante trae origine da due ordinanze di assegnazione ex art 553 c.p.c. RGE 28334/08 e RGE 17831/06 emesse dal Tribunale di Roma
all'esito delle procedure di esecuzione instaurate dal de cuius Persona_1
Contr Dunque, la è al tempo stesso sia l'istituto di credito che ha emesso i due assegni,
sia soggetto terzo pignorato, essendo debitore esecutato l'INPS.
Contr Ne deriva che la ricopre al contempo sia la veste di soggetto richiedente l'emissione degli assegni, in quanto obbligata al pagamento della somma in virtù
dell'ordinanza di assegnazione, sia di soggetto Intermediario, in quanto istituto bancario emittente gli assegni non riscossi e pertanto tenuta a versarlo al Fondo istituito a seguito della legge n.266/2005.
Contr Conseguentemente, la quale terzo pignorato, ha già dato esecuzione alla ordinanza di assegnazione, che già costituisce titolo esecutivo e di cui parte appellante ha già
disponibilità.
Contr Pertanto, a nulla è tenuta nei confronti degli appellanti.
Per i motivi sopra esposti è da rigettare altresì la domanda relativa al risarcimento del
Contr danno consistente nella mancata cooperazione da parte della derivante dalla mancata riemissione dell'assegno circolare.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di vverso l'ordinanza del tribunale di Roma RG. 66761/2017 emessa in CP_2
data 22/03/2020, così decide:
a) rigetta l'appello in quanto infondato e conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese CP_2
processuali che liquida nella soma di euro 1.923, 00 oltre a rimborso forfetario 15%
e ad oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, li 1/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere estensore dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 2071 dell'anno 2020 tra
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) nella qualità di eredi di rappresentati e difesi CodiceFiscale_2 Persona_1 dall'Avvocato Gina Tralicci;
- appellanti
e
P.I. rappresentata e difesa dall'Avvocato Sergio Controparte_1 P.IVA_1
Greco;
- appellata
avverso ordinanza del Tribunale Civile di Roma di cui al RG. 66761/2017 emessa in data 22/03/2020
oggetto assegno circolare conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., e in qualità di eredi Parte_1 Parte_2
di convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma onde Persona_1 CP_2
ottenere la condanna della stessa alla consegna di “assegno circolare n. 2504948263-12 del
08/04/2014 per € 2.203,95 emesso da detto istituto di credito in forza dell'ordinanza di
assegnazione RGE 28334/08; assegno circolare n. 2306496547-04 del 28/12/2006 per €
661,45 emesso da detto istituto di credito in forza dell'ordinanza di assegnazione RGE. N.
17831/2006; ovvero, in caso di materiale inesistenza e/o estinzione del titolo, di condannare
la convenuta al pagamento dell'equivalente numerario (provvista) portato degli assegni
oggetto di causa, oltre interessi legali, nonché condannare, altresì, la convenuta al
risarcimento dei danni in favore dell'attore, nella misura che sarà determinata in corso di
causa, o in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con
prudente apprezzamento equitativo per la pervicace attività omissiva posta in essere dalla
convenuta e consistente nella mancata cooperazione da parte della medesima alla
riemissione degli assegni circolari in parola di cui sopra e per i quali l'attore è legittimo
portatore in forza di titolo giurisdizionale passato in giudicato”.
Contr Tali assegni sono stati emessi da quale terza pignorata a seguito delle ordinanze di assegnazione RGE 28334/08 e 17831/06 emesse dal Tribunale di Roma all'esito delle procedure di esecuzione instaurate dal de cuius Persona_1
Tali assegni non venivano riscossi in quanto smarriti per lungo tempo e successivamente ritrovati.
Tuttavia, intervenuto il termine di prescrizione triennale dei titoli, i beneficiari risultavano esclusi dal diritto al rimborso degli stessi, ciò ai sensi della Legge n. 266/2005.
Seppur ritualmente citata, non si costituiva CP_2
2 Il Tribunale di Roma con ordinanza rigettava la domanda dei ricorrenti, ritenendo in particolare che gli attori non avessero mai dato alcuna prova circa le sorti degli assegni, pur deducendo un asserito ritrovamento degli stessi.
Avverso tale pronuncia proponevano appello e i Parte_1 Parte_3
Contr quali domandavano, in totale riforma dell'ordinanza, di condannare alla consegna di n.
2 assegni circolari di importo pari a quello prescritto di euro 2.203,95 e 661,45 in sostituzione di quelli già emessi ovvero, in caso inesistenza e/o estinzione del titolo, condannare l'appellata al pagamento dell'equivalente numerario portato dagli assegni circolari sopra descritti, oltre interessi legali a decorrere dalla data di avvio della negoziazione assistita e di condannare, altresì, l'appellata al risarcimento dei danni consistenti nella mancata cooperazione da parte della medesima alla riemissione dell'assegno circolare.
Si costituiva nel presente grado di giudizio la quale domandava di CP_2
respingere l'appello con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal Tribunale.
All'udienza del 5 giugno 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio atto di appello, e hanno formulato i Parte_1 Parte_2
seguenti motivi di appello: “VIOLAZIONE DI DIRITTO ex art. 547 - 553 cpc 112 cpc - 100
cpc - l'art. 1, comma 343, della Legge finanziaria 2006 (n. 266 del 23 dicembre 2005) - 115
e 116 cpc - omessa valutazione di una circostanza determinante.” Rilevando, altresì, che
“infine, censurabile è la decisione nella parte in cui ha ritenuto conditio sine qua non della
domanda restitutoria la mancata riconsegna dell'assegno- indiscutibilmente scaduto- alla
”. CP_2
3 I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e devono essere rigettati.
Nella specie gli appellanti ribadiscono di aver convenuto in giudizio non CP_2
quale terzo pignorato, bensì quale soggetto emittente l'assegno e pertanto quale unico soggetto in grado di poter recuperare il controvalore degli assegni confluiti nel Fondo previsto dalla legge n. 266/2005, stante la prescrizione del relativo diritto dei beneficiari ad ottenere il pagamento del titolo dall'emittente. Tuttavia, gli appellanti, dilungatesi nell'affermare il diritto e/o obbligo di quale emittente gli assegni, ad agire per il recupero degli CP_2
stessi, contestano superficialmente il punto principale della sentenza appellata, relativo alla mancata consegna dell'originale degli assegni.
Giova ricordare, che la Legge n. 266/2005 ha istituito un Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie alimentato dai conti correnti e rapporti bancari “dormienti”,
nonché dagli importi degli assegni circolari non riscossi. A tal riguardo l'articolo 1 comma
345-ter prevede che “Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di
prescrizione del relativo diritto , di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti
al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31
maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta
impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno
circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo”.
Nel caso di specie, essendo prescritta l'azione contro l'emittente ai sensi del richiamato articolo 84, il controvalore degli assegni è stato rimesso al richiamato Fondo gestito a sua volta dalla Consap spa.
4 Come già rilevato dal Giudice di prime cure “il presupposto la domanda restitutoria-
per come prospettata dalla parte attrice-sarebbe quindi rappresentato dal diritto della
società emittente l'assegno al rimborso della provvista da parte del fondo di cui all'art. 345-
ter della legge n. 266/2005. Tuttavia, alla luce normativa su indicata tale presupposto può
ritenersi integrato nel momento in cui il beneficiario del titolo provvede a consegnare
all'emittente l'originale dello stesso (l'assegno circolare nel caso di specie) essendo il
documento originale necessario al fine di presentare la domanda di rimborso al Fondo”.
Sul punto l'appellante deduce che “la restituzione dell'assegno scaduto nulla incide
sull'adempimento della alla riemissione della provvista del titolo scaduto ex l. n. CP_2
266/2005. Ed invero, posta l 'indubitabile decorrenza del termine prescrizionale triennale
dalla emissione del titolo, non solo detto obbligo di “restituzione ”, prospettato dal
Tribunale, non figura in alcuna norma di legge ma, soprattutto, ben poteva e doveva CP_2
adempire a prescindere dal possesso un “FOGLIO DI CARTA ” ormai privo di valore”.
Gli appellanti, pure dichiarandosi sempre pronti a restituire gli assegni di cui hanno allegato la copia, non hanno di contro mai provveduto a restituire gli originali di tali titoli, che lungi dal rappresentare un mero “foglio di carta, ormai privo di valore”, costituiscono presupposto indispensabile affinché l'emittente possa provvedere in conformità alla normativa indicata.
Sul punto, occorre da ultimo rilevare che la Circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 3 marzo 2010 prevede che ai fini del rimborso di quanto già versato al Fondo
venga consegnato l'assegno prescritto.
Tale circostanza è, infatti, pacifica e risulta ammessa anche dagli appellanti, i quali nel proprio atto di appello riproducono il testo della Circolare, la quale all'art. 6 comma V
prevede, ai fini del rimborso, che “in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
5 Titolo originale è necessario produrre l'originale del decreto di ammortamento emesso ai
sensi dell'articolo 2016 del c.c.”
Dunque, la consegna degli originali è necessaria, non essendo sufficiente la mera dichiarazione di disponibilità alla consegna del titolo.
Ciò posto, il credito vantato da parte appellante trae origine da due ordinanze di assegnazione ex art 553 c.p.c. RGE 28334/08 e RGE 17831/06 emesse dal Tribunale di Roma
all'esito delle procedure di esecuzione instaurate dal de cuius Persona_1
Contr Dunque, la è al tempo stesso sia l'istituto di credito che ha emesso i due assegni,
sia soggetto terzo pignorato, essendo debitore esecutato l'INPS.
Contr Ne deriva che la ricopre al contempo sia la veste di soggetto richiedente l'emissione degli assegni, in quanto obbligata al pagamento della somma in virtù
dell'ordinanza di assegnazione, sia di soggetto Intermediario, in quanto istituto bancario emittente gli assegni non riscossi e pertanto tenuta a versarlo al Fondo istituito a seguito della legge n.266/2005.
Contr Conseguentemente, la quale terzo pignorato, ha già dato esecuzione alla ordinanza di assegnazione, che già costituisce titolo esecutivo e di cui parte appellante ha già
disponibilità.
Contr Pertanto, a nulla è tenuta nei confronti degli appellanti.
Per i motivi sopra esposti è da rigettare altresì la domanda relativa al risarcimento del
Contr danno consistente nella mancata cooperazione da parte della derivante dalla mancata riemissione dell'assegno circolare.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di vverso l'ordinanza del tribunale di Roma RG. 66761/2017 emessa in CP_2
data 22/03/2020, così decide:
a) rigetta l'appello in quanto infondato e conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese CP_2
processuali che liquida nella soma di euro 1.923, 00 oltre a rimborso forfetario 15%
e ad oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, li 1/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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