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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/09/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 81 /2025
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 81/2025 promossa con ricorso in appello depositato in data 03.02.2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 20.05.2025
d a in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1
OGGETTO:
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Preziosi e Parte_1
all'ord. di Federica Sandulli, giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE ingiunzione ex artt. 22 e c o n t r o ss. L.689/81 (escluse
, in persona del Controparte_3 sanzioni per em Ministro pro-tempore, proc. dom. Avvocatura Distrettuale dello Stato
APPELLATO
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 3/2025 in data
04.01.2025, pubblicata in data 07.01.2025, nel procedimento R.G. n.
2552/2023.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Dell'appellante
1) In via principale: Accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 3/2025 del Tribunale di Mantova (R.G. n. 2552/2023), in persona del
Giudice Dott. Emanuele Croci, pubblicata in data 7 gennaio 2025 e non notificata, annullare il decreto sanzionatorio n. 813343/A del 27.09.2023;
2) Per l'effetto, condannare il alla restituzione della somma di € CP_3
3.020,00 corrisposta dalla per il pagamento della sanzione in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
3) Condannare Controparte al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto nel merito del presente atto, accertare e dichiarare l'illegittimità della statuizione relativa alla condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione procedente e, per l'effetto, annullarla, con conseguente compensazione tra le parti delle spese di lite di primo grado;
5) Per l'effetto, compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dell'appellato
1) in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario, siccome infondato;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato il 24.10.2023, CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
[...] PT
, proponevano opposizione avverso il decreto sanzionatorio n.
[...]
813343/A emesso dal il 27.09.2023 - Controparte_3
e notificato in pari data - con cui veniva ingiunto agli stessi il pagamento, in solido, della somma € 3.000,00 (+ € 20,00 per spese) a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.lgs. 231/2007, per aver pagina 2 di 11 omesso di comunicare l'operazione finanziaria eseguita in data 09.08.2021 dal sig. mediante negoziazione dell'assegno n. 0159295333-02 di Controparte_4
€ 8.000,00 privo della clausola di non trasferibilità. Nell'opposizione gli opponenti deducevano che:
- in data 09.08.2021 era stato negoziato presso la filiale di Moglia (MN) della l'assegno bancario n. 0159295333-02 dell'importo di € Controparte_5
8.000,00, emesso in pari data e privo della clausola “non trasferibile”, tratto sulla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna (oggi sul Controparte_1
conto n. 1633659 cointestato a e Controparte_4 Per_1
- con nota del 15.09.2021 la ( d'ora in poi Controparte_6
Contr
di Milano, aveva comunicato di essere stata informata - tramite la nota del 23/08/2021 di - dell'operazione finanziaria ed aveva Controparte_5
richiesto a le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del CP_1
soggetto che aveva sottoscritto l'assegno, la titolarità del rapporto di conto corrente sul quale il medesimo assegno era stato tratto, nonché le generalità complete del soggetto responsabile dell'omessa segnalazione,
- con pec del 17.09.2021 aveva quindi fornito ogni informazione CP_1
richiesta.
Con nota Registro Ufficiale n. 0174531 - posizione 813343/A/MI/CC – notificata alla Banca il 08.10.2021 ed al sig. il 11.10.2021, il PT CP_8
di Milano contestava agli stessi, in solido, la violazione dell'art. 51, co. 1,
[...]
D.lgs. 231/2007, per aver omesso di comunicare al Controparte_3
l'operazione finanziaria effettuata da parte del sig.
[...] CP_4 in violazione dell'art. 49, co. 5, del citato decreto.
[...]
Nonostante le note difensive presentate dagli opponenti, veniva notificato il decreto opposto.
Gli opponenti, pertanto, lamentavano:
i) nullità del decreto sanzionatorio per essere stato notificato oltre i due anni previsti dall'art. 69, comma 2, D.lgs. n. 231/07 per la conclusione del pagina 3 di 11 procedimento sanzionatorio;
deducevano, in particolare, che detto termine biennale dovrebbe decorrere:
- dalla data (23.08.2021) in cui aveva segnalato al ME Controparte_5
l'operazione irregolare;
- al più tardi, dalla data (17.09.2021) in cui aveva fornito riscontro alla CP_1
Contr richiesta di informazioni della data in cui il Ministero avrebbe avuto piena conoscenza dell'infrazione.
ii) applicabilità al caso di specie dell'esimente di cui all'art. 51, comma 2,
D.lgs. 231/07;
iii) violazione del contraddittorio per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
iv) esclusione della responsabilità amministrativa per buona fede nella condotta incriminata.
2. Il (d'ora in poi Controparte_3
Contro
si costituiva a mezzo dei propri funzionari chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con sent. n. 3/2025 in data 04.01.2025, pubblicata in data 07.01.2025, il
Tribunale di Mantova rigettava il ricorso, condannando gli opponenti alle spese di lite. In sintesi:
i) riteneva il provvedimento opposto tempestivo rispetto al termine stabilito dall'art. 69, co. 2, del D.lgs. 231/2007. Il Tribunale rilevava che la formulazione astratta di detto articolo pare modellata sull'ipotesi in cui l'amministrazione che formula la contestazione dell'infrazione non coincida con quella competente per l'attività istruttoria e l'adozione del provvedimento finale;
mentre, nella presente fattispecie, l'autorità che ha effettuato la contestazione dell'infrazione è unica: la è il Controparte_9
medesimo ufficio che ha contestato la violazione, istruito il procedimento e adottato il provvedimento sanzionatorio finale. Tuttavia, riteneva preferibile una interpretazione più aderente al dato letterale ed alla ratio della norma:
pagina 4 di 11 essa, infatti, fa esplicito riferimento alla “contestazione notificata” e non ad altri atti preparatori o prodromici a tale adempimento, quali, ad esempio, segnalazioni o comunicazioni provenienti da parte degli interessati, richieste di chiarimenti, o informazioni fornite dagli stessi interessati nelle more del procedimento stesso. Riteneva essere atti prodromici alla “contestazione” sia la comunicazione del 23.08.2021 di al ME (“si tratta infatti Controparte_5
di una comunicazione dovuta per legge, e non di una “contestazione”: non lo
è sul piano letterale, soggettivo e strutturale”), sia la richiesta in data Contr 15.09.2021 di a al fine di avere informazioni “di carattere CP_1
preparatorio o strumentale rispetto alla futura contestazione da parte dell'Ufficio delle infrazioni eventualmente riscontrate”, sia l'invio delle stesse da parte di in data 17.09.2021 (“passaggio intermedio e strumentale CP_1 nell'ambito del procedimento che conduce all'accertamento della violazione, che non può rientrare - per struttura, contenuto e scopo - nella nozione di
“contestazione” dell'infrazione contemplata nella norma sopra citata”), trattandosi di atti prodromici alla contestazione. Rilevava che la
“contestazione” nel caso di specie era stata formalizzata con la nota del
[...]
di Milano, reg. uff. 0174531, notificata ai ricorrenti, rispettivamente, in CP_8
data 8.10.2021 tramite PEC, alla banca, e il successivo 11.10.2021, per posta ordinaria, al sig. Precisava che la ratio della norma era quella di PT
“contenere entro limiti temporali certi e prevedibili il procedimento sanzionatorio, ancorando la conclusione dello stesso a un evento parimenti oggettivo e univocamente individuabile (la notifica della contestazione dell'infrazione all'amministrazione procedente), senza con ciò ricondurre entro i medesimi confini temporali l'intera attività di indagine, raccolta di informazioni e accertamento, per il cui svolgimento e completamento soccorrono istituti diversi, ugualmente ispirati all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di non esporre sine die i consociati all'esercizio della potestà sanzionatoria delle pubbliche autorità, quali, ad esempio, in linea
pagina 5 di 11 generale, la prescrizione disciplinata dall'art. 28 della legge 24.11.1981 n.
689, o l'ipotesi di decadenza regolata, con specifico riguardo alla fase dell'istruttoria, dall'art. 14 della medesima legge, nel caso di specie non verificatesi e neppure dedotte”;
ii) escludeva l'applicabilità dell'esimente in quanto l'illecito contestato
“risulta integrato ogni volta che la comunicazione dell'una e/o dell'altra banca obbligata non venga effettuata, indipendentemente dal fatto che una delle due vi abbia provveduto in termini e indipendentemente dalla presunta buona fede del soggetto che ha emesso il titolo in violazione delle norme citate”;
iii) riteneva che “il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative non è soggetto all'applicazione della legge n. 241 del 1990, essendo esso disciplinato dal decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche ed integrazioni, che ha carattere di specialità, oltre che dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981”; iv) precisava che “ai sensi dell'art. 3 della L. 689/81 vige la regola generale della presunzione di sussistenza quanto meno della colpa in capo ai trasgressori, e tale presunzione non è superata da alcun elemento positivo allegato dagli opponenti, non potendo valere a escludere tale elemento la mera asserita - ma comunque, nondimeno, erronea - convinzione personale e soggettiva del funzionario circa la legittimità dell'operazione da lui trattata”.
Quanto alle spese di lite, richiamava l'art. 65 co. 5 del D.lgs. 231/2007, che dichiara applicabili ai decreti sanzionatori in materia di antiriciclaggio “in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”. Applicando tale regola agli importi calcolati secondo i parametri vigenti, liquidava tali spese in euro
1.360,00 per compensi, oltre ad accessori di legge se dovuti.
4. in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1
, hanno proposto appello precisando le conclusioni come Parte_1
pagina 6 di 11 sopra riportate. Contro 5. Il ha chiesto il rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 20.05.2025, fissata per la discussione orale, la Corte pronunciava sentenza con lettura in udienza del dispositivo.
MOTIVI
Con il primo motivo, gli appellanti impugnano il Capo III della sentenza del
Tribunale intitolato “Tempestività del provvedimento opposto rispetto al termine stabilito dall'art. 69 comma 2 del D.lgs. 231/2007”. Censurano, in particolare, l'interpretazione dell'art. 69, co. 2, D.lgs. 231/2007 riportata nella sentenza impugnata. Deducono che il Tribunale si sarebbe soffermato ad analizzare solo la locuzione “contestazione notificata” senza considerare che la norma prosegue precisando “ALLA amministrazione procedente” e non
“DALLA amministrazione procedente”. Detta previsione normativa, quindi, contemplerebbe la presenza di un “primo soggetto” con il compito di formulare la contestazione e notificarla ad un “secondo (e diverso) soggetto”, il quale dovrà procedere all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Ricordano che solitamente, nei procedimenti sanzionatori in tema di
“antiriciclaggio” di cui al D.lgs. 231/07, l'art. 9, co. 5, prevede che “la
Guardia di finanza: a) accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo […]”. Rilevano che, quando, come nel caso, vi sia un solo “soggetto” preposto a svolgere tutte le attività necessarie (fase istruttoria, notifica della contestazione e adozione del provvedimento finale), diviene necessario “adeguare” l'interpretazione dell'art. 69, co. 2, D.lgs. 231/07 al reale atteggiarsi della fattispecie concreta.
Nell'ipotesi in cui il potere sanzionatorio spetti alla stessa Autorità amministrativa preposta alla contestazione dell'illecito amministrativo, cumulando in sé anche tale potestà, il termine biennale decorrerebbe dal pagina 7 di 11 momento in cui la predetta abbia avuto compiuta conoscenza della violazione: in tale caso, invero, non vi sarebbe alcuna amministrazione che effettua una contestazione diversa da quella proveniente dall'altro istituto di credito coinvolto nell'operazione che - con la propria segnalazione - ha svolto tale precisa funzione, rendendo edotto il Ministero della violazione e di tutti gli elementi utili per l'accertamento della stessa e l'irrogazione della sanzione.
Contr Pertanto, qualora non riceva dalla Guardia di Finanza la contestazione prevista dal citato art. 69, ma venga comunque informata (da un altro soggetto) di ogni “aspetto” relativo all'illecito ed ai suoi trasgressori, vi sarebbero tutte le condizioni (necessarie e sufficienti) affinché possa procedere ad avviare e definire il procedimento sanzionatorio;
ed è proprio da tale momento che dovrebbe cominciare a decorrere il computo del biennio previsto per l'adozione del provvedimento finale. Detta interpretazione sarebbe aderente alla ratio della norma che richiede, appunto, di fare riferimento al momento in cui l'amministrazione procedente acquisisce tutti gli elementi necessari per procedere essa stessa alla contestazione: il dies a quo del termine biennale andrebbe individuato nella data in cui la ha risposto alla CP_1
Contr richiesta di informazioni, perché da allora aveva a disposizione tutti gli elementi per procedere all'emanazione (anche) del decreto sanzionatorio.
Nella specie, del resto, sarebbe proprio il a confermare, con lo CP_3
stesso decreto sanzionatorio (cfr. all.5 pag. 2), di aver avuto piena contezza di tutte le informazioni necessarie al completamento dell'istruttoria in seguito al riscontro fornito dalla in data 17.09.2021: “a seguito della CP_1 richiesta inviata dall'Amministrazione via PEC, l'istituto di credito ha comunicato in data 17/09/2021 i dati anagrafici del cedente e del responsabile dell'omessa comunicazione, Sig. che aveva lavorato il titolo”. Parte_1
La censura merita accoglimento.
L'art. 69, co. 2, D.lgs. 231/2007 prevede che "il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della
pagina 8 di 11 contestazione notificata all'amministrazione procedente".
Tale disposizione, come correttamente evidenziato dagli appellanti, è modellata sull'ipotesi in cui l'amministrazione che formula la contestazione sia diversa da quella competente per l'attività istruttoria e l'adozione del
Contr provvedimento finale. Nel caso di specie, invece, è il medesimo ufficio che ha contestato la violazione, istruito il procedimento e adottato il provvedimento sanzionatorio finale. In tale caso, per determinare il dies a quo non può farsi riferimento alla “notifica della contestazione” perché in tal modo si stravolgerebbe completamente la ratio della disposizione che non collega la decorrenza del termine a un'iniziativa dell'amministrazione procedente, bensì alla ricezione da parte di essa della notizia della violazione.
Ed, invero, una corretta interpretazione della norma, coerente con la sua ratio, impone di individuare il dies a quo del termine biennale nel momento in cui l'amministrazione procedente acquisisce piena contezza della violazione e di tutti gli elementi necessari per procedere alla contestazione. Detto termine, invero, è posto dall'art. 69, co. 2, come limite temporale all'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Amministrazione titolare dello stesso e, pertanto, è correlato al momento in cui la stessa è posta in condizione di esercitarlo, avendo ricevuto specifica e compiuta conoscenza della violazione.
Tale interpretazione è stata condivisa anche dalla Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 297/2025 del 22.01.2025: "la piana interpretazione dell'art.
69 del D.lgs. 231/2007 impone di ritenere, considerata la ratio allo stesso sottesa, che la disposizione debba intendersi come limite temporale all'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Amministrazione titolare dello stesso. Tale limite risulta ovviamente correlato al momento in cui detta
Amministrazione sia posta in condizione di esercitare tale potere, avendo acquisito piena contezza della violazione da parte del responsabile".
Contr Nel caso di specie, ha avuto piena conoscenza di tutti gli elementi necessari per procedere alla contestazione in data 17.09.2021, quando ha CP_1
pagina 9 di 11 fornito riscontro alla richiesta di informazioni trasmettendo i dati anagrafici del cedente e del responsabile dell'omessa comunicazione. Lo stesso decreto sanzionatorio conferma tale circostanza, laddove afferma che "a seguito della richiesta inviata dall'Amministrazione via PEC, l'istituto di credito ha comunicato in data 17/09/2021 i dati anagrafici del cedente e del responsabile dell'omessa comunicazione".
Pertanto, il decreto sanzionatorio, emesso e notificato il 27.09.2023, risulta tardivo essendo intervenuto oltre il termine biennale decorrente dal
17.09.2021.
L'interpretazione accolta Tribunale, che fa decorrere il termine dalla notifica della contestazione al trasgressore, non appare condivisibile in quanto:
a) non è coerente con la ratio della norma, consentendo all'amministrazione di disporre di un tempo potenzialmente indefinito per avviare l'istruttoria,
b) non tiene conto della peculiarità del caso in cui vi sia coincidenza tra autorità accertatrice e autorità sanzionatrice,
c) vanifica la funzione del termine decadenziale, rimettendo di fatto alla discrezionalità dell'amministrazione il momento di inizio del suo decorso.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame del secondo motivo, con il quale gli appellanti censurano la condanna alle spese processuali, sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto liquidare i compensi professionali in favore del , costituitosi tramite propri CP_3
funzionari.
L'appello va, dunque, accolto.
Va, per l'effetto, accolta la domanda con la quale parte appellante chiede la condanna del alla restituzione della somma di € 3.020,00 corrisposta CP_3
da per il pagamento della sanzione in esecuzione della sentenza di CP_1
primo grado.
Contro Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico del soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in pagina 10 di 11 conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn.
37/2018 e 147/2022 (scaglione da € 1.101 ad € 5.200 – valori medi) e, pertanto, quanto al primo grado, in € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €
851,00 per la fase decisoria e, quanto al secondo grado, in € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto sanzionatorio n. 813343/A del 27.09.2023;
2) condanna il , in persona del Controparte_3
Ministro p.t., alla restituzione della somma di € 3.020,00 corrisposta da
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado;
CP_1
3) condanna il in persona del Controparte_3
p.t., alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di entrambi i CP_10
gradi di giudizio, che si liquidano:
- per il primo grado in € 2.552,00
- per il presente grado in € 1.923,00 oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20.05.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 81 /2025
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 81/2025 promossa con ricorso in appello depositato in data 03.02.2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 20.05.2025
d a in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1
OGGETTO:
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Preziosi e Parte_1
all'ord. di Federica Sandulli, giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE ingiunzione ex artt. 22 e c o n t r o ss. L.689/81 (escluse
, in persona del Controparte_3 sanzioni per em Ministro pro-tempore, proc. dom. Avvocatura Distrettuale dello Stato
APPELLATO
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 3/2025 in data
04.01.2025, pubblicata in data 07.01.2025, nel procedimento R.G. n.
2552/2023.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Dell'appellante
1) In via principale: Accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 3/2025 del Tribunale di Mantova (R.G. n. 2552/2023), in persona del
Giudice Dott. Emanuele Croci, pubblicata in data 7 gennaio 2025 e non notificata, annullare il decreto sanzionatorio n. 813343/A del 27.09.2023;
2) Per l'effetto, condannare il alla restituzione della somma di € CP_3
3.020,00 corrisposta dalla per il pagamento della sanzione in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
3) Condannare Controparte al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto nel merito del presente atto, accertare e dichiarare l'illegittimità della statuizione relativa alla condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione procedente e, per l'effetto, annullarla, con conseguente compensazione tra le parti delle spese di lite di primo grado;
5) Per l'effetto, compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dell'appellato
1) in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario, siccome infondato;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato il 24.10.2023, CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
[...] PT
, proponevano opposizione avverso il decreto sanzionatorio n.
[...]
813343/A emesso dal il 27.09.2023 - Controparte_3
e notificato in pari data - con cui veniva ingiunto agli stessi il pagamento, in solido, della somma € 3.000,00 (+ € 20,00 per spese) a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.lgs. 231/2007, per aver pagina 2 di 11 omesso di comunicare l'operazione finanziaria eseguita in data 09.08.2021 dal sig. mediante negoziazione dell'assegno n. 0159295333-02 di Controparte_4
€ 8.000,00 privo della clausola di non trasferibilità. Nell'opposizione gli opponenti deducevano che:
- in data 09.08.2021 era stato negoziato presso la filiale di Moglia (MN) della l'assegno bancario n. 0159295333-02 dell'importo di € Controparte_5
8.000,00, emesso in pari data e privo della clausola “non trasferibile”, tratto sulla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna (oggi sul Controparte_1
conto n. 1633659 cointestato a e Controparte_4 Per_1
- con nota del 15.09.2021 la ( d'ora in poi Controparte_6
Contr
di Milano, aveva comunicato di essere stata informata - tramite la nota del 23/08/2021 di - dell'operazione finanziaria ed aveva Controparte_5
richiesto a le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del CP_1
soggetto che aveva sottoscritto l'assegno, la titolarità del rapporto di conto corrente sul quale il medesimo assegno era stato tratto, nonché le generalità complete del soggetto responsabile dell'omessa segnalazione,
- con pec del 17.09.2021 aveva quindi fornito ogni informazione CP_1
richiesta.
Con nota Registro Ufficiale n. 0174531 - posizione 813343/A/MI/CC – notificata alla Banca il 08.10.2021 ed al sig. il 11.10.2021, il PT CP_8
di Milano contestava agli stessi, in solido, la violazione dell'art. 51, co. 1,
[...]
D.lgs. 231/2007, per aver omesso di comunicare al Controparte_3
l'operazione finanziaria effettuata da parte del sig.
[...] CP_4 in violazione dell'art. 49, co. 5, del citato decreto.
[...]
Nonostante le note difensive presentate dagli opponenti, veniva notificato il decreto opposto.
Gli opponenti, pertanto, lamentavano:
i) nullità del decreto sanzionatorio per essere stato notificato oltre i due anni previsti dall'art. 69, comma 2, D.lgs. n. 231/07 per la conclusione del pagina 3 di 11 procedimento sanzionatorio;
deducevano, in particolare, che detto termine biennale dovrebbe decorrere:
- dalla data (23.08.2021) in cui aveva segnalato al ME Controparte_5
l'operazione irregolare;
- al più tardi, dalla data (17.09.2021) in cui aveva fornito riscontro alla CP_1
Contr richiesta di informazioni della data in cui il Ministero avrebbe avuto piena conoscenza dell'infrazione.
ii) applicabilità al caso di specie dell'esimente di cui all'art. 51, comma 2,
D.lgs. 231/07;
iii) violazione del contraddittorio per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
iv) esclusione della responsabilità amministrativa per buona fede nella condotta incriminata.
2. Il (d'ora in poi Controparte_3
Contro
si costituiva a mezzo dei propri funzionari chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con sent. n. 3/2025 in data 04.01.2025, pubblicata in data 07.01.2025, il
Tribunale di Mantova rigettava il ricorso, condannando gli opponenti alle spese di lite. In sintesi:
i) riteneva il provvedimento opposto tempestivo rispetto al termine stabilito dall'art. 69, co. 2, del D.lgs. 231/2007. Il Tribunale rilevava che la formulazione astratta di detto articolo pare modellata sull'ipotesi in cui l'amministrazione che formula la contestazione dell'infrazione non coincida con quella competente per l'attività istruttoria e l'adozione del provvedimento finale;
mentre, nella presente fattispecie, l'autorità che ha effettuato la contestazione dell'infrazione è unica: la è il Controparte_9
medesimo ufficio che ha contestato la violazione, istruito il procedimento e adottato il provvedimento sanzionatorio finale. Tuttavia, riteneva preferibile una interpretazione più aderente al dato letterale ed alla ratio della norma:
pagina 4 di 11 essa, infatti, fa esplicito riferimento alla “contestazione notificata” e non ad altri atti preparatori o prodromici a tale adempimento, quali, ad esempio, segnalazioni o comunicazioni provenienti da parte degli interessati, richieste di chiarimenti, o informazioni fornite dagli stessi interessati nelle more del procedimento stesso. Riteneva essere atti prodromici alla “contestazione” sia la comunicazione del 23.08.2021 di al ME (“si tratta infatti Controparte_5
di una comunicazione dovuta per legge, e non di una “contestazione”: non lo
è sul piano letterale, soggettivo e strutturale”), sia la richiesta in data Contr 15.09.2021 di a al fine di avere informazioni “di carattere CP_1
preparatorio o strumentale rispetto alla futura contestazione da parte dell'Ufficio delle infrazioni eventualmente riscontrate”, sia l'invio delle stesse da parte di in data 17.09.2021 (“passaggio intermedio e strumentale CP_1 nell'ambito del procedimento che conduce all'accertamento della violazione, che non può rientrare - per struttura, contenuto e scopo - nella nozione di
“contestazione” dell'infrazione contemplata nella norma sopra citata”), trattandosi di atti prodromici alla contestazione. Rilevava che la
“contestazione” nel caso di specie era stata formalizzata con la nota del
[...]
di Milano, reg. uff. 0174531, notificata ai ricorrenti, rispettivamente, in CP_8
data 8.10.2021 tramite PEC, alla banca, e il successivo 11.10.2021, per posta ordinaria, al sig. Precisava che la ratio della norma era quella di PT
“contenere entro limiti temporali certi e prevedibili il procedimento sanzionatorio, ancorando la conclusione dello stesso a un evento parimenti oggettivo e univocamente individuabile (la notifica della contestazione dell'infrazione all'amministrazione procedente), senza con ciò ricondurre entro i medesimi confini temporali l'intera attività di indagine, raccolta di informazioni e accertamento, per il cui svolgimento e completamento soccorrono istituti diversi, ugualmente ispirati all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di non esporre sine die i consociati all'esercizio della potestà sanzionatoria delle pubbliche autorità, quali, ad esempio, in linea
pagina 5 di 11 generale, la prescrizione disciplinata dall'art. 28 della legge 24.11.1981 n.
689, o l'ipotesi di decadenza regolata, con specifico riguardo alla fase dell'istruttoria, dall'art. 14 della medesima legge, nel caso di specie non verificatesi e neppure dedotte”;
ii) escludeva l'applicabilità dell'esimente in quanto l'illecito contestato
“risulta integrato ogni volta che la comunicazione dell'una e/o dell'altra banca obbligata non venga effettuata, indipendentemente dal fatto che una delle due vi abbia provveduto in termini e indipendentemente dalla presunta buona fede del soggetto che ha emesso il titolo in violazione delle norme citate”;
iii) riteneva che “il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative non è soggetto all'applicazione della legge n. 241 del 1990, essendo esso disciplinato dal decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche ed integrazioni, che ha carattere di specialità, oltre che dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981”; iv) precisava che “ai sensi dell'art. 3 della L. 689/81 vige la regola generale della presunzione di sussistenza quanto meno della colpa in capo ai trasgressori, e tale presunzione non è superata da alcun elemento positivo allegato dagli opponenti, non potendo valere a escludere tale elemento la mera asserita - ma comunque, nondimeno, erronea - convinzione personale e soggettiva del funzionario circa la legittimità dell'operazione da lui trattata”.
Quanto alle spese di lite, richiamava l'art. 65 co. 5 del D.lgs. 231/2007, che dichiara applicabili ai decreti sanzionatori in materia di antiriciclaggio “in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”. Applicando tale regola agli importi calcolati secondo i parametri vigenti, liquidava tali spese in euro
1.360,00 per compensi, oltre ad accessori di legge se dovuti.
4. in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1
, hanno proposto appello precisando le conclusioni come Parte_1
pagina 6 di 11 sopra riportate. Contro 5. Il ha chiesto il rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 20.05.2025, fissata per la discussione orale, la Corte pronunciava sentenza con lettura in udienza del dispositivo.
MOTIVI
Con il primo motivo, gli appellanti impugnano il Capo III della sentenza del
Tribunale intitolato “Tempestività del provvedimento opposto rispetto al termine stabilito dall'art. 69 comma 2 del D.lgs. 231/2007”. Censurano, in particolare, l'interpretazione dell'art. 69, co. 2, D.lgs. 231/2007 riportata nella sentenza impugnata. Deducono che il Tribunale si sarebbe soffermato ad analizzare solo la locuzione “contestazione notificata” senza considerare che la norma prosegue precisando “ALLA amministrazione procedente” e non
“DALLA amministrazione procedente”. Detta previsione normativa, quindi, contemplerebbe la presenza di un “primo soggetto” con il compito di formulare la contestazione e notificarla ad un “secondo (e diverso) soggetto”, il quale dovrà procedere all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Ricordano che solitamente, nei procedimenti sanzionatori in tema di
“antiriciclaggio” di cui al D.lgs. 231/07, l'art. 9, co. 5, prevede che “la
Guardia di finanza: a) accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo […]”. Rilevano che, quando, come nel caso, vi sia un solo “soggetto” preposto a svolgere tutte le attività necessarie (fase istruttoria, notifica della contestazione e adozione del provvedimento finale), diviene necessario “adeguare” l'interpretazione dell'art. 69, co. 2, D.lgs. 231/07 al reale atteggiarsi della fattispecie concreta.
Nell'ipotesi in cui il potere sanzionatorio spetti alla stessa Autorità amministrativa preposta alla contestazione dell'illecito amministrativo, cumulando in sé anche tale potestà, il termine biennale decorrerebbe dal pagina 7 di 11 momento in cui la predetta abbia avuto compiuta conoscenza della violazione: in tale caso, invero, non vi sarebbe alcuna amministrazione che effettua una contestazione diversa da quella proveniente dall'altro istituto di credito coinvolto nell'operazione che - con la propria segnalazione - ha svolto tale precisa funzione, rendendo edotto il Ministero della violazione e di tutti gli elementi utili per l'accertamento della stessa e l'irrogazione della sanzione.
Contr Pertanto, qualora non riceva dalla Guardia di Finanza la contestazione prevista dal citato art. 69, ma venga comunque informata (da un altro soggetto) di ogni “aspetto” relativo all'illecito ed ai suoi trasgressori, vi sarebbero tutte le condizioni (necessarie e sufficienti) affinché possa procedere ad avviare e definire il procedimento sanzionatorio;
ed è proprio da tale momento che dovrebbe cominciare a decorrere il computo del biennio previsto per l'adozione del provvedimento finale. Detta interpretazione sarebbe aderente alla ratio della norma che richiede, appunto, di fare riferimento al momento in cui l'amministrazione procedente acquisisce tutti gli elementi necessari per procedere essa stessa alla contestazione: il dies a quo del termine biennale andrebbe individuato nella data in cui la ha risposto alla CP_1
Contr richiesta di informazioni, perché da allora aveva a disposizione tutti gli elementi per procedere all'emanazione (anche) del decreto sanzionatorio.
Nella specie, del resto, sarebbe proprio il a confermare, con lo CP_3
stesso decreto sanzionatorio (cfr. all.5 pag. 2), di aver avuto piena contezza di tutte le informazioni necessarie al completamento dell'istruttoria in seguito al riscontro fornito dalla in data 17.09.2021: “a seguito della CP_1 richiesta inviata dall'Amministrazione via PEC, l'istituto di credito ha comunicato in data 17/09/2021 i dati anagrafici del cedente e del responsabile dell'omessa comunicazione, Sig. che aveva lavorato il titolo”. Parte_1
La censura merita accoglimento.
L'art. 69, co. 2, D.lgs. 231/2007 prevede che "il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della
pagina 8 di 11 contestazione notificata all'amministrazione procedente".
Tale disposizione, come correttamente evidenziato dagli appellanti, è modellata sull'ipotesi in cui l'amministrazione che formula la contestazione sia diversa da quella competente per l'attività istruttoria e l'adozione del
Contr provvedimento finale. Nel caso di specie, invece, è il medesimo ufficio che ha contestato la violazione, istruito il procedimento e adottato il provvedimento sanzionatorio finale. In tale caso, per determinare il dies a quo non può farsi riferimento alla “notifica della contestazione” perché in tal modo si stravolgerebbe completamente la ratio della disposizione che non collega la decorrenza del termine a un'iniziativa dell'amministrazione procedente, bensì alla ricezione da parte di essa della notizia della violazione.
Ed, invero, una corretta interpretazione della norma, coerente con la sua ratio, impone di individuare il dies a quo del termine biennale nel momento in cui l'amministrazione procedente acquisisce piena contezza della violazione e di tutti gli elementi necessari per procedere alla contestazione. Detto termine, invero, è posto dall'art. 69, co. 2, come limite temporale all'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Amministrazione titolare dello stesso e, pertanto, è correlato al momento in cui la stessa è posta in condizione di esercitarlo, avendo ricevuto specifica e compiuta conoscenza della violazione.
Tale interpretazione è stata condivisa anche dalla Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 297/2025 del 22.01.2025: "la piana interpretazione dell'art.
69 del D.lgs. 231/2007 impone di ritenere, considerata la ratio allo stesso sottesa, che la disposizione debba intendersi come limite temporale all'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Amministrazione titolare dello stesso. Tale limite risulta ovviamente correlato al momento in cui detta
Amministrazione sia posta in condizione di esercitare tale potere, avendo acquisito piena contezza della violazione da parte del responsabile".
Contr Nel caso di specie, ha avuto piena conoscenza di tutti gli elementi necessari per procedere alla contestazione in data 17.09.2021, quando ha CP_1
pagina 9 di 11 fornito riscontro alla richiesta di informazioni trasmettendo i dati anagrafici del cedente e del responsabile dell'omessa comunicazione. Lo stesso decreto sanzionatorio conferma tale circostanza, laddove afferma che "a seguito della richiesta inviata dall'Amministrazione via PEC, l'istituto di credito ha comunicato in data 17/09/2021 i dati anagrafici del cedente e del responsabile dell'omessa comunicazione".
Pertanto, il decreto sanzionatorio, emesso e notificato il 27.09.2023, risulta tardivo essendo intervenuto oltre il termine biennale decorrente dal
17.09.2021.
L'interpretazione accolta Tribunale, che fa decorrere il termine dalla notifica della contestazione al trasgressore, non appare condivisibile in quanto:
a) non è coerente con la ratio della norma, consentendo all'amministrazione di disporre di un tempo potenzialmente indefinito per avviare l'istruttoria,
b) non tiene conto della peculiarità del caso in cui vi sia coincidenza tra autorità accertatrice e autorità sanzionatrice,
c) vanifica la funzione del termine decadenziale, rimettendo di fatto alla discrezionalità dell'amministrazione il momento di inizio del suo decorso.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame del secondo motivo, con il quale gli appellanti censurano la condanna alle spese processuali, sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto liquidare i compensi professionali in favore del , costituitosi tramite propri CP_3
funzionari.
L'appello va, dunque, accolto.
Va, per l'effetto, accolta la domanda con la quale parte appellante chiede la condanna del alla restituzione della somma di € 3.020,00 corrisposta CP_3
da per il pagamento della sanzione in esecuzione della sentenza di CP_1
primo grado.
Contro Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico del soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in pagina 10 di 11 conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn.
37/2018 e 147/2022 (scaglione da € 1.101 ad € 5.200 – valori medi) e, pertanto, quanto al primo grado, in € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €
851,00 per la fase decisoria e, quanto al secondo grado, in € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto sanzionatorio n. 813343/A del 27.09.2023;
2) condanna il , in persona del Controparte_3
Ministro p.t., alla restituzione della somma di € 3.020,00 corrisposta da
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado;
CP_1
3) condanna il in persona del Controparte_3
p.t., alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di entrambi i CP_10
gradi di giudizio, che si liquidano:
- per il primo grado in € 2.552,00
- per il presente grado in € 1.923,00 oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20.05.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
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