Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02277/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2277 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Russo, Andrea Fiorito, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Il Ministero dell’Interno, Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
del decreto del Questore della Provincia di Catania prot. n.-OMISSIS-, notificato in data 16.9.2024, con il quale è stato denegato il rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno – Questura di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato il decreto impugnato con cui il Questore della Provincia di Catania ha denegato il rinnovo della licenza di porto di fucili per uso caccia sui seguenti presupposti: i ) due controlli (in data 18 dicembre 2021 e 5 agosto 2016) con soggetto con precedenti penali (primo controllo) e con soggetto deferito all’A.G. (secondo controllo); ii ) precedenti e pregiudizi di polizia a carico di affini del ricorrente e, precisamente, un cognato, il di lui figlio, una cognata e il di lei marito.
A sostegno di tale gravame ha articolato un unico motivo (violazione ed errata applicazione dell’art. 11 e 43 t.u.l.p.s. errata, insufficiente e generica motivazione. carenza di istruttoria. Erronea rappresentazione delle circostanze poste a fondamento del provvedimento di diniego di rinnovo della licenza) contestando le argomentazioni spese dalla P.A.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha depositato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato.
La licenza di porto d’armi – così come tutte le autorizzazioni di pubblica sicurezza – è subordinata alla ricorrenza di numerose condizioni soggettive fissate dall’ordinamento (cfr. artt. 10,11 e 43 T.U.L.P.S.), che devono sussistere in capo al titolare; tra queste, oltre alla mancata commissione di talune tipologie di reato, rilevano la buona condotta e l’affidamento sul corretto uso delle armi (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 5 maggio 2021, n. 1456; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 19 febbraio 2019, n. 338).
Dall’assunto della insussistenza di un diritto soggettivo al porto d’armi discende un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione procedente nel valutare la sussistenza (o meno) dei requisiti di buona condotta e di affidamento nel non abuso delle armi che, ai sensi dell’art. 43 co. 2 T.U.L.P.S., può legittimare il diniego (o anche la revoca) della chiesta licenza di polizia.
Sotto altro profilo, il potere di revoca o di diniego della licenza di porto di arma non persegue finalità sanzionatorie, ma solo cautelari in quanto preordinate alla prevenzione di possibili abusi a tutela della privata e pubblica incolumità, ritenendosi, pertanto, non necessario un obiettivo e accertato abuso, quanto, invece, sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare la non affidabilità dell’interessato nell’uso delle armi (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. IV, 1 giugno 2020, n. 1250 e, sempre sez. IV, 26 luglio 2018, n. 1597; Cons. Stato, Sez. III, 24 agosto 2016, n. 3687).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato abbia dato contezza delle circostanze dalle quali emerge la mancanza di affidabilità del ricorrente, necessaria per detenere armi poiché la spiegazione fornita per giustificare gli esiti del controllo di polizia effettuato il 18 dicembre 2021 (nell’ambito del quale, il ricorrente è stato identificato a bordo di un’autovettura con un soggetto gravato da precedenti penali, per i quali risulta destinatario del provvedimento di diniego della licenza di porto fucile e del divieto di detenzione armi) è rimasta del tutto priva di qualsiasi riscontro.
La predetta circostanza, inoltre, attribuisce rinnovata rilevanza all’episodio del 5 agosto 2016 che – pur non ritenuto in precedenza ostativo – ha perso la sua natura di episodio occasionale dovendosi ricordare che non può invocarsi alcuna lesione dell’affidamento, considerato che « il precedente rilascio del titolo di porto d’armi non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all’atto del periodico rinnovo, non solo sull’uso (o non abuso) del titolo e sul permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all’autorizzazione, ma che abilita altresì l’Autorità competente a condurre – nonostante i precedenti rinnovi – anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche per l’effetto di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica » (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2023, n. 2385).
Si aggiunga altresì che tra gli affini del ricorrente gravati da precedenti penali si annovera un soggetto (il marito della cognata) pluricondannato (per reati di danneggiamento, associazione a delinquere di tipo mafioso, ricettazione, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, nonché sottoposto numerose volte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e condannato per la violazione delle relative prescrizioni) e rispetto al quale, per la particolare pericolosità dei pregiudizi penali da cui è gravato (associazione a delinquere di stampo mafioso), può predicarsi – a prescindere dall’effettiva convivenza o assidua frequentazione – un effettivo rischio di influenzare il ricorrente, in ragione del vincolo familiare, rispetto al quale possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza (cfr. T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 13 luglio 2023, n. 615; Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2023, n. 5227).
In tali casi, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto puntualmente allegare e comprovare l’assenza di qualsiasi potenziale contatto con il predetto affine la cui presenza, invece, è stata fino ad ora omessa dal dichiarante e, pertanto, mai valutata dalla P.A.
Emerge pertanto un complesso di plurimi indici derivanti dal contesto socio-familiare e dalle frequentazioni che – secondo un giudizio non irragionevole – minano l’affidabilità del ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PI ND ID, Presidente FF
Calogero Commandatore, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | PI ND ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.